Nonni incapaci di proteggere il nipote da genitori “problematici”: confermata l’adottabilità

Respinta definitivamente l’opposizione proposta dalla madre e dai suoi genitori. Lo stato di adottabilità è l’unico strumento per tutelare il minore. Evidenti le carenze del padre, spesso assente, e della madre, che non riesce a sconfiggere la tossicodipendenza. Impossibile l’affidamento ai nonni materni, che sono pronti a un accudimento materiale, ma non in grado di proteggere il nipote dai problemi creati dai suoi genitori.

Padre assente e spesso in carcere , madre impegnata a combattere contro la propria tossicodipendenza, e nonni materni pronti all’accudimento materiale del nipote ma incapaci di proteggerlo dalle problematiche causate dalle figure genitoriali. A fronte di questo quadro, l’adottabilità è l’unico strumento possibile, sanciscono i Giudici anche in Cassazione, per proteggere il minore e dargli una prospettiva di crescita serena a livello psico-fisico Cassazione, ordinanza numero 27738/18, sezione sesta civile, depositata il 31 ottobre . Crescita. A contestare lo stato di adottabilità del bambino – dichiarato dal Tribunale per i minorenni e confermato dalla Corte d’appello – sono la madre e i genitori di quest’ultima in qualità di nonni. Obiettivo del ricorso in cassazione è vedere riconosciuta la possibilità di affidare il ragazzino ai nonni materni, garantendogli così l’opportunità di crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine . In questa ottica, il legale della madre e dei due nonni contesta la decisione pronunciata in appello e poggiata, a suo dire, solo sulla mera constatazione dell’età avanzata dei nonni e delle dimensioni assai ridotte del loro appartamento , in cui, peraltro, vivono anche altri due nipoti con la loro madre . Adozione. Questa obiezione viene però respinta dai Giudici della Cassazione, i quali ribattono facendo chiarezza sulle ragioni che rendono l’adottabilità l’unica strada percorribile. A questo proposito, vengono richiamate le dettagliate relazioni dei Servizi sociali e del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni in relazione ad altri due figli da quei documenti, osservano i giudici, emerge che la madre, ancora ben lontana dalla risoluzione delle sue problematiche di tossicodipendenza, non può essere una risorsa per il figlio, non offrendo garanzie di recupero della capacità di prendersene cura in tempi compatibili con le sue esigenze evolutive , e, viene aggiunto, ella significativamente non ha chiesto le fosse affidato il bambino . Per quanto concerne il padre, egli è per lo più assente, essendo stato anche ripetutamente ristretto in carcere . Resta da valutare, quindi, l’ipotesi dell’affidamento ai nonni materni. Ebbene, questi ultimi appaiono adeguati sotto il profilo dell’accudimento materiale , mentre sono carenti, specificano i giudici, per quanto concerne i bisogni emotivi dei nipoti, non riuscendo, in particolare, a proteggerli dalla confusività e dalla incertezza portate dalle figure genitoriali . A testimoniarlo, peraltro, anche la loro pervicace negazione dello stato di cronica tossicodipendenza della figlia . Ci si trova di fronte a un quadro desolante , e per questo, concludono i giudici della Cassazione, va confermato lo stato di adottabilità del bambino.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 11 ottobre– 31 ottobre 2018, n. 27738 Presidente Genovese – Relatore Valitutti Rilevato che Ga. Fo., Gi. Di Co. e An. Em. Di Co. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 49/2017, depositata il 9 novembre 2017, con la quale la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti della sentenza n. 17/2017, con la quale il Tribunale per i minorenni di Milano aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore Ka. An. Ma., figlio di An. Em. Di Co. e di Ma. Ab. l'avv. Cr. De Ma., curatore speciale del minore, ha resistito con controricorso Considerato che con i due motivi di ricorso - denunciando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto , e l' error in procedendo , in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. – i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d'appello abbia confermato lo stato di adottabilità del minore Ka. An. Ma., sulla base della mera constatazione dell'età avanzata dei nonni e delle dimensioni assai ridotte dell'appartamento del quale gli stessi dispongono, e nel quale vivono, peraltro, anche altri due nipoti con la loro madre la statuizione contestata avrebbe, di conseguenza, leso il diritto del minore a crescere e ad essere educato nella propria famiglia di origine, peraltro in assenza di accertamenti peritali richiesti in via istruttoria dai ricorrenti, e sulla base delle erronee e superficiali valutazioni degli assistenti sociali prima e del Tribunale dei minorenni poi , del tutto inidonee a fornire un quadro probatorio convincente ed esaustivo Ritenuto che in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, considerato che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce una soluzione estrema , essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983, il giudice di merito debba operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se necessario, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali Cass., 27/03/2018, n. 7559 nell'ipotesi in cui i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, invero, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l'adozione ultrafamiliare costituisce l' extrema ratio imponga di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti, che abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione tale valutazione richieda che un giudizio negativo su di essi possa essere formulato solo attraverso la considerazione di dati oggettivi, quali le osservazioni dei servizi sociali che hanno monitorato l'ambito familiare, o eventualmente il parere di un consulente tecnico Cass., 16/02/2018, n. 3915 sussista la situazione d'abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità, con la conseguenza che è irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri Cass., 20/02/2018, n. 4097 Rilevato che nel caso di specie, la Corte d'appello - sulla scorta delle dettagliate relazioni dei servizi sociali e del provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni, in relazione agli altri due figli della coppia - ha accertato che la Di Co., ancora ben lontana dalla risoluzione delle sue problematiche di tossicodipendenza [ ] non può essere una risorsa per il figlio, non offrendo garanzie di recupero della capacità di prendersi cura dello stesso in tempi compatibili con le esigenze evolutive del minore , che, del resto, significativamente non ha chiesto le fosse affidato la Corte ha, dipoi, accertato che il padre di Ka. An. è per lo più assente, essendo stato anche ripetutamente ristretto in carcere, e che i nonni materni, sebbene adeguati sotto il profilo dell'accudimento materiale , non lo sono, invece, per quanto concerne i bisogni emotivi dei nipoti, non riuscendo, in particolare, a a proteggerli dalla confusività e incertezza portata dalle figure genitoriali , anche per la pervicace negazione dello stato di cronica tossicodipendenza della figlia e per il loro vissuto persecutorio nei confronti del servizi sociali il giudice di merito ha, infine, accertato la sostanziale inutilità ed improduttività degli interventi di sostegno posti in essere – compreso il ricovero di madre e figlio in un centro di accoglienza - nei confronti della Di Co. a fronte di tale quadro desolante, emerso da fonti probatorie di sicuro affidamento, i ricorrenti - operando peraltro un riferimento del tutto generico a violazioni di legge e ad errores in procedendo - si sono limitati ad enunciare i principi in materia ed a ribadirne la violazione, anche con riferimento alle omesse indagini peritali, rientranti, per contro, nella scelta discrezionale del giudice di merito Ritenuto che alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato inammissibile concorrano giusti motivi - tenuto conto della complessità e delicatezza della materia del contendere - per dichiarare interamente compensate le spese del presente grado del giudizio dagli atti il processo risulti esente, sicché non si applica l'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente grado del giudizio. Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. Così deciso in Roma il 11/09/2018.