Fine vita: legittimo lo stop alle cure deciso dall’amministratore di sostegno

Clamorosa decisione del giudice tutelare del Tribunale di Roma legittima la richiesta di un uomo che vuole vedere sospese le cure praticate sulla compagna, che è ormai in stato vegetativo irreversibile da quasi due anni. Decisiva la ricostruzione della volontà della donna, che in passato aveva espresso con familiari e amici la propria contrarietà all’ipotesi di essere tenuta in vita per anni, immobile e incosciente, con i farmaci.

Legittima la decisione dell’amministratore di sostegno che dice stop alle terapie mediche praticate alla persona a lui affidata, così mettendo in pratica i desiderata da lei espressi, in passato, a parole con parenti e amici in una sorta di testamento biologico verbale”. Questo il clamoroso principio fissato dal giudice tutelare del Tribunale di Roma, ritrovatosi ad esaminare il delicato caso di una donna in stato vegetativo irreversibile da quasi due anni e rappresentata ora dal compagno in qualità di amministratore di sostegno Tribunale di Roma, ufficio del giudice tutelare, 23 settembre 2019 . Volontà. Riflettori puntati, metaforicamente, sul letto dove una donna di oltre 60 anni – Carla, nome di fantasia – è ormai immobile da due anni, in stato vegetativo irreversibile. Il suo compagno – che è anche il suo amministratore di sostegno – chiede di porre fine alle cure che la tengono in vita, e motiva questa richiesta che in passato è stata lei stessa, parlando con amici e familiari, a esprimere questo desiderio, a respingere l’ipotesi di un accanimento terapeutico. Per dare sostanza a questa ricostruzione l’uomo – Rosario, nome di fantasia – racconta che Carla ogni volta che veniva a conoscenza di casi di persone in stato vegetativo, dichiarava che, se fosse accaduto a lei, mai avrebbe voluto proseguire i suoi giorni in quella condizione , e aggiunge che tale convinzione era stata da lei condivisa non solo con lui ma anche con altre persone che le erano vicine, come la mamma, la figlia, le sorelle, il fratello, l’ex marito . E di tale precisa volontà, aggiunge, erano a conoscenza anche i suoi amici. Così, indicando le persone che possono ricostruire le volontà della compagna che oggi non può più esprimerle , Rosario, in qualità di amministratore di sostegno, ha chiesto che sia provata e certa la volontà di Carla per poi poter procedere, previo percorso di cure palliative e sedazione profonda, al distacco dai trattamenti sanitari , ritenuti ormai inutili. Chiara la risposta del giudice tutelare del Tribunale di Roma l’amministratore di sostegno , una volta accertata la volontà della persona amministrata anche in via presuntiva, alla luce delle dichiarazioni da lei rese in passato, anche alla presenza dello stesso amministratore , è pienamente abilitato a rifiutare le cure proposte dai medici. Testamento biologico. Così, applicando il principio stabilito dal giudice romano, si può dedurre che se, in questa vicenda, viene data prova certa della volontà espressa in passato da Carla, cioè del suo rifiuto all’ipotesi di rimanere in vita, in stato vegetativo, per anni grazie alle terapie, allora nessuno può opporsi alla richiesta del suo compagno – e suo amministratore di sostegno – di fermare le cure praticatele ormai da quasi due anni e di accompagnarla nel modo meno doloroso possibile alla morte. A seguire il caso sono stati i legali dell’associazione Luca Coscioni, che leggono il provvedimento emesso dal giudice tutelare come un chiaro riconoscimento del rilievo della volontà del cittadino . In sostanza, la volontà della persona va rispettata e va eseguita, quando non può più manifestarla, tramite il potere-dovere dell’amministratore di sostegno che ha il compito di ricostruire e far valere la decisione della persona sul fronte dei trattamenti medici, senza dover portare avanti ulteriori ricorsi e senza dovere attendere l’autorizzazione da parte del Tribunale, sempre a patto, però, che non vi siano contestazioni da parte dei familiari o dei medici . Per i legali questa pronuncia mette in primo piano la volontà della persona, evitando che come nel caso di Eluana Englaro, si sia per anni costretti a combattere nei Tribunali per vederla riconosciuta ufficialmente e messa infine in pratica. Ciò che conta è poi anche l’apertura alla possibilità di una sorta di testamento biologico immateriale, ricostruibile attraverso i racconti di amici e familiari. Su questo punto sono ancora i legali dell’associazione a sottolineare che ora la volontà della persona malata e non più capace di esprimersi in merito ai trattamenti medici per il mantenimento in vita può essere conosciuta e ricostruita se espressa in precedenza, e anche in assenza di testamento biologico .

Tribunale di Roma, sez. IX Civile, decreto 23 settembre 2019 Fatto e diritto Il Giudice Tutelare, in persona del dott . omissis letta l’istanza presentata dall’amministratore di sostegno omissis rilevato che, a mente delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, laddove, come nel caso di specie, l’amministratore di sostegno abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario della persona amministrata, il consenso informato è espresso esclusivamente dal medesimo amministratore rilevato che, nel caso di specie, non risulta l’esistenza del contrasto di cui all’art. 3, comma 5, della richiamata legge ritenuto, pertanto, che questo giudice non possa assumere alcuna determinazione in ordine all’eventuale autorizzazione dell’amministratore di sostegno a disporre la sospensione della terapia che assume rifiutata ritenuto, al contrario, che l’amministratore di sostegno, accertata la volontà della persona amministrata anche in via presuntiva, alla luce delle dichiarazioni rese in passato dall’amministrata, anche alla presenza dello stesso amministratore in merito al trattamento sanitario in questione, sia pienamente abilitato a rifiutare le cure proposte P.Q.M. Dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza, riservandosi ogni provvedimento in merito, qualora emergesse il contrato di cui all’art. 3, comma 5, legge 22 dicembre 2017 n. 219, su ricorso delle persone legittimate ai sensi della richiamata disposizione. Manda alla cancelleria per le comunicazioni.