Possibilità per il creditore di esperire l’azione di riduzione, in via surrogatoria, in caso di inerzia dei legittimari pretermessi

È ammissibile l’esercizio in via diretta dell’azione surrogatoria - prevista dall’art. 2900 c.c.– nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari pretermessi che siano rimasti del tutto inerti.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 16623/19, depositata il 20 giugno. Il caso. Nel 2003, un istituto bancario presentava un ricorso per decreto ingiuntivo, affermando di essere creditore di una consistente somma di denaro nei confronti di una società semplice, appartenente a due fratelli, nonché in solido nei riguardi degli stessi quali soci illimitatamente responsabili. Il Tribunale di Sondrio concedeva il decreto monitorio, il quale diventava definitivo, non avendo gli ingiunti proposto opposizione. Al fine di poter procedere al recupero della somma di denaro, l’istituto bancario provvedeva a ricostruire le vicende successorie che avevano riguardato i due soggetti ingiunti. Dalle indagini svolte era risultato che con testamento olografo del 1998, ritualmente pubblicato, era stata istituita come unica erede la zia dei due debitori - ritenuti tali in forza del decreto ingiuntivo definitivo costituente titolo esecutivo -, i quali erano stati totalmente pretermessi. Considerata la grave posizione debitoria dei due, era interesse della Banca surrogarsi, ai sensi dell’art. 2900 c.c., nell’esercizio dei loro diritti di legittimari totalmente pretermessi, ovvero impugnare, ex art. 524 c.c., una loro eventuale rinuncia ai propri diritti ereditari. Pertanto, l’istituto bancario nel 2004 chiedeva al Tribunale di Cremona di accertare la qualità di eredi legittimari dei due debitori e, conseguentemente, di dichiarare nullo o comunque inefficace il testamento olografo nella parte in cui risultava lesa la quota di riserva spettante ai legittimari preteriti. Si costituiva in giudizio la donna, la quale formulava domanda riconvenzionale nei confronti dei due nipoti per la restituzione delle somme dagli stessi riscosse a vario titolo e reputate non spettanti. I due nipoti restavano contumaci. Il giudice di primo grado, nel 2007, dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione attiva la domanda proposta dalla Banca nei confronti di tutti i convenuti e accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta. La sentenza del Tribunale veniva impugnata dalla Banca dinanzi alla Corte di Appello di Brescia, la quale nel 2013 rigettava il gravame e confermava l’impugnata sentenza di primo grado. Avverso la decisione della Corte territoriale la Banca proponeva ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi. Motivi dell’impugnazione. Con il primo motivo di ricorso l’istituto bancario riteneva erronea la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva considerato possibile la trasmissione dell’azione di riduzione agli eredi, escludendo, in tal modo, anche la possibilità che la stessa potesse essere esercitata in via surrogatoria dai creditori personali dei legittimari pretermessi, rimasti completamente inerti, non avendo essi mai manifestato alcuna volontà in ordine alle disposizioni testamentarie lesive dei propri diritti. Con il secondo motivo si denunciava la violazione dell’art. 36 c.p.c. avuto riguardo all’erronea valutazione di ammissibilità della domanda riconvenzionale. Osservazioni della Corte di Cassazione. Il Collegio giudicante, nell’articolare il suo ragionamento, parte dal dato testuale dell’art. 557, comma 1, c.c. a mente del quale la riduzione delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Si discute su quale siano i soggetti legittimati che possano ricomprendersi nell’alveo degli aventi causa e se, in particolare, possano ritenersi inseriti anche i creditori personali del legittimario pretermesso. La Corte da atto che per la prevalente dottrina l’azione di riduzione può essere esercitata in via surrogatoria dai creditori del legittimario, potendo essi essere ricompresi nella categoria degli aventi causa previsti dall’art. 557, comma 1, c.c. La circostanza che la legittimazione ex art. 557 c.c. è riconosciuta anche agli aventi causa lascia intendere che non si verte in tema di azione indisponibile ovvero personalissima. Ad avviso della Corte non può escludersi che una conferma della possibilità per i creditori di agire in surrogatoria sia rinvenibile nel comma 3 dell’art. 557 c.c. in virtù del quale i creditori ereditari non possono chiedere la riduzione delle disposizioni lesive, né trarne vantaggio se il legittimario ha accettato con il beneficio d'inventario. Argomentando a contrario da tale disposizione, nell’ipotesi in cui si realizzi la confusione dei patrimoni avendo il legittimario accettato puramente e semplicemente, il fatto che i creditori del defunto possano agire in riduzione implica che essi diventino creditori personali del legittimario e, quindi, come tali legittimati all’azione surrogatoria. Per i Supremi giudici l’azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi, realizzandosi un’interferenza di natura eccezionale ma legittima nella sfera giuridica del debitore. L’azione surrogatoria, infatti, è uno strumento che il legislatore appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni volte ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori. L’esercizio dell’azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso, se da una parte consente ad essi il recupero della pars bonorum sufficiente a soddisfare le proprie ragioni, dall’altro non determina l’acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso. Conclusione. I Giudici della Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, accolgono entrambi i motivi di ricorso, cassano la sentenza impugnata e rinviano la causa alla Corte d’ Appello di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 aprile – 20 giugno 2019, n. 16623 Presidente Campanile – Relatore Carrato Fatti di causa 1. La Banca Popolare di Sondrio esponeva - in un ricorso per decreto ingiuntivo nel 2003 - di essere creditrice della somma di Euro 314.242,69 oltre interessi nei confronti della società semplice G.A. e C. , nonché, in solido, nei riguardi degli stessi, quali soci illimitatamente responsabili. Il decreto monitorio veniva concesso dal Tribunale di Sondrio in data 24 dicembre 2013 e, in difetto di opposizione da parte degli ingiunti, diventava definitivo, senza che, peraltro, le parti debitrici avessero mai adempiuto alla propria obbligazione. Al fine di esercitare le conseguenti azioni per il recupero della predetta somma riconosciuta per effetto della formazione di un titolo esecutivo giudiziale , la suddetta Banca ricostruiva le vicende successorie che avevano interessato i due soggetti ingiunti, che erano figli legittimi di G.G. , deceduto nel 1998, il quale - a sua volta - era figlio legittimo di G.C. , morto nel , e di L.E. , deceduta nel 2000, che avevano anche un’altra figlia legittima, G.V. , la quale, pertanto, risultava essere zia dei due anzidetti debitori. Sulla base di questa premessa, la Banca in discorso evidenziava che, poiché il padre dei due debitori G.A. e G.C. era deceduto anteriormente alla moglie, ne derivava che entrambi si sarebbero dovuti considerare legittimari della madre L.E. , qualità assunta per rappresentazione, ai sensi dell’art. 467 c.c., rispetto all’ascendente premorto G.G. , e, quindi, aventi diritto ad una quota del patrimonio della poi defunta genitrice, in virtù e per gli effetti di cui all’art. 537 c.c Detta genitrice, però, con testamento olografo del 14 ottobre 1998, ritualmente pubblicato e che non risultava essere stato successivamente impugnato , aveva istituito quale sua unica erede la signora G.V. , figlia della defunta e sorella dell’ascendente dei sigg. G.V. e C. , con totale pretermissione dei nipoti A. e C. , debitori in forza dell’evidenziato decreto ingiuntivo definitivo costituente titolo esecutivo. Per effetto della grave posizione debitoria di questi ultimi era interesse della suddetta Banca surrogarsi, ai sensi dell’art. 2900 c.c., nell’esercizio dei loro diritti di legittimari totalmente pretermessi, ovvero impugnare ai sensi dell’art. 524 c.c. una loro eventuale rinunzia ai propri diritti ereditari. 2. Sulla scorta di questa ricostruzione della vicenda fattuale la stessa Banca con atto di citazione notificato il 16 marzo 2004 - chiedeva al Tribunale di Cremona di accertare che G.A. nato nel e G.C. nato nel erano eredi legittimari di L.E. e, conseguentemente, di dichiarare nullo o, comunque, inefficace il testamento olografo della stessa debitamente pubblicato nella parte in cui risultava lesa la quota di riserva spettante agli anzidetti legittimati preteriti per l’effetto, previa eventuale declaratoria ai sensi dell’art. 524 c.c., instava perché venisse determinato, ai sensi dell’art. 556 c.c., il valore dell’asse ereditario della defunta L.E. e, pertanto, fosse assegnata la quota di 1/3 di detto asse ad G.A. e a G.C. , con conseguente condanna di G.V. alla restituzione della quota spettante agli eredi preteriti, previo pagamento delle ragioni di credito vantate da essa Banca nei confronti dei medesimi, quantificate in Euro 314.242,69, oltre interessi e spese complessive. 3. La convenuta G.V. si costituiva in giudizio e, oltre ad invocare il rigetto dell’avversa pretesa sul presupposto che nulla era dovuto a G.A. e G.C. , formulava anche domanda riconvenzionale nei confronti di questi ultimi due per la restituzione di somme - dagli stessi riscosse in virtù di vari titoli - a loro, però, non dovute o, comunque, non spettanti. Gli altri due predetti convenuti G.A. e G.C. rimanevano contumaci. 4. All’esito dell’esperita istruzione, il Tribunale adito, con sentenza n. 12/2007, dichiarava inammissibile, per difetto di legittimazione attiva sul presupposto che la Banca attrice non potesse annoverarsi tra gli aventi causa dei legittimari , ogni domanda proposta nei confronti di tutti i convenuti, nel mentre accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dalla G.V. nei riguardi degli altri convenuti G.A. e G.C. in ordine alla restituzione, in suo favore, della somma di Euro 65.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 5. Sull’appello proposto dalla Banca popolare di Sondrio, al quale resisteva l’appellata G.V. mentre gli altri due appellati rimanevano, anche in questo grado, contumaci , la Corte bresciana, con sentenza n. 59/2013 depositata il 15 gennaio 2013 rigettava il gravame e confermava l’impugnata sentenza di prime cure, condannando la Banca appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell’appellata. A fondamento dell’adottata decisione la Corte territoriale poneva in risalto come la formulazione dell’art. 557 c.c. non lasciasse spazio ad interpretazioni diverse da quelle contenute nel tenore letterale dell’articolo stesso, secondo cui la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima pur avendo ad oggetto diritti patrimoniali non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, nel cui ambito non potevano, perciò, ricomprendersi i creditori che agiscono in via di surrogazione risulta citato quale precedente Cass. 23 febbraio 1982, n. 1114 . 6. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Banca popolare di Sondrio, riferito a due motivi. Ha resistito con controricorso la sola intimata G.V. , mentre gli altri due intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. In un primo momento per la trattazione e la definizione del ricorso era stato scelto di procedere con il rito in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. ma, all’esito della relativa adunanza camerale, il collegio deliberava di rimettere il ricorso per la sua decisione alla pubblica udienza. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - in virtù dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione degli artt. 557 e 2900 c.c., prospettando l’erroneità in punto di diritto dell’impugnata sentenza, nella parte in cui, con l’adottata motivazione, aveva ritenuto che l’azione di riduzione non potesse ritenersi trasmissibile agli eredi e non fosse cedibile, escludendo, quindi, che potesse essere esercitata in via surrogatoria anche dai creditori personali dei legittimari pretermessi nel caso di specie G.A. e G.C. , pur non avendo gli stessi mai rinunciato ai loro diritti sull’eredità. 1.2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto - sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione dell’art. 36 c.p.c., avuto riguardo all’assunta erronea valutazione di ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla G.V. poi accolta con la sentenza del giudice di primo grado, confermata anche sul punto dalla Corte di appello di Brescia circa l’asserita dazione di una somma a titolo di mutuo da parte degli altri due convenuti, perché attinente ad un oggetto e ad una causa petendi che non dipendevano dal titolo della domanda principale dedotta in giudizio. 2. La prima censura riguarda la vexata quaestio dell’ammissibilità o meno dell’esercizio, in via surrogatoria, dell’azione di riduzione da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che - come verificatosi nel caso di specie - siano rimasti completamente inerti senza, cioè, manifestare alcuna volontà in ordine alle disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti . Rileva il collegio che è necessario, per iniziare l’esame della delicata questione involta dal motivo, partire dalla valorizzazione del dato testuale di cui all’art. 557 c.c., comma 1, il quale - nell’occuparsi dei soggetti che possono chiedere la riduzione - stabilisce che la riduzione non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. È, quindi, pacifico che l’azione di riduzione, in quanto azione avente natura patrimoniale, è cedibile e trasmissibile agli eredi mentre è discusso quale sia l’ambito dei soggetti legittimati che possono ricomprendersi nell’alveo degli aventi causa e, in particolare, se a tale categoria appartengano anche i creditori personali del legittimario pretermesso, alla cui questione specificamente rilevante ai fini della risoluzione del motivo in discorso - si collega quella dell’esercitabilità, da parte degli stessi, dell’azione di riduzione in via surrogatoria e a quali condizioni essa possa ritenersi giuridicamente ammissibile. Appare evidente che la risoluzione di tale questione implica - sul piano generale - la necessità di ricercare un bilanciamento tra due contrapposte situazioni, ovvero - da un lato, quella della libertà di esercizio di diritti di natura personale quale è propriamente quello del delato di accettare o meno l’eredità congiuntamente a quella dell’autonomia negoziale del testatore - dall’altro lato, l’esigenza di preservare la garanzia patrimoniale dei creditori e, quindi, il diritto al conseguimento dell’effettivo soddisfacimento delle loro legittime ragioni creditorie dei legittimari pretermessi, pur non potendo questi ultimi considerarsi propriamente chiamati all’eredità ai sensi dell’art. 457 c.c., commi 1 e 2, per se, tuttavia, la legge non preclude agli stessi di rinunciare all’azione di riduzione e, quindi, in caso di suo vittorioso esperimento, di acquisire i diritti conseguenti all’accertamento dalla lesione della quota di legittima . Deve, innanzitutto, darsi conto che la prevalente e condivisibile dottrina ha rilevato che l’azione di riduzione possa essere esercitata in via surrogatoria dai creditori del legittimario, potendo essi ricomprendersi nella categoria degli aventi causa previsti nell’art. 557 c.c., comma 1 citato in correlazione con l’ultima parte dello stesso articolo . Osserva, tuttavia, il collegio che, fini dei riconoscimento di tale legittimazione, occorre valutare, in una interpretazione sistematica, le previsioni normative di cui agli artt. 557, 2900 e 524 c.c Invero, al di là dell’elemento letterale ricavabile dal citato art. 557 c.c., bisogna considerare che l’art. 2900 c.c. riconosce al creditore per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni la legittimazione ad esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore per le quali egli rimane inerte , a condizione che i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale - e l’azione di riduzione ce l’ha pacificamente - e non si verta in materia di diritti o di azioni indisponibili ovvero disponibili solo dal suo titolare la circostanza, dunque, che la legittimazione ex art. 557 c.c. è riconosciuta anche agli aventi causa lascia intendere che non si verte in tema di azione indisponibile ovvero personalissima. Ma, a ben riflettere, la legittimazione all’azione di riduzione può ritenersi più estesa di quanto previsto dall’art. 557 c.c., comma 1, desumendosi ciò, a contrario, dal comma 3 della stessa norma, in virtù del quale i creditori ereditari non possono chiedere la riduzione delle disposizioni lesive, nè trarne vantaggio, se il legittimario ha accettato con beneficio di inventario. Pertanto, se tale legittimazione viene espressamente riconosciuta per l’ipotesi in cui l’accettazione è pura e semplice grazie alla quale i creditori del defunto divengono creditori personali del legittimario a seguito della confusione patrimoniale che viene a determinarsi , non si rinviene la ragione dell’esclusione della tutela patrimoniale degli originari creditori personali, trovandosi questi ultimi nella medesima condizione giuridica di quelli e, perciò, destinatari dello stesso grado di tutela. In altri termini, non può escludersi che una conferma della possibilità, per i creditori, di agire in surrogatoria sia rinvenibile nell’art. 557, comma 3 citato esso - come evidenziato - vieta ai creditori del defunto l’esercizio dell’azione di riduzione in via surrogatoria nel solo caso in cui l’erede abbia accettato con beneficio d’inventario nell’ipotesi in cui, invece, si realizzi la confusione dei patrimoni perché il legittimario abbia accettato puramente e semplicemente, il fatto che i creditori del defunto possano agire in riduzione implica che essi diventino creditori personali del legittimario e, quindi, come tali legittimati all’azione surrogatoria. Rimane, tuttavia, il problema di fondo di chiarire a quale titolo si può riconoscere la legittimazione attiva ai creditori personali dei legittimari totalmente pretermessi di agire in surrogatoria, raccoglimento della cui domanda - nella sussistenza di tutte le condizioni previste dall’art. 2900 c.c. comporterebbe il riconoscimento del diritto dei creditori stessi ad ottenere la reintegra, in via surrogatoria, del patrimonio dei detti legittimari, proprio per effetto della dichiarazione giudiziale, a tutela del loro credito, delle disposizioni testamentarie e donative lesive dei diritti di legittima. Per pervenire ad una compiuta soluzione della prospettata questione si profila opportuno valorizzare e comprendere anche l’effettivo contenuto dell’art. 524 c.c., il quale è indicativo di un’attenzione che l’ordinamento rivolge ai creditori del chiamato, consentendo agli stessi di farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti la dottrina specialistica osserva come, in effetti, questa norma preveda nulla di più, nulla di meno di quel che effettivamente serve . La stessa dottrina ha, infatti, opportunamente chiarito in proposito come, nonostante la sfortunata e, quindi, impropria locuzione accettare in nome e in luogo del rinunciante , deve ritenersi incontestabile che al vittorioso esperimento dell’azione ex art. 524 c.c. non consegue alcuna accettazione dell’eredità, nè viene revocata la rinuncia da parte del debitore si tratta, invero, di un espediente giuridico che persegue una finalità propriamente economica volto, cioè, a consentire in via esclusiva la soddisfazione delle ragioni dei creditori sul compendio ereditario oggetto di rinuncia. Il limite, quindi, entro cui la volontà del chiamato, che si è comunque espresso in negativo rinunciando all’eredità, può essere resa inefficace è costituito solo dall’interesse dei suoi creditori. L’art. 524 c.c. non prende, perciò, in considerazione la qualità ereditaria, nè da essa potrebbe desumersi che la si voglia attribuire a chi vi ha già rinunziato e, a maggior ragione, a colui che si sostituisce in un atto il nomen iuris utilizzato accettazione eccede al solo scopo di , in effetti, la più circoscritta finalità di ricondurre al patrimonio del debitore la sola quantità di beni occorrente all’adempimento. Detta norma - anche quando la rinuncia all’eredità abbia costituito effetto dell’actio interrogatoria contemplata dall’art. 481 c.c. esperibile da chiunque vi ha interesse - non implica l’acquisizione, in capo al creditore che l’ha esercitata e, poi, ha impugnato l’intervenuta rinuncia ai sensi del citato art. 524 c.c., della qualità di erede ma comporta solo l’attribuzione di una speciale legittimazione allo stesso creditore del rinunciante ancorché lo abbia fatto senza frode per l’ottenimento del soddisfacimento della sua pretesa creditoria. La ratio dell’art. 524 c.c. di assicurare un’ efficace tutela dei creditori anteriori alla rinunzia volontaria o provocata , l’omogeneità degli interessi in gioco nell’unitario contesto successorio, le divergenze innegabili rispetto ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del libro sesto del codice civile, rappresentano elementi che inducono a ripensare il significato della condotta consistente nell’ accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante di cui all’art. 524 c.c., il quale individua, in sostanza, un rimedio ibrido e del tutto particolare. Alcuni orientamenti lo riconducono ad una peculiare figura di surrogatoria , da cui peraltro differisce poiché non vi è inerzia da parte del debitore, che ha anzi rinunziato, nè coincidono gli effetti, ma, tuttavia, una sostituzione nei termini sopra ricordati derivante dal voler accettare in nome e luogo del rinunziante comunque è prevista però essa si risolve - a ben vedere - in un’ingerenza non nell’interesse del chiamato leso o del legittimario pretermesso poiché erede rimane chi ha accettato o è stato beneficiato con disposizioni sia pure lesive della legittima – bensì solo dei creditori. Vanificata, quindi, la rinunzia nei limiti dello stretto necessario a reintegrare le ragioni creditorie, al creditore del legittimario deve riconoscersi la titolarità all’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione, che è l’unico modo per rendere inefficaci le disposizioni lesive e, dunque, per accettare in nome e in luogo del rinunciante , in senso figurato, la legittima. Ai creditori del legittimario, quindi, l’azione non è direttamente attribuita, agendo soltanto utendo iuribus, cioè facendo valere il diritto e l’azione che sarebbero spettati al legittimario quale titolare. Di conseguenza, risulta rispettato il principio per il quale al creditore è consentito di sostituirsi nell’azione della scelta, da parte del titolare del relativo diritto patrimoniale e non personalissimo , di esercitare il diritto di natura potestativa o meno, e non anche in ordine a quella di acquistare il diritto medesimo. Da questa ricostruzione sistematica derivante dall’esame combinato degli artt. 457, 524 anche in correlazione all’art. 481 , 557 e 2900 c.c., scaturisce che l’azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi non essendo, perciò, necessario in tal caso il preliminare esperimento dell’actio interrogatoria e della conseguente domanda di autorizzazione, in caso di rinunzia, ai sensi dell’art. 524 c.c. , realizzandosi un’interferenza di natura eccezionale - ma legittima - nella sfera giuridica del debitore infatti, l’azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori. Tale azione deve essere proposta contro i beneficiari delle disposizioni lesive nonché contro lo stesso debitore inerte ai sensi dell’art. 2900, comma 2, c.c. , in qualità di litisconsorte necessario. A tal proposito è stato chiarito cfr. Cass. n. 4213/1974 che, in tema di azione surrogatoria, poiché il creditore deve, a norma dell’art. 2900, comma 2, c.c., citare anche il debitore al quale intende surrogarsi, tale espressa volontà di legge è sufficiente a determinare il litisconsorzio necessario fra i tre soggetti e l’inscindibilità della causa a cui devono partecipare, sicché risulta superflua ogni altra indagine sulla necessità di tale partecipazione ai fini dell’integrità del contraddittorio e, quindi, della validità del processo e della sentenza in esso pronunziata. Il risultato di tale ricostruzione non contrasta con il principio, del tutto consolidato, secondo cui il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede soltanto all’esito del positivo esperimento dell’azione di riduzione Cass., 26 ottobre 2017, n. 25441 Cass., 3 luglio 2013, n. 16635 Cass., 13 gennaio 2010, n. 368 Cass., 20 novembre 2008, n. 27556 Cass., 28 ottobre 1974, n. 3220 Cass., 28 gennaio 1964, n. 204 . In tale prospettiva è stato precisato che, ove detta azione non comporti, in concreto, l’acquisizione di beni, l’acquisto della qualità di erede non ha luogo. Ne deriva che la facoltà di esercitare l’azione di riduzione, intesa quale diritto potestativo c.d. diritto al diritto , costituisce un prius rispetto all’accettazione e al conseguimento dell’eredità, che possono anche - come sopra evidenziato - non verificarsi. Non possono, peraltro, sottacersi le differenti nature dell’azione di riduzione e dell’accettazione di eredità la prima, come sopra evidenziato, di contenuto patrimoniale l’altra, strettamente personale, ed implicante profili di carattere morale e sociale. Deve, pertanto, ritenersi che non sia condivisibile la prospettazione, nell’ambito della dottrina pur favorevole all’ammissibilità dell’azione di riduzione da parte del creditore del legittimario pretermesso, della necessità di una previa accettazione dell’eredità, nel caso eccezionalmente prevista prima dell’esercizio dell’azione di cui all’art. 553 c.c Ne consegue che l’esercizio dell’azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso, anche in virtù dell’esigenza di contemperare la tutela dei creditori del legittimario soprattutto nelle ipotesi di pretermissione amica con il principio secondo cui nessuno può assumere la qualità di erede contro la propria volontà, se da una parte consente a detti creditori il recupero di quella pars bonorum sufficiente a soddisfare le proprie ragioni, dall’altro non determina, in virtù del richiamato meccanismo previsto dall’art. 524 c.c. - della cui applicabilità, per effetto della forte analogia fra le situazioni sottese ad entrambe le fattispecie, si è già detto - l’acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso. In virtù delle complessive argomentazioni svolte il primo motivo deve essere, perciò, accolto, enunciandosi il seguente principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi è ammissibile l’esercizio in via diretta dell’azione surrogatoria - prevista dall’art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti . 3. Ad avviso del collegio è fondato anche il secondo motivo del ricorso. Infatti, diversamente da quanto apoditticamente rilevato dalla Corte di appello di Brescia nell’impugnata sentenza, la domanda relativa alla restituzione di una somma a titolo di mutuo formulata dalla G.V. nei confronti dei due intimati non avrebbe potuto essere considerata ammissibile come domanda riconvenzionale, non sussistendo uno dei necessari presupposti ovvero quello oggettivo, quale ragione di collegamento con la domanda principale - contemplati dall’art. 36 c.p.c. come, peraltro, ritualmente e tempestivamente eccepito in primo grado dall’odierna ricorrente . La valutazione sull’ammissibilità della domanda riconvenzionale non poteva dipendere dal ritenuto difetto di legittimazione attiva della Banca ad agire in surrogatoria e, quindi, dalla sua mancanza di interesse ad eccepire l’improponibilità della stessa domanda riconvenzionale, posto che - ai fini della rilevazione dell’ammissibilità di siffatta domanda sul piano giuridico e a tale ulteriore principio dovrà conformarsi il giudice di rinvio quanto all’accoglimento della seconda censura - occorreva, a prescindere dall’ammissibilità od infondatezza della domanda principale, che sussistesse il necessario collegamento oggettivo imposto dall’art. 36 c.p.c. coincidente con la dipendenza di entrambe le domande quella principale e quella riconvenzionale dallo stesso titolo presupposto questo che solo avrebbe legittimato la celebrazione del simultaneus processus questo elemento, però difettava nella fattispecie siccome la domanda riconvenzionale - nei ricordati termini - riguardava un oggetto non connesso al titolo della domanda principale ex art. 2900 c.c. o, comunque, non appartenente alla causa come mezzo di eccezione. 4. In definitiva, per tutte le spiegate ragioni, vanno accolti ambedue i motivi del ricorso e la causa deve essere rimessa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, che - oltre ad uniformarsi agli enunciati principi di diritto - provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.