Un caso di donazione indiretta

Ai fini della collazione, il pagamento di un debito eseguito dal de cuius nei confronti di uno dei figli origina verso di lui un credito di pari importo e la rinuncia ad agire in regresso verso lo stesso costituisce una fattispecie di donazione indiretta.

Questo il contenuto dell’ordinanza della Suprema Corte n. 23260/19, depositata il 18 settembre. La vicenda. A seguito della morte del padre, l’attore domandava la nullità del suo testamento olografo e la divisione ereditaria del suo patrimonio in base alle disposizioni sulla successione legittima, convenendo in giudizio a tal fine gli altri eredi, i quali chiedevano che la divisione avvenisse previo conferimento da parte dell’attore della donazione indiretta di una somma che il de cuius avrebbe effettuato nei suoi confronti tramite il pagamento di un debito dello stesso importo. Una volta dichiarata la nullità del testamento con sentenza non definitiva, uno dei coeredi introduceva dinanzi allo stesso Tribunale una nuova causa vertente sull’accertamento della validità dello stesso. A seguito della riunione dei due giudizi, la stessa coerede ne instaurava un terzo, nel quale domandava l’accertamento circa la sussistenza di un testamento pubblico. Riunite le tre cause, il Tribunale dichiarava inammissibile la produzione del testamento pubblico ed escludeva che il pagamento del debito dell’attore originario da parte del de cuius fosse suscettibile di collazione. A seguito di impugnazione, la Corte d’Appello accoglieva solo il ricorso proposto da una delle parti riguardante il regolamento delle spese processuali. A questo punto, gli originari convenuti propongono ricorso per cassazione. Riunione delle cause per connessione. Con il primo motivo, i ricorrenti contestano il fatto che le cause riunite dal Tribunale, nonostante avessero lo stesso oggetto, riguardavano causae petendi differenti, alcune delle quali riguardanti il testamento olografo ed altre quello pubblico, essendo dunque necessaria una loro trattazione separata. La Suprema Corte dichiara fondato il motivo, osservando che il provvedimento di riunione per connessione non intacca l’autonomia delle cause riunite, essendo ciascuna costituita dal suo apparato assertivo e probatorio che non può essere eliminato o compresso mediante la riunione, pena la violazione del dovere di cui all’art. 112 c.p.c Ora, nel caso di specie la Corte distrettuale aveva assoggettato alle preclusioni già maturate in uno dei processi la produzione del testamento che stava alla base della causa connessa proposta in tempi successivi, con l’effetto di non decidere su una domanda ovvero quella finalizzata ad accertare gli effetti del testamento pubblico , scontrandosi con la logica che caratterizza la riunione delle cause connesse. Donazione indiretta. Con altro motivo, i ricorrenti deducono che il pagamento del debito da parte del de cuius verso il figlio ha originato verso di lui un credito di pari importo, dunque la rinuncia ad agire in regresso verso quest’ultimo costituirebbe una donazione indiretta, rendendo applicabile la collazione. Gli Ermellini dichiarano fondato anche questo motivo di ricorso, rilevando che la donazione indiretta è caratterizzata dal fine della liberalità e non dal mezzo giuridico impiegato, consistendo in atti o negozi giuridici che hanno l’effetto di un’attribuzione patrimoniale a titolo gratuito. In riferimento al caso concreto, la Corte osserva come dall’allegazione del pagamento di un debito quale donazione indiretta si deduca implicitamente anche il mancato regresso ovvero la mancata surrogazione, senza i quali l’attribuzione patrimoniale non potrebbe venire ad esistenza, non rilevando a tal fine l’esistenza di un interesse del solvens all’adempimento. Per questi motivi, non avendo la Corte d’Appello applicato i suddetti principi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 29 aprile – 18 settembre 2019, n. 23260 Presidente e Relatore Manna Svolgimento del processo Con citazione notificata il 15.9.2000 il fallimento della Tecn. eno s.a.s. e del suo socio accomandatario, P.P.F. , erede del padre, Pi. , deceduto il omissis , domandava la nullità del testamento olografo di quest’ultimo, datata 10.3.1996, e la divisione ereditaria del patrimonio comune secondo le norme sulla successione legittima. E a tal fine conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, gli altri eredi, F.S. , M. , G. e Pi.Ma. . I quali ultimi, nel resistere in giudizio chiedevano che la divisione avvenisse previo conferimento da parte dell’attore, ai sensi dell’art. 737 c.c., della donazione indiretta di 280.000.000 di Lire, effettuata dal de cuius in favore di P.P.F. attraverso il pagamento di un debito d’importo corrispondente. Tale causa era iscritta al n. 579/00. Dichiarata la nullità del testamento con sentenza non definitiva n. 458/04, che disponeva lo scioglimento della comunione secondo le norme sulla successione legittima, Pi.Ma. introduceva innanzi allo stesso Tribunale una nuova causa, iscritta al n. 579/05, nella quale domandava che fosse accertata la validità del medesimo testamento olografo. Riuniti i due giudizi, interveniva in causa P.P.F. , che aderiva alla domanda del fallimento. Quindi, P.M. instaurava un terzo giudizio, iscritto al n. 43/10, nel quale domandava che fosse accertata l’esistenza di un testamento pubblico in data 9.5.1992, col quale Pi.Pi. lasciava tutti i beni in parti uguali ai figli, eccetto P.F. , il quale aveva già avuto la somma di 260.000.000 milioni di Lire a titolo di anticipo della sua quota ereditaria. Riunite, le tre cause erano decise con sentenza definitiva n. 207/11, resa nei confronti di M.A. , moglie ed erede di P.P.F. , deceduto nel corso del giudizio. Tale sentenza dichiarava inammissibile la produzione del testamento pubblico 9.5.1992, in quanto avvenuta oltre la maturazione del termine delle preclusioni istruttorie del procedimento n. 579/00 escludeva che il pagamento del debito di P.P.F. , ad opera di Pi.Pi. fosse suscettibile di collezione e compensava interamente le spese. Con sentenza n. 75/17 la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava l’appello principale proposto contro detta pronuncia da F.S. e da M. , G. e Pi.Ma. , ed accoglieva quello incidentale avanzato da M.A. , limitatamente al regolamento delle spese di primo grado, che poneva per la metà a carico dei P. -F. . Osservava, la Corte distrettuale che sebbene l’eventuale esistenza di testamenti diversi, e con essi la richiesta di devolvere l’eredità secondo l’uno o l’altro, non implicasse la proposizione di una domanda nuova, la produzione del relativo documento doveva ritenersi soggetta alle preclusioni istruttorie, salvo la possibilità di rimessione in termini ai sensi dell’allora vigente art. 184-bis c.p.c. Ma tale richiesta non era mai stata formulata da Pi.Ma. , la quale neppure aveva allegato le ragioni dell’eventuale impossibilità di produrre prima il testamento pubblico, limitandosi ad assumere, nella citazione introduttiva della causa n. 43/10, di averne scoperto l’esistenza solo dopo l’inizio delle due precedenti cause. Correttamente, pertanto, il Tribunale aveva ritenuto tardiva e non ammissibile la produzione del relativo documento nell’ambito delle tre cause riunite, in mancanza persino di un’espressa istanza di rimessione in termini. Quanto alla mancata collazione dell’importo di 280.000.000 del vecchio conio, riteneva che il relativo pagamento da parte di Pi.Pi. in favore del figlio P.F. fosse avvenuto a titolo di garanzia e non di liberalità, poiché rispondeva ad un interesse proprio anche di Pi.Pi. , quale coobbligato in solido col figlio per i debiti della omissis , al fine di evitare l’incremento degli interessi moratori e l’escussione coattiva del proprio patrimonio. Per la cassazione di tale sentenza F.S. e M. , G. e Pi.Ma. propongono ricorso, affidato a tre motivi. Resistono con separati controricorsi M.A. e il Fallimento di omissis s.a.s. I ricorrenti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. - Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 587, 602 e 603 c.c. e 99, 100, 163, 184, 273 e 274 c.p.c. Sostiene parte ricorrente che, pur avendo il medesimo oggetto, ossia la divisione ereditaria, la causa n. 43/10 R.G. primo grado e quelle riunite nn. 579/00 e 642/05, hanno causae petendi diverse, queste riguardanti il testamento olografo del 10.3.1996, quella il testamento pubblico del 9.5.1992. Pertanto, la Corte di merito erroneamente avrebbe considerato quest’ultimo testamento a stregua di una mera produzione documentale, mentre in realtà esso è oggetto dell’allegazione di un fatto giuridico diverso rispetto al testamento olografo oggetto delle precedenti due cause. Pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto decidere separatamente ciascuna delle cause riunite. 2. - Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 165 e 183 c.p.c., nonché della L. n. 89 del 1913, artt. 61, 62, 67, 106 e 108 e R.D. n. 1326 del 1914, artt. 89, 75, 79 e 83. La scoperta del testamento pubblico del 9.5.1992 e la sua conseguente produzione all’atto della costituzione in giudizio dell’attrice, Pi.Ma. , nella causa n. 43/10, è dimostrata dal certificato dell’archivio notarile pur’esso depositato in giudizio , cui è allegato il testamento pubblicato il 26 gennaio 2006 solo da quel momento ostensibile ai terzi mentre fino a quel momento ne era rigorosamente vietato l’esame da parte di chiunque così, testualmente, a pag. 7 del ricorso . 3. - Il terzo motivo espone la violazione o falsa applicazione degli artt. 737, 769 e 1236 c.c., perché il pagamento del debito di 280.000.000 di lire eseguito dal de cuius ad estinzione di un debito della omissis ha originato verso il figlio P.F. un credito di pari importo. Pertanto, la rinuncia ad agire in regresso verso quest’ultimo costituisce donazione indiretta, tant’è che lo stesso Pi.Pi. previde esplicitamente nel suo atto di ultima volontà che ai fini del computo delle quote ereditarie P.F. conferisse il suddetto importo. 4. - Il primo motivo è fondato. Il provvedimento di riunione per connessione, emesso ai sensi dell’art. 274 c.p.c., non intacca l’autonomia delle cause riunite nello stesso processo cfr. Cass. nn. 18649/18 e 2133/06 , ciascuna delle quali consta del proprio corredo assertivo e probatorio che la riunione non può nè sopprimere nè comprimere, pena la violazione del dovere di pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. Ad evitare eventuali abusi processuali della parte che, incorsa in decadenze, tenti di eluderne gli effetti promuovendo un altro giudizio, provvede il carattere discrezionale della riunione, nel disporre la quale il giudice deve operare un bilanciamento tra economia, celerità e correttezza dei processi. Ne deriva che una volta disposta, la riunione di cause connesse non può per virtù propria rendere tardive, e come tali inammissibili, domande, eccezioni e allegazioni probatorie che, diversamente, tali non sarebbero nel processo di provenienza. Nella specie, la Corte distrettuale ha invece assoggettato alle già maturate preclusioni del processo RG n. 579/00 la produzione del testamento posto a base della causa connessa RG n. 43/10 proposta successivamente da Pi.Ma. con l’effetto, opposto alla logica della riunione di cause connesse, di non decidere su di una domanda quella diretta ad accertare gli effetti del testamento pubblico del 9.5.1992 . 5 - È assorbito l’esame del secondo mezzo, l’interesse al quale è soddisfatto dall’accoglimento del primo motivo. 6. - Anche il terzo motivo è fondato. La donazione indiretta è caratterizzata dal perseguito fine di liberalità, e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento cfr. Cass. nn. 3134/12 e 5333/04 , e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l’effetto, eccedente rispetto al mezzo, di un’attribuzione patrimoniale gratuita. In particolare, allegato il pagamento di un debito quale fattispecie di donazione indiretta, è altresì implicitamente dedotto il mancato regresso o la mancata surrogazione, senza i quali l’attribuzione patrimoniale non sarebbe configurabile. A nulla rileva l’esistenza o meno di un interesse proprio del solvens all’adempimento, sia perché il requisito di liberalità dell’atto presuppone un posterius rispetto al solo pagamento, sia in quanto il carattere indiretto della donazione postula per sua stessa definizione un collegamento funzionalmente inscindibile di atti. Nella fattispecie, di tali principi la Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione. Essa, da un lato, si è arrestata ad un’interpretazione formalistica dell’eccezione dei coeredi di P.P.F. , quasi che la donazione indiretta potesse in ipotesi perfezionarsi unico actu dall’altro, assunto a criterio discretivo l’interesse proprio del solvens ad estinguere l’obbligazione, ha erroneamente riferito la liberalità al mezzo impiegato piuttosto che allo scopo attributivo perseguito, violando così l’art. 809 c.c., comma 1. 7. - Sulla base delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, che applicherà i principi di diritto sopra esposti, provvedendo altresì sulle spese di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese di cassazione.