Genitore non affidatario: l’obbligo di mantenere il figlio naturale decorre dalla cessazione della coabitazione

La decisione del tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento, ai sensi dell’art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure - se successiva dall’effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d’appello all’esito dell’eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza .

Questo il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 8816/20, depositata il 12 maggio. Una madre proponeva ricorso innanzi al Tribunale per i minorenni domandando all’ex convivente un assegno di mantenimento per il figlio pari a 2000 euro. Poiché il Tribunale determinava il contributo paterno nella misura di euro 520,71, la madre proponeva reclamo innanzi alla Corte d’Appello che elevava l’importo del contributo mensile a euro 1800. In forza di tale pronunci la ricorrente notificava al padre un atto di precetto per il pagamento degli arretrati per il mantenimento del figlio dalla data dell’originaria domanda giudiziale. Avverso l’atto di precetto il padre proponeva opposizione art. 615, comma 1, c.p.c. rilevando che il maggior importo fosse dovuto solo dalla data del decreto con cui la Corte d’Appello aveva proceduto alla rideterminazione dell’assegno o al massimo dalla data del provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni. Il Tribunale rigettava l’opposizione al precetto mentre la Corte d’Appello accoglieva il gravame e, stabilendo che il contributo fosse dovuto solo dalla data io cui la madre aveva proposto reclamo, condannava l’appellata alla restituzione degli importi eccessivi ricevuti. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione la madre lamentando il mancato riconoscimento in suo favore che non le sia stato riconosciuto il diritto alla percezione dell’assegno di mantenimento con decorrenza retroattiva alla data di presentazione del ricorso in Tribunale. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso e rigettando l’opposizione a precetto del padre, osserva che l’obbligazione di mantenimento del figlio si collega allo status genitoriale e assume decorrenza dalla nascita del bambino. Dunque, se i genitori cessano la convivenza, l’obbligo del genitore non collocatario/affidatario decorre dalla effettiva cessazione della coabitazione e non dalla proposizione della domanda giudiziale. Nel caso di specie i giudici osservano che la decisione del Tribunale per i minorenni sull’obbligo id mantenimento a carico del genitore non affidatario non ha effetto costitutivi ma solo dichiarativi di un diritto direttamente connesso allo stato genitoriale. Dunque, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte pronuncia il principio di diritto secondo cui la decisione del tribunale per i minorenni relativa all’ obbligo di mantenimento , ai sensi dell’art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure - se successiva dall’effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d’appello all’esito dell’eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 6 dicembre 2019 – 12 maggio 2020, n. 8816 Presidente Travaglino – Relatore D’Arrigo Ritenuto In data omissis , C.B.E. , al termine della convivenza con C.U. , proponeva ricorso avanti al Tribunale per i minorenni di Milano chiedendo un contributo per il mantenimento del loro figlio, pari a 2.000,00 Euro mensili, oltre alla metà delle spese sportive, ricreative, di istruzione e mediche. Il Tribunale, con decreto del gennaio 2014, determinava il contributo paterno nella misura di 520,71 Euro al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie richieste. In data 14 luglio 2014, la C.B. proponeva reclamo dinanzi alla Corte d’appello di Milano, che, in parziale accoglimento del gravame, con decreto dell’11 giugno 2015 elevava ad Euro 1.800,00 l’importo del contributo mensile a carico del Ca. . In forza di tale pronuncia, la C.B. notificava al Ca. un atto di precetto per il pagamento degli arretrati per il mantenimento del figlio, calcolati in Euro 1.800,00 mensili dalla data dell’originaria domanda giudiziale omissis , per un importo complessivo di Euro 106.468,60. Il Ca. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, sostenendo che il maggior importo determinato dalla Corte d’appello fosse dovuto solamente a decorrere dalla data del relativo decreto 11 giugno 2015 o, al più, dalla data del provvedimento del Tribunale per i minorenni. Per quanto atteneva alle spese della terapia psicologica cui era sottoposto il figlio, la C.B. avrebbe dovuto procurarsi un diverso e autonomo titolo esecutivo. Il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione al precetto. La decisione veniva impugnata dal Ca. e la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento quasi integrale del gravame, stabiliva che il contributo paterno di Euro 1.800,00 mensili dovesse essere corrisposto a decorrere dal 14 luglio 2014, data in cui la C.B. aveva proposto il reclamo conclusosi con la pubblicazione del titolo esecutivo azionato. La corte territoriale condannava, quindi, l’appellata alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso, oltre al rimborso dei due terzi delle spese di lite dei due gradi di giudizio. C.B.E. ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza per due motivi, illustrati da successiva memoria. Ca.Ug. ha resistito con controricorso. Considerato Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 445 c.c. e la violazione del principio generale secondo cui il tempo necessario per celebrare un processo non può andare in danno della parte che ha ragione. Con il secondo motivo si deduce la violazione di un giudicato esterno. Il due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Infatti, con il primo motivo la ricorrente si duole della circostanza che non le sia stato riconosciuto, con decorrenza retroattiva alla data di presentazione del ricorso al Tribunale per i minorenni, il diritto alla percezione del mantenimento per il figlio minore nella misura stabilita dalla Corte d’appello in sede di reclamo. Con il secondo motivo si afferma che la questione sarebbe stata già implicitamente decisa dal provvedimento adottato in sede di reclamo. Il ricorso è fondato. L’obbligazione di mantenimento ex art. 148 c.c. si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio. Pertanto, nel caso di successiva cessazione della convivenza fra i genitori, l’obbligo del genitore non affidatario o collocatario decorre non già dalla proposizione della domanda giudiziale, bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3302 del 08/02/2017, Rv. 643362 - 02 . Infatti, solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica. Il principio, tuttavia, è stato affermato nel caso in cui la domanda sia stata presentata prima della cessazione della coabitazione, precisando che tale situazione non costituisce un presupposto processuale, necessario al momento dell’introduzione del giudizio, bensì una condizione dell’azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole, talché è sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa Sez. 1, Sentenza n. 7905 del 18/05/2012, Rv. 622604 - 01 . Nell’ipotesi inversa, qual è quella che qui si è determinata, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall’espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali i genitori nei riguardi del figlio , ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull’interesse superiore del minore v., sul punto, Sez. 1, Sentenza n. 7960 del 28/03/2017, Rv. 644834 - 02 . In conclusione, deve quindi affermarsi che la decisione del tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell’an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Tale pronuncia, pertanto, retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto. Resta fermo il potere del giudice di merito di graduare il quantum debeatur in relazione ai diversi periodi di vita del minore, anziché prevedere un unico importo medio, fissandone le relative decorrenze. Ma nel caso di specie non risulta che il Tribunale per i minorenni abbia adottato nessuna statuizione del genere. Ciò posto, si deve poi considerare che il reclamo alla corte d’appello conserva la natura di revisio prioris instantiae, nonostante al giudice di secondo grado sia consentito tenere in conto anche elementi sopravvenuti nel corso del giudizio. Pertanto, la decisione adottata all’esito del reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza. In conclusione, in mancanza di specifiche statuizioni circa la decorrenza dell’obbligo di mantenimento statuito dalla corte d’appello, gli effetti della decisione retroagiscono alla data della domanda giudiziale. Ecco, dunque, il principio di diritto da applicare nel caso in esame La decisione del tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento, ai sensi dell’art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure - se successiva dall’effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d’appello all’esito dell’eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza . Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, è possibile, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, decidere la causa nel merito, rigettando - in applicazione del predetto principio di diritto - l’opposizione a precetto proposta dal Ca. . Lo stesso deve essere, quindi, condannato al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei due gradi di merito. Dagli atti il processo risulta esente dall’applicazione del contributo unificato. Perciò non si applica neppure il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione a precetto. Condanna Ca.Ug. al pagamento in favore della ricorrente delle spese delle spese del primo grado, liquidate in Euro 3.900,00, dell’appello, liquidate in Euro 10.500,00, e del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.200,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in causa riportati nella sentenza.