Comunioni di stessi beni e tra le stesse persone ma derivanti da diverso titolo? Applicabile il principio di autonomia

Il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo si applica anche se le comunioni riguardano gli stessi beni e intercorrono tra le stesse persone.

Quando la successione avviene mortis causa a titolo universale gli eredi del compartecipe deceduto subentrano nella titolarità della quota indivisa dei beni oggetto della comunione alla quale concorreva il loro dante causa, che diventano contemporaneamente oggetto di una duplice comunione quella originaria e quella sorta in conseguenza della morte del condividente tra gli eredi di lui, che comprenderà la quota indivisa di quei beni e le altre cose eventualmente presenti nell’asse. Le due comunioni, derivando da titolo diverso, sono autonome l’una dall’altra e, in linea di principio, implicano separate operazioni divisionali. Solo il consenso unanime dei partecipanti, debitamente manifestato per iscritto se nelle comunioni ci sono beni immobili, può consentire la divisione cumulativa. Il caso. Una donna, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona i coeredi fratello, sorella e madre , affinchè venisse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte del padre. Si costituivano in giudizio la sorella dell’attrice - la quale, aderendo alla domanda di divisione, chiedeva che venisse accertato un proprio credito nei confronti dei coeredi -, il fratello, che riteneva che la divisione doveva farsi in base a un testamento del genitore, del quale chiedeva fosse accertata l’esistenza, e la madre. Nel corso del giudizio di primo grado interveniva la morte della genitrice e della sorella dell’attrice. Interrotto e poi riassunto il giudizio, il Tribunale rigettava la domanda della defunta sorella e del fratello, pronunciando lo scioglimento della comunione ereditaria tra l’attrice e l’uomo. La pronuncia veniva impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Venezia, la quale confermava la decisione di primo grado. L’uomo proponeva ricorso per Cassazione, sulla base di quattro motivi. La donna resisteva in giudizio con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo. Ad avviso dei giudici della legittimità la Corte veneziana è incorsa in errore, determinando una palese violazione dell’art. 112 c.p.c., fondatamente denunciata con il secondo motivo del ricorso principale, dando per scontato che non ricorrevano, nella fattispecie in esame, le condizioni che avrebbero consentito la divisione dell’intero asse fra i soli compartecipi superstiti. Si osserva come gli eredi dei due compartecipi deceduti fossero gli stessi condividenti originari e che nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi e, quindi, appartenenti a diverse comunioni, è possibile procedere ad un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutte le parti , che deve materializzarsi in uno specifico e apposito negozio giuridico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam . Qualora ciò non avvenga i condividenti concorreranno nella divisione in una duplice veste come condividenti individuali per la quota originaria e come soggetti componenti un condividente collettivo per la quota spettante ai loro danti causa. Per gli Ermellini la mancata attribuzione in favore degli eredi dei compartecipi deceduti ha comportato oggettivamente un’omissione di pronuncia sulla domanda di divisione che, per definizione, è comune a tutte le parti, anche quando sia proposto da uno soltanto. Inoltre, il ricorrente, col terzo motivo, lamenta che la Corte veneziana abbia incluso nella massa da dividere l’intero saldo del conto corrente cointestato a lui e al de cuius , dovendosi invece comprendere nell’asse solo la metà, considerando l’intestazione congiunta. Ritiene che il giudice veneziano abbia fondato la propria valutazione solo sugli accordi tra CTU e CTP, volti a conciliare la lite, ma, in ogni caso, non vincolanti ai fini della decisione. La Suprema Corte afferma al riguardo che le ammissioni dei CTP non hanno valore confessorio, costituendo, al più, validi indizi che il giudice può liberamente valutare e porre alla base del proprio convincimento. Conclusione. La Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, dichiarando assorbiti i restanti due motivi del ricorso principale. In relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 29 novembre 2019 - 23 luglio 2020, n. 15764 Presidente Cosentino - Relatore Tedesco Fatti di causa In relazione alla successione di S.F., deceduto il O missis lasciando eredi il coniuge S.D. e i tre tigli S.A., B. e C.A., quest'ultima chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona i coeredi, chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte del genitore. Si costituiva S.B., che aderiva alla domanda di divisione e chiedeva accertarsi un proprio credito nei confronti dei coeredi. S.A., costituendosi a sua volta, deduceva che la divisione doveva farsi in base a un testamento del padre, del quale chiedeva di accertarsene l'esistenza. Si costituiva in corso di causa anche S.D Interveniva la morte prima di S.B. e poi di S.D In entrambe le occasioni il processo era dichiarato interrotto e riassunto nei confronti dei soggetti originariamente presenti in lite, quali eredi dei condividenti deceduti. Eseguita consulenza tecnica il tribunale rigettava la domanda di S.B. per la refusione di crediti verso l'eredità rigettava la domanda di S.A. volta ad ottenere l'attribuzione dell'eredità paterna in forza di testamento pronunciava lo scioglimento della comunione ereditaria tra S.C.A. e S.A. , indicando i beni inclusi nei due lotti e i relativi conguagli compensava le spese di lite per 1/2 ponendo la restante quota a carico di A La Corte d'appello di Venezia, adita da S.A., ha confermato la sentenza. La corte ha innanzitutto riconosciuto che, nella regolazione delle spese di lite, il tribunale aveva giustamente tenuto conto della soccombenza di S.A. sulla domanda di devoluzione della eredità in base a testamento. Tale domanda, infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non era stata fatta oggetto di rinuncia, all'atto di precisazione delle conclusioni, nè risultava dagli atti in qualche modo rinunciata . La corte d'appello ha poi disatteso le censure dell'appellante sulla mancata assegnazione dei beni spettanti alle condividenti decedute in corso di causa. Il tribunale, infatti, aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia di divisione di masse plurime, dai quali derivava, appunto, la correttezza dell'iter seguito dal primo giudice, che aveva assegnano i beni da intestarsi ai due condividenti rimasti in causa, mentre non potevano considerarsi gli altri beni rientranti nella massa ereditaria, a disposizione degli eredi . , in attesa della futura divisione, secondo le spettanza di ciascuno, cui soltanto potranno conseguire le singole assegnazioni, in ragione della quota di eredità a ciascuno spettante . Secondo la corte, del resto, il tribunale non avrebbe potuto altrimenti statuire, laddove non erano state formulate conclusioni di sorta, in qualità di eredi di costoro, circa la quota di massa ereditaria spettante ai soggetti morti durante il processo divisorio . La corte ha poi disatteso la censura di S.A., il quale aveva lamentato che il tribunale aveva considerato, con riferimento a un conto corrente cointestato in nome del de cuius e del figlio appellante, l'intero saldo, dovendo invece comprendersi nell'asse solo la metà, in dipendenza della intestazione congiunta. Al riguardo la corte ha posto in luce che il tribunale aveva fatto riferimento alla relazione del consulente tecnico, da cui emergeva che i valori erano stati stabiliti in accordo con i periti di parte nelle diverse ipotesi divisionali elaborate anche ai fini della definizione della causa in via transattiva senza che fossero state sollevate contestazioni di sorta . La corte ha aggiunto che, sulla base del medesimo rilievo, il tribunale aveva detratto dalla massa, questa volta in favore di S.A., la somma di Euro 180.000,00 per miglioramenti apportati al bene incluso nella porzione allo stesso destinata. La corte ha rilevato ancora che la divisione operata dal primo giudice rispettava i criteri di cui all' art. 727 c.c. . In particolare essa ha condiviso la scelta di assegnare ad A. il lotto di terreno sul quale insisteva la casa dal medesimo abitata e all'attrice il terreno adiacente, la cui potenzialità edificatoria lo rendeva un bene autonomo, suscettibile di separata attribuzione. In conclusione la corte ha rigettato l'appello, facendo derivare da ciò l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da S.C.A., con il quale la sentenza era stata censurata in ordine alla mancato conteggio delle migliorie apportate al bene oggetto di assegnazione in favore di S.A Per la cassazione della sentenza S.A. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui S.C.A. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo. Il ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata rinviata a nuovo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della sentenza notificata per via telematica, ma depositata in copia analogica priva dell'attestazione di conformità. Fissata l'udienza pubblica il ricorrente ha deposito ulteriore memoria. Ragioni della decisione 1. I principi sanciti dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 8323 del 2019 consentono di superare i dubbi sulla procedibilità del ricorso. Nella specie la sentenza impugnata, notificata a mezzo PEC, è stata depositata in copia analogica priva dell'attestazione di conformità del difensore, in assenza di contestazioni della stessa conformità da parte della controricorrente. Il ricorrente, inoltre, con nota del 3 giugno 2009, ha depositato la sentenza notificata con l'attestazione di conformità. 2. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la corte di merito, ai fini della ripartizione delle spese di lite, l'ha ritenuto soccombente sulla domanda di devoluzione dell'asse in base a testamento, nonostante la domanda fosse stata efficacemente rinunciata. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c E' oggetto di censura la mancata attribuzioni delle porzioni divise anche in favore delle condividenti decedute. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 1298 c.c. e dell'art. 115 c.p.c La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte di merito ha incluso nella massa da dividere l'intero saldo del conto corrente intestato in nome del de cuius e del ricorrente. Il ricorrente lamenta che la presunzione di pari appartenenza del saldo era stata superata non in base a prove contrarie, avendo la corte fondato la propria valutazione solo sugli accordi fra consulente tecnico d'ufficio e consulenti di parte, raggiunti allo scopo di conciliare la lite e comunque contestati in più occasioni, non vincolanti ai fini della decisione . Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 727 c.p.c La corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla norma impediva la separata assegnazione del terreno circostante la casa attribuita all'attuale ricorrente, dovendo invece costituire oggetto di attribuzione unitaria, trattandosi in effetti del giardino della stessa casa. La separata identificazione catastale non pregiudicava la sostanziale unicità dei due beni in conformità alla situazione di fatto, di cui i giudici di merito non avevano tenuto conto. L'unico motivo del ricorso incidentale condizionato censura la sentenza nella parte in cui si detrae dal valore dell'immobile assegnato a S.A. l'importo di Euro 180.000,00 per lavori di migliorie, in assenza di prova della spesa, ma basandosi sul semplice accordo fra consulenti, accordo cui le parti non avevano dato seguito. 3. E' prioritario l'esame del secondo motivo, che è fondato. Sono decedute nel corso di giudizio di primo grado dapprima S.B. e poi S.D In entrambe le occasioni il processo è stato dichiarato interrotto, ma le riassunzioni non hanno coinvolto nel processo altri soggetti oltre a quelli già originariamente presenti in lite, essendo gli stessi i soli eredi dei condividenti deceduti. 4. Se il chiamato all'eredità muore dopo averla acquistata, ma prima del perfezionamento delle operazioni divisorie, può accadere che al posto del condividente individuale subentri, per successione universale, una pluralità di persone. La vicenda, tuttavia, non comporta una corrispondente moltiplicazioni delle porzioni. In tema di divisione ereditaria, per l'accertamento della comoda divisibilità dei beni, ai sensi dell'art. 720 c.c., deve aversi riguardo al numero delle quote che spettano agli originari chiamati, senza che abbia rilievo il fatto che ad uno dei condividenti sia succeduta al momento della divisione una pluralità di soggetti, trovando il relativo diritto riconoscimento solo successivamente con riguardo alla ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa Cass. n. 7835/1990 n. 13206/2017 . Il principio di cui sopra è riferito all'accertamento della comoda divisibilità, ma riguarda naturalmente lo svolgimento delle operazioni divisionali in genere. Soggetto della divisione dovrà essere considerata la collettività dei successori, ai quali va attribuita unitariamente la porzione che sarebbe toccata al loro dante causa. Cass. n. 33438/2019 n. 11762/1992 n. 3894/1977 . Ciò si ricava specialmente dall'art. 726 c.c. eseguita la stima di procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote . La norma si collega all'art. 469 c.c., comma 3, quando vi è rappresentazione la divisione si fa per stirpi . Tali regole, sebbene riferite alla rappresentazione, sono applicabili tutte le volte che, al momento della divisione, al posto del condividente individuale, sia subentrata per successione universale o particolare, una collettività di persone. Essendo le situazioni determinate dalla successione per stirpe e dalla successione di una collettività sostanzialmente identiche, difficilmente potrebbe essere giustificato un diverso trattamento legale di queste due ipotesi. 5. Quando la successione avviene mortis causa a titolo universale gli eredi del compartecipe deceduto subentrano nella titolarità della quota indivisa dei beni oggetto della comunione alla quale concorreva il loro dante causa, che diventano contemporaneamente oggetto di una duplice comunione quella originaria e quella sorta in conseguenza della morte del condividente fra gli eredi di lui, che comprenderà la quota indivisa di quei beni e le altre cose eventualmente presenti nell'asse. Le due comunioni, derivando da diverso titolo, sono autonome l'una dall'altra e implicano in linea di principio separate operazioni divisionali. Solo il consenso unanime dei partecipanti, debitamente manifestata per iscritto se nelle comunioni ci sono beni immobili, può consentire la divisione cumulativa, che riunisca cioè la totalità dei beni sottoposti a divisione in una massa unica Cass. n. 5798/1992 n. 314/2009 n. 3029/2009 n. 25756/2018 n. 15494/2019 . Si precisa che il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche quando le comunioni riguardano i medesimi beni e intercorrono fra le stesse persone Cass. n. 3512/2019 . Anche in questo caso i diritti del singolo devono essere regolati nell'ambito di ciascuna massa, senza possibilità, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l'attribuzione di beni facenti parte dell'altra massa Cass. n. 4740/1977 . Si deve aggiungere che l'eventuale attribuzione ai successori di porzioni individuali, invece che di una porzione unica attribuita collettivamente, non solo implicherebbe una parziale unificazione delle masse, ma costituirebbe nello stesso tempo uno scioglimento parziale della comunione sorta a seguito della morte del compartecipe, se in essa, oltre alla quota indivisa, sono comprese altre cose. La divisione parziale è consentita, in presenza di ben determinate condizioni, che non è qui il caso di approfondire Cass. n. 6931/2016 n. 573/2011 . 6. E' stato anticipato che gli eredi dei due compartecipi deceduti erano gli stessi condividenti originari. Nell'ambito della comunione originaria la vicenda aveva determinato perciò non un aumento del numero dei condividenti, ma la loro riduzione. Si deve dare comunque per acquisito, giusti i principi di cui sopra, che anche in una tale ipotesi la scelta di far valere la nuova situazione competa pur sempre ai soli condividenti, che potrebbero avere interesse a mantenere separate le due vicende. Se i condividenti non chiedono congiuntamente che la divisione si adegui alla mutata situazione soggettiva, essi concorreranno nella divisione in una duplice veste come condividenti individuali per la quota originaria e come soggetti componenti un condividente collettivo per la quota spettante ai loro danti causa. La corte di merito dà per acquisito che non ricorrevano, nella specie, le condizioni che avrebbero permesso la divisione dell'intero asse fra i soli compartecipi superstiti. La statuizione non ha costituito oggetto di censura. Tuttavia tale carenza imponeva una conclusione assai diversa quella fatta propria dalla corte di merito, non l'accantonamento delle porzioni destinate ai condividenti deceduti, ma lo svolgimento delle operazioni divisionali in base alla situazione originaria, che vedeva il concorso del coniuge con tre figli nella successione legittima di S.F Occorreva perciò prevedere quattro porzioni, due da attribuire ai compartecipi superstiti e le altre da attribuire agli stessi compartecipi collettivamente nella loro qualità di eredi dei condividenti deceduti. Si deve sottolineare che l'attribuzione collettiva della porzione agli eredi del condividente deceduto non costituisce divisione ulteriore interna alla stirpe, nè tanto meno divisione parziale della comunione derivante dalla morte del compartecipe. Nell'ambito di tale comunione le cose attribuite collettivamente non sono divise separatamente dal resto, ma prendono il posto della quota indivisa con l'efficacia retroattiva tipica degli atti divisionali, comportante che ciascun condividente è da considerarsi fin dall'origine proprietario della porzione assegnatagli art. 757 c.c. Cass. n. 468/1976 . Esse costituiranno oggetto di autonoma divisione insieme alle altre cose eventualmente presenti nell'eredità del condividente deceduto, quando i coeredi decideranno di farla. Insomma la sola comunione che si scioglie tramite l'attribuzione congiunta rimane quella oggetto della originaria domanda, che non vede minimamente ampliato o modificato il suo oggetto Cass. n. 2117/1966 . 7. Nel controricorso si deduce, riprendendo un argomento già usato dalla corte d'appello, che i compartecipi superstiti non si erano mai formalmente costituiti a seguito della riassunzione, nè avevano mai preso, nemmeno sotto il profilo sostanziale, conclusioni circa la divisione materiale delle quote di eredità del de cuius spettanti alle eredi premorte . Il rilievo è infondato essendo gli eredi già presenti in causa non occorreva autonoma e separata costituzione. D'altra parte, come già ampiamente chiarito, l'attribuzione congiunta in favore degli eredi dei condividenti deceduti non costituisce ulteriore divisione interna alla stirpe, ma configura un'attribuzione che, al pari di quelle individuali, attua lo scioglimento della comunione nella quale concorreva il compartecipe morto nel corso delle operazioni divisionali, oggetto dell'originaria e unica domanda. 8. Conclusivamente l'equivoco in cui è incorsa la corte d'appello ha determinato una palese violazione dell'art. 112 c.p.c., fondatamente denunciata con il secondo motivo del ricorso principale, perchè la mancata attribuzione in favore degli eredi dei compartecipi deceduti ha comportato oggettivamente una omissione di pronuncia sulla domanda di divisione, che è per definizione comune a tutte le parti, anche quando sia proposta da uno solo cfr. Cass. n. 6387/1980 . La sentenza deve essere pertanto cassata in relazione a questo motivo e la corte dovrà decidere sulla domanda di divisione in conformità ai principi di cui sopra. 9. Il terzo motivo è fondato. La sentenza, nel confermare l'inserimento nella massa da dividere dell'intero saldo del corrente intestato in nome del de cuius, ha ricordato come già il tribunale, nel compiere tale inserimento, come d'altronde nell'accreditare ad A. l'importo di Euro 180.000,00 per migliorie, pur contestato, e non assistito da documenti giustificativi avesse fatto giustamente riferimento all'oggettiva circostanza emergente dalla relazione Br. 20/11/2005, che i valori in questione erano stati assunti dall'ausiliario in accordo con i periti delle parte con loro utilizzo nelle diverse ipotesi divisionali, anche transattive, senza che fossero state sollevate contestazioni. Non è pertanto censurabile la decisione circa l'impostazione del predetto saldo di conto corrente, frutto di evidente accordo fra le parti che non c'è ragione di disattendere . La corte trascura che le ammissioni del consulente tecnico di parte - cosi come quelle del difensore - non hanno valore confessorio, ma costituiscono validi indizi che il giudice di merito può liberamente valutare e porre a base del proprio convincimento Cass. n. 4645/1978 n. 241/1978 n. 93/1990 . E' utile operare un parallelo con l'art. 199 c.p.c La norma prevede la possibilità della conciliazione della lite da parte del consulente tecnico, imponendo al consulente tecnico, se la conciliazione non sortisce esito positivo, di esporre nella relazione scritta i risultati delle indagini compiute. Le dichiarazioni delle parti, che siano state rese al consulente tecnico d'ufficio e da questi riportate nella relazione, possono essere valutate dal giudice liberamente come argomenti di prova art. 200 c.p.c. . In contrasto con tali principi la corte ha invece ritenuto che le parti fossero vincolate alle ammissioni dei loro rispettivi consulenti, mentre quelle stesse ammissioni costituivano al più argomenti di prova liberamente valutabili dal giudice. 10. Le considerazioni che precedono impongono, nello stesso tempo, l'accoglimento dell'unico motivo di ricorso incidentale, con il quale si censura la sentenza nella parte in cui la corte ha confermato la decisione di detrarre dal valore dell'immobile assegnato ad S.A. l'importo di Euro 180.000,00 per lavori di migliorie. La detrazione, anche in questo caso, è stata avallata in base all'assunto che i valori erano stati assunti dall'ausiliario con i periti di parte con loro utilizzo nelle diverse ipotesi divisionali, anche transattive, senza che fossero state sollevate contestazioni di sorta . 11. Si giustifica quindi, anche in relazione terzo motivo del ricorso principale e al ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata. Il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovo esame delle questioni riguardanti il saldo del conto cointestato in nome del de cuius e di altro soggetto e il conteggio delle migliorie apportate a uno dei beni comuni. 12. Il primo e il quarto motivo del ricorso principale sono assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo, che comporta il necessario rifacimento dell'intero progetto divisionale. In conclusione sono accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Sono assorbiti il primo e il quarto motivo del ricorso principale. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale dichiara assorbiti il primo e il quarto motivo del ricorso principale cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti rinvia alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.