La sospensione della prescrizione non opera per l'assegno di mantenimento

La sospensione della prescrizione tra coniugi ex art. 2941, n. 1, c.c. non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale.

Così ribadito dai Giudici di legittimità con l’ordinanza n. 32524/18, depositata il 14 dicembre. La variazione patrimoniale. Due coniugi in conflitto giungevano a un solo comune accordo la separazione. Il Tribunale territoriale adito stabiliva che il marito doveva corrispondere alla moglie l’assegno di mantenimento, obbligo che veniva regolarmente adempiuto. A seguito di una variazione del patrimonio del marito, la moglie sostenendo che l’assegno di mantenimento non fosse stato integrato con la rivalutazione periodica, chiedeva il pagamento delle differenze dovute. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello successivamente adita, accoglievano la richiesta della moglie riliquidando la somma di mantenimento. Il marito, lamentando violazione degli artt. 2981 e 2948 c.c., nonché del principio di equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate dai coniugi separati , ricorre in Cassazione. Il regime della prescrizione. Gli Ermellini, in riferimento al motivo di ricorso attraverso il quale il marito sosteneva che il credito vantato dalla moglie fosse da ritenere prescritto ai sensi dell’art. 2948 c.c., sottolineano che il regime della sospensione di cui all’art. 2941, n. 1, c.c. non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla ratio legis , da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati . Per tali ragioni la S.C. accoglie il ricorso con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 9 ottobre – 14 dicembre 2018, numero 32524 Presidente Giancola – Relatore Caiazzo Rilevato che T.C. propose opposizione avverso il precetto con cui la moglie separata, B.D. - sulla premessa che il marito, pur avendo regolarmente corrisposto l’assegno di mantenimento fissato nella sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Lanciano, non l’aveva però integrato con la rivalutazione periodica - aveva chiesto il pagamento delle differenze dovute, eccependo che il credito era prescritto e di dovere soltanto la somma di Euro 746,91, dall’ottobre 2008 all’ottobre 2012, comprensiva di quanto richiestogli, pagata banco judicis ed accettata dalla moglie in conto del dovuto. Resisteva la B. . Il Tribunale respinse l’opposizione sul rilievo che la prescrizione restava sospesa per effetto del perdurante vincolo matrimoniale, a norma dell’art. 2941, numero 1, c.p.c Il T. propose appello, deducendo che la prescrizione, nei rapporti tra i coniugi, non era sospesa in ordine al credito derivante dall’assegno di mantenimento. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza non definitiva del 14.1.2015, ha accolto parzialmente l’impugnazione limitatamente al motivo riguardante la liquidazione delle spese per la notifica del precetto e gli onorari del processo esecutivo che invece vanno liquidate dal giudice dell’esecuzione , e al calcolo della rivalutazione, rimettendo la causa a nuovo ruolo con separata ordinanza. Con sentenza definitiva del 21.10.15, la stessa Corte d’appello ha riliquidato la somma dovuta alla B. per rivalutazione, limitandola a Euro 8788,72 - inferiore a quanto accertato dal c.t.u. - in mancanza di appello incidentale. Il T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste la B. con controricorso. Ritenuto che Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2941, numero 1, c.c., nonché del principio di equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate dai coniugi separati. Al riguardo, il ricorrente ha richiamato recente giurisprudenza di questa Corte nel senso della non sospensione della prescrizione in ordine al credito derivante dal mantenimento al coniuge separato. Con il secondo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., avendo la Corte d’appello errato nel condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, per soccombenza, atteso il parziale accoglimento dell’appello. Il primo motivo va accolto in conformità dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte a tenore del quale la sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all’art. 2941, numero 1, cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla ratio legis, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all’art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione Cass., numero 7981/14 ord. numero 18078/14 numero 8987/16 . Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003, numero 196, art. 52.