Il legittimario che agisce in riduzione non è obbligato a precisare esattamente l’entità economica della lesione subita

Il legittimario che agisce in riduzione delle disposizioni testamentarie o per l’annullamento di donazione, non è tenuto a precisare esattamente l’entità della lesione che avrebbe subito, essendo sufficiente un’indicazione della rappresentazione patrimoniale del de cuius, anche sulla base di elementi presuntivi, che renda verosimile la sussistenza della lesione di legittima.

Il principio è stato espresso dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza, estremamente interessante e articolata, avente n. 17926/20, emessa il 10 gennaio 2020 e depositata il successivo 27 agosto 2020, in un ricorso risalente al 2018. La vicenda nasce molti anni fa, quando l’allora attore citò dinanzi al Tribunale competente la sig.ra P., deducendo di essere figlio legittimo e legittimario del sig. A.P., di cui la convenuta era nipote. Sosteneva che il padre, deceduto senza lasciare testamento, avesse donato alla convenuta l’intero locale al piano terra di un immobile di sua proprietà, e che la donazione avesse leso i suoi diritti di legittimario, non avendo egli ricevuto nulla dal padre. Con apposita citazione, chiese quindi la riduzione della donazione elargita in favore dell’allora convenuta, nei limiti fissati dall’art. 555 c.c., con l’attribuzione di quota parte dell’immobile donato in suo favore. La nipote del de cuius , donataria dell’immobile, si costituì in giudizio contestando la domanda e chiedendo che ne fosse dichiarata l’inammissibilità perché l’attore, violando l’art. 2697 c.c., non aveva offerto alcun elemento per ricostruire e verificare il valore della massa ereditaria e la sostenuta violazione della legittima. Il giudice ordinò l’integrazione del contraddittorio emerse peraltro l’esistenza di altra donazione ad altro soggetto, del quale il Tribunale ordinò la chiamata in causa. Venne disposta consulenza tecnica per ricostruire l’asse ereditario , e poi la causa fu trattenuta in decisione sull’eccezione di estinzione del processo formulata dalla convenuta. Con sentenza non definitiva fu respinta la suddetta eccezione, e con sentenza definitiva furono accolte le domande attrici e venne disposta la riduzione della donazione fatta dal defunto in favore della convenuta, che venne quindi condannata a reintegrare la legittima spettante ai due figli. Contro la sentenza propose appello l'originaria convenuta, lamentando che forse stata accolta la domanda nonostante la mancata allegazione degli elementi in base ai quali era stata formulata la domanda di riduzione, nonché il mancato assolvimento dell'onere probatorio spettante all’attore. La Corte d'appello riformò la sentenza, in quanto a suo dire la domanda originaria sarebbe stata carente dei requisiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza al legittimario che agisce in riduzione. L'originario attore ha quindi proposto ricorso in Cassazione con due motivi, mentre la controparte ha resistito con controricorso e poi anche depositato memoria, come ha fatto anche il ricorrente. Sostiene il ricorrente che la domanda di riduzione avesse tutti i requisiti per essere ritenuta ammissibile e che eventuali mancanze non condizionavano la ammissibilità della domanda di riduzione, potendo essere fornite anche in corso di causa trattandosi di semplice precisazione della domanda originaria. Inoltre, una volta raggiunta la dimostrazione che il de cuius aveva disposto delle donazioni, il valore dei beni e della massa ereditaria era stato correttamente accertato tramite consulenza che non aveva funzione esplorativa solo perché l'attore non aveva indicato il valore di mercato dei singoli beni. Il legittimario può agire per l’accertamento delle simulazioni di donazioni effettuate dal de cuius , e non ha l’onere di precisare con esattezza l’entità della lesione lamentata. La Suprema Corte ha esaminato con estrema attenzione la questione provvedendo anche ad un approfondito esame delle norme in questione, nonché della giurisprudenza formatasi nel corso degli anni sulla questione, fornendo diverse critiche alla sentenza d’appello, che non si sarebbe attenuta alla giurisprudenza formatasi nel tempo sulla questione. La Cassazione ha accolto il ricorso infatti, secondo la sentenza in commento, gli oneri di deduzione e probatori imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere definiti autonomamente, ma debbono esserlo in relazione alla nozione di lesione di legittima , alla natura e alla disciplina positiva dell'azione di riduzione quali emergono da un approfondito esame della questione e della giurisprudenza. Infatti, le regole sugli oneri di deduzioni imposti al legittimario che agisce in riduzione, considerato in una prospettiva più ampia, secondo la sentenza in commento hanno un significato diverso rispetto a quello indicato dalla Corte d'appello, che ha riformato la sentenza di primo grado senza valutare le risultanze della consulenza tecnica e senza considerare la ricostruzione della citazione, peraltro operata dalla stessa sentenza impugnata, di non aver ricevuto nulla dall'eredità paterna. Peraltro, in caso di donazioni il legittimario non ha altra via che non sia quella di agire in riduzione contro i donatari , e quindi diviene implicita denuncia della lesione della legittima, nella deduzione della manifesta insufficienza del relictum . Secondo la Suprema Corte, invece, i principi di giurisprudenza sugli oneri di riduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che questi e tenuto a precisare l' entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o di donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base gli elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima di conseguenza, la Corte d'appello a cui è stata rinviata la causa dovrà decidere attenendosi al suddetto principio di diritto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 gennaio – 27 agosto 2020, n. 17926 Presidente Giusti – Relatore Tedesco Fatti di causa L'attore P.V. chiamò in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani P.A.M Dedusse di essere figlio legittimo, e quindi legittimario, di P.A., deceduto senza testamento il omissis denunciò che il defunto, con atto del 23 marzo 1992, aveva donato alla convenuta l'intero locale al piano terra in omissis denunciò che la donazione aveva leso i propri diritti di legittimario, non avendo ricevuto nulla dall'eredità del padre. Chiese quindi la riduzione della donazione elargita in favore della convenuta nei limiti fissati dall'art. 555 c.c., con l'attribuzione di quota parte di proprietà dell'immobile donato. La convenuta si costituì ed eccepì, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda, perchè l'attore, in palese violazione dell'art. 2697 c.c., non aveva offerto alcun elemento per ricostruire e verificare il valore della massa ereditaria e la paventata lesione di legittima. In subordine chiese il rigetto della domanda per carenza dei presupposti. Il giudice ordinò l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri legittimari del defunto P.M., P.E. e P.G Si costituì la curatela del fallimento omissis s.n.c. in luogo di P.G. e propose domanda di riduzione della stessa donazione oggetto della domanda dell'attore. Il giudice dispose consulenza tecnica, con la quale fu accertata la esistenza di altra donazione fatta dal de cuius a P.A., del quale fu ordinata la chiamata in causa. Nessuna delle parti provvide alla citazione del terzo e il giudice ordinò la cancellazione della causa dal ruolo, pur essendosi il chiamato costituito volontariamente. La causa fu riassunta da P.V. e quindi trattenuta in decisione per decidere sulla eccezione di estinzione del processo formulata dalla convenuta. L'eccezione fu respinta con sentenza non definitiva. Quindi il tribunale, con sentenza definitiva, in accoglimento delle domande di P.V. e della curatela fallimentare di P.G., dispose la riduzione della donazione fatta dal defunto in favore della convenuta, che condannò, a titolo di reintegrazione della legittima spettante ai due figli, al pagamento della somma di 68.000,00 ciascuno. Contro la sentenza P.A.M. propose appello, rimproverando al primo giudice di avere accolto la domanda nonostante la mancata allegazione, da parte dell'attore, degli elementi in base ai quali era stata formulata la domanda di riduzione, in palese violazione degli artt. 555,556,559 e 564 c.c., nonchè il mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. La corte d'appello riformò la sentenza, rimproverando al primo giudice di avere, dapprima, dato corso a poi accolto una domanda carente dei requisiti imposti dalla giurisprudenza al legittimario che agisce in riduzione. Per la cassazione della sentenza P.V. ha proposto ricorso affidato a due motivi. P.A.M. ha resistito con controricorso. La causa, in un primo tempo avviata per la trattazione in camera di consiglio dinanzi alla sesta sezione civile della Corte, è stata rimessa in pubblica udienza. In vista della adunanza camerale la controricorrente aveva depositato memoria. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica. Motivi della decisione 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 163,183 e 2697 c.c. La domanda di riduzione, così come proposta dall'attuale ricorrente, aveva i requisiti di specificità richiesti per essere ritenuta ammissibile. Le indicazioni di cui la corte d'appello ha evidenziato la mancanza non condizionano l'ammissibilità della domanda di riduzione. Esse possono essere fornite anche in corso di causa, trattandosi di precisazioni della stessa originaria domanda. L'attore, attraverso la produzione della documentazione catastale, aveva dato la prova degli atti di disposizione compiuti in vita dal suo defunto genitore. L'attività istruttoria aveva poi fornito al giudice tutti gli elementi occorrenti per verificare la fondatezza della domanda, che non poteva perciò essere dichiarata inammissibile. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 61,62 e 194 c.p.c. Una volta raggiunta la dimostrazione che il de cuius era deceduto avendo disposto del proprio patrimonio con donazioni, il valore dei beni era stato correttamente accertato tramite consulenza, alla quale non poteva riconoscersi funzione esplorativa solo perchè l'attore non aveva originariamente indicato il valore di mercato dei singoli beni. 2. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. Secondo la ricostruzione della corte d'appello P.V. con l'atto di citazione aveva, molto succintamente e genericamente, dedotto di essere un legittimario completamente pretermesso, rispetto alla successione aperta dopo il decesso del suo genitore, P.A non avendo ricevuto alcunchè che il de cuius, in vita, aveva donato alla nipote P.A.M. il locale sopra descritto, del quale, a suo giudizio, non avrebbe potuto disporre, posto che la quota disponibile ammontava a un terzo dell'intero e che pertanto la donazione aveva leso i diritti dei legittimari, cui spettava, invece, una quota di eredità pari a due terzi dell'intero che ad esso attore sarebbe spettata, dunque, la quota di un quarto della legittima e che, allora, la donazione alla P.A.M. andava ridotta per la parte eccedente la quota disponibile . La corte d'appello ha riconosciuto che, una domanda così consegnata, che si esauriva nella generica indicazione della donazione fatta dal de cuius alla nipote convenuta e nella altrettanto generica denuncia della lesione di legittima che ne era derivata, non solo non assolveva agli oneri deduttivi imposti al legittimario che agisce in riduzione, ma non poteva neanche giustificare l'integrazione probatoria operata in corso di causa dall'attore mediante allegazione delle visure eseguite presso la competente Agenzia delle entrate, a documentazione degli atti di disposizione compiuti in vita dal suo defunto genitore , nè tanto meno la nomina di un consulente tecnico, che non poteva supplire all' assenza di qualsivoglia specificazione del valore di mercato dei beni e della misura della lesione . Si legge testualmente nella sentenza impugnata non potersi ragionevolmente ritenere che l'espletamento della CTU, avente nella specie funzione meramente esplorativa, abbia potuto colmare le carenze probatorie indicate . Secondo la corte d'appello tali conclusioni derivavano per via di necessità dalla piana applicazione dei principi giurisprudenziali sugli oneri imposti al legittimario che propone l'azione di riduzione. In base a tali principi il legittimario che proponga l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, l'attore ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione , oltre che di proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius. In relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., l'attore deve altresì indicare il valore e l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento, e cominciando, comunque, dall'ultima, per poi risalire via via alle anteriori Cass. n. 1357/2017 n. 20830//2016 n. 14473/2011 Cass. n. 13310/2002 n. 3661/1975 . 3. In realtà gli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere definiti autonomamente, ma in relazione alla nozione di lesione di legittima, alla natura e alla disciplina positiva dell'azione di riduzione quali emergono da un più ampio esame della giurisprudenza della Corte in tema di successione necessaria. A Il legittimario ha diritto di conseguire nella successione, a titolo di eredità art. 536 c.c. e ss. , una quota del patrimonio netto del defunto determinato sul valore dei beni che appartenevano al defunto al momento della morte, aumentato del valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione art. 556 c.c. . B La lesione di legittima designa una situazione giuridica, precostituita dal de cuius con disposizioni testamentarie o donazioni eccesive, che non consente al legittimario di soddisfare sul relictum il diritto alla quota di riserva Cass. n. 6031/1995 . C Le disposizioni lesive della legittima non sono per ciò solo inefficaci o nulle, ma la legge accorda al legittimario il diritto potestativo di renderle inefficaci per mezzo dell'azione di riduzione, che è azione costitutiva il cui accoglimento determina il venir meno, nella misura occorrente per le reintegrazione della quota riservata ai legittimari, degli effetti di una o più donazioni o disposizioni testamentarie, attuando così il diritto del legittimario a vedersi attribuito quanto gli compete a norma di legge giurisprudenza pacifica Cass. n. 25834/2008 n. 4021/1981 n. 3171/1971 . D L'azione di riduzione presuppone la riunione fittizia Cass. n. 3896/1968 , che è una operazione contabile avente lo scopo di verificare se ci sia stata la lesione della quota di riserva Cass. n. 2566/1963 . E Le fasi di questa operazione contabile sono descritte nell'art. 556 c.c. e comprendono a la formazione della massa dei beni relitti b la detrazione dei debiti e pesi ereditari c la riunione fittizia dei beni dei quali il de cuius abbia disposto a titolo di donazione d l'imputazione delle liberalità, fatte al legittimario, con conseguente diminuzione della quota ad esso spettante c.d. imputazione ex se, prevista dall'art. 564 c.c., comma 2, Cass. n. 11873/1993 n. 12919/2012 27352/2014 . F In questo senso la ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l'imputazione alla quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti logici dell'azione di riduzione Cass. n. 4278/1974 di conseguenza è stato chiarito nel giudizio di reintegra nella quota di riserva e di divisione dell'asse ereditario, non costituisce domanda nuova, e pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la richiesta diretta a ricomprendere nel relictum i beni oggetto di una determinata donazione trattasi infatti di questione da risolvere incidentalmente e anche d'ufficio ai soli fini dell'esatta ricostruzione del relictum e la richiesta integra pertanto una mera sollecitazione del potere - dovere del giudice di decidere, è implicitamente contenuta nella domanda introduttiva, non amplia il thema decidendum e non soggiace pertanto alle preclusioni previste per le domande nuove Cass. n. 4698/1999 conf. n. 13385/2011 26741/2017 . G Secondo una recente pronuncia le richieste di ricostruzione del relictum e del donatum mediante l'inserimento di beni e liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del de cuius, pur essendo operazioni connaturali al giudizio di riduzione, alle quali il giudice è tenuto d'ufficio, costituiscono specificazioni certamente consentite, ma che debbono tuttavia manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito Cass. n. 28272/2018 . H La lesione di legittima può dipendere esclusivamente da disposizioni testamentarie o può dipendere esclusivamente da donazioni ovvero dalle une e le altre insieme. L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, nè dal lato attivo, nè dal lato passivo Cass. n. 8529/1996 n. 2174/1998 n. 2714/2005 27770/2011 . L'azione può quindi essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario e spiegare effetto solamente nei suoi confronti in caso di accoglimento Cass. n. 2006/1967 . I Se il de cuius ha fatto più donazioni o disposizioni testamentarie, in prima linea sono soggette a riduzione, fino a esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie successivamente si passa alle donazioni art. 555 c.c., comma 2 . Se le disposizioni testamentarie sono più di una la loro riduzione avviene proporzionalmente senza distinguere fra eredi e legatari art. 558 c.c. . In caso di più donazioni queste non si riducono proporzionalmente, come le disposizioni testamentarie art. 558 c.c. , ma cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori art. 559 . L L'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive è tassativo ed inderogabile Cass. n. 4721/2016 . Non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto dispongono gli artt. 555,558 e 559 c.c. Consegue dalla inderogabilità dell'ordine di riduzione che a il legittimario, il quale non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione ad esempio perchè, trattandosi di legato, questo sia stato fatto a persona non chiamata come coerede e il legittimario non abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, mancando quindi la condizione prevista dall'art. 564 c.c., comma 1 Cass. n. 1562/1964 b il legittimario può pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza fra la legittima, calcolata sul relictum e sul donatum, e il valore dei beni relitti se questi sono sufficienti i donatari sono al riparo da qualsiasi pretesa, qualunque sia stata la scelta del legittimario nei riguardi dei coeredi e beneficiari di eventuali disposizioni testamentarie c il legittimario non può recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe prendere dal donatario posteriore Cass. n. 3500/1975 n. 22632/2013 se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, anche se la prima non sia stata attaccata in concreto con l'azione di riduzione. 4. Le considerazioni che precedono consentono di stabilire il contenuto essenziale della domanda di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni lesive della quota di riserva. A Nel proporre la domanda di riduzione il legittimario, senza l'uso di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima. B A sua volta la denuncia della lesione implica un confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario. C Il confronto, per forza di cose, avviene in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perchè la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità Cass. n. 276/1964 . D L'esito negativo del confronto, giustificativo della istanza di tutela, non deve tuttavia essere enunciato in termini aritmetici, ma deve emergere con univocità in rapporto alla composizione del relictum e del donatum rappresentata con la domanda. La lesione di legittima può essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici Cass. n. 1357/2017 n. 20830/2016 n. 1297/1971 . E Il legittimario deve poi proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di volere conseguire la legittima Cass. n. 1357/2017 cit n. 14473/2011 , attraverso la riduzione di una o più disposizioni testamentarie o donazioni, in conformità alla natura di impugnativa negoziale dell'azione di riduzione. F Gli oneri non si atteggiano diversamente secondo che l'azione di riduzione sia proposta contro disposizioni testamentarie o contro donazioni la violazione dell'ordine di riduzione, comunque manifestatasi ad esempio perchè è stata chiesta la riduzione delle donazioni in presenza di relictum poi rilevatosi sufficiente oppure perchè è stata chiesta la riduzione di una donazione posteriore in presenza di donazioni più recenti , conduce al rigetto della domanda, ma non la rende inammissibile. G Lo stesso dicasi se, nel corso del giudizio, emergono donazioni fatte al legittimario, ulteriori oltre quelle eventualmente già indicate nella domanda in conseguenza della imputazione ex se, la domanda sarà rigettata o accolta in misura inferiore, ma non potrà essere dichiarata inammissibile. H Ferma la necessità della univoca deduzione della lesione nel significato sopra chiarito, la consulenza tecnica non ha naturalmente carattere esplorativo, rappresentando il mezzo normalmente preposto all'accertamento della lesione compiutamente dedotta. 5. Le regole sugli oneri di deduzioni imposti al legittimario che agisce in riduzione, considerate in una prospettiva più ampia, hanno un significato assai diverso da quello accolto dalla corte d'appello, che si è arrestata a una considerazione letterale delle massime, finendo per riformare la sentenza di primo grado, che era stata pronunciata all'esito di una istruzione dalla quale era emerso che il defunto, deceduto ab intestato e senza lasciare beni, aveva elargito più donazioni, con le quali erano stati gratificati soggetti diversi dal legittimario attore, che aveva coerentemente dedotto, secondo la ricostruzione della citazione operata dalla stessa sentenza impugnata, di non avere ricevuto nulla dall'eredità paterna. Si rileva che, in ipotesi l'asse sia stato esaurito con donazioni, il legittimario non ha altra via per conseguire la quota riservata se non quella di agire in riduzione contro i donatari Cass. n. 19527/2005 , essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relicum. 6. La sentenza, pertanto, è cassata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto I principi di giurisprudenza sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che il legittimario è tenuto a precisare nella domanda la entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima . La ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l'imputazione alla quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti dell'azione di riduzione di conseguenza le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del relictum, sia del donatum, mediante l'inserimento di altri beni, non costituiscono domande, ma deduzioni che attengono ai presupposti dell'azione di riduzione e come tali da ritenere implicitamente contenute nella domanda introduttiva . Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza rinvia alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.