In che modo superare la presunzione di comunione derivante dalla cointestazione di un conto corrente?

La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti di terzi che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto tale presunzione fa sorgere l’inversione dell’onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11375/19, depositata il 29 aprile. Il caso. Il Tribunale si trovava ad affrontare la questione di diritto sollevata da una donna, la quale conveniva in giudizio il fratello per sentir accertare che le somme depositate su un libretto bancario e su un certificato di deposito postale dei quali quest’ultimo era cointestatario con la madre, appartenevano in realtà solo alla madre stessa e per la divisione di dette somme secondo le quote spettanti ai due eredi della madre defunta. Il Tribunale e la Corte d’Appello poi accoglievano la domanda dell’attrice, così il fratello propone ricorso in Cassazione. La cointestazione del conto corrente. Al riguardo la Suprema Corte ha più volte affermato ce la cointestazione di un conto corrente, posto che attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti di terzi che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, ma tale presunzione fa sorgere l’inversione dell’onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa . Ebbene, nel caso in esame, i giudici del merito hanno superato la presunzione di comunione derivante dalla cointestazione dei rapporti attraverso il ricorso a diversi elementi presuntivi, come la mancata allegazione da parte del germano di un reddito idoneo a giustificare la proprietà di ingenti somme a risparmio nonostante la sua giovane età 32 anni , il fatto che avesse familiari a carico e la circostanza che l’istruttoria avesse accertato che la cointestazione dei rapporti tra madre e figlio era dovuta solo alla gestione degli stessi. Non avendo dunque il ricorrente contestato la congruenza dei singoli elementi valorizzati dai giudici di merito né dedotto la corrispondenza della valutazione complessiva ai criteri generali di coerenza e logicità che devono caratterizzare il ragionamento presuntivo, il ricorso va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 19 febbraio – 29 aprile 2019, n. 11375 Presidente San Giorgio – Relatore Oliva Fatti di causa Con atto di citazione del 13.10.2007 T.O. conveniva in giudizio il fratello T.R. innanzi il Tribunale di Rovigo per sentir accertare che le somme depositate su un libretto di deposito bancario e su un certificato di deposito postale dei quali il convenuto era cointestatario insieme alla madre, appartenevano in realtà esclusivamente a quest’ultima, e per la conseguente divisione delle dette somme secondo le quote spettanti ai due eredi della defunta genitrice. Si costituiva T.R. resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’esistenza di un accordo in base al quale il convenuto avrebbe avuto diritto a trattenere l’intero saldo dei rapporti di cui è causa, nonché per la condanna dell’attrice al pagamento della somma di Euro 45.698,27 che il fratello le avrebbe erroneamente accreditato in data 12.5.2006. Con sentenza n. 172/2013 il Tribunale accoglieva la domanda principale condannando T.R. al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 41.931,30 con interessi e rivalutazione, nonché alla refusione delle spese del grado. Interponeva appello l’originario convenuto, mentre l’attrice spiegava appello incidentale per la parte della sua domanda non accolta dal primo giudice. Con la sentenza oggi impugnata, n. 613/2015, la Corte di Appello di Venezia accoglieva l’appello incidentale condannando T.R. al pagamento in favore della sorella del maggior importo di Euro 44.264,60 con interessi e rivalutazione, nonché alla refusione delle spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.R. affidandosi ad un unico motivi. Resiste con controricorso T.O. . Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298 e 1854 c.c., nonché il vizio della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Corte di Appello avrebbe erroneamente superato la presunzione di comunione delle somme giacenti sui rapporti di deposito di cui è causa derivante dalla loro cointestazione, facendo riferimento al criterio della assoluta prevalenza dei versamenti effettuati dalla madre, laddove avrebbe dovuto applicare il diverso e più restrittivo criterio della esclusiva riconducibilità del denaro alla madre. La doglianza è infondata. Ed invero questa Corte ha costantemente affermato che La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto art. 1854 c.c. sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto art. 1298 c.c., comma 2 , ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28839 del 05/12/2008, Rv.605716 cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4496 del 24/02/2010, Rv. 611861, in motivazione, e Cass. Sez. L, Sentenza n. 18777 del 23/09/2015, Rv. 637049 . Nel caso di specie sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello hanno superato la presunzione di comunione derivante dalla cointestazione dei rapporti di cui è causa mediante il ricorso ad una serie di elementi presuntivi, quali la mancata allegazione, da parte del T. , di un reddito idoneo a giustificare la proprietà di ingenti somme a risparmio e la sua giovane età 32 anni al momento del versamento delle somme sui rapporti di cui è causa, il fatto che lo stesso avesse familiari a carico, e la circostanza che l’istruttoria avesse accertato che la cointestazione dei rapporti tra madre e figlio era dovuta esclusivamente alla gestione dei medesimi. In proposito, va ribadito il principio secondo cui l’apprezzamento circa l’esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge costituisce materia riservata al giudice di merito, se il detto giudizio non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005, Rv. 583806 conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 722 del 15/01/2007, Rv. 595998 Cass. Sez. U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008, Rv. 600922 Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10973 del 05/05/2017, Rv. 643968 Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018, Rv. 648589 . Ne consegue che la valutazione operata dalla Corte veneziana, confermativa del ragionamento presuntivo già proposto dal Tribunale, non appare utilmente censurabile in questa sede, non avendo – peraltro - il ricorrente specificamente contestato la congruenza dei singoli elementi valorizzati dai giudici di merito, né dedotto la non corrispondenza della complessiva valutazione ai criteri generali di logicità e coerenza che devono necessariamente caratterizzare il ragionamento presuntivo. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.