Nonno troppo invadente?

Il diritto di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconosciuto agli ascendenti dall’art. 317-bis c.c., costituisce una posizione soggettiva piena soltanto nei confronti dei terzi mentre riveste una portata recessiva nei confronti dei minori, titolari dello speculare quanto prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti.

Il diritto degli ascendenti non ha quindi un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l’interesse esclusivo del minore. Ne consegue che tale diritto può essere escluso e assoggettato a limitazioni qualora non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata per il minore o quando la frequentazione con i nonni comporti per lo stesso un turbamento e disequilibrio affettivo. Il fatto. La circostanza riguarda una vera e propria guerra giudiziaria intrapresa dal nonno nei confronti dei genitori affinché gli fosse riconosciuto e contestualmente disciplinato il diritto di visita e di trascorrere del tempo con le nipoti minori. L’esito di tale guerra è stato il rigetto da parte della Corte di Cassazione del ricorso proposto dal nonno contro il decreto della Corte d’Appello che aveva notevolmente ridimensionato il diritto di visita del nonno in ragione del fatto che detto diritto ha una portata recessiva rispetto a quello delle nipoti di crescere in modo sano ed equilibrato. La Corte d’Appello infatti aveva affermato che nella fattispecie sottoposta al suo esame la relazione con il nonno e il suo nucleo familiare aveva comportato per le minori un conflitto di lealtà con i genitori , che costituivano le figure primarie di riferimento affettivo ed educativo, a cui non era equiparabile il legame con il nonno. La Corte ha quindi ritenuto che il coinvolgimento del nonno nella vita delle nipoti era stato giustamente ridimensionato per mancanza del presupposto della fruttuosa cooperazione nell’adempimento degli obblighi formativi ed educativi dei genitori e quindi nel preminente interesse delle minori di crescere in un ambiente sano ed equilibrato. La riduzione della frequentazione rappresentava quindi l’unica soluzione idonea a consentire il mantenimento della relazione tra il nonno e le nipoti nell’interesse di quest’ultime. Nella sostanza ciò che era emerso nel giudizio era che i rapporti tra i genitori e il nonno paterno si erano deteriorati al punto tale che detta situazione di irrecuperabilità dei loro rapporti era divenuta una condizione di sopravvenuto disagio per le minori e pertanto la Corte, nel conferire giustamente la prevalenza nella situazione di conflitto all’interesse delle minori a crescere in un clima di serenità, anche a costo di un parziale sacrificio del rapporto con l’ascendente, aveva rimodulato in senso restrittivo il diritto dell’ascendente a mantenere i rapporti con le minori. Quest’ultima, nel bilanciamento degli interessi, era stata valutata correttamente come l’unica soluzione in grado di assicurare anche la salvaguardia di tale relazione con gli ascendenti. In questa interessante sentenza la Corte di Cassazione ha richiamato plurimi principi relativi al diritto di minori di crescere in un ambiente sano ed equilibrato, alla preminenza di tale diritto, al principio di efficacia rebus sic stanti bus, ai poteri istruttori ufficiosi del giudice e alla modulazione del principio della domanda in tutti quei provvedimenti relativi ai minori. Premesso che il riconoscimento del diritto dell’ascendente a mantenere rapporto con le minori è subordinato all’esistenza di una stabile relazione affettiva tra l’ascendente del nipote, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione del suo equilibrio psicofisico, e ad una valutazione del giudice avente di mira l’interesse esclusivo del minore , configurabile quando il coinvolgimento dell’ascendente si sostanzia in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi tale da consentire un sano equilibrio di equilibrato sviluppo della personalità del minore, il mutamento di tali rapporti e di sana cooperazione tra gli adulti, se tale da rendere non produttiva o addirittura pregiudizievole per il minore la frequentazione dell’ascendente, deve ritenersi una circostanza per cui diviene possibile procedere alla modifica delle modalità di esercizio del diritto dell’ascendente precedentemente riconosciute. Nel caso di specie, infatti, le sopravvenienze idonee a legittimare la revisione in senso restrittivo delle modalità di visita del nonno precedentemente riconosciute erano state individuate proprio nel deterioramento dei rapporti tra l’ascendente e i genitori dei minori e nella conseguente condizione di disagio delle bambine, nonché nella infruttuosità della cooperazione del nonno paterno all’educazione della formazione delle stesse. La conflittualità percepita dalle minori era stata ben evidenziata nella relazione dei Servizi Sociali incaricati i quali avevano predisposto una relazione che, formalmente, esorbitava rispetto al mandato conferito ragione per cui il nonno lamentava nella sua impugnazione anche la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché la considerazione di elementi estranei al giudizio. In risposta la Corte di Cassazione richiamava, come suddetto, il principio per cui in tema di provvedimenti riguardanti minori non vi è una rigida applicazione del principio della domanda, in quanto, per esigenze e finalità pubblicistiche, la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all’iniziativa e alla disponibilità delle parti ed è sempre quindi riconosciuto al giudice il potere di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti provvedimenti necessari per la migliore protezione dei minori, nonché di esercitare, in deroga alle regole generali sull’onere della prova, i poteri istruttori ufficiosi necessari. Tutto quanto premesso la Corte concludeva che, benché le dinamiche che segnano l’evoluzione delle vicende all’interno di un nucleo familiare allargato non sono mai interamente ascrivibili alla condotta di una sola delle parti, è necessario, in una situazione di conflitto, conferire sempre la prevalenza all’interesse delle minori a crescere in un clima di serenità e ciò anche a costo di un parziale sacrificio del rapporto con l’ascendente, la cui rimodulazione in senso restrittivo, nel caso di specie, era stata considerata come l’unica soluzione in grado di assicurare, nel contempo, la salvaguardia di tale relazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 5 febbraio – 19 maggio 2020, n. 9145 Presidente Giancola – Relatore Mercolino Fatti di causa 1. Con decreto del 28 giugno 2017, la Corte d'appello di Roma, pronunciando in sede di reclamo sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 317-bis c.p.c., da B.C., in qualità di nonno paterno delle minori B.B. e V. e da P.D., in qualità di coniuge del B., dispose che il ricorrente potesse tenere con sè le nipoti il mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 19,30, con obbligo di accompagnarle dove richiesto dai loro impegni scolastici, sportivi e relazionali, nonchè il sabato dell'ultima settimana del mese dalle ore 10,00 alle ore 20,00, e durante il periodo estivo per tre giorni, anche non consecutivi, senza pernotto, in un luogo e in un periodo concordati con i genitori, ed in mancanza nella prima settimana di luglio stabilì inoltre che, ove gl'incontri non potessero avere luogo per impedimento o malattia delle minori, gli stessi potessero essere recuperati, con analoghe modalità, il giorno successivo o appena cessato l'impedimento. 2. Nelle more dell'impugnazione del predetto decreto, il B. propose nuovamente ricorso al Tribunale per i minorenni di Roma, denunciando il comportamento ostruzionistico tenuto dai genitori delle minori, B.F. e S.G., e chiedendo pertanto l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l'osservanza delle disposizioni relative alla visita infrasettimanale. 1.1. Con decreto del 20 novembre 2018, il Tribunale per i minorenni, revocato ogni precedente provvedimento, dispose che, salvo diverso accordo tra le parti, le minori dovessero incontrare il nonno paterno esclusivamente nella giornata dell'ultimo sabato del mese, dalle ore 10,00 alle ore 20,00, con prelievo a casa dei genitori e ripresa a casa di quest'ultimi, e con possibilità di recuperare l'incontro perso, in caso di impedimento e/o malattia delle minori, secondo il calendario eventualmente predisposto dal Servizio sociale nel caso di disaccordo tra le parti stabilì inoltre, quanto al periodo estivo, che in caso di disaccordo tra le parti il Servizio sociale avrebbe indicato il recupero dell'incontro del sabato relativo ai mesi in cui il ricorrente o le minori si sarebbero trovate fuori sede per le vacanze, e conferì al Servizio sociale l'incarico di monitorare la situazione delle minori e segnalare eventuali disagi delle stesse derivanti dalla conflittualità parentale. 2. Il reclamo proposto dal B. è stato rigettato dalla Corte d'appello di Roma, che con decreto del 29 maggio 2019 ha disposto, a parziale modifica del decreto impugnato, che l'incontro perso per impedimento delle minori venga recuperato nel sabato successivo, escludendo l'incontro del mese di agosto di ogni anno, e revocando l'incarico di monitoraggio e sostegno conferito al Servizio sociale. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di P.D., rilevando che la stessa, oltre a non essere stata parte del giudizio di primo grado, non rivestiva la qualità di litisconsorte necessaria, in quanto il diritto alla frequentazione delle nipoti del coniuge, riconosciutole nel primo procedimento, non implicava la necessità di decidere anche nei suoi confronti, non essendo in questione uno status comune ai due soggetti nè un rapporto sostanzialmente unico. Nel merito, ha escluso che il Tribunale per i minorenni avesse ecceduto i limiti dei propri poteri o violato i principi generali o le norme di riferimento, osservando che, con riguardo ai provvedimenti nell'interesse dei minori, non operano rigidamente la regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e quelle sull'onere della prova, in quanto la tutela degl'interessi della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti. Ciò posto, ha richiamato la relazione del Servizio sociale, rilevando che dalla stessa emergevano una situazione irrecuperabile dei rapporti tra gli adulti ed una condizione di sopravvenuto disagio delle minori premesso che la coppia genitoriale ed il nonno paterno interagivano svalutando reciprocamente il loro ruolo nella vita delle minori e manifestando una chiusura relazionale più profonda rispetto al passato, ha affermato che la coppia genitoriale risultava provata e a rischio di destabilizzazione per effetto delle attività legali del nonno, percepite come volte a legittimare la moglie nel ruolo di nonna, e per effetto del calendario delle visite, che comprometteva la spontaneità del rapporto e limitava le decisioni quotidiane della genitorialità precisato che le minori erano impegnate in varie attività, anche per la risoluzione di problematiche fisiche e di attenzione, ha rilevato che la conflittualità aveva raggiunto un livello tale che il nonno e la zia paterna ne mettevano in dubbio la veridicità, aggiungendo che gli altri familiari paterni avevano assunto a loro volta una posizione di contrasto, avendo alcuni manifestato comprensione per la necessità dei genitori di contenere il comportamento invasivo del nonno, ed avendo altri aderito alla posizione di quest'ultimo. Ha ritenuto pertanto incensurabile la decisione di modificare il regime di visita attraverso la riduzione della frequentazione, evidenziando la portata recessiva del diritto del nonno a mantenere rapporti significativi con le nipoti, rispetto al diritto di queste ultime di crescere in modo sano ed equilibrato, ed il carattere strumentale dei provvedimenti giudiziali rispetto alla realizzazione dello interesse del minore. Ha affermato che nella fattispecie in esame la relazione con il nonno ed il suo nucleo familiare aveva comportato per le minori un conflitto di lealtà con i genitori, che costituivano le figure primarie di riferimento affettivo ed educativo, cui non era equiparabile il legame con il nonno, il cui coinvolgimento nella vita delle nipoti era stato giustamente ridimensionato, per mancanza del presupposto della fruttuosa cooperazione nell'adempimento degli obblighi formativi ed educativi dei genitori. Ha concluso quindi che in tale contesto familiare, caratterizzato dal venir meno della spontaneità del legame naturale tra le generazioni, la riduzione della frequentazione ad un giorno al mese rappresentava l'unica soluzione idonea a consentire il mantenimento della relazione tra nonno e nipoti nell'interesse di queste ultime. 3. Avverso il predetto decreto il B. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. Gl'intimati non hanno svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 742 c.p.c. e del giudicato rebus sic stantibus formatosi in ordine al decreto del 28 giugno 2017, sostenendo che, nel confermare la decisione di primo grado, la Corte territoriale non ha tenuto conto della mancata impugnazione del predetto decreto, nella parte in cui aveva disciplinato le modalità di frequentazione delle minori da parte del nonno paterno, dell'oggetto del nuovo ricorso proposto da esso ricorrente, consistente esclusivamente nell'adozione di misure idonee ad impedire i comportamenti ostruzionistici dei genitori, e della mancata allegazione di fatti sopravvenuti idonei a giustificare la modificazione della predetta disciplina. Premesso che, a fondamento della revoca del precedente provvedimento, il decreto impugnato si è limitato a valorizzare alcuni passi della relazione del Servizio sociale ed a richiamare alcuni elementi trascurati dal Tribunale per i minorenni, senza esaminare il motivo di reclamo con cui era stata fatta valere la violazione del giudicato, rileva che, attraverso la riduzione delle frequentazioni, la Corte territoriale ha modificato il regime di visita in senso addirittura peggiorativo, in tal modo confondendo l'oggetto del procedimento con quello del giudizio di rinvio instaurato a seguito della cassazione del precedente decreto. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., osservando che, nel ribadire il potere del giudice di adottare, nell'interesse dei minori, provvedimenti anche diversi da quelli richiesti dalle parti, il decreto impugnato ha erroneamente interpretato le censure proposte da esso ricorrente, le quali avevano ad oggetto la violazione non già del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ma del giudicato rebus sic stantibus formatosi in ordine al precedente provvedimento. Afferma che tale errore si è tradotto in un'omissione di pronuncia in ordine sia al predetto motivo di reclamo che alla domanda proposta con il ricorso in primo grado, avente ad oggetto l'accertamento dei comportamenti ostruzionistici tenuti dai genitori delle minori per vanificare le occasioni di incontro con il nonno paterno. 3. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati. Come riconosce lo stesso ricorrente, il giudicato formatosi in ordine al diritto dell'ascendente di mantenere rapporti significativi con il nipote minorenne, ai sensi dell'art. 317-bis c.c., conserva efficacia rebus sic stantibus, in quanto, statuendo su un diritto correlato a situazioni di fatto suscettibili di variazione nel tempo, non preclude un nuovo esame della fattispecie alla luce di circostanze sopravvenute idonee a determinare mutamenti nelle predette situazioni. A tal fine occorre considerare, in particolare, che il riconoscimento del diritto in questione è subordinato, oltre che all'esistenza di una stabile relazione affettiva tra l'ascendente ed il nipote, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psicofisico, ad una valutazione del giudice avente di mira l'interesse esclusivo del minore, configurabile, come precisato da questa Corte, quando il coinvolgimento dell'ascendente si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, tale da consentirgli di contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore cfr. Cass., Sez. I, 27/07/2018, n. 19780 12/06/2018, n. 15239 . Mentre il primo presupposto è tendenzialmente destinato a durare nel tempo, salvo che non si verifichino eventi traumatici idonei a determinare un'interruzione del rapporto affettivo, il secondo può andare incontro a mutamenti, in dipendenza di circostanze oggettive o comportamenti dei soggetti coinvolti nella vicenda, tali da rendere non produttiva o addirittura pregiudizievole per il minore la frequentazione dell'ascendente, o comunque da giustificare una modificazione delle modalità di esercizio del diritto. Nella specie, le sopravvenienze idonee a legittimare la revisione in senso restrittivo delle predette modalità sono state individuate nel deterioramento dei rapporti tra il ricorrente ed i genitori delle minori e nella conseguente condizione di disagio di queste ultime, emersi dalle indagini demandate al Servizio sociale dal Giudice di primo grado ed ampiamente descritti nel decreto impugnato, il quale, confermando la valutazione compiuta dal Tribunale per i minorenni, vi ha ravvisato un fattore di pregiudizio per la serenità delle minori, tale da escludere la fruttuosità della cooperazione del nonno paterno all'educazione ed alla formazione delle stesse. In quanto logicamente e giuridicamente incompatibile con la conservazione dell'efficacia del precedente provvedimento, e quindi con la determinazione delle relative modalità di attuazione, il rilievo conferito a tali circostanze consente di escludere la sussistenza della lamentata omissione di pronuncia in ordine alla domanda proposta in primo grado ed al motivo di reclamo con cui il ricorrente aveva riproposto l'eccezione di giudicato, non risultando sufficiente, ai fini della configurabilità del predetto vizio, la mancanza di un'espressa statuizione in ordine a un capo di domanda o, in sede di gravame, a una censura mossa alla decisione impugnata, ma occorrendo che il giudice abbia completamente omesso di esaminarli cfr. Cass., Sez. VI, 16/07/2018, n. 18797 27/11/2017, n. 28308 v. anche, in relazione al giudizio di appello, Cass., Sez. V, 14/01/2015, n. 452 Cass., Sez. III, 25/09/2012, n. 16254 . Quanto poi alla dedotta estraneità delle predette circostanze all'oggetto del procedimento, costituito dalla determinazione delle modalità di attuazione del precedente provvedimento, correttamente la Corte territoriale ha richiamato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di provvedimenti riguardanti i minori, secondo cui i relativi procedimenti non sono soggetti ad una rigida applicazione del principio della domanda, in quanto, per esigenze e finalità pubblicistiche, la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei minori, nonchè di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 24/08/2018, n. 21178 22/05/2014, n. 11412 Cass., Sez. VI, 23/10/2017, n. 25055 . I contrasti insorti tra le parti, che avevano peraltro coinvolto anche altri componenti della famiglia, e le ripercussioni di ordine psicologico subite dalle minori, già affette da difficoltà fisiche e/o di attenzione segnalate nella relazione del Servizio sociale, nonchè il rischio di destabilizzazione della stessa coppia genitoriale, dovuto all'irrigidimento dei rapporti familiari, mettendo in pericolo la realizzazione del progetto formativo ed educativo al quale il nonno paterno avrebbe dovuto collaborare, si configuravano infatti come fattori sopravvenuti ostativi all'esercizio del diritto riconosciuto dal precedente provvedimento, almeno secondo le modalità da quest'ultimo stabilite, giustificando pertanto non solo il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, ma anche l'intervento officioso del giudice, volto a modificare la predetta disciplina al fine di assicurare la compatibilità del mantenimento dei rapporti con il nonno con l'equilibrato sviluppo delle nipoti. 4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1, rilevando che la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla relazione del Servizio sociale, omettendo di esercitare un prudente apprezzamento in ordine al contenuto della stessa, estraneo al thema decidendum, e trascurando invece la documentazione prodotta dalle parti. Premesso che il Servizio sociale aveva ecceduto l'ambito dell'incarico conferitogli, non essendosi limitato a verificare l'effettiva incompatibilità del regime di visita con gl'impegni delle minori, ma avendo proceduto all'integrale rinnovazione degli accertamenti compiuti nel precedente procedimento, osserva che il decreto impugnato si è passivamente allineato alle relative risultanze, omettendo di rilevarne l'inadeguatezza e di disporre conseguentemente un'integrazione delle indagini. 5. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che, per effetto dell'adesione alla relazione del Servizio sociale, il decreto impugnato ha pronunciato su questioni diverse da quelle che avevano costituito oggetto delle difese delle parti, nonchè avvalendosi di materiale istruttorio incompleto, dal momento che molti degli elementi pertinenti erano stati acquisiti nel precedente procedimento, il quale si è peraltro concluso, in sede di rinvio, con una decisione che ha rimesso ogni statuizione all'esito del procedimento in esame. Afferma comunque che il decreto impugnato è caratterizzato da una motivazione meramente apparente, in quanto fondata sulla citazione di passi della relazione non corrispondenti al testo della stessa e sul riferimento alla soggettiva percezione da parte dei genitori delle iniziative assunte da esso ricorrente l'accenno al tentativo di legittimare la moglie nel ruolo di nonna ed alla conseguente rottura delle relazioni familiari si pone in contrasto con il riconoscimento del ruolo della donna quale nonna sociale delle minori, mentre l'affermata incompatibilità del regime di visita con la libertà decisionale dei genitori non tiene conto delle necessità di regolamentazione insite in tal genere di controversie il rilievo conferito ai problemi di salute delle minori ed alle dichiarazioni rese da alcuni parenti si traduce infine in una svalutazione degli elementi favorevoli ad esso ricorrente, ed in particolare con le informazioni acquisite dal Servizio sociale, che attestavano la funzione da lui attivamente esercitata nell'ambito del nucleo familiare. 6. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, osservando che, per effetto dell'adesione alla relazione del Sevizio sociale, il decreto impugnato ha completamente trascurato i profili di fatto inerenti alla domanda proposta, avendo omesso di verificare l'esigenza di rimuovere gli ostacoli frapposti all'effettivo svolgimento degl'incontri infrasettimanali tra le minori ed il nonno paterno, ed essendosi soffermato sulla conflittualità dei rapporti tra quest'ultimo ed i genitori, senza tener conto dell'immotivata rigidità dimostrata da questi ultimi. 7. I predetti motivi, da esaminarsi anch'essi congiuntamente, sono infondati. Rinviando a quanto già detto in ordine alla pertinenza all'oggetto del giudizio dei fatti sopravvenuti posti a fondamento del decreto impugnato, nonchè al potere del Tribunale per i minorenni e della Corte d'appello di prenderli in considerazione, anche d'ufficio, ai fini della modificazione del precedente provvedimento, è sufficiente osservare in questa sede che l'eventuale estraneità delle relative informazioni all'oggetto delle indagini demandate al Servizio sociale non ne escludeva l'utilizzabilità ai fini della decisione, trattandosi di elementi comunque attinenti alla materia del contendere e solo formalmente esorbitanti dall'incarico conferito, che, oltre ad essere stati sottoposti al contraddittorio delle parti e ad autonoma valutazione da parte del decreto impugnato, avrebbero potuto costituire oggetto di approfondimenti disposti dal Giudice minorile o dalla Corte d'appello nell'esercizio dei loro poteri istruttori officiosi cfr. Cass., Sez. lav., 2/05/1990, n. 3615 24/11/1987, n. 8676 Cass., Sez. II, 11/02/1987, n. 1414 . Nel contestare l'apprezzamento risultante dal decreto impugnato, il ricorrente non è in grado di indicare elementi di fatto eventualmente emersi dal dibattito processuale e trascurati ai fini della decisione, nè lacune argomentative o carenze logiche di gravità tale da impedire la ricostruzione del ragionamento seguito dalla Corte di merito, ma si limita ad insistere su profili di fatto presi puntualmente in esame da quest'ultima, la quale ha ampiamente motivato in ordine al deterioramento dei rapporti familiari oggettivamente cagionato dalla controversia in atto tra le parti ed al rischio di destabilizzazione della stessa coppia genitoriale, nonchè alla necessità di attribuire la preminenza, in tale contesto, alle esigenze di coesione della famiglia nucleare e di autorevolezza delle figure genitoriali rispetto a quelle di frequentazione degli altri familiari, nell'interesse superiore delle minori. In proposito, il ricorrente ribadisce considerazioni già svolte nel giudizio di merito, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione impugnata, nonchè la coerenza logica delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, a seguito della sostituzione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054 Cass., Sez. VI, 8/10/ 2014, n. 21257 . Nel denunciare la difformità della relazione predisposta dal Servizio sociale rispetto ai passi riportati nel decreto impugnato, il ricorrente fa poi valere un vizio che, in quanto non riconducibile ad un'errata valutazione delle risultanze processuali, ma, eventualmente, ad un'inesatta percezione del loro contenuto, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione nè ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, potendo invece costituire motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, nella misura in cui si sia tradotto nell'errata supposizione di fatti esclusi dalla relazione o nell'esclusione dell'esistenza di fatti positivamente accertati dal Servizio sociale cfr. Cass., Sez. lav., 5/04/2017, n. 8828 9/02/2016, n. 2529 Cass., Sez. I, 26/09/2013, n. 22080 . 8. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 315-bis c.c., comma 2 e art. 317-bis c.c., sostenendo che, nell'affermare il carattere recessivo del diritto degli ascendenti di frequentare i nipoti minorenni rispetto al diritto di questi ultimi di crescere in maniera serena ed equilibrata, il decreto impugnato ha richiamato un principio non pertinente alla fattispecie in esame, caratterizzata da un'attiva partecipazione del nonno paterno e del coniuge alla formazione ed all'educazione delle nipoti e dall'ostacolo al pieno sviluppo di tale rapporto rappresentato dal conflitto con i genitori. Premesso che anche nel precedente procedimento era chiaramente emerso l'impegno profuso da esso ricorrente per favorire il sano sviluppo e la piena crescita delle nipoti, attraverso l'assistenza alle stesse prestata nello studio e la disponibilità a seguirle nelle attività sportive, ludiche e relazionali, ribadisce che la condizione di disagio delle minori non è stata determinata dall'andamento dei rapporti tra le stesse ed il nonno paterno, ma esclusivamente dal rapporto conflittuale tra quest'ultimo ed i genitori, sottolineando come l'assetto restrittivo del regime di visita previsto dal decreto impugnato sia tale da escludere in radice la possibilità di mantenere e sviluppare rapporti significativi tra lui e le nipoti. 8.1. Il motivo è infondato. Correttamente il decreto impugnato ha richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconosciuto agli ascendenti dall'art. 317-bis c.c., costituisce una posizione soggettiva piena soltanto nei confronti dei terzi, rivestendo invece una portata recessiva nei confronti dei minori, titolari dello speculare quanto prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti è stato infatti precisato che tale diritto non ha carattere incondizionato, essendo il suo esercizio subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l'interesse esclusivo del minore, e potendo quindi essere escluso o assoggettato a restrizioni qualora non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata di quest'ultimo, in quanto la frequentazione con i nonni comporti per lui turbamento e disequilibrio affettivo cfr. Cass., Sez. I, 25/07/2018, n. 19779 12/06/2018, n. 15238 . Nella specie, gli elementi idonei a giustificare la revisione in senso restrittivo della disciplina adottata con il precedente decreto sono stati individuati, come si è detto, nei contrasti insorti tra il ricorrente e i genitori delle minori e nel clima aspramente conflittuale conseguentemente instauratosi all'interno del nucleo familiare allargato, che, comportando nelle minori una tensione tra la lealtà nei confronti della coppia genitoriale ed il legame affettivo con il nonno, hanno cagionato una situazione di disagio psicologico reputata pregiudizievole per il loro sano sviluppo, al punto tale da consentire di ridimensionare, nell'ambito di un opportuno bilanciamento con le esigenze affettive ed identitarie soddisfatte dalla frequentazione dell'ascendente, la fruttuosità dell'apporto fornito da quest'ultimo alla loro formazione ed educazione. Significativa in proposito è l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui pur sussistendo il diritto delle minori alla sfera affettiva relazionale con il nonno, solo un mutamento di cui allo stato non vi è traccia del contesto complessivo dei rapporti familiari tra gli adulti, che recuperi il rispetto dei ruoli e delle priorità tra i ruoli con riguardo alle minori, può impedire che l'esercizio di quel diritto si tramuti nei fatti nella lesione del ben più pregnante diritto delle minori ad una sana crescita, ad oggi già incrinato per effetto della perdita di spontaneità e per il conflitto di lealtà derivanti dall'essere oggetto di contesa tra i genitori ed il nonno nonchè per la perdita di serenità nella coppia genitoriale, fonte potenziale di ulteriore e più grave disagio per le figlie . E' pur vero che, nell'ambito di un rapporto multilaterale, quale quello che s'instaura tra il minore, i genitori e gli ascendenti aventi diritto a mantenere rapporti significativi con il nipote, le dinamiche che segnano l'evoluzione della vicenda non sono mai interamente ascrivibili alla condotta di una sola delle parti, dipendendo in larga parte anche dalle reciproche interazioni, sicchè ciascuno dei protagonisti è tenuto a cooperare fattivamente con gli altri per assicurare il buon esito del progetto formativo ed educativo affidato alla responsabilità di tutti. E' in quest'ottica che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la necessità di tener conto, in sede di accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti, anche della condotta dei genitori, riconoscendo la possibilità di ravvisare negli ostacoli dagli stessi frapposti alla predetta frequentazione un comportamento pregiudizievole secondo la previsione degli artt. 330 c.c. e segg., in quanto idoneo a determinare la rescissione di una parte assolutamente significativa della sfera affettiva e identitaria del minore, nella delicata fase evolutiva della formazione della sua personalità cfr. Cass., Sez. I, 5/03/ 2014, n. 5097 . Tale aspetto, tuttavia, non è stato affatto trascurato dal decreto impugnato, il quale, pur dando atto dell'atteggiamento di chiusura manifestato anche dai genitori, in dipendenza della soggettiva attribuzione alle iniziative legali del nonno della finalità di legittimare la moglie nel ruolo di nonna, da essi non gradito, ha ritenuto di dover conferire la prevalenza, nella situazione di conflitto in tal modo oggettivamente determinatasi, all'interesse delle minori a crescere in un clima di serenità, anche a costo di un parziale sacrificio del rapporto con l'ascendente, la cui rimodulazione in senso restrittivo è stata considerata come l'unica soluzione in grado di assicurare la salvaguardia di tale relazione. 9. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra procedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.