

31 Marzo 2020
(Corte d'Appello di Bari, ordinanza depositata il 26 marzo 2020)


Corte d'Appello di Bari, sez. Minori e Famiglia, ordinanza 26 marzo 2020
Relatore-Consigliere Labellarte
Il Presidente
vista l’istanza depositata in data 23/3/2020, dall’Avv. (omissis), difensore di (omissis) relativa al procedimento n. (omissis) fissato per il (omissis), istanza con la quale si chiede la sospensione degli incontri tra il padre [Omissis] ed il figlio minore [omissis];
rilevato che il minore è collocato presso la madre e che il padre abita in un diverso comune;
Ritenuto
che l’istanza può essere accolta;
rilevato, invero, che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori;
ritenuto che non è verificabile, che nel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario;
ritenuto che il diritto - dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.;
ritenuto, quindi, che, fino al termine del 3 aprile 2020, indicato nei predetti DD.PP.CC.MM., appare necessario interrompere le visite paterne, e che è necessario disporre che, fino a tale data, il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e, per l’effetto, dispone che fino al termine del 3 aprile 2020, indicato nei predetti DD.PP.CC.MM., siano sospese le visite paterne, e dispone che, fino a tale data, il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario;
FISSA
per la conferma, revoca, o modifica del presente provvedimento, la udienza già fissata per il merito del 29/5/2020, con termine fino al 30 aprile per la notifica.





- Divorzio: è inammissibile il ricorso proposto contro il coniuge deceduto e non contro i suoi eredi
- Il curriculum professionale smentisce la dichiarazione dei redditi: confermato il mantenimento a favore della moglie
- Quattro anni di convivenza a distanza: niente riconoscimento della nullità del matrimonio
- Sopravvenienza di spese straordinarie di mantenimento del figlio e strumenti processuali
- Il certificato dello stato di famiglia fa presumere l’accettazione tacita dell’eredità?



Sull'argomento


Civile
| Sospensione delle esecuzioni immobiliari sulla prima casa. Uno schema operativoProfessione
| Cassa Forense: ulteriore proroga per gli adempimenti previdenzialiProfessione
| Puoi ingannare tutti per qualche tempo, alcuni per tutto il tempoPenale
| Indicazioni del Ministero per il deposito telematico di atti del processo penaleAmministrativo
| Veicoli sotto controllo con il via libera del Garante PrivacyFamiglia
| Divorzio: è inammissibile il ricorso proposto contro il coniuge deceduto e non contro i suoi erediRCA
| Acqua saponata davanti al negozio, titolare condannata a risarcire la passante cadutaCivile
| Nullo l’atto di precetto senza la preventiva notifica del titolo esecutivoCivile
| Interesse ad agire e soccombenza virtualePenale
| Messaggi minatori notturni: condannato per stalkingPenale
| Il fumus commissi delicti nel delitto di riciclaggioLavoro
| Opzione donna 2021: novità su decorrenza e requisiti d'accessoFisco
| L’erede del socio di snc non può dedurre le perdite afferenti alla partecipazione del de cuiusCivile
| La clausola arbitrale comprende anche le azioni di ripetizione di indebito e ingiustificato arricchimento precedenti la stipulaSocietà
| Notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento a mezzo ufficiale giudiziario in caso di impossibilità di notifica a mezzo PEC

























Network Giuffrè
























