Figli adottati dal nuovo marito dell’ex moglie: possibile ‘taglio’ al mantenimento paterno

Messa in discussione l’entità del mantenimento che un genitore deve versare alle due figlie, maggiorenni ma non autosufficienti economicamente. Decisiva la constatazione che le due ragazze sono state adottate e mantenute dal nuovo marito della madre.

Può essere ridotto il mantenimento paterno a favore dei figli – maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente – se questi ultimi sono stati adottati dal nuovo marito della madre. Proprio applicando questa innovativa prospettiva i giudici hanno ritenuto plausibili le osservazioni proposte da un uomo che, in qualità di padre delle due figlie – ormai maggiorenni – avute con l’ex moglie, ha messo in discussione il mantenimento in loro favore, quantificato in appello in 700 euro mensili a testa. Per i Supremi Giudici l’uomo ha comunque un obbligo indiscutibile nei confronti delle due ragazze, ma la cifra va rivista, una volta preso atto che esse sono state non solo adottate ma anche mantenute dal nuovo marito della madre Cassazione, sentenza n. 7555/20, sez. I Civile, depositata oggi . Mantenimento. Ufficializzato il divorzio tra i due coniugi – Paolo e Paola, nomi di fantasia –, viene anche fatta chiarezza sulla contribuzione del padre al mantenimento delle due figlie alla maggiore 700 euro mensili, alla minore 500 euro mensili. Successivamente, però, in Tribunale questo accordo viene modificato in particolare, viene revocato il mantenimento in favore della figlia più grande, mentre quello in favore della figlia più piccola viene portato a 200 euro mensili. Decisivo per i Giudici di primo grado la presa d’atto anche del nuovo matrimonio contratto da Paola con Luigi – nome di fantasia – che non solo ha adottato le sue due figlie, intanto divenute maggiorenni, ma si è puntualmente e continuativamente occupato delle loro esigenze e le ha mantenute . Visione opposta, invece, quella della Corte d’Appello, che, accogliendo le obiezioni proposte da Paola e dalle figlie, ricalcola il mantenimento paterno, stabilendo che egli deve versare 700 euro al mese per ognuna delle ragazze. Per i giudici di secondo grado l’adozione compiuta dal nuovo marito di Paola non può eliminare l’obbligo di mantenimento di Paolo a favore delle figlie. Adozione. A rimettere tutto in discussione, dando ragione, nella sostanza, alle osservazioni proposte da Paolo sin dall’inizio della battaglia legale, provvede ora la Cassazione, chiarendo che l’adozione realizzata da Luigi, su richiesta, peraltro, delle due ragazze, non può non essere tenuta in considerazione rispetto all’obbligo di mantenimento posto a carico del padre. Per i magistrati è necessario fare chiarezza con un principio di diritto ad hoc, con cui si stabilisce che in tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio riguardanti l’obbligo di mantenimento di figli maggiorenni, non autosufficienti, degli ex coniugi, la sopravvenuta adozione di quei figli effettuata dal nuovo marito della madre, da cui derivi il loro stabile inserimento nel contesto familiare creatosi per effetto del nuovo matrimonio contratto dalla donna, costituisce circostanza fattuale da valutarsi, ai fini della modificazione, o meno, della sola entità di tale mantenimento, dal giudice adito ai sensi dell’art. 9 della legge n. 878 del 1970, ove risulti che l’adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, comunque provveda continuativamente, e non solo occasionalmente, anche alle esigenze e necessità quotidiane dei figli adottati . Col ricorso in Cassazione ha posto in discussione il diritto stesso delle figlie al mantenimento, ponendo sul tavolo, innanzitutto, i loro rapporto totalmente assenti e la mancanza di legame affettivo, a maggior ragione dopo la loro adozione da parte del nuovo marito della sua ex moglie. A questo proposito, poi, Paolo osserva che il padre adottivo delle ragazze si è puntualmente e continuativamente occupato delle loro esigenze, mantenendole e provvedendo alle loro necessità quotidiane , come testimoniato anche dai provvedimenti con cui era stata disposta l’adozione . Per i Supremi Giudici le considerazioni proposte da Paolo sono sensate, ma non possono certo portare ad escludere il suo obbligo di mantenimento in favore delle due figlie. Piuttosto può essere messo in discussione il quantum, ossia la cifra che egli dovrà versare alle ragazze. Entrando più nei dettagli – della normativa e della complicata vicenda – i magistrati si soffermano soprattutto sul dato rappresentato dal fatto che il figlio maggiorenne adottato è, spesso, come in questo caso, già inserito, di fatto, in un nuovo contesto familiare – quello rappresentato dalla madre e dal suo nuovo marito –, e ciò comporta la comprensibile esigenza di assicurare una piena legittimazione, sul piano giuridico, ad una realtà già in atto sul piano dei sentimenti e delle relazioni personali . Tuttavia, questo riconoscimento della nuova famiglia non può far sorgere obblighi giuridici più ampi tra adottante ed adottato , ma consente di attribuire rilevanza alla situazione fattuale determinatasi come circostanza valutabile laddove il genitore dell’adottato, già tenuto al suo mantenimento, chieda di procedersi alla revisione del relativo contributo , proprio come fatto da Paolo in questo caso. Dalla Cassazione tengono però subito a precisare che non si intende affermare che l’adottante abbia l’obbligo giuridico di contribuire al mantenimento dell’adottato, figlio maggiorenne di colei che, già divorziata, abbia sposato, né che il padre di colui che poi sia stato adottato non sia più tenuto ad un tale mantenimento . Allo stesso tempo, però, si può affermare, aggiungono dalla Cassazione che laddove l’adottato maggiorenne si trovi stabilmente inserito, di fatto, nel contesto familiare creatosi per effetto del matrimonio contratto da sua madre con l’adottante, il quale, benché a tanto non obbligato giuridicamente, comunque provveda continuativamente, e non solo occasionalmente, anche alle sue esigenze e necessità quotidiane , allora si è in presenza di una circostanza fattuale che, ove sopravvenuta rispetto agli accordi già esistenti tra i suoi genitori circa il mantenimento dei figli, non può essere sottratta alla valutazione del giudice cui è rivolta la domanda di revisione delle condizioni di quel mantenimento . Ciò perché è assolutamente intuitivo che, in una ipotesi come quella appena descritta, l’entità del mantenimento ben potrebbe essere variata per effetto dell’apporto economico comunque fornito anche dall’adottante alle necessità ed ai bisogni dell’adottato . Passando dalla teoria alla pratica, allora va sicuramente ribadito che Paolo è tuttora tenuto a contribuire al mantenimento delle figlie, malgrado la loro maggiore età e l’avvenuta loro adozione da parte del nuovo marito della madre , chiariscono i giudici, per poi aggiungere che, tuttavia, è ragionevolmente innegabile che l’entità di un tale mantenimento non possa non tener conto della duplice circostanza fattuale che le due figlie di Paolo, per effetto dell’adozione fattane da Luigi peraltro per dare seguito ad una loro espressa richiesta , sono ormai stabilmente inserite nel contesto familiare creatosi per effetto del matrimonio contratto con quest’ultimo dalla loro madre, e che il Luigi abbia provveduto continuativamente, e non solo occasionalmente, anche alle loro esigenze e necessità quotidiane . Di conseguenza l’attuale entità del mantenimento dovuto da Paolo, quindi, ben può essere variata per effetto dell’apporto economico comunque fornito da Luigi, in qualità di adottante, alle necessità e ai bisogni delle due figlie adottive .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 febbraio – 27 marzo 2020, n. 7555 Presidente Giancola – Relatore Campese Fatti di causa 1. Ma. Ma. ed An. Ma. Vi., dopo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, regolamentarono nuovamente, tra l'altro, la contribuzione del padre al mantenimento delle figlie El. e Do. Ma., ottenendo dal Tribunale di Terni, il 19/27 febbraio 2014, l'omologa dell'accordo del 9 gennaio 2013, così raggiunto Euro 700,00 mensili per la prima, nata il 13 settembre 1991, ed Euro 500,00 mensili per la seconda, nata il 18 maggio 1997, questi ultimi da corrispondere alla madre, oltre adeguamento ISTAT. 2. Con successivo ricorso del 2 luglio 2016, il Ma. chiese al Tribunale di Spoleto la modifica delle condizioni suddette, segnatamente l'esclusione o la sensibile diminuzione dell'assegno a favore della figlia El. e la riduzione dell'assegno per l'altra figlia, Do., adducendo la sopravvenienza di fatti rilevanti idonei a ridefinire quei rapporti economici, tra cui il nuovo matrimonio contratto dalla Vi., l'1 dicembre 2013, con Pa. Fr. e l'avvenuta adozione, da parte di quest'ultimo, delle ormai maggiorenni El. e Do. Ma., giusta le sentenze nn. 203 e 220 del 2016 rese dal medesimo tribunale. 2.1. Costituitasi la sola Vi., la quale si oppose alle avverse domande, chiedendo, altresì, in via riconvenzionale, l'aumento ad Euro 700,00 mensili dell'assegno di mantenimento per la figlia Do. Fr. Ma., stanti le sue mutate esigenze, l'adito tribunale dispose la revoca del contributo in favore di El. Fr. Ma. e la riduzione dell'assegno mensile per Do. Fr. Ma. ad Euro 200,00. Tanto sull'assunto che, al di là dell'astratta normativa relativa all'istituto dell'adozione di maggiorenni, nel caso specifico risultava chiaro che il Fr. si era puntualmente e continuativamente occupato delle esigenze delle figlie adottive, mantenendole, come esposto nel suo ricorso per adozione integralmente recepito nelle due sentenze suddette che lo avevano accolto. 3. La Corte di appello di Perugia, adita con distinti reclami da El. Fr. Ma. e da An. Ma. Vi., nell'interesse di Do. Fr. Ma., e previa riunione degli stessi, li accolse con decreto del 29/30 novembre 2017, e pose a carico del Ma. l'assegno di mantenimento di Euro 700,00 mensili, oltre rivalutazione, da pagare alla figlia El. Fr. Ma., ed altro assegno mensile del medesimo importo per la figlia Do. FR. MA., da corrispondere alla madre An. Ma. Vi., ponendo le spese straordinarie da concordarsi a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, e quelle giudiziali di entrambi i gradi, come liquidate in dispositivo, a carico del Ma 3.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte opinò che i l'intervenuta adozione, nelle forme di cui agli artt. 291 e ss. cod. civ., non eliminava l'obbligo di mantenimento delle figlie a carico del padre Ma. Ma. ii ai sensi dell'art. 315-bis cod. civ., il figlio ha diritto di essere mantenuto e che l'art. 337-septies cod. civ. impone l'obbligo di mantenimento a carico del genitore anche a favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente iii su tale obbligo non potevano incidere i rapporti esistenti tra il figlio ed il proprio genitore, né l'andamento scolastico, che comunque, nel caso di specie, si constatava essere proficuo iv l'intervenuta adozione, da parte del Fr., delle figlie, ormai maggiorenni, del Ma., non aveva in alcun modo inciso sulle loro condizioni economiche con riguardo ai relativi rapporti con quest'ultimo. La medesima corte riconobbe, altresì, la legittimazione della Vi. ad agire per ottenere dall'altro genitore il contributo al mantenimento per la figlia con sé convivente, seppure maggiorenne ma non economicamente indipendente. 4. Avverso il descritto decreto, Ma. Ma. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistiti, con unico controricorso, da El. Fr. Ma. ed An. Ma. Vi., quest'ultima anche nell'interesse di Do. Fr. Ma., le quali hanno proposto anche ricorso incidentale, recante due motivi, altresì depositando memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ 4.1. La Sesta sezione civile, sottosezione I, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 17 ottobre 2019, n. 26471, ha rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima sezione, attesa la ritenuta rilevanza delle questioni prospettate in merito all'adozione del maggiorenne. Ragioni della decisione 1. Le censure di cui al ricorso principale di Ma. Ma. prospettano, rispettivamente I Violazione dell'art. 337-septies c.c. insussistenza dell'obbligo generalizzato di mantenimento del figlio maggiorenne , ascrivendosi alla corte distrettuale di non aver ponderato le circostanze del caso concreto al fine di accertare se El. e Do. Fr. Ma. fossero meritevoli dell'attribuzione economica. Secondo il ricorrente, un tale vaglio non poteva prescindere dalla preliminare valutazione dei suoi rapporti con le figlie, che erano totalmente assenti, poiché queste non condividevano con lui alcun legame affettivo, progetto educativo o percorso di formazione, dopo che erano state adottate da Pa. Fr., nuovo marito della Vi Si afferma, inoltre, che, al di là dell'astratta normativa relativa all'istituto della adozione di maggiorenni, nel caso specifico risultava chiaro che il Fr. si era puntualmente e continuativamente occupato delle esigenze delle figlie adottive, mantenendole e provvedendo alle loro necessità quotidiane, come emergeva dal ricorso per adozione integralmente recepito nelle due sentenze del Tribunale di Spoleto con cui era disposta l'adozione medesima II Falsa applicazione degli artt. 291 e ss. c.c., in relazione all'art. 337-septies c.c. , perché la corte perugina, nel fissare l'assegno di mantenimento posto a carico del Ma., non aveva tenuto conto del fatto che il Fr., benché non obbligato al mantenimento delle due ragazze maggiorenni adottate peraltro per dare seguito ad una loro espressa richiesta , aveva comunque dichiarato - proprio nel corrispondente procedimento - di avervi provveduto III Violazione dell'art. 345 c.p.c mancata estromissione dei documenti prodotti in sede di reclamo , per avere la corte umbra utilizzato, nel decidere, una lettera del Fr., prodotta tardivamente e che avrebbe dovuto essere stralciata, con cui questi riferiva di non riuscire a fare fronte alle spese per il mantenimento delle ragazze IV Statuizione sulle spese ex art. 385 c.p.c , chiedendosi, con l'accoglimento del ricorso, la riforma della condanna alle spese dei precedenti gradi di giudizio. 2. Le due doglianze di cui al ricorso incidentale di El. Fr. Ma. ed An. Ma. Vi., anche nell'interesse di Do. Fr. Ma., recano, invece, rispettivamente, violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, e delle Tabelle 2 e 12 dei parametri ad esso allegati e violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell'art. 2233, comma 2, c.c. , imputando alla corte di merito di non aver liquidato il compenso del proprio legale in misura adeguata all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione. 3. Va immediatamente sgomberato il campo dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso principale così come formulate dalle controricorrenti. 3.1. Invero, il tenore letterale di ciascun motivo di quest'ultimo consente agevolmente di coglierne la effettiva portata con riferimento sia alla individuazione del capo di pronuncia impugnato che alla specifica ragione della censura, sicché può farsi applicazione del principio secondo cui, ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria l'esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l'inosservanza, né la corretta menzione dell'ipotesi appropriata tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia cfr. Cass. n. 12690 del 2018, in motivazione Cass. n. 19882 del 2013 Cass. n. 6671 del 2003 . In tale prospettiva, eventuali erronee o incomplete indicazioni di norme violate nella rubrica del motivo non determinano, ex se, l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura stessa cfr. Cass. n. 12690 del 2018, in motivazione Cass. n. 14026 del 2012 . Questa impostazione ermeneutica, del resto, è stata autorevolmente avallata dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 17931 del 2013, hanno affermato che l'onere della specificità ex art. 366, n. 4 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare I motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano , non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando, invece, l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 citato . 3.2. Non pertinente si rivela, poi, il richiamo alla fattispecie di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., posto che, in ordine alla concreta questione giuridica su cui il Collegio è oggi chiamato a pronunciarsi con riferimento ai primi due motivi del ricorso principale incidenza, o meno, ai fini della domandata revisione delle condizioni economiche del divorzio quanto alla persistenza dell'obbligo di mantenimento di figli maggiorenni degli ex coniugi, della sopravvenuta adozione dei figli stessi da parte del nuovo marito della loro madre , non si rinvengono specifici precedenti di legittimità. 4. Tanto premesso, gli appena menzionati due motivi del ricorso principale del Ma., di cui è possibile l'esame congiunto attesane la chiara connessione, si rivelano fondati esclusivamente nei limiti di cui appresso. 4.1. Giova premettere, in fatto, che i contenuti dei rispettivi atti introduttivi di questo giudizio di legittimità consentono di poter ritenere sostanzialmente incontroverso che i Ma. Ma. ed An. Ma. Vi., dopo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, regolamentarono nuovamente, tra l'altro, la contribuzione del padre al mantenimento delle figlie El. e Do. Ma., ottenendo dal Tribunale di Terni, il 19/27 febbraio 2014, l'omologa del relativo accordo sancito il 9 gennaio 2013, che prevedeva la corresponsione, ad opera del Ma., di Euro 700,00 mensili alla prima di esse, nata il 13.9.1991, e di Euro 500,00 mensili alla seconda, nata il 18.5.1997, questi ultimi da corrispondere alla madre, oltre adeguamento ISTAT ii successivamente alla stipulazione tale accordo, la Vi., l'1 dicembre 2013, aveva contratto nuovo matrimonio con Pa. Fr., il quale aveva poi proceduto all'adozione delle ormai maggiorenni El. e Do. Ma. peraltro per dare seguito ad una loro espressa richiesta , dichiarando, altresì, di occuparsi continuativamente delle loro esigenze e di provvedere alle loro necessità quotidiane. 4.2. Si impongono, dunque, alcune considerazioni di carattere generale riguardanti a l'ambito della possibile revisione, ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, delle statuizioni contenute in una sentenza di divorzio passata in cosa giudicata ed il modus operandi del giudice che di tanto venga richiesto b il perimetro operativo dell'art. 337-septies, cod. civ., recante Disposizioni in favore dei figli maggiorenni , in particolare del suo comma 1 c l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età, di cui agli artt. 291 e ss. cod. civ 4.2.1. Va, allora, ricordato che, ai sensi del predetto articolo 9 della legge n. 898 del 1970 così come modificato dall'art. 2 della L. n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della L. n. 74 del 1987 , le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile cfr. Cass. n. 2953 del 2017, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 4768 del 2018 e Cass. n. 11177 del 2019 . Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile o di quello di mantenimento dei figli, previsto dalla citata norma, postula, quindi, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti cfr. Cass. n. 1761 del 2008, in motivazione . Pertanto, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 32529 del 2018, in ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, proposta in base alla menzionata norma, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale Cass. n. 214 del 11/01/2016, n. 14143 del 20/06/2014 . Ciò in quanto i giustificati motivi , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo cfr. in proposito Cass. n. 28436 del 28/11/2017, pronunciata in relazione revisione degli oneri conseguenti a separazione giudiziale . . 4.2.2. Quanto all'art. 337-septies cod. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, ed in vigore dal 7 febbraio 2014 unitamente all'intero Titolo IX Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio , capo II Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio del Libro primo del menzionato codice, esso dispone, al comma 1, che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Trattasi, evidentemente, di norma da leggersi tenendo conto anche di quanto sancito dall'art. 147 cod. civ. nel testo, qui applicabile ratione temporis, risultante dalla modifica apportatagli dal D.Lgs. predetto , a tenore del quale il matrimonio impone ad entrambi i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315-bis cod. civ., e da quest'ultima disposizione, il cui comma 1 prevede che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni e delle sue aspirazioni. Fin da ora, peraltro, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi i l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. Ne consegue che, in tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, iure proprio ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento , ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne cfr. Cass. n. 32529 del 2018 Cass. n. 9698 del 2001 Cass. n. 1353 del 1999 ii il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento cfr. Cass. n. 6509 del 2017 Cass. n. 26259 del 2005 iii la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto cfr. Cass. n. 5088 del 2018 Cass. n. 12952 del 2016 . 4.2.3. Circa, invece, l'adozione di persona maggiore di età, detta anche adozione ordinaria o civile, oggi disciplinata agli artt. 291 e ss. cod. civ., essa ha subito, nel tempo, numerosi interventi riformatori, dovuti in larga parte all'evolversi della coscienza sociale in ambito lato sensu familiare . 4.2.3.1. Invero, secondo l'insegnamento tradizionale, l'istituto dell'adozione rispose ad una funzione squisitamente privatistica consistente nel soddisfare l'interesse dell'adottante alla trasmissione del nome e del patrimonio, mediante la creazione di un vincolo di filiazione artificiale. In considerazione di tali finalità patrimoniali e successorie, l'istituto fu introdotto nel Code civil francese del 1804 e, per gli stessi fini, recepito dal codice civile unitario del 1865, dove fu riservato ai maggiori di diciotto anni che tuttavia allora non erano ancora maggiorenni, poiché la maggiore età si raggiungeva a ventuno anni . Certo già allora non poteva ignorarsi la valenza personalistica dell'adozione, sia con riguardo all'interesse dell'adottante, rispetto al quale essa rappresentava un'invenzione pietosa della legge destinata a colmare un vuoto che una sorte avara ed avversa lascia non di rado nella vita di un uomo , sia nei confronti dell'adottato, nascendo l'adozione come atto di generosità in virtù del quale si convertiva in dovere un'affezione sino ad allora libera ed indipendente . Il carattere affettivo dell'adozione costituiva, tuttavia, mero movente psicologico, pressoché irrilevante sotto il profilo della disciplina. Alla luce del diritto positivo, invero, essa si configurava alla stregua di un atto di diritto privato volto alla sola devoluzione del nome e del patrimonio. In tali sensi, del resto, opinava anche la dottrina contemporanea al codice del 1865, la quale, valorizzando alcuni profili della disciplina allora vigente in particolare, l'art. 208, per il quale l'adozione si fa col consenso dell'adottante e dell'adottando , e l'art. 217, che faceva decorrere gli effetti dell'adozione dal giorno della prestazione del consenso medesimo e non dal successivo atto di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria , attribuiva al consenso delle parti l'effetto costitutivo del rapporto adozionale. Proprio in conseguenza della sua natura privatistica, non si determinava l'inserimento dell'adottato nella famiglia dell'adottante, mentre restavano integri i rapporti del primo con la propria famiglia di origine. Stante il carattere patrimoniale dell'istituto, la legge prevedeva, inoltre, una serie di divieti e cautele a tutela degli interessi dei parenti dell'adottante. In tal senso doveva leggersi, principalmente, il divieto di adottare in presenza di propri figli legittimi o legittimati, logica conseguenza della finalità di supplire al difetto di discendenti propria dell'adozione e volto ad evitare che l'istituto si prestasse ad eludere le norme sulla successione necessaria, consentendo di attribuire ad un estraneo una quota maggiore rispetto a quella disponibile. Nella stessa direzione muovevano, poi, il limite minimo di età per adottare, che ancora il legislatore del 1942 fissava al cinquantesimo anno, essendo sensibilmente ridotta a tale data la capacità di procreare nonché il divieto di adottare più persone, salvo che ciò avvenisse con il medesimo atto. Stante la natura negoziale attribuita all'istituto, si intendeva con tale ultima previsione precludere ad una delle parti la possibilità di modificare unilateralmente i contenuti del rapporto posto in essere. Confermava, infine, il carattere privatistico dell'istituto la norma che richiedeva l'assenso del coniuge e dei genitori legittimi o naturali dell'adottante e dell'adottando, e che, a parere della dottrina, configurava un atto personalissimo ed irrevocabile, esplicazione di un potere familiare volto alla tutela del prevalente interesse della famiglia. 4.2.3.2. Fu il codice del 1942 ad abbandonare la prospettiva esclusivamente privatistica e ad imprimere una prima, fondamentale svolta in chiave personalistica all'istituto, consentendo l'adozione anche dei minori. Tale mutamento ebbe l'effetto di introdurre nell'istituto un valore nuovo l'interesse del minore. Anche in virtù del dettato costituzionale, si fini, infatti, con il ritenere detto interesse prevalente rispetto a quello dell'adottante a procurarsi un discendente. Si apri, così, la strada alle riforme apportate dalla legge 5 maggio 1967, n. 431, che, mentre introduceva l'adozione speciale, modificava la disciplina codicistica dell'adozione ordinaria al fine di piegarla all'assolvimento di una funzione esplicitamente assistenziale. Detti mutamenti determinarono, però, al contempo, un arretramento nella tutela delle ragioni, specie patrimoniali, della famiglia legittima. Così, se la riduzione del limite di età per l'adottante a trentacinque o, eccezionalmente, a trentanni rispondeva essenzialmente allo scopo di dare all'adottato genitori giovani e, nondimeno, dotati del grado di maturità necessaria a compiere una scelta responsabile, di fatto essa fece venir meno l'originaria funzione dell'adozione, di sopperire alla mancanza di una propria discendenza, non potendosi più escludere una futura filiazione da parte dell'adottante. Lo stesso interesse patrimoniale dell'adottato venne subordinato alla preminente funzione assistenziale, allorché si consenti a che l'adozione fosse disposta nei confronti di più persone anche con atti successivi. 4.2.3.3. Un ulteriore affievolimento della tutela dei membri della famiglia dell'adottante si ebbe, poi, con la legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, che rese possibile l'adozione civile anche in assenza dei prescritti assensi, ove il rifiuto fosse apparso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, ovvero l'assenso non avesse potuto essere prestato per incapacità o irreperibilità della persona. Un vero e proprio potere di veto rispetto alla decisione adottiva permaneva solo in capo ai genitori esercenti la potestà sull'adottando ed ai coniugi conviventi dell'adottato e dell'adottante. Peraltro, la dottrina osservava come un rifiuto ingiustificato da parte dei genitori avrebbe potuto essere superato mediante una pronuncia di decadenza dalla potestà ai sensi dell'art. 330 cod. civ., ovviamente ove si fosse ritenuto integrato uno dei fatti previsti dalla norma. Rispetto al coniuge convivente dell'adottante, invece, l'insuperabilità del rifiuto veniva interpretato come conseguenza della mutata funzione dell'adozione, che adesso faceva apparire come naturale l'instaurarsi della convivenza tra adottato minorenne ed adottante, e serviva di conseguenza a garantire da possibili turbamenti l'armonia spirituale della famiglia di quest'ultimo. 4.2.3.4. Le modifiche appena menzionate sono passate pressoché indenni attraverso la novella del 4 maggio 1983, n. 184. Allo scopo di risolvere le problematiche connesse alla coesistenza di due istituti, l'adozione speciale e quella ordinaria, entrambi applicabili ai minori, il legislatore ha, in questa occasione, confinato l'applicabilità dell'adozione codicistica ai soli maggiorenni. Si è in tal modo voluta restituire all'istituto la funzione patrimoniale per la quale era stato concepito. Ciò ha condotto ad eliminare dal codice quelle disposizioni che avevano piegato l'adozione civile a finalità di carattere assistenziale, in primis la norma attributiva della potestà all'adottante art. 301 . La natura del vincolo instaurato con l'adottato torna, dunque, a connotarsi in chiave essenzialmente patrimoniale giacché, salva l'assunzione del cognome, esso si limita a far conseguire all'adottato i soli diritti successori ed alimentari. L'adozione cd. ordinaria continua, pertanto, a rispondere, in primo luogo, alla già descritta funzione tradizionalmente accordatale quantomeno, è proprio in vista di tale funzione che ne sono definiti presupposti, condizioni ed effetti nella disciplina delineata dagli artt. 291 e ss. cod. civ 4.2.3.5. Appare tuttavia innegabile che lo strumento dell'adozione de qua si presti ad essere utilizzato anche con ben altra finalità, almeno in tutti i casi in cui l'adottando, sebbene maggiore di età, sia inserito di fatto in un consorzio familiare, in cui si avverta un'insistente esigenza di assicurare una piena legittimazione, sul piano giuridico, ad una realtà già in atto sul piano dei sentimenti e delle relazioni personali. Si pensi, ad esempio, alla idoneità dell'adozione predetta, ritenuta da parte della dottrina, a dare veste giuridica al rapporto personale ed affettivo che spesso si costituisce tra coniuge e figlio dell'altro coniuge, vedovo o divorziato, o a quello creatosi a seguito di un affidamento non temporaneo che si è prolungato ma non può evidentemente proseguire oltre la maggiore età . È proprio alla contrapposizione fra le suesposte esigenze che appare riconducibile l'andamento altalenante degli interventi giurisprudenziali. Laddove all'adozione si attribuisce il ruolo di costituire ovvero di riconoscere l'esistenza di una famiglia, giocoforza è il tentativo di assimilare lo strumento delineato nel codice alle forme di adozione dei minori qualora, invece, l'adozione dei maggiori di età sia confinata entro il ruolo tradizionalmente riconosciutole, non potrà che derivarne un'applicazione rigorosa e restrittiva delle norme codicistiche, giustificata dalla loro autosufficienza e sostanziale estraneità alle problematiche proprie delle situazioni di abbandono dei minori e dei rimedi di volta in volta apprestati dall'ordinamento in funzione di una loro adeguata protezione. Proprio in quest'ottica, del resto, va inquadrato il dibattito che, nel corso degli ultimi decenni, ha visto spesso contrapposte la Corte costituzionale, fedele alla concezione, per così dire, tradizionale dell'istituto dell'adozione di persone maggiori di età, e la Corte di cassazione, la quale, in diverse occasioni, ha sostenuto l'opportunità di un'applicazione meno rigida di tale strumento, evidenziandone piuttosto i punti di contatto che quelli di divergenza rispetto alle forme di adozione dei minori e spingendosi sino al punto di forzare la lettera degli artt. 291 ss. cod. civ Se, dunque, la Consulta ha più volte ribadito la bontà del sistema dell'adozione dei maggiori di età - come risultante dai diversi interventi normativi che si sono sovrapposti alla disciplina dell'adozione originariamente delineata nel codice civile - facendo leva essenzialmente sulla funzione ad essa tipicamente assegnata, la Cassazione ha offerto delle interpretazioni coraggiosamente innovative, spinta dall'esigenza di sostenere l'aspirazione dei privati alla formazione di nuclei familiari stabili e dalla ferma volontà di salvaguardarne l'unità, assumendosi, con ciò, la responsabilità di sconfessare più o meno apertamente le posizioni più prudentemente mantenute dal Giudice delle leggi. Basti pensare alle pronunce attinenti alla derogabilità dei requisiti di età richiesti per procedere all'adozione. 4.3. Tanto premesso, questo Collegio intende proseguire in quell'indirizzo interpretativo meno rigido dell'istituto in questione di cui si è detto, nell'intento, appunto, di privilegiarne l'aspirazione anche alla formazione di nuclei familiari stabili, soprattutto allorquando l'adottato maggiorenne - come ragionevolmente verificatosi nella odierna fattispecie, alla luce della situazione fattuale, pressoché incontroversa, descritta nel precedente § 4.1. - sia già inserito, di fatto, in un contesto familiare, in cui si avverta l'esigenza di assicurare una piena legittimazione, sul piano giuridico, ad una realtà già in atto sul piano dei sentimenti e delle relazioni personali. 4.3.1. Tanto, si badi, non per farne derivare il sorgere di obblighi giuridici, tra adottante ed adottato, al di fuori di quanto desumibile dalla specifica disciplina codicistica cfr. art. 300, comma 2, cod. civ., che, nell'escludere espressamente soltanto l'insorgere di alcun rapporto civile tra adottante e famiglia dell'adottato, e tra adottato e parenti dell'adottante, salve le eccezioni di legge, evidentemente non disconosce la nascita di analoghi rapporti direttamente tra adottante ed adottato. Si vedano anche l'art. 433, n. 3, cod. civ., che indica pure gli adottanti tra le persone obbligate a prestare gli alimenti, nonché l'art. 436 del medesimo codice, secondo cui l'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori , ma, quantomeno, al più limitato scopo di attribuire rilevanza alla situazione fattuale da essa determinata come circostanza valutabile laddove il genitore dell'adottato, già tenuto al suo mantenimento, chieda procedersi alla revisione del relativo contributo. 4.3.1.1. Non si intende, ovviamente, affermare che l'adottante abbia l'obbligo giuridico di contribuire al mantenimento del da lui adottato figlio maggiorenne di colei che, già divorziata, abbia sposato, né che il padre di colui che poi sia stato adottato non sia più tenuto ad un tale mantenimento nel primo caso, infatti, mancherebbe la norma impositiva di detto obbligo non sembrando essa individuabile nel già citato art. 436 cod. civ., riguardante il più limitato obbligo agli alimenti, che postula, però, giusta l'art. 438, comma 1, cod. civ., l'esistenza di uno stato di bisogno, difficilmente ipotizzabile se il padre ottemperi al suo obbligo di mantenimento nel secondo, invece, ci si troverebbe in aperto contrasto con l'art. 300, comma 1, cod. civ., a tenore del quale, l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. 4.3.1.2. Si vuol dire, invece, che laddove l'adottato maggiorenne si trovi stabilmente inserito, di fatto, nel contesto familiare creatosi per effetto del matrimonio contratto da sua madre con l'adottante, il quale, benché a tanto non obbligato giuridicamente, comunque provveda continuativamente, e non solo occasionalmente, anche alle sue esigenze e necessità quotidiane, si è in presenza di una circostanza fattuale che, ove sopravvenuta rispetto agli accordi già esistenti tra i suoi genitori circa il suo mantenimento, non può essere sottratta all'esame del giudice eventualmente adito da uno di essi con domanda di revisione delle condizioni di quel mantenimento. Ciò perché è assolutamente intuitivo che, in una ipotesi come quella appena descritta, l'entità di quest'ultimo ben potrebbe essere variata se significativamente, o meno, spetterà al giudice accertarlo per effetto dell'apporto economico comunque fornito anche dall'adottante alle necessità ed ai bisogni dell'adottato. 4.4. Calando, allora, tali affermazioni generali nella vicenda oggi all'esame di questa Corte, va sicuramente ribadito confermandosi, in parte qua, il decreto impugnato che Ma. Ma. è tuttora tenuto a contribuire al mantenimento delle figlie El. e Do. Fr. Ma., malgrado la loro maggiore età e l'avvenuta loro adozione da parte di Pa. Fr In proposito è sufficiente, da un lato, richiamare le già riportate pronunce di legittimità Cass. n. 32529 del 2018 Cass. n. 9698 del 2001 Cass. n. 1353 del 1999 secondo cui l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori dall'altro, rimarcare che, giusta il tenore letterale del provvedimento oggi impugnato, nessuna dimostrazione di eventuali condotte negligenti di El. e Do. Fr. Ma., quanto alla ricerca di un'occupazione, è stata fornita dall'odierno ricorrente principale, laddove, invece, come si è già riferito, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto cfr. Cass. n. 5088 del 2018 Cass. n. 12952 del 2016 . 4.5. Del resto, il persistere di un siffatto obbligo di contribuzione al mantenimento delle figlie, benché maggiorenni, nemmeno potrebbe essere escluso per il solo fatto della sopravvenuta loro adozione, ex art. 291 e ss. cod. civ., da parte del Fr., stante il chiarissimo disposto dell'art. 300, comma 1, cod. civ. l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge . 4.6. Fermo tutto ciò, è ragionevolmente innegabile che l'entità di un tale mantenimento non possa non tener conto della duplice circostanza fattuale che i El. e Do. Fr. Ma., per effetto dell'adozione fattane da Pa. Fr. peraltro per dare seguito ad una loro espressa richiesta , sono ormai stabilmente inserite nel contesto familiare creatosi per effetto del matrimonio contratto con quest'ultimo dalla loro madre, e che ii il Fr. abbia provveduto continuativamente, e non solo occasionalmente, anche alle loro esigenze e necessità quotidiane l'attuale entità di detto mantenimento dovuto dal Ma., quindi, ben potrebbe essere variata per effetto dell'apporto economico comunque fornito anche dall'adottante alle necessità ed ai bisogni dell'adottato. 4.7. Di tanto la corte distrettuale non dimostra di aver avuto reale ed effettiva contezza, non avendo minimamente spiegato le ragioni del suo genericissimo assunto per cui l'intervenuta adozione delle predette [El. e Do. Ma Ndr] da parte di Fr. Pa. non ha in alcun modo inciso sulle loro condizioni economiche con riguardo ai loro rapporti con il Ma. affermazione che si rivela apodittica ed affatto equivoca, posto che non è chiaro se, nell'ottica del giudice a quo, la mancata incidenza fosse da ricondursi alla mera interpretazione in chiave strettamente tradizionale dell'istituto dell'adozione del maggiorenne finalizzato, quindi, solo a soddisfare l'interesse dell'adottante alla trasmissione del nome e del patrimonio, mediante la creazione di un vincolo di filiazione artificiale , oppure agli esiti di un accertamento fattuale comunque effettuato ed, in tal caso, oggi non ulteriormente sindacabile se non nei ristretti limiti di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ., qui applicabile ratione temporis, risalendo il decreto impugnato al 30 novembre 2017 . 4.7.1. Esclusivamente in questi limiti, dunque, può ritenersi sussistente, nella specie, la violazione dell'art. 337-septies cod. civ. in combinato disposto con l'art. 9 della legge n. 898 del 1970 nella parte in cui consente la modifica degli accordi economici degli ex coniugi quanto al mantenimento dei figli, ove sopravvengano significativi fatti nuovi e della disciplina dell'adozione del maggiore di età art. 291 e ss. cod. civ. da interpretarsi, appunto, nel meno rigido modo di cui si è ampiamente detto in precedenza, attribuendo ad essa il ruolo di favorire la costituzione ovvero di riconoscere l'esistenza di una famiglia. Nei soli sensi predetti, quindi, i primi due motivi del ricorso principale meritano accoglimento. 5. Il terzo motivo del ricorso principale è infondato perché, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, il reclamo avverso i provvedimenti di modifica delle condizioni del divorzio resi dal tribunale ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 898 del 1970, costituisce un mezzo d'impugnazione, ancorché devolutivo, e come tale ha per oggetto la revisione della decisione adottata in primo grado, nei limiti del devolutum e delle censure formulate, in correlazione alle domande formulate in quella sede con la conseguenza che in sede di reclamo, mentre possono essere allegati, stante la libertà di forme proprie del procedimento, fatti nuovi, non possono essere proposte domande nuove, che snaturerebbero il reclamo stesso quale mezzo d'impugnazione, come tale avente la funzione di rimuovere vizi del precedente provvedimento cfr. Cass. n. 3924 del 2012, che ha escluso anche la proponibilità, in tale reclamo, di nuove eccezioni in senso stretto Cass. n. 1761 del 2008 Cass. n. 14022 del . La possibilità di allegare fatti nuovi, stante la libertà delle forme proprie del procedimento, e la conseguente necessità di doverne consentire la corrispondente attività asseverativa, esclude, dunque l'applicabilità, in tale sede, del disposto dell'art. 345 cod. proc. civ. quanto al divieto di produrre nuovi documenti, nemmeno essendo stato adombrata, nell'odierna doglianza, un'eventuale violazione del contraddittorio in ordine a quelli asseritamente prodotti in sede di reclamo. 6. Il quarto motivo del ricorso principale, così come entrambe le doglianze del ricorso incidentale di An. Ma. Vi., El. e Do. FR. MA., sono evidentemente assorbiti. 7. In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso principale, ritenendosene infondato il terzo ed assorbito il quarto insieme ai due motivi del ricorso incidentale. Il decreto impugnato va, pertanto, cassato con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame alla stregua del seguente principio di diritto In tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio riguardanti l'obbligo di mantenimento di figli maggiorenni, non autosufficienti, degli ex coniugi, la sopravvenuta adozione di quei figli effettuata dal nuovo marito della madre, da cui derivi il loro stabile inserimento nel contesto familiare creatosi per effetto del nuovo matrimonio contratto da quest'ultima, costituisce circostanza fattuale da valutarsi, ai fini della modificazione, o meno, della sola entità di tale mantenimento, dal giudice adito ai sensi dell'art. 9 della legge n. 878 del 1970, ove risulti che l'adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, comunque provveda continuativamente, e non solo occasionalmente, anche alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati . 7.1. Al giudice di rinvio è affidata anche la statuizione sulle spese di questo giudizio di legittimità. 8. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003. PER QUESTI MOTIVI La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiarandone infondato il terzo ed assorbito il quarto insieme ai due motivi del ricorso incidentale. Cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame, da effettuarsi alla stregua del principio di diritto di cui § 7 della motivazione, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.