Cessione del credito a seguito di accordo omologato di separazione ed iscrizione di ipoteca giudiziale. Chi è legittimato e per quali atti?

La trasmissione della ipoteca dal marito alla moglie può verificarsi solo successivamente alla sua accensione che consegue alla iscrizione costitutiva della garanzia reale ed ha effetto in favore della moglie solo a seguito della annotazione a margine ai sensi dell’art. 2843 c.c

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 6522/19, depositata il 6 marzo. Il caso. Due coniugi, attraverso un accordo di modifica delle condizioni di separazione omologato dal Tribunale, prevedevano che il marito cedesse alla moglie un credito dal medesimo vantato in virtù di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro. La moglie, in virtù di tale accordo, richiedeva all’Agenzia del Territorio di iscrivere ipoteca giudiziale nei confronti dei debitori. L’Agenzia iscriveva con riserva rilevando che avrebbe dovuto essere il marito, titolare effettivo del credito, a richiedere l’iscrizione ipotecaria di cui poi la moglie avrebbe potuto beneficiare attraverso la richiesta di annotazione della cessione del credito a margine della precedente iscrizione. Il rigetto dei ricorsi. Tanto il Tribunale adito dalla donna quanto la Corte d’Appello in sede di impugnazione respingevano le doglianze della ricorrente osservando che il decreto di omologa delle condizioni di separazione costituiva titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c. nei confronti soltanto dell’altro coniuge e non anche nei confronti di soggetti terzi, debitori in base ad una sentenza di condanna rispetto alla quale vi era stata cessione del credito tra i coniugi. Il ricorso del Procuratore Generale e la declaratoria di inammissibilità. A fronte del rigetto del reclamo, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ricorreva in Cassazione. In primo luogo, i giudici di legittimità rilevano che il Pubblico Ministero non avesse poteri di impugnazione e che, egli, in determinate cause indicate nell’art. 70 c.p.c. ha il potere di intervento, come ad esempio in quelle matrimoniali. Nella fattispecie però in esame la controversia non era di tipo matrimoniale, riguardando, invece, una questione seppur connessa alla separazione ossia le modalità di trasmissione dell’ipoteca giudiziale al cessionario del credito accertato con sentenza di condanna. La richiesta di iscrizione ipotecaria e l’annotazione della cessione. Secondo la Corte di Cassazione bene aveva fatto la Corte d’Appello a ritenere che l’ipoteca giudiziale doveva iscriversi a favore del soggetto che risulti creditore in virtù della sentenza di condanna nei confronti dei terzi. La trasmissione della ipoteca dal marito alla moglie può verificarsi, sempre secondo la Suprema Corte, solo successivamente alla sua accensione che consegue alla iscrizione costitutiva della garanzia reale ed ha effetto in favore della moglie solo a seguito della annotazione a margine ai sensi dell’art. 2843 c.c

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 14 dicembre 2018 – 6 marzo 2019, n. 6522 Presidente Bisogni Relatore Caiazzo Fatti di causa Z.I. chiese all’Agenzia del Territorio di Treviso di iscrivere ipoteca giudiziale nei confronti di R.G. e T.S. in virtù della sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro emessa dal Tribunale di Treviso in data 27.10.14, in ordine ad un credito a lei ceduto dal marito B.G. attraverso l’accordo di modificazione delle condizioni della separazione consensuale, oggetto di omologazione da parte del medesimo Tribunale. L’Agenzia suddetta eseguì, in data 5.3.15, l’iscrizione ipotecaria con riserva, rilevando che il B. stesso, quale titolare del credito, avrebbe dovuto chiedere l’iscrizione dell’ipoteca, di cui la Z. avrebbe potuto poi beneficiare attraverso la richiesta di annotazione della cessione del credito a margine della precedente iscrizione. Imma Z. impugnò tale provvedimento con ricorso a norma dell’art. 2764bis c.c., che fu respinto dal Tribunale di Treviso con decreto del 15.6.15. Avverso tale decreto la Z. propose reclamo innanzi alla Corte d’appello di Venezia, con l’intervento del Procuratore Generale che rassegnò le proprie conclusioni. Con decreto emesso il 15.10.15, la Corte adita respinse il reclamo osservando che il decreto di omologazione delle condizioni della separazione coniugale costituiva titolo per iscrivere ipoteca giudiziale, ai sensi dell’art. 2818 c.c., ma non nei confronti di soggetti terzi, debitori in base ad una sentenza di condanna rispetto alla quale vi era stata cessione del credito tra i coniugi nell’ambito dell’accordo di separazione il decreto di omologa e la suddetta sentenza di condanna il cui credito aveva costituito oggetto di cessione nell’ambito dell’accordo coniugale erano titoli indipendenti tra loro la sola sentenza costituiva titolo per l’iscrizione giudizi a favore del solo B. nei confronti dei terzi debitori, mentre la trasmissione del vincolo ipotecario richiedeva l’annotazione in margine dell’iscrizione, come disposto dall’art. 2843 c.c. tale disciplina normativa non penalizzava la ricorrente la quale avrebbe potuto azionare la garanzia reale in virtù della surrogazione conseguente alla suddetta annotazione. La Procura Generale presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. Ritenuto che Con il primo motivo è denunziata la violazione della L. n. 74 del 1987, art. 19 avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che gravava su Z.I. l’onere di chiedere adempimenti amministrativi e fiscali relativi all’iscrizione ipotecaria in favore del creditore originario, così frustrando le finalità di esenzione dettate dalla norma, peraltro male applicando l’orientamento della Corte di cassazione. Con il secondo motivo è denunziata la violazione dell’obbligo di pronuncia, avendo la Corte d’appello rigettato il reclamo senza motivazione. Con il terzo motivo, formulato nel caso subordinato di rigetto dei precedenti motivi, il ricorrente ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale del suddetto L. n. 74 del 1987, art. 19 nella parte in cui non prevede, in relazione alla richiesta d’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 2839 c.c., comma 1, che il coniuge cessionario del credito ceduto all’altro coniuge non possa beneficiare delle agevolazioni di legge, con riguardo agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., trattandosi di questione rilevante. Il ricorso è inammissibile. Invero, il collegio osserva che il Pubblico Ministero non ha potere di d’impugnazione nella controversia in esame. Al riguardo, ai sensi dell’art. 69 c.p.c. il Pubblico Ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge, assumendo a seconda dei procedimenti la veste di ricorrente, opponente, appellante. In questi casi, apparendo particolarmente pregnante l’interesse pubblico sottostante alla situazione sostanziale, il legislatore ha demandato al Pubblico Ministero un potere autonomo di agire per far valere quel diritto in via sostitutiva, qualora il titolare del diritto resti inerte, o manchi un titolare del diritto o un soggetto in grado di farlo valere. Circa le cause di separazione coniugale, la legge non attribuisce al Pubblico Ministero un potere di azione, essendo invece contemplato dall’art. 70 c.p.c., n. 2, l’intervento in causa. Ora, nel caso concreto, il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso un provvedimento che non aveva per oggetto una controversia in tema di separazione coniugale, bensì una questione connessa all’omologazione della separazione, riguardante le modalità di trasmissione dell’ipoteca giudiziale al cessionario del credito accertato con provvedimento giudiziario. Pertanto, la causa in esame non ha per oggetto l’accertamento di diritti o obbligazioni relative al vincolo coniugale o nascenti dalla separazione coniugale, ma piuttosto l’accertamento della regolare iscrizione di un’ipoteca giudiziale da parte del coniuge separato cessionaria di un credito di cui era titolare il marito. Si tratta, dunque, di una questione solo connessa alla separazione tra i coniugi, afferendo ad un adempimento propedeutico al recupero del credito ceduto alla Z. , sebbene nell’ambito degli accordi coniugali omologati, al fine di far valere la causa di prelazione ipotecaria. Inoltre, i primi due motivi di ricorso esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi sono altresì inammissibili perché non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata. Invero, parte ricorrente si duole che la pronuncia del giudice d’appello avrebbe costituito una violazione della L. n. 74 del 1987, art. 19, secondo il cui disposto Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 5 e 6 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio , sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa . Al riguardo, va osservato che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 10 maggio 1999 n. 154 richiamata dallo stesso ricorrente ha individuato la finalità della L. n. 74 del 1987, art. 19 nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale nei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché nei provvedimenti di separazione personale dei coniugi. Ora, la Corte d’appello ha rigettato il reclamo della Z. poiché non è stata rispettata la procedura stabilita dall’art. 2843 c.c. in ordine all’annotazione della cessione del credito, dovendo invece essere iscritta l’ipoteca giudiziale in favore del soggetto che risulti creditore in virtù della sentenza di condanna nei confronti dei terzi. Invero, la ratio della sentenza impugnata consiste esclusivamente nella violazione del predetto art. 2843 c.c., mentre l’affermazione della Corte d’appello, afferente all’elusione fiscale che si verificherebbe se si procedesse all’iscrizione ipotecaria sulla base del credito ceduto fruendo delle agevolazioni previste dal suddetto art. 19 non costituisce un’autonoma ratio, bensì un mero rilievo finale che si configura quale diretta conseguenza dell’argomentazione relativa all’inosservanza delle norme sull’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Giova comunque rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la trasmissione dell’ipoteca può verificarsi solo dopo la sua accensione che consegue all’iscrizione costitutiva della garanzia reale nei registri immobiliari ed ha effetto in favore del surrogato solo a seguito della annotazione ai sensi dell’art. 2843 c.c. su tale norma cfr. Cass. 19 giugno 2008 n. 16669 n. 7217/09 . Al riguardo, non è pertinente la doglianza sull’asserita erronea interpretazione del suddetto art. 19 che ne avrebbe data Cass., n. 7217/09 poiché tale decisione riguardava la surrogazione per volontà del debitore atteso che i precedenti citati hanno affermato il principio generale sulla trasmissione della garanzia ipotecaria che richiede necessariamente l’annotazione a margine a favore del cessionario del credito. Va altresì soggiunto che è giurisprudenza consolidata di questa Corte affermare che in tema di benefici fiscali, l’agevolazione di cui alla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale compresi quelli aventi ad oggetto il riconoscimento o il trasferimento della proprietà, mobiliare o immobiliare, all’uno o all’altro di essi, o in favore dei figli , spetta solo se i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi, e non anche terzi Cass., n. 860/2014 n. 7493/02 . Nulla per le spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.