Nessun assegno se l’ex marito ha formato l’intero patrimonio della ex (che deve restituire quanto percepito nel frattempo e non più dovuto)

Con l’ordinanza del 29 agosto 2019, n. 21926 la prima sezione civile della Cassazione ha chiuso la partita di uno dei divorzi più noti mediaticamente e più consistenti” dal punto di vista economico ma di cui per ottemperare all’ordine, ratione materiae, di non divulgare i dati in base alla legge sulla privacy non indicheremo i protagonisti neppure con le sigle onde evitare che si possano riconoscere comunque – sic! .

Una vicenda caduta in un periodo in cui la giurisprudenza di legittimità si è interrogata sull’assegno divorzile prima preferendo con le sentenze del 2017 il criterio dell’autosufficienza economica invertendo la rotta rispetto al tenore di vita e, poi, giungendo ad affermare con le sezioni unite del 2018 che l’assegno divorzile ha natura composita e non meramente assistenziale. Nuovo approccio che è stato così sintetizzato dalla stessa giurisprudenza della prima sezione nessun automatismo né del criterio del tenore di vita né di quello dell'autosufficienza abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi natura composita dell’assegno assistenziale e perequativa/compensativa equiordinazione dei criteri previsti dalla l. n. 898/1970 abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno e della durata del matrimonio importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale in questi termini Cass.11178/2019 . Ma l’ordinanza in esame – oltre all’interesse per la notorietà dei protagonisti nonché per l’entità dell’assegno previsto in primo grado oltre un milione di euro al mese – merita interesse anche perché, come vedremo, prende posizione sulla sorte delle somme incassate dall’ex coniuge quando poi la sentenza definitiva riforma la sentenza che aveva disposto il versamento dell’assegno. L’assegno divorzile mensile di oltre un milione di euro. Nel nostro caso, dopo lo scioglimento del matrimonio il Tribunale di Monza aveva disposto a favore dell’ex moglie una somma mensile di 1.400.000 euro a titolo di assegno divorzile con decorrenza dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di scioglimento del matrimonio a pesare era stato l’elevato tenore di vita nel corso del matrimonio. Una somma consistente determinata dal ricorso ad un criterio quello del tenore di vita, per l’appunto che, però, l’ex marito aveva contestato davanti alla Corte d’Appello di Milano a suo dire il criterio doveva essere quello dell’autosufficienza economica come espresso nella sentenza del 2017. Autosufficienza che doveva tenere conto – secondo la tesi difensiva - sia dei proventi di una società immobiliare con un patrimonio di 80 milioni di euro dell’ex moglie sia degli assegni di mantenimento da questa percepiti negli ultimi cinque anni per un importo di circa 26.000 euro al giorno sia di altra liquidità e gioielli per una cifra di circa 300 milioni di euro. L’ex moglie aveva contestato alcuni dati economici, ma soprattutto aveva ritenuto che perdurava comunque uno squilibrio enorme tra le condizione economico patrimoniali dell’ex marito e la sua ed inoltre aveva anche criticato il Tribunale di Monza per non aver considerato che la stessa si era occupata in via esclusiva dei figli sotto tutti i profili educativi e di cura oltre ad aver giovato alla immagine pubblica dell’ex coniuge ed al suo successo anche in termini di ricchezza . Aveva anche tentato di invocare il principio dell’affidamento nel precedente criterio determinativo dell’assegno fondato sul tenore di vita ritenendo che il mutamento di giurisprudenza doveva essere considerato ius superveniens ma la Cassazione ha escluso che il mutamento dell’interpretazione di norme sostanziali possa soggiacere al principio dell’irretroattività della legge . Niente assegno in appello La Corte di appello di Milano, accogliendo l’appello dell’ex marito, aveva quindi rigettato la domanda di assegno di divorzio. Nessun dubbio sui presupposti di fatto in parte neppure contestati l’elevatissimo tenore di vita durante il matrimonio e l’ingente ricchezza dell’ex marito, ma anche la capacità economica dell’ex moglie la quale – notava la Corte di appello – non ha ritenuto di allegare l’ammontare delle spese attuali sostenute per mantenere il proprio patrimonio immobiliare . cospicuo patrimonio personale. Ebbene, la ragione del rigetto della domanda di assegno è stata individuata nelle circostanze, tra le altre, che l’ex moglie può contare su un cospicuo patrimonio costituito integralmente dall’ex coniuge nel corso del quasi ventennale matrimonio ha capacità di produrre reddito sia per le ingenti somme di danaro che l’ex coniuge le ha corrisposto, sia per le proprietà immobiliari di cui è titolare . Natura assistenziale, compensativa e perequativa. Orbene, secondo la Cassazione la Corte d’Appello ha correttamente applicato i principi elaborati dalle Sezioni Unite che qualificano l’assegno divorziale come avente una funzione assistenziale, imprescindibile, ma in pari misura compensativa e perequativa anche alla luce dei principi solidaristici che informano i modelli di relazionali familiari. Ed allora come deve operare il giudice nell’ipotesi - qui rilevante – in cui gli ex coniugi anche dopo il matrimonio hanno un livello reddituale molto elevato? In primo luogo, occorre verificare se il divorzio abbia comunque prodotto [] uno squilibrio effettivo e di non modesta entità che nel caso di specie è stata ritenuta sussistente . In secondo luogo, occorre verificare se sia causalmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi . Per la Cassazione, però, nella specie non vi è correlazione causale sebbene sia vero che l’ex moglie abbia assunto un ruolo prevalente se non esclusivo nella conduzione della vita familiare è anche vero che l’ex marito godeva di una condizione di enorme ricchezza personale acquisita ben prima del matrimonio [] e non influenzata dalla conduzione della vita familiare . Ma quel che più ha pesato nella decisione della Cassazione nel condividere la scelta della Corte d’Appello è che è stato correttamente valutato – ai fini dell’esclusione dell’esistenza del diritto all’assegno – di una circostanza fondamentale e mai contestata la formazione dell’intero patrimonio dell’ex moglie da parte dell’ex marito. Ecco allora che il comportamento in corso di matrimonio dell’ex marito ha già dato attuazione ai principi di solidarietà consentendole di affrontare la fase successiva allo scioglimento del vincolo in condizioni di assoluta agiatezza anche compensando il sacrificio delle aspettative professionali dell’ex moglie. Revoca dell’assegno, modulazione degli effetti e restituzione. Da ultimo, la sentenza si segnala anche per aver preso motivata posizione sull’aspetto della decorrenza della revoca dell’assegno disposta dalla Corte d’Appello. Per la Corte d’Appello la revoca opera dal mese successivo dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status si tratta – precisa la Cassazione - dell’esercizio del potere riconosciuto al giudice, motivando, di modulare la scansione temporale e nel caso di specie era stato tenuto conto anche dell’evoluzione della giurisprudenza sul punto . L’ex moglie aveva tentato di argomentare, in primo luogo, che i provvedimenti sull’assegno adottati in sede presidenziale avrebbero dovuto essere considerati ultra-attivi senonché, per la Cassazione, quell’effetto deve essere ricondotto soltanto quando gli esiti del processo sono diversi dalla decisione di merito sull’esistenza o negazione del diritto . In secondo luogo, era stata invocata anche l’irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle somme erogate a titolo di assegno divorzile. Ma la Cassazione ha ritenuto che anche questa argomentazione non fosse dirimente a perché si tratterebbe, semmai, di condizioni impeditive dell’esercizio del diritto alla restituzione dell’indebito che operano in una fase separata autonoma e successiva a quella relativa alla nascita ed alla decorrenza ex lege dell’efficacia della pronuncia di accertamento negativo del credito, il cui regime giuridico rimane del tutto inalterato e b perché, in ogni caso, l’assegno di cui si discuteva per il consistente importo non poteva certamente dirsi assolvere una funzione alimentare. Ed infatti, per la giurisprudenza ai fini dell’esclusione della ripetibilità delle somme versate indebitamente occorre essere in presenza di obbligazioni avente per natura ed entità carattere sostanzialmente alimentare, non rilevando come criterio discretivo assoluto, la destinazione al consumo delle somme erogate in quanto tale destinazione può essere frutto di una valutazione soggettiva e rivolgersi verso beni e servizi non legati, neanche in senso ampio alla nozione di mantenimento personale .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 16 maggio – 30 agosto 2019, n. 21926 Presidente Giancola – Relatore Acierno Fatti di causa e ragioni della decisione 1. Con sentenza non definitiva, depositata il 17/2/2014, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra B.M. e Be.Si. . Successivamente con sentenza emessa il 23/6/2015 il Tribunale di Monza ha riconosciuto a B.M. , la somma mensile di Euro 1.400.000 a titolo di assegno divorzile a carico dell’ex coniuge, con decorrenza dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di scioglimento del matrimonio. 2. Be.Si. , in qualità di appellante, ha contestato l’applicazione del criterio attributivo dell’assegno divorzile desunto dal tenore di vita tenuto dai coniugi nel corso del matrimonio ha precisato che il parametro da applicare sarebbe dovuto essere quello dell’autosufficienza economica, anche in linea con gli standards Europei ha rilevato che erroneamente si è ritenuto che la ex coniuge fosse titolare soltanto dei proventi della società immobiliare omissis , senza considerare gli assegni di mantenimento versati pari a 91,5 milioni di Euro, somma lorda, con disponibilità netta pari a circa 50 milioni di Euro, ovvero 26000 Euro al giorno percepiti dalla stessa negli ultimi cinque anni ha precisato che le complessive disponibilità patrimoniali della ex coniuge consistono in oltre 16 milioni di Euro come liquidità amministrata villa a del valore di diversi milioni di Euro fiduciariamente intestata alla madre gioielli del valore di milioni di Euro patrimonio immobiliare di proprietà del omissis s.r.l. pari a circa 80 milioni di Euro. Ha, pertanto, evidenziato che la somma totale è stimabile in circa 300 milioni di Euro che la ex coniuge ha potuto patrimonializzare la parte non consumata degli ingenti importi ricevuti a titolo di assegni che essa svolge l’attività d’imprenditrice immobiliare, avendone le capacità, ed amministra la propria ricchezza con conseguente esistenza di rendite finanziarie e di posizione. Ha chiesto, in conclusione, l’eliminazione della domanda di assegno di divorzio ed in subordine la sua riduzione, precisando che la ex coniuge non ha mai dato conto dell’ammontare delle spese sostenute dalla separazione in avanti e che la sentenza di primo grado ha erroneamente affermato che il valore del compendio immobiliare della s.r.l. omissis , sia inferiore alle appostazioni di bilancio a causa delle spese da sostenere e delle difficoltà a locare. 3. La appellata ha resistito deducendo che le somme versate sono servite a mantenere il tenore di vita coniugale che i gioielli sono stati destinati ai figli e che la liquidità si è notevolmente ridotta a causa delle perdite da ripianare della s.r.l. omissis e dell’andamento della borsa che la casa di è di proprietà della madre e che perdura uno squilibrio enorme tra la condizione economico patrimoniale dell’ex marito e la sua. Precisa di non aver mai svolto attività lavorativa dall’inizio della relazione matrimoniale, avendo lasciato quella pregressa come attrice, e che la s.r.l. omissis è amministrata da persona di sua fiducia. 3.1 È stato, altresì, proposto appello incidentale dal momento che il Tribunale di Monza non avrebbe correttamente applicato il criterio del contributo personale ed economico alla conduzione della vita familiare, essendosi la stessa occupata in via esclusiva dei figli sotto tutti i profili educativi e di cura oltre ad aver giovato alla immagine pubblica dell’ex coniuge ed al suo successo anche in termini di ricchezza. È stato pertanto richiesto un incremento dell’assegno a 3.600.000 mensili. 4. La Corte d’Appello di Milano ha rigettato la domanda di assegno divorzile, accogliendo l’impugnazione principale proposta da Be.Si. . In primo luogo, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie riproposte dalle parti tendenti a dimostrare l’esatta consistenza del patrimonio degli ex coniugi e il tenore di vita in costanza di matrimonio, non essendo contestato l’elevatissimo tenore di vita coniugale nonché l’ingente ricchezza di Be.Si. e la capacità economico patrimoniale dell’appellata, la quale, peraltro, pur sollecitata dalla Corte stessa non ha ritenuto di allegare l’ammontare delle spese attuali sostenute per mantenere il proprio patrimonio immobiliare. 4.1 A sostegno della decisione di rigetto del riconoscimento dell’assegno divorzile, la Corte d’Appello ha affermato l’appellata può contare su un cospicuo patrimonio costituito integralmente dall’ex coniuge nel corso del quasi ventennale matrimonio ha capacità di produrre reddito sia per le ingenti somme di danaro che l’ex coniuge le ha corrisposto, sia per le proprietà immobiliari di cui è titolare in qualità di socio unico della s.r.l. omissis , una società con un patrimonio complessivo di oltre 50 milioni di Euro, come risulta dal bilancio 2015 e, per il tramite di questa società, della società omissis di New York anch’essa proprietaria di cespiti in Italia, Stati Uniti e Inghilterra. Inoltre, l’appellata ha la possibilità e la capacità di investimento di parte delle somme ricevute dal marito dalla separazione, somme quantificate in Euro 104.418.000 e non del tutto recuperate. Ha gioielli di ingente valore, stimati dall’appellante nell’ordine di decine di milioni di Euro, con valutazione non contrastata dalla appellata che si è limitata ad indicarne la destinazione. Per quanto riguarda le perdite della s.r.l. omissis , indicate dalla appellata come conseguenti alle spese di manutenzione degli immobili, al drenaggio fiscale e all’incapienza dei canoni di locazione, osserva la Corte d’Appello che potrebbe trattarsi di una condizione temporanea e che comunque le somme accantonate, sempre risultanti dal bilancio, sono di entità davvero cospicua. Il valore del patrimonio immobiliare, anche a fronte delle considerazioni sopra svolte, permane ingente e deve essere considerato al fine di valutare l’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno. Deve essere valutato anche il recente acquisto di immobile a Milano al prezzo di Euro 1.500.000. Le condizioni economiche complessive dell’appellata, anche tenendo conto delle sue deduzioni, le consentono comunque un elevato tenore di vita. Peraltro, non può non tenersi conto anche dell’omesso adempimento all’onere probatorio di allegare e dimostrare l’entità e la qualità delle spese da sostenere meramente e genericamente affermate. 4.2. La Corte ha, in conclusione, condiviso l’impostazione difensiva della parte appellante, peraltro avvalorata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 2017 che ha modificato il criterio attributivo dell’assegno di divorzio, sostituendo il tenore di vita endoconiugale con il parametro della mancanza di autosufficienza economica del richiedente. Ha, altresì, rilevato che non contrasta con tale criterio la sentenza della Corte di cassazione, depositata nelle more del giudizio e relativa all’assegno separativo, incontestatamente fondato sul diverso criterio, indicato nell’art. 156 c.c. secondo il quale i redditi adeguati cui deve essere rapportato tale contributo al mantenimento del coniuge separato, sono quelli necessari a conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio Cass. 12196 del 2017 . 4.3 Il nuovo parametro deve essere assunto in modo relativo ed ancorato su indici suggeriti dal caso concreto. L’attenzione deve essere rivolta alla posizione dell’ex coniuge richiedente l’assegno, alle sue effettive condizioni di vita, ai suoi progetti come singolo individuo, alla sua età e alle sue condizioni di salute od altro, valutando la natura e qualità della sua posizione. I principi sui quali si ancora il nuovo criterio sono autoresponsabilità, indipendenza o autosufficienza economica. Nella specie l’attuale condizione dell’appellata non è di mera autosufficienza ma di benessere economico tale da consentire un tenore di vita elevatissimo, sia che si faccia riferimento al nuovo criterio che al precedente, tenuto conto del fatto che il complessivo patrimonio dell’appellata è stato costituito dal marito, secondo la Corte d’Appello, proprio allo scopo di preservarle e garantirle anche per il futuro le aspettative maturate. 4.4. L’accoglimento dell’impugnazione impone di definire anche la decorrenza della revoca dell’assegno, da collocarsi a partire dal mese successivo a quello della pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, tenuto conto a della lunga durata dei procedimenti di separazione e divorzio e della parziale sovrapposizione degli stessi nel corso del tempo b del fatto che le somme riconosciute sono state corrisposte quanto meno fino alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 11504 del 2017 c del fatto che il mutato orientamento è intervenuto nelle more del presente procedimento. 5. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano ha proposto ricorso B.M. , accompagnato da memoria. Ha resistito con controricorso e ricorso incidentale Be.Si. anch’esso accompagnato da memoria. La ricorrente ha depositato altresì controricorso in risposta al ricorso incidentale del controricorrente. 6. Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, commi 6 e 9, nonché dell’art. 2728 c.c. e art. 116 c.p.c., comma 1, per non avere la Corte d’Appello ritenuto rilevante l’accertamento dell’effettivo patrimonio e reddito del controricorrente e per aver ritenuto che gli assegni versati dalla separazione potessero essere inclusi tra i mezzi adeguati al fine di determinare la consistenza economico patrimoniale della ricorrente. Questi ultimi, riconosciuti proprio al fine di concorrere a rendere adeguati i mezzi a disposizione della ricorrente e più esattamente a rimuovere una condizione d’insufficienza originaria, devono ritenersi destinati al consumo e non all’accantonamento. 7. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 242, 2425, 2425 bis 2426 c.c. dell’art. 116 c.p.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 5, commi 6 e 9 per avere la Corte commesso un errore di diritto nella quantificazione del patrimonio complessivo della ricorrente quale desumibile dalla titolarità delle quote della s.r.l. OMISSIS . L’importo di oltre 50 milioni di Euro è stato tratto dall’attivo patrimoniale senza considerare le passività, i risultati di gestione ed in particolare le perdite di esercizio. Un esame accurato del bilancio avrebbe condotto a vanificare la consistenza del valore della partecipazione. Ne consegue che gli immobili di cui si compone il patrimonio societario non sono computabili nella determinazione dell’adeguatezza dei mezzi. 8. Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del citato art. 5 in relazione all’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’Appello erroneamente applicato i principi regolatori della ripartizione dell’onus probandi avendo contestato alla ricorrente di non avere allegato e dimostrato l’ammontare delle spese sostenute in relazione all’attuale tenore di vita. Si tratta di allegazioni e prove del tutto irrilevanti e non previste dal paradigma normativo, essendo, la parte che richiede l’assegno, tenuta soltanto a provare la propria condizione economico patrimoniale ed eventualmente il tenore di vita endoconiugale ma non le spese per mantenere quello attuale. L’onere di dare la prova di queste spese grava sulla controparte. 9. Questi primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, tenendo conto delle ulteriori precisazioni contenute in memoria. I primi due non superano il vaglio di ammissibilità risultando sostanzialmente diretti, nonostante l’apparente formulazione delle censure come dirette a dedurre violazioni di norme di diritto, a sindacare l’accertamento di merito relativo alla consistenza economica patrimoniale delle parti. Per quanto riguarda il dedotto omesso accertamento dell’effettiva capacità economico patrimoniale del controricorrente, la Corte d’Appello ha fornito una giustificazione del tutto adeguata sia in relazione ai parametri giuridici da applicare che sul piano motivazionale. Tale accertamento è funzionalmente finalizzato alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che la norma pone come prerequisito necessario per poter procedere alla valutazione dell’adeguatezza dei mezzi alla luce dei criteri contenuti nel comma 6 dell’art. 5, secondo la graduazione ed il rilievo che ne hanno dato le S.U. nella sentenza n. 18987 del 2018. Nella specie, la Corte d’Appello ha insindacabilmente accertato la netta ed indiscussa superiorità economica del controricorrente, peraltro dallo stesso reiteratamente riconosciuta. Tale verifica è sufficiente in relazione alle finalità per le quali viene prevista dalla legge. Ove uno squilibrio non vi fosse o fosse irrilevante, sia perché le parti risultino prive di mezzi economici, sia perché le condizioni siano sostanzialmente equivalenti, non dovrebbe procedersi all’accertamento successivo. Al riguardo, la Corte ha svolto, sulla base delle allegazioni e prove dimesse in atti, una valutazione della complessiva consistenza del patrimonio della ricorrente partendo dal cespite più ingente, ovvero la titolarità esclusiva delle quote della s.r.l. omissis . In relazione ad esso, ha esaminato gli elementi fattuali acquisiti al processo e ne ha determinato la consistenza con accertamento completo, espressamente inclusivo delle criticità segnalate dalla stessa parte. A tale cespite sono state aggiunte altre due poste, sostanzialmente non contestate, liquidità non amministrata per 16 milioni di Euro e gioielli anch’esse di obiettivo ingente valore. Il giudizio valutativo, in conclusione, deve ritenersi del tutto insindacabile perché strettamente attinente al merito e frutto di accurata giustificazione argomentativa. 10. In relazione al terzo motivo deve preliminarmente escludersi la decisività dell’inclusione, nella valutazione del patrimonio della ricorrente, anche delle somme percepite a titolo di assegni separativi e di divorzio. La qualificazione del patrimonio come ingente e delle condizioni economico reddituali come di rilevante agiatezza non si fondano su questi ultimi cespiti, oggetto di contestazione specifica, ma sull’accertamento analitico e complessivo svolto sull’intero asse patrimoniale e sulla prognosi economico-reddituale ad esso conseguita. Peraltro, pur potendosi condividere, in astratto, l’argomentazione difensiva volta a sottolineare la destinazione funzionale al consumo degli assegni separativi o divorzili, deve osservarsi che la stessa ricorrente ne giustifica l’elevatezza proprio in relazione alla destinazione di essi al ripristino ed alla conservazione del patrimonio e, dunque, ad una finalità non strettamente legata al flusso ordinario delle spese ma piuttosto alla realizzazione dei propri obiettivi economico patrimoniali. Ne consegue l’infondatezza di questa censura. 11. Nel quarto e quinto motivo viene dedotta la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, commi 6 e 9 per avere la corte d’Appello escluso il diritto all’assegno in ossequio al revirement compiuto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 2017, oggetto di analitico esame critico. In memoria, essendo intervenuta, medio tempore, la sentenza delle S.U. n. 18987 del 2018, la parte ricorrente ha sottolineato come, alla luce dell’intervento correttivo di quest’ultima pronuncia, sia in relazione allo squilibrio economico patrimoniale tra le parti che all’estensione del criterio attributivo-determinativo dell’assegno, si debba pervenire al riconoscimento dell’errata applicazione del parametro normativo nella sentenza impugnata. 12. I motivi sono infondati anche alla luce dei nuovi parametri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio indicati dalle Sezioni Unite. Al riguardo, il principio di diritto elaborato nella sentenza n. 18987 del 2017 pone in luce che l’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa. Può, pertanto, ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell’art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all’assegno divorzile, nell’ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari. Anche in tale ipotesi, tuttavia, è necessario procedere preliminarmente all’esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, non potendosi escludere che lo scioglimento del vincolo, specie se conseguente ad una durata limitata dell’unione matrimoniale, renda entrambi gli ex coniugi economicamente non autosufficienti. Sul versante opposto si colloca l’ipotesi della conservazione di una condizione economico patrimoniale di rilevante entità per entrambi gli ex coniugi che determina un livello reddituale molto elevato anche dopo lo scioglimento del vincolo. In questa seconda ipotesi, secondo il parametro composito che è stato oggetto dell’elaborazione interpretativa delle S.U., occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell’esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi. 12.1 Nella specie, non essendo contestato il rilevante squilibrio economico patrimoniale e reddituale delle parti, conseguente allo scioglimento del vincolo, risulta essenziale procedere all’accertamento delle cause della sopravvenuta situazione di disparità economico patrimoniale tra le parti al fine di verificare se possano e debbano operare i criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio fondati sugli indicatori contenuti nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ed in particolare quelli che ne evidenziano la funzione perequativa e compensativa. 12.2. Nella specie questa correlazione causale può escludersi. Pur non essendo in discussione che la ricorrente abbia assunto un ruolo prevalente se non esclusivo nella conduzione della vita familiare, in particolare esplicata nella funzione educativa oltre che di cura ed assistenza dei figli, e che questo sia stato il frutto della comune volontà dei coniugi di differenziazione dei ruoli all’interno del nucleo familiare, deve escludersi l’inferenza causale prevalente o decisiva di questa comune determinazione sulla condizione economico patrimoniale della ricorrente con la conseguenza che l’oggettivo squilibrio fotografato dal quadro comparativo delle due situazioni, come condivisibilmente affermato anche nella sentenza impugnata, non discende dall’impostazione della vita coniugale e familiare, godendo il controricorrente di una condizione di enorme ricchezza personale acquisita ben prima del matrimonio con la ricorrente e non influenzata dalla conduzione della vita familiare. Tuttavia, l’accertamento di fatto, non contestato, che assume primario rilievo nell’escludere il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio anche alla luce del parametro composito elaborato recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte, è costituite dal fatto, non contestato, della formazione, dell’intero patrimonio della ricorrente, da parte dell’ex coniuge. Come correttamente rilevato dalla Corte d’Appello tale origine dell’attuale condizione economico patrimoniale della ricorrente induce a ritenere interamente attuato, grazie agli interventi in corso di matrimonio dell’ex coniuge, il riconoscimento della funzione endofamiliare dalla stessa svolta, consentendole di affrontare la fase successiva allo scioglimento del vincolo in condizioni di assoluta agiatezza. Le varie acquisizioni economico patrimoniali pervenute alla ricorrente durante il matrimonio hanno pertanto compensato anche il sacrificio delle aspettative professionali della ricorrente, attesa la loro composizione, entità e attitudine all’accrescimento, secondo l’accurata e completa indagine di fatto svolta insindacabilmente dalla Corte d’Appello. 13. Nel sesto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 11 delle disposizioni della legge in generale per essere stato applicato un mero ovverruling giurisprudenziale come jus superveniens, in palese violazione dell’affidamento legittimamente riposto dalla ricorrente sulla esclusiva vigenza del criterio consolidato relativo al pregresso del tenore di vita. 14. La censura è manifestamente infondata. Il mutamento di orientamento nell’interpretazione di una norma sostanziale ancorché introdotto da una pronuncia delle Sezioni Unite non costituisce jus superveniens e non soggiace al principio dell’irretroattività della legge cfr. da ultimo Cass. 11178 del 2019 tanto da poter essere disatteso dal giudice del merito che intenda discostarsi dai principi ermeneutici fissati dal giudice di legittimità. 15. Nel settimo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 11 preleggi, dell’art. 447 c.c. dell’art. 545 c.p.c. dell’art. 189 disp. att. c.p.c. e della L. n. 898 del 1970, artt. 4, comma 8, e art. 9, comma 1, per avere la Corte d’Appello erroneamente fissato la decorrenza della revoca dell’assegno di divorzio nel mese successivo alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del vincolo, così attribuendo al nuovo orientamento giurisprudenziale un’efficacia irretroattiva del tutto illegittima. La destinazione degli assegni in oggetto, in virtù della loro natura giuridica, interamente al consumo, ne determina l’irripetibilità. Così operando, viene violato la L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1, che stabilisce l’efficacia ex nunc e non ex tunc delle modifiche del regime dei rapporti economico-patrimoniali, conseguenti allo scioglimento del vincolo. Infine, viene dedotta la violazione dell’art. 189 disp. att. c.p.c. che stabilisce il principio dell’ultrattività del provvedimento presidenziale anche ove questo si estingua. Se ciò è vero l’ordinanza conserva i suoi effetti anche quando il processo prosegue e non può essere modificata retroattivamente. 16. Il diritto all’assegno di divorzio sorge solo dopo la pronuncia di scioglimento del vincolo passata in giudicato. Così è stabilito nella L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13. Il giudice del merito può diversamente modularne la decorrenza giustificando motivatamente Cass. 20024 del 2014 il regime temporale prescelto. Tale potere è stato esercitato, ancorché in relazione all’accertamento negativo dell’esistenza del diritto, nel rispetto dei principi generali che regolano gli effetti caducatori delle pronunce di rigetto, anche in sede di appello, della domanda accolta in primo grado, nonché del regime giuridico dell’efficacia endo ed extra processuale dei provvedimenti propri del giudizio divorzile. Per quanto riguarda il primo profilo, i requisiti della domanda creditoria azionata sono stati ritenuti insussistenti ab origine, in relazione ai peculiari requisiti dell’assegno di divorzio, rispetto a quello separativo, ma, in funzione della natura giuridica dei provvedimenti provvisori endoprocessuali assunti nella fase presidenziale del giudizio di divorzio, delle diverse opzioni ermeneutiche che sono state affermate dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e della condotta processuale del controricorrente, si è stabilita la decorrenza degli effetti dell’accertamento negativo nel mese successivo al passaggio in giudicato della pronuncia sul vincolo. L’efficacia caducatoria non è stata estesa alla fase precedente il giudicato sul vincolo, in piena coerenza con la determinazione legislativa degli effetti delle statuizioni giudiziali, positive o negative, relative all’assegno di divorzio L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13 . Non è stato pertanto violato il principio dell’efficacia ex nunc della decorrenza del provvedimento sull’assegno di divorzio. Se ne è esclusa, correttamente l’applicazione illegittima invocata dalla parte ricorrente fondata sulla immodificabilità della statuizione sull’assegno oggetto della pronuncia impugnata fino alla sentenza di secondo grado, così vanificando la funzione dell’accertamento negativo oggetto dell’impugnazione. Del tutto privo di fondamento deve infine ritenersi il richiamo all’efficacia ultrattiva del provvedimento sull’assegno divorzile, assunto in sede presidenziale, essendo tale peculiare effetto da ricondurre ad esiti del processo diversi dalla decisione di merito sull’esistenza o la negazione di un diritto. 16.1 Deve, infine, essere esclusa l’incidenza, sulla decorrenza temporale della revoca dell’assegno di divorzio, così come correttamente indicata nella sentenza impugnata, dell’invocata irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle somme erogate a tale titolo, a partire dal mese successivo del passaggio in giudicato della pronuncia sul vincolo. Al riguardo, deve rilevarsi in primo luogo che si tratta di condizioni impeditive dell’esercizio del diritto alla restituzione dell’indebito che operano in una fase separata, autonoma e successiva a quella relativa alla nascita ed alla decorrenza ex lege dell’efficacia della pronuncia di accertamento negativo del credito, il cui regime giuridico rimane del tutto inalterato. In secondo luogo si tratta di condizioni impeditive che possono trovare applicazione soltanto se le obbligazioni abbiano per loro natura ed entità carattere sostanzialmente alimentare, non rilevando come criterio discretivo assoluto, la destinazione al consumo delle somme erogate, in quanto tale destinazione può essere frutto di una valutazione soggettiva e rivolgersi verso beni e servizi non legati, neanche in senso ampio, alla nozione di mantenimento personale. La giurisprudenza di legittimità, coerentemente con i principi enunciati, ha ritenuto l’operatività del tutto prevalente dei principi soprarichiamati in relazione all’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti Cass. 13609 del 2016 25166 del 2017 in virtù della natura alimentare riconosciuta a tale obbligazione. Per quanto riguarda l’assegno di divorzio, le indicate condizioni impeditive dell’esercizio del diritto alla ripetizione dell’indebito sono state ritenute applicabili limitatamente alle ipotesi in cui la contribuzione sia finalizzata a soddisfare mere esigenze di carattere alimentare derivanti dalla natura ed entità delle somme erogate Cass. 13060 del 2002 precisandosi che sono irripetibili nella specie la quota di pensione di reversibilità attribuita all’ex coniuge divorziato n.d.r. nei soli limiti in cui siano riconducibili a prestazioni che per la loro misura e condizioni economiche del percettore possono ritenersi dirette ad assicurare unicamente i mezzi economici necessari per far fronte ad esigenze di vita così da essere normalmente consumate per adempiere a tale destinazione Cass. 15164 del 2003 conforme la successiva n. 6864 del 2009 con riferimento espresso anche all’indicatore dell’importo modesto . Dagli orientamenti esaminati emerge che per gli obblighi di mantenimento dei figli ancorché maggiorenni ma non autosufficienti, la natura e la funzione alimentare della contribuzione può sostanzialmente essere presunta nella vigenza dell’obbligo, salva la prova dell’inesistenza della condizione di non autosufficienza economica già nella fase anteriore alla domanda di modifica. Negli orientamenti esaminati, riguardanti i figli, gli obblighi di mantenimento hanno una funzione alimentare ancorché se ne possa rilevare, incontestatamente, un contenuto più ampio rispetto a quello desumibile dalla disciplina degli obblighi alimentari contenuta negli artt. 433 c.c. e ss. ed in particolare nell’art. 438 c.c., oltre che proporzionalmente commisurato alla situazione economico patrimoniale dell’obbligato. Un contenuto analogo, ai fini della irripetibilità delle somme versate, è stato attribuito da una pronuncia di questa Corte al contributo al mantenimento del coniuge separato, in una fattispecie, tuttavia, che aveva ad oggetto unitario, l’assegno separativo e quello in favore dei figli minori Cass. 15186 del 2015 . Deve precisarsi che in questa specifica ipotesi, poiché l’obbligo contributivo è condizionato dall’accertamento dei fatti costitutivi previsti dall’art. 156 c.c., comma 1, in relazione alla situazione economico patrimoniale dell’obbligato art. 156 c.c., comma 2 , può prospettarsi come conseguenza dell’accertamento negativo dell’obbligo di mantenimento la contestazione della natura e funzione alimentare degli importi versati. Infine, in relazione alla contribuzione esclusivamente rivolta in favore dell’ex coniuge divorziato, la natura e funzione alimentare dell’assegno, alla luce degli orientamenti esaminati, deve essere verificata in concreto, tenendo conto in particolare della destinazione effettiva alle esigenze di vita dell’altro ex coniuge, in relazione all’entità delle somme erogate e della condizione economico-patrimoniale dell’avente diritto. 16.2. In conclusione, la Corte d’Appello ha, del tutto correttamente omesso l’esame dell’operatività delle condizioni impeditive sopra illustrate sia perché non incidenti sul regime di efficacia della pronuncia di accertamento negativo del credito sia in considerazione della radicale mancanza della funzione anche latu senso alimentare nell’assegno divorzile attribuito alla ricorrente con la pronuncia di primo grado. 17. Nell’ottavo motivo viene dedotto l’omesso esame di ulteriori fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione, consistenti nell’aver escluso sia il rilievo dell’accertamento probatorio riguardante la condizione economico patrimoniale del controricorrente sia l’effettiva consistenza della situazione economica della ricorrente, a causa dell’omesso esame delle passività e della sopravvalutazione delle disponibilità economiche della stessa, soprattutto in considerazione della destinazione alla gestione del patrimonio ed al ripianamento delle perdite delle somme erogate dall’ex coniuge. Inoltre viene lamentata l’errata valutazione dei gioielli in quanto fondata sulla unilaterale determinazione dell’ex coniuge ed infine si rileva che non si è tenuto conto dell’integrale consumazione degli importi versati a titolo di assegno divorzile. 18. Il motivo è inammissibile in quanto volto a prospettare una valutazione delle risultanze istruttorie alternativa a quella insindacabilmente svolta nella pronuncia impugnata che, peraltro, ha del tutto adeguatamente giustificato l’irrilevanza dell’accertamento economico patrimoniale relativo al controricorrente alla luce delle fondate ragioni di esclusione del diritto all’assegno di divorzio in capo alla ricorrente ed ha attentamente esaminato, fornendone ampia motivazione, la situazione economico patrimoniale della ricorrente anche in relazione alle circostanze di cui si lamenta infondatamente l’omesso esame. 19. Nel nono motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo contenuto nella memoria depositata ex art. 183 c.p.c. nel giudizio di primo grado dal convenuto. L’affermazione di parte ritenuta rilevante sarebbe quella relativa alla composizione dei cespiti necessari alla ricorrente per conservare il tenore di vita matrimoniale. Tale affermazione sarebbe da porre in correlazione con quanto contenuto nella sentenza 12196 del 2017 relativa al giudizio di separazione personale tra le parti nella quale è stata affermata la congruità dell’importo mensile di Euro 2.000.000 mensili per il mantenimento, in fase separativa, di un tenore di vita analogo a quello coniugale. 20. La censura è inammissibile sia perché qualifica come fatti affermazioni e valutazioni contenuti in un atto di parte ed in una sentenza, sia perché la dedotta congruità dell’assegno attribuito in sede separativa in relazione al tenore di vita, costituisce un elemento di valutazione del tutto estraneo alla ratio decidendi posta a base della negazione del diritto all’assegno di divorzio, oltre che radicalmente irrilevante. La pronuncia n. 12196 del 2017 ha ad oggetto un diritto di credito fondato su requisiti del tutto diversi da quelli riguardanti l’assegno di divorzio, come ampiamente precisato nel corpus argomentativo della stessa. 21. Nel decimo motivo di ricorso viene dedotto l’omesso esame di fatti decisivi consistenti nel prevalente se non esclusivo contributo fornito dalla ricorrente nella conduzione della vita familiare e nella costruzione di una positiva immagine pubblica dell’ex coniuge. La censura è manifestamente infondata per le ragioni già esposte nell’esame dei motivi quarto e quinto ed in particolare nel par. 12.3. 22. Nell’unico motivo di ricorso incidentale, il controricorrente deduce che la decorrenza degli effetti dell’accertamento negativo del diritto di credito attribuito alla ricorrente con la pronuncia di primo grado dovevano retroagire dalla data della domanda il 14 maggio 2013 in virtù della quale era stato emesso il provvedimento presidenziale relativo all’assegno di divorzio in data 25 luglio 2013. 23. La censura è manifestamente infondata. La Corte d’Appello, come ampiamente argomentato nel par. 16 in relazione all’esame del settimo motivo di ricorso, ha stabilito la decorrenza della revoca in perfetta aderenza al parametro normativo L. n. 898 del 1970, art. 4 comma 13 potendo modularne la scansione temporale con motivazione adeguata. 24. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. Le spese processuali del presente giudizio, devono essere interamente compensate sia in relazione alla parziale soccombenza anche della parte controricorrente sia in relazione alle oscillazioni giurisprudenziali riscontrate sui criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa interamente le spese di lite del presente giudizio. In caso di diffusione omettere le generalità. Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente principale ed a quello incidentale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.