Maternità surrogata e genitori dello stesso sesso. Prevale, sempre, il diritto del minore

Il minore non può esser privato della continuità dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero in base alla legge nazionale.

Il caso il procedimento all’estero. Due cittadini italiani, di medesimo sesso, coniugati in Canada, ricorrevano in tale Paese alla maternità surrogata dalla cui pratica nasceva un bambino che veniva indicato sull’atto di nascita come figlio di uno solo dei coniugi, indicato come unico genitore”. I coniugi, pertanto, ricorrevano alla Supreme Court canadese per affermare il diritto di entrambi di esser riconosciuti come genitori di tale bambino. La Corte, così adita, rettificava l’atto di nascita già formatosi dichiarando che entrambi i coniugi erano genitore del minore. ed in Italia. A fronte della rettifica del certificato di nascita estero, i coniugi chiedevano all’Ufficiale dello Stato civile italiano di provvedere alla rettifica del certificato italiano. Richiesta che, tuttavia, veniva rifiutata posto che in Italia era stato già trascritto il primo atto di nascita. Pertanto, i ricorrenti agivano ex art. 67 della legge di diritto internazionale privato 218/95 per ottenere il riconoscimento in Italia della sentenza della Corte Suprema canadese per ottenere la trascrizione nel nostro ordinamento dell’atto di nascita del minore. La legge applicabile. Presentando elementi di internazionalità, la Corte d’Appello adita – competente ex art. 67 L. n. 218/95 – conferma che nel caso di specie la legge applicabile è quella canadese, legge nazionale del figlio posto che il minore aveva cittadinanza canadese . Per la legge canadese, così come accertata dalla sentenza della Supreme Court, sussiste un rapporto di genitorialità tra i due coniugi e il bambino. La non contrarietà all’ordine pubblico. Unico limite per il non riconoscimento della sentenza straniera nell’ordinamento italiano potrebbe essere costituito dall’ordine pubblico inteso come insieme dei diritti fondamentali dell’uomo desumibili dalla Costituzione, dai Trattati dell’Unione, dalla Carta dei Diritti Fondamentali, dalla Cedu. Secondo la Corte d’Appello, il fatto che nel sistema delle fonti interne non venga previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso e non sia concesso di attribuire ad entrambi la responsabilità genitoriale del minore nato da procreazione medicalmente assistita, non significa che vi sia un contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento. Il best interest of the child. Anzi, tra i diritti fondamentali che costituiscono l’ordine pubblico, vi è il concreto miglior interesse del minore a garantire la continuità e la stabilità dello status familiare il diritto al riconoscimento dei legami familiari anche una volta varcato un confine geografico. Contrario all’ordine pubblico sarebbe, invece, che fuori dal territorio dello stato di nascita un minore verrebbe privato dei suoi riferimenti genitoriali. Genitori dello stesso sesso. Non è nemmeno contraria all’ordine pubblico la circostanza che i genitori siano di medesimo genere nel nostro ordinamento è prevista la possibilità che il minore abbia due figure genitoriali dello stesso sesso nel caso in cui, ad esempio, uno dei due abbia ottenuto la rettificazione dell’attribuzione di sesso. La maternità surrogata. L’Italia ha scelto di vietare il ricorso alla maternità surrogata con una scelta discrezionale di politica legislativa. Diversa è la valutazione del miglior interesse del minore concepito con tale tecnica il quale non può esser privato della continuità dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero in base alla legge nazionale.

Corte di Appello di Venezia, sez. III, ordinanza 28 giugno – 16 luglio 2018 Presidente/Estentore Gionfrida Oggetto ricorso ex art. 67 legge 218/1995 Premesso che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. A. e B. hanno impugnato il rifiuto, loro opposto dall’ufficiale di stato civile del Comune di Z., di trascrivere l’atto di nascita emendato del minore C., nato in omissis , nel quale si attesta che il medesimo è figlio dei predetti ricorrenti A sostegno del ricorso i ricorrenti, cittadini italiani, coniugati in Canada, con matrimonio trascritto in Italia nel registro delle unioni civili nell’anno omissis , hanno allegato che il bambino era nato con modalità gestazionali di cosiddetta maternità surrogata, essendo la fecondazione avvenuta tra un ovocita di una donatrice anonima e i gameti di A., con successivo impianto dell’embrione nell’utero di una diversa donna, quest’ultima non anonima al momento della nascita le autorità canadesi avevano formato un atto di nascita nel quale era indicato, come unico genitore, A. a seguito del ricorso presso la Corte Suprema della British Columbia ottenevano, in data omissis , una sentenza nella quale si dichiarava che entrambi i ricorrenti sono genitori del minore, mentre né la donatrice dell’ovocita, né la cosiddetta madre gestazionale sono madri del medesimo, e, conseguentemente, l’atto di nascita veniva in tal senso emendato alla richiesta avanzata in Italia in data omissis di rettificare l’atto di nascita, l’ufficiale dello stato civile del Comune di Z. opponeva rifiuto, per esservi già un atto di nascita trascritto, per l’assenza di dati normativi certi, di circolari ministeriali sul punto, di precedenti giurisprudenziali di natura nomofilattica i ricorrenti hanno dunque agito ai sensi dell’art. 67 della legge 218/1995 per ottenere il riconoscimento dell’esecutorietà in Italia della sentenza omissis , al fine di ottenere la trascrizione dell’atto di nascita del minore hanno inteso notificare il ricorso al solo pubblico ministero, quale parte necessaria, notiziando tuttavia anche il Sindaco del Comune di Z. e il Ministero dell’Interno, ritenendo l’insussistenza di un litisconsorzio necessario nei loro confronti nel merito, i ricorrenti hanno invocato l’applicazione del combinato disposto degli artt. 33, 65 e 66 della legge 218/1995, sottolineando la non contrarietà all’ordine pubblico della sentenza canadese, passata in giudicato, posta la liceità delle condotte che hanno determinato la nascita del bambino, secondo le leggi del paese in cui sono state poste in essere, escludendo altresì la contrarietà all’ordine pubblico per il fatto che i genitori appartengano allo stesso genere e contestando infine la configurabilità di un bilanciamento tra il favor veritatis e il favor minoris L’Avvocatura dello Stato si è costituita per il Sindaco e per il Ministero, eccependo il mancato rispetto del termine a comparire stabilito dall’art. 702 bis c.p.c., sul presupposto della loro legittimazione passiva hanno poi eccepito il difetto di legittimazione attiva di B., non essendo egli padre del minore ed opponendosi alla domanda di riconoscimento della sentenza canadese, per contrarietà all’ordine pubblico, sotto il duplice profilo dell’illiceità nel nostro ordinamento della maternità surrogata e dell’inammissibilità di un rapporto di filiazione con due genitori dello stesso sesso il pubblico ministero, intervenuto, si è opposto all’accoglimento del ricorso all’esito della discussione in camera di consiglio il presidente ha designato se stesso quale estensore dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 118 ultimo comma disp. att. c.p.c. Osserva I ricorrenti invocano l’autorità della sentenza resa dalla Corte canadese e, denunciandone la mancata ottemperanza ad opera dell'ufficiale di stato civile, fanno istanza per l’accertamento dei requisiti di efficacia nell’ordinamento italiano. Il procedimento in esame è regolato dagli artt. 67 della Legge 31/5/1995, n. 218, e 30 del D.Lgs. 1/9/2011, n. 150. Va preliminarmente riconosciuta la legittimazione processuale del Sindaco del Comune di Z., nella veste di ufficiale di governo, e del Ministero dell’Interno risultando entrambi, nell’esercizio delle rispettive funzioni amministrative, destinatari della richiesta di esecuzione del provvedimento della Corte Canadese e pertanto portatori di un interesse qualificato rispetto alla richiesta di accertamento dei requisiti del provvedimento straniero agli effetti dell’art. 67 della legge n. 218 del 1995. L’art. 33 della legge n. 218 del 1995 prevede che il rapporto di filiazione sia regolato in via principale dalla legge nazionale del figlio ed appare pertanto corretta l’applicazione delle legge canadese da parte della Corte Suprema della British Columbia Supreme Court of British Columbia , posto che il piccolo C. ha la cittadinanza canadese. La sentenza della Corte Canadese ha accertato la sussistenza di un rapporto di genitorialità nei confronti di B., unito in matrimonio in Canada con A., quale secondo padre del piccolo C., nato il omissis Britsh Columbia, Canada , consentendo quindi di integrare l’ato di nascita con indicazione di entrambi i genitori legali. L’ambito del presente procedimento ha ad oggetto la verifica dei requisiti del riconoscimento degli effetti della pronuncia della Corte Canadese che trova come unico limite esterno la contrarietà del provvedimento rispetto all’ordine pubblico art. 65, art 64 let g , legge 218/1995. Non può invece questa Corte censurare il merito e la correttezza del provvedimento della Corte canadese che ha statuito in base alla legge nazionale applicabile che legittima l’attribuzione della cogenitorialità anche al coniuge del genitore biologico, pur in assenza dei presupposti della paternità, trattandosi di soggetto dello stesso sesso. Occorre pertanto verificare unicamente se gli effetti del provvedimento straniero possano dirsi in contrasto con i principi che caratterizzano l’ordine pubblico internazionale, inteso nella sua più lata concezione affermatasi nel tempo, e recentemente ribadita dalla Corte Suprema con sentenza Sez. 1, n. 19599 del 30/09/2016 che ha precisato come il contrasto con l’ordine pubblico non dipenda dal fato che l’ordinamento nazionale non riconosca l’effetto della pronuncia straniera o regoli la fattispecie con disciplina di forme, ancorché di natura imperativa o inderogabile, ma se contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo desumibili dalla Costituzione, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e in senso analogo si è espressa la Corte a Sezioni Unite sentenza n. 16601 del 2017 . Osserva questa Corte che la circostanza che nel sistema delle font interne non sia previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso, e non sia concesso di attribuire ad entrambi la responsabilità genitoriale del minore nato dalla procreazione medicalmente assistita, si risolve nell’evidenza di una diversità di discipline sostanziali ma non è di per se indice dell’esistenza di un principio superiore fondante e irrinunciabile dell’asseto costituzionale o dell’ordinamento dell’Unione. Al contrario nella materia in esame tra i diritti fondamentali rientra certamente la tutela del superiore interesse del minore in ambito interno e internazionale, quale affermata dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo Articolo 3 - In tute le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente , dalla Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che all’art. 24, par. 2, prescrive come in tutti gli atti e provvedimenti relativi ai minori l’interesse del minore deve essere considerato preminente . E la stessa convenzione di New York all’art. 8 garantisce la continuità e la stabilità dello status familiare del minore Gli Stat Part si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. . Nell’ambito di questo asseto l’ordine pubblico segnala l’esigenza imprescindibile di assicurare al minore la conservazione dello status e dei mezzi di tutela di cui possa validamente giovarsi in base alla legislazione nazionale applicabile, e in particolare del diritto al riconoscimento dei legami familiari e al mantenimento dei rapporti con chi ha legalmente assunto il riferimento della responsabilità genitoriale, garantendo la crescita, l’equilibrio affettivo e la realizzazione della persona. Contrario all’ordine pubblico risulterebbe quindi, all’opposto, che, fuori dal territorio dello stato di nascita, nel territorio dello Stato Italiano, di cui pure possiede la cittadinanza, il minore venga privato dei suoi riferimenti genitoriali e venga esposto ad una condizione giuridica del tuto diversa con evidente pregiudizio dei rapporti e riferimenti familiari, con incidenza esterna anche sulla rappresentanza e responsabilità sul minore. Peraltro anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di riconoscere la centralità dell’interesse del minore, garanzia dei best interests, anche in ambito Europeo, ribadendo come l’affermazione di considerare il concreto interesse del minore in tute le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell’ordinamento sia interno, sia internazionale” cfr Corte Cost. 18/12/2017, n. 272 , e nella stessa occasione ha chiarito come l’interesse all’accertamento della verità del rapporto di filiazione non si impone in modo automatico e non prevale sull’interesse del minore, ma impone un bilanciamento degli interessi. E in questo quadro la mancanza di veridicità della paternità aggiunta del secondo genitore non appare trovare ostacolo in un contrario principio di ordine pubblico internazionale. Né può ricondursi all’ordine pubblico la previsione che il minore debba avere genitori di sesso diverso, posto che nel nostro ordinamento è contemplata la possibilità che il minore abbia due figure genitoriali dello stesso sesso nel caso in cui uno dei genitori abbia ottenuto la rettificazione dell’attribuzione di sesso con gli efetti di cui all’art. 4 della legge 164 del 1982. Quanto ai divieti di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita post dalla legge art. 12, comma II, legge n. 40 del 2004, deve ritenersi corretto il rilievo Cass. 19588/16 cit. che le scelte del legislatore italiano nella materia appaiono frutto di una scelta discrezionale del legislatore stesso e non esprimono principi fondant a livello costituzionale che impegnino l’ordine pubblico. Neppure significativa è la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di chi pratichi la PMA in tali condizioni o promuova o organizzi una surrogazione di maternità art. 12, comma VI l cit. diversa infatti è la valutazione del best interest del minore concepito con tali tecniche, che non può essere privato della continuità dello status filiatonis legittimamente acquisito all’estero in base alla legge nazionale. La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese processuali. Va disposto ex art. 52, D.Lgs. n. 196/2003, l’oscuramento dei dati identificativi delle part in caso di diffusione della presente ordinanza. P.Q.M. In accoglimento del ricorso, accerta che la sentenza emessa dalla Supreme Court of Britsh Columbia Canada , giudice Grauer, in data omissis , nel procedimento n. omissis , Cancelleria di Vancouver, che accerta che A. e B., sono i genitori di C., nato il omissis ” possiede i requisiti per il riconoscimento agli effetti di cui all’art. 67 della legge n. 218 del 1995 Dichiara integralmente compensate tra le part le spese del procedimento Dispone ex art. 52, D.Lgs. n. 196/2003, l’oscuramento dei dati identificativi delle part in caso di diffusione della presente ordinanza.