Tribunale di Pavia: l’assegno divorzile non deve correggere la disparità sociale uomo-donna

Il Tribunale di Pavia esamina alcune questioni controverse della sentenza Cass., SS.UU., n. 18287/18 la funzione equilibratrice - perequativa dell’assegno divorzile può essere intesa come funzione di correggere la disparità sociale ed economica tra uomo e donna? Come si effettua una valutazione ex ante in merito alle aspettative professionali ed economiche sacrificate?

Il caso. Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 17 luglio 2018, si è pronunciato in merito alla richiesta di parte attrice di accertare e dichiarare l’assenza in capo all’ex moglie convenuta dei requisiti necessari per vedersi accordare l’assegno divorzile, in quanto dotata di rilevante patrimonio immobiliare e mobiliare fruttifero. L’assegno non ha la funzione di riequilibrare la disparità uomo-donna. Rileva il Collegio che la decisione in merito a tale domanda non può che prendere le mosse dalla recente e, secondo il Tribunale, condivisibile, pronuncia delle Sezioni Unite, Cass. n. 18287/18 . I passi di tale sentenza che fanno riferimento alla perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell’accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall’età e alla funzione equilibratrice-perequativa dell’assegno di divorzio non possono essere intesi nel senso di attribuire all’assegno divorzile il compito di ovviare alle sperequazioni che esistono nel mercato del lavoro e nel riconoscimento, anche economico, del lavoro extradomestico femminile . Di tali disparità, infatti, deve tenersi conto solo al fine di valutare in concreto se una ex moglie possa o meno trovare lavoro dopo il divorzio e una vita matrimoniale nella quale, per scelta concorde dei coniugi, si era dedicata esclusivamente alla famiglia. Attribuendo all’assegno divorzile una funzione correttiva della situazione economico-sociale verrebbe superata la funzione compensativa dell’assegno stesso, posto che quest’ultimo non servirebbe a ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa ma le attribuirebbe un vantaggio superiore a tale sacrificio. Le difficoltà del giudizio prognostico sulle aspettative sacrificate. Un’ulteriore considerazione deve poi svolgersi in merito alla difficoltà di formulare una valutazione ex ante relativa alle aspettative professionali ed economiche sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio. In tale giudizio prognostico, che comporta una valutazione come se un determinato fatto non fosse accaduto, l’elemento da eliminare è il matrimonio e non il divorzio al fine di salvaguardare il principio di solidarietà post-matrimoniale senza però cadere nel rischio di una visione criptoindissolubilista del matrimonio . Il Tribunale ritiene che, pur nella consapevolezza dell’estrema difficoltà di un simile giudizio, esso sia assolutamente imprescindibile e debba essere condotto anche sulla base di fatti rientranti nella comune esperienza e di presunzioni semplici ex artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c Sulla base di tutte queste considerazioni, il Collegio, esaminato il caso concreto, ritiene che non via sia tra le parti una disparità economica tale da legittimare l’assegno divorzile richiesto dalla convenuta, nonostante la stessa non goda di un reddito da pensione, e per questi motivi dichiara cessato il relativo obbligo in capo a parte attrice. Fonte ilfamiliarista.it

Tribunale di Pavia sentenza 17 luglio 2018 Presidente Bellegrandi Relatore Frangipani Motivi della decisione Con sentenza non definitiva n. 802/2016 depositata il 23 maggio 2016 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in corso di causa il terzo figlio della coppia ha trovato lavoro conseguentemente è stato revocato l’assegno che gravava sul padre per il suo mantenimento e la madre non ha più riproposto, nelle conclusioni definitive, alcuna domanda al riguardo rimane quindi ora da decidere esclusivamente la domanda relativa all’assegno di mantenimento chiesto dalla convenuta a carico dell’attore. La decisione su tale domanda non può che prendere le mosse dalla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite S.U. Cass. n. 18287/2018 , che ha diffusamente trattato proprio il tema dell’assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza n. 11504/2017 quest’ultima era stata, a propria volta, innovativa rispetto alla giurisprudenza di legittimità sino a quel momento espressasi sull’argomento. Il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte, e, in ogni caso, la condivisione da parte del Collegio delle considerazioni espresse dalle Sezioni Unite impongono senza dubbio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame, ancorché la concreta attuazione di tale principio, nel caso che ci occupa così come, prevedibilmente, in molti di quelli che la giurisprudenza di merito si troverà ad affrontare sia molto più complessa di quanto non possa apparire prima facie. Non è certamente necessario riportare l’articolato iter argomentativo della sentenza di cui si tratta, ma è tuttavia opportuno richiamarne i passaggi fondamentali, per dare conto della decisione che qui viene assunta. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull’an dell’assegno divorzile e quelli per la eventuale determinazione del quantum vada superata, sottolineando che il parametro sulla base del quale deve essere fondato l’accertamento del diritto all’assegno divorzile N.D.R. ha natura composita, dovendo l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5 comma , in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. La Suprema Corte non ha pretermesso l’esigenza di evitare rischi di locupletazione ingiustificata dell’ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell’altro ex coniuge e anche per tale motivo ha definitivamente ritenuto superato il criterio del tenore di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale. Ha altresì condiviso i passaggi della citata sentenza n. 11504/2017 laddove sono stati posti in luce il principio di autoresponsabilità e la valorizzazione delle scelte personali, ma ha tuttavia sottolineato che l’art. 2 della Carta Costituzionale colloca il principio di autodeterminazione all’interno delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell’individuo e ha osservato che l’autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione ed, in particolare, la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari. Ugualmente l’autoresponsabilità costituisce il cardine dell’intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l’obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare così come tratteggiati nell’art. 143 cod. civ. . Le Sezioni Unite hanno dunque rilevato che La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell’ex coniuge al momento della cessazione dell’unione matrimoniale . Proprio per questi motivi la Suprema Corte ha conferito preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa dell’assegno di divorzio e ha sottolineato la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all’età del richiedente . Per la decisione sulla domanda di assegno divorzile deve quindi, in primo luogo, essere accertato se sussista uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti solo in caso affermativo, deve essere valutata la riconducibilità di tale squilibrio alle scelte della coppia e l’assegno deve essere determinato tenendo conto di tutti i criteri stabiliti dall’art. 5 della legge sul divorzio. Questo Collegio non può che condividere l’attenzione, posta dalle Sezioni Unite diversamente da quanto aveva fatto la precedente pronuncia n. 11504/2017 , ai singoli modelli familiari che tuttora si presentano nella società, pur in una linea evolutiva che porta al superamento della ripartizione dei ruoli ripartizione che in passato vedeva spesso il solo marito impegnato nel lavoro extra-domestico e ritiene che un attento esame di tutti gli elementi di fatto che rendono peculiare ogni fattispecie sia necessario per la corretta applicazione dei princìpi sin qui sinteticamente riportati. Il Collegio reputa infine necessario, prima di valutare il caso di cui si tratta, affrontare alcune questioni che sono rimaste in ombra nella pronuncia della Suprema Corte e che tuttavia possono condurre a risultati molto diversi nell’applicazione dei princìpi medesimi. A giudizio di questo Tribunale, i passi della sentenza delle Sezioni Unite che fanno riferimento alla perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell’accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall’età e alla funzione equilibratrice-perequativa dell’assegno di divorzio non possono essere intesi nel senso di attribuire all’assegno di divorzio la funzione di ovviare alle sperequazioni che esistono nel mercato del lavoro e nel riconoscimento, anche economico, del lavoro extra-domestico femminile. In altri termini, se è notorio che la situazione sociale purtroppo penalizza le donne, rispetto agli uomini, sia nella ricerca del lavoro, sia nelle prospettive di carriera, sia addirittura in molti casi nel settore privato nella retribuzione pur a parità di mansioni, di tale notoria situazione si deve tenere conto al solo fine di valutare in concreto se una ex-moglie possa o meno trovare lavoro, dopo il divorzio e dopo una vita matrimoniale nella quale per scelta concorde dei coniugi si era dedicata esclusivamente alla famiglia. La medesima situazione non può però essere posta a base della decisione sull’assegno divorzile per pareggiare le condizioni degli ex-coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze. Diversamente opinando si attribuirebbe al matrimonio un compito del tutto incompatibile con la natura dell’istituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica, e si darebbe legittimità a quella locupletazione ingiustificata che le stesse Sezioni Unite hanno censurato quando hanno sottoposto a critica serrata il criterio del tenore della vita matrimoniale. Del resto, se si accedesse a una visione dell’assegno divorzile correttiva della situazione economico-sociale, verrebbe superata la funzione compensativa dell’assegno stesso, posto che quest’ultimo non servirebbe a ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio. Si creerebbe infine una disparità di trattamento tra le donne che si sono sposate e quelle che, per scelta propria o per altre ragioni, non hanno mai contratto matrimonio. Assodato dunque che spetta alle forze di governo e alle formazioni culturali ed educative il compito di superare la distanza tra la posizione maschile e quella femminile nel mondo del lavoro e che il matrimonio non può servire a colmare tale distanza, viene in rilievo un’ulteriore questione, peraltro direttamente connessa con quella sin qui esaminata. Laddove le Sezioni Unite della Suprema Corte indicano che l’assegno divorzile deve tendere a consentire un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente si pone il problema di formulare un giudizio ex ante relativo alle aspettative sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio è ciò in quanto le Sezioni Unite hanno sottolineato che è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi e che la funzione equilibratrice dell’assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo forniti dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale . Ritiene questo Collegio, pur consapevole della difficoltà di formulare in concreto una valutazione di questo genere, che sia necessario cercare di comprendere, nelle singole fattispecie, quale avrebbe potuto essere il percorso di vita del coniuge richiedente l’assegno qualora non si fosse sposato e raffrontare la situazione che si sarebbe potuta creare in tal caso con quella determinata dal divorzio. Altrimenti detto, nel giudizio prognostico relativo alle aspettative sacrificate, che comporta una valutazione come se un determinato fatto non fosse accaduto, l’elemento da eliminare è il matrimonio e non il divorzio, proprio per salvaguardare quei princìpi di solidarietà post-matrimoniale ben messi in luce dalle Sezioni Unite senza però cadere nel rischio di una visione criptoindissolubilista del matrimonio. Pur essendo questo Tribunale consapevole dell’estrema difficoltà di un simile giudizio prognostico, soprattutto quando, come nel caso che ci occupa, il matrimonio durò molti anni e i coniugi si sposarono piuttosto giovani, il Collegio ritiene che non si possa prescindere da tale valutazione, che andrà condotta anche sulla base di fatti rientranti nella comune esperienza e di presunzioni semplici ai sensi rispettivamente degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c Infine è opportuno osservare che non sarebbe corretto confrontare la situazione di fatto sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite con quella che ci occupa tale confronto non è consentito non solo e non tanto perché il caso giunto al giudizio di legittimità è delineato in termini molto sintetici nella pronuncia esaminata, ma soprattutto perché la decisione della Suprema Corte, come deve essere, si limita a censurare la soluzione giuridica adottata nella sentenza della Corte di Appello di Bologna oggetto di impugnazione, individuando nuovi princìpi cui la futura decisione di merito dovrà attenersi, ma non valuta in concreto le condizioni degli ex-coniugi considerati dalla Corte di Appello felsinea. Tenendo dunque conto di quanto sin qui esposto deve essere esaminato il caso di specie, evidenziando qui di seguito le circostanze di fatto rilevanti per la decisione quali risultano dal fascicolo processuale. Le parti si sposarono nel luglio 1977, quando il marito aveva ventisette anni e la moglie ne aveva ventiquattro v. atto di matrimonio . La coppia ebbe tre figli e la famiglia ebbe residenze diverse, determinate da ragioni di lavoro del marito, che fece una brillantissima carriera manageriale nel settore dell’alta moda per consentire alla famiglia di rimanere unita, la moglie, con laurea in Scienze Politiche, rinunciò alla prospettiva di lavorare come giornalista e seguì invece il marito, con i figli, nelle diverse città in cui egli si trasferì per lavoro tutte queste circostanze sono pacifiche perché affermate da parte convenuta sin dalla memoria integrativa e mai contestate da parte attrice . Durante la vita matrimoniale i coniugi erano in comunione di beni il patrimonio comune venne alimentato non solo dai rilevanti redditi da lavoro del marito ma anche da beni pervenuti al medesimo per successione ereditaria dai propri genitori peraltro la famiglia di origine della moglie contribuì economicamente per l’acquisto e la ristrutturazione degli immobili utilizzati per le vacanze. I tre figli della coppia ricevettero in proprietà, attraverso donazioni indirette da parte dei due genitori, una casa per ognuno anche queste circostanze risultano pacifiche dagli atti delle parti e, quanto al terzogenito, emergono dal docomma di parte attrice . La separazione avvenne, in forma consensuale, nel 2004 docomma della medesima parte , e prevedeva, sul piano patrimoniale, le seguenti condizioni assegni mensili, a carico del marito, di Euro 4.500,00 a titolo di concorso al mantenimento della moglie, di Euro 3.600,00 a titolo di concorso al mantenimento dei due figli maggiori e di Euro 1.400,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio più giovane l’obbligo a carico del marito di versare un’ulteriore somma annua di Euro 32.500 a favore della moglie la ripartizione al 50 % tra i genitori di determinate spese extra-assegno per i figli l’assegnazione della casa coniugale alla moglie la ripartizione del patrimonio comune. Quanto alla ripartizione del patrimonio comune, non è qui possibile, e comunque non è necessario per la decisione, determinare con precisione l’esatto valore dei beni attribuiti a ciascuno dei coniugi per esempio il valore del natante rimasto al marito, il valore della quota - ceduta dal marito alla moglie - dell’immobile a M. va piuttosto evidenziato che entrambi i coniugi poterono disporre di titoli per circa Euro 110.000,00 ciascuno, di polizze vita con scadenza nel 2010, ripartite in parti uguali, e della quota di un mezzo della casa coniugale, assegnata alla moglie sino al compimento della maggiore età del figlio più giovane. La casa in seguito venne venduta a terzi per il prezzo di Euro 1.460.000,00, ripartito a metà tra le due parti in lite, con accantonamento di somme pari a Euro 65.000,00 per ogni parte per l’acquisto di un immobile per il figlio A., secondo i patti della separazione circostanze pacifiche in causa . A partire dall’introduzione di questo giudizio la situazione economica dei coniugi, quale emerge dalla copiosa documentazione depositata, risulta la seguente. Nel 2014 il reddito netto dell’attore era stato pari a Euro 167.106,00 annui, calcolato sottraendo le imposte dal reddito imponibile, che viene a propria volta determinato deducendo l’importo versato a titolo di assegno di mantenimento della convenuta v. docomma di parte attrice se invece si prescinde dalla voce dell’assegno, il reddito netto risulta pari a Euro 249.688,00. Nel 2015 il reddito netto dell’attore, calcolato secondo il predetto criterio, fu di Euro 120.141,00 v. docomma di parte attrice se invece si prescinde dalla voce dell’assegno, il reddito netto risulta pari a Euro 180.045,00. Per l’anno 2016 parte attrice non ha depositato le proprie dichiarazioni dei redditi, ma solo il modello CU docomma sempre dell’attore , che evidenzia un reddito netto da pensione di Euro 62.468,57. L’attore è proprietario della quota di un mezzo di terreni boschivi, con reddito dominicale molto modesto doccomma dell’attore e sue dichiarazioni dei redditi ma non di case di abitazione sino all’ottobre 2016 risiedeva nelle vicinanze di Pavia, a T. d’I., sostenendo un canone mensile di Euro 1.416,66 docomma di parte attrice successivamente ha stipulato un contratto di locazione per l’immobile dove ora vive a F., che comporta un canone mensile di Euro 1.650,00 docomma di parte attrice . L’immobile di T. d’I. era composto da tre locali oltre servizi, giardino e porticato, quello di F. è composto da sala, tre camere, studio, servizi e un box auto. Va precisato che l’affermazione di parte convenuta secondo cui l’attore condividerebbe le spese con una compagna dotata di reddito proprio non può essere utilizzata per la decisione, in quanto tardivamente esposta solo con la comparsa conclusionale e dunque non rientrante nel materiale probatorio disponibile, posto che l’udienza di precisazione delle conclusioni segna il termine ultimo per la definizione degli elementi di fatto sui quali si deve basare la decisione e posto che le decadenze processuali devono essere rilevate d’ufficio, perché finalizzate al regolare andamento del processo v. Cass. n. 5539/2004, Cass. n. 24422/2009 e costante giurisprudenza di questo tribunale . C.A. B. disponeva inoltre d’investimenti mobiliari pari a circa Euro 750.000,00 all’inizio del giudizio, mantenutisi sostanzialmente inalterati sino all’esborso di Euro 80.000,00 per l’acquisto dell’abitazione per il figlio A. tale esborso ha determinato la corrispondente riduzione del patrimonio mobiliare dell’attore v. documenti bancari depositati e, quanto al versamento della predetta somma di Euro 80.000,00, v. docomma di parte attrice . La convenuta non gode di alcun reddito da lavoro né di alcuna pensione, avendo, come si è visto, rinunciato a una propria carriera professionale per dedicarsi alla famiglia. A.C. S. è proprietaria di un immobile di sette vani con due box sito in zona centrale di P., di un immobile di 6,5 vani a M., nell’entroterra genovese, e di un immobile di cinque vani a L. doccomma , 7 e 26 di parte attrice . Aveva investimenti mobiliari intorno a Euro 660.000,00 all’inizio del giudizio doccomma , 2 e 3 allegati alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte convenuta , che si sono ridotti a Euro 576.830,60 dopo l’acquisto della casa al terzogenito v. nota depositata il 12 giugno 2017 da parte convenuta e documenti allegati alla nota medesima . Va infine precisato, quanto agli elementi di fatto, che il Collegio non ritiene di dover rimettere la causa sul ruolo per dar corso all’accertamento, chiesto da parte convenuta, relativo all’ammontare del trattamento di fine-rapporto percepito dall’attore allorché lasciò il lavoro per P. S.p.A., poiché non v’è alcun elemento per ritenere che la somma ottenuta a tale titolo non sia confluita nel patrimonio mobiliare delineato nei termini sopra esposti. Da un lato gli accertamenti attraverso la polizia tributaria non hanno evidenziato depositi bancari o altre forme d’investimento diverse da quelle oggetto delle produzioni documentali, dall’altro lato gli impegni economici conseguenti alla separazione e il tenore di vita mantenuto da C.A. B. come descritto dalla stessa convenuta giustificano il fatto che l’attore non abbia un patrimonio maggiore di quello qui accertato, nonostante l’elevato stipendio e nonostante le attività di consulenza svolte dopo la pensione. Invero si è visto quale fosse l’esborso annuo cui era tenuto l’attore in forza delle condizioni di separazione per gli assegni a titolo di concorso al mantenimento della moglie e dei figli è pacifico che dopo il raggiungimento dell’autonomia economica dei due figli maggiori le parti concordarono il venir meno degli assegni per i medesimi parte attrice non ha contestato quanto affermato dalla convenuta nella propria memoria integrativa, ossia che l’assegno per i figli maggiori venne ridotto e successivamente escluso rispettivamente nel 2010 quando R. aveva trent’anni e nel 2013 quando A. ne aveva ventinove , tuttavia l’impegno a carico dell’attore per il mantenimento della moglie e del figlio A. è stato molto rilevante sino all’ordinanza presidenziale di questo giudizio, pronunciata l’11 dicembre 2015 che ha ridotto a Euro 2.200,00 lordi l’importo dell’assegno per la moglie, mantenendo inalterato quello per il figlio A. , nonostante C.A. B. fosse andato in pensione parrebbe, dagli atti di causa, che ciò sia avvenuto nel 2010 certamente nel 2012 il reddito era da pensione e non da lavoro, come risulta dal modello 730/2013 e avesse cessato le consulenze nel marzo 2015, anche a seguito di seri problemi di salute doccomma di parte attrice . La convenuta che, come si è visto, ha effettuato investimenti mobiliari e immobiliari, ha lamentato che l’attore abbia verosimilmente preferito far uso diverso del denaro, senza effettuare alcun acquisto immobiliare quantomeno a nome proprio , ma continuando a mantenere un elevato tenore di vita, che lo ha condotto a cambiare l’imbarcazione, a lui assegnata in sede di separazione, a mantenere il posto barca ed il box per il rimessaggio, a prendere in locazione un’abitazione di pregio in T. d’I., nonché, contestualmente, a mantenere la locazione di un immobile in F. v. comparsa integrativa . La convenuta, che ne aveva l’onere, non ha provato che l’attore abbia intestato immobili, comprati con denaro proprio, a terzi solo in tal caso il patrimonio dell’ex-coniuge potrebbe essere considerato comprensivo degli immobili fittiziamente attribuiti ad altri , né può dolersi se l’ex-marito ha mantenuto un elevato tenore di vita, compatibile con i propri redditi, posto che egli non è venuto meno agli impegni assunti con la separazione consensuale e che i doveri di solidarietà post-coniugale come definiti dalle Sezioni Unite non possono comportare un’eccessiva compromissione del tenore di vita del coniuge astrattamente obbligato a pagare l’assegno divorzile. Deve aggiungersi che, sulla base della ricostruzione della vita lavorativa dell’attore quale emerge pacificamente dagli atti delle parti, risulta che C.A. B. ebbe più datori di lavoro e dunque il TFR spettante per il rapporto con P. S.p.A., seppure commisurato all’elevato reddito, presumibilmente era proporzionale a un numero di anni limitato anche da tale punto di vista la tesi di parte attrice sull’impiego del TFR per la pensione integrativa poi riscattata risulta del tutto verosimile. Alla luce della situazione di fatto sin qui illustrata il Tribunale ritiene che non vi sia tra le parti una disparità economica che legittima l’assegno divorzile chiesto dalla convenuta, nonostante la stessa non goda di un reddito da pensione. Invero si deve considerare che A.C. S. ha un consistente reddito da capitale che le deriva dal patrimonio mobiliare di cui dispone e che potrebbe consentirle di ottenere, vista la sua età, una buona rendita mensile, qualora ritenesse, per maggior tranquillità personale, di investire, in tutto o in parte, i risparmi accantonati in un fondo previdenziale con rendita vitalizia. Inoltre gli immobili, che peraltro sono fonte di notorie spese per manutenzione e imposte, potrebbero essere almeno in parte locati va considerato infatti che la convenuta, la quale vive da sola, dispone di due box in centro a P. e ha ben due case di vacanza. La grande generosità di A.C. S., che ha precisato di aiutare ancora economicamente il terzogenito e di aver acquistato la casa a Levanto per ospitarvi figli e nipoti per le ferie, non può rilevare in questa sede, dovendo esclusivamente raffrontarsi la situazione patrimoniale delle parti a prescindere dagli atti di liberalità a favore dei figli che ognuno degli ex-coniugi ritenga di fare. Dunque se si considera che, con la propria pensione, l’attore deve pagare l’affitto dell’immobile in cui vive non più lussuoso della casa in cui abita la convenuta , il raffronto delle condizioni economiche delle parti induce a ritenere che non vi sia disparità e pertanto che non vi siano i presupposti per attribuire alla ex-moglie l’assegno divorzile. Ma anche qualora si volesse, in ipotesi, ravvedere una miglior condizione dell’attore, i criteri indicati dalle Sezioni Unite e le considerazioni sopra espresse sul limite dell’assegno con riguardo alla funzione compensativa inducono il Collegio a respingere la domanda di parte convenuta. Invero si è visto che in sede di separazione le parti hanno diviso il patrimonio comune attraverso attribuzioni che tenevano conto dell’apporto dato dalla moglie alla carriera del marito, con corrispondente sacrificio della propria carriera professionale parimenti gli impegni posti, nella separazione consensuale, a carico del marito hanno consentito alla moglie di accantonare risparmi e di effettuare acquisti immobiliari, con effetti che rimangono tuttora, nonostante lo scioglimento del vincolo a giudizio del Collegio le esigenze di solidarietà post-coniugale poste in evidenza dalla Suprema Corte risultano soddisfatte nel caso di specie attraverso il regolamento voluto dalle parti al momento della separazione, che ha avuto un effetto di compensazione del sacrificio personale fatto dalla moglie e ha riconosciuto il contributo dato dalla medesima alla realizzazione professionale del marito. E’ opportuno qui richiamare il passaggio della pronuncia delle Sezioni Unite nel quale viene fatto cenno alle soluzioni legislative di altri ordinamenti Europei e ai lavori svolti dalla Commissione Europea del diritto di famiglia, laddove si ritengono rispettosi del principio della pari dignità degli ex-coniugi quelle soluzioni come nel sistema tedesco che prevedono il riequilibrio economico-patrimoniale realizzato con la ripartizione pregressa delle risorse e del patrimonio familiare cui consegue l’eccezionalità dell’assegno di divorzio il Tribunale ritiene che nel caso di specie una ripartizione di tal genere sia stata effettuata dalle parti nel momento della separazione e che, venuto meno il vincolo, non vi sia più necessità di un assegno con funzione né assistenziale né perequativa-compensativa. Se poi ci si mette nella prospettiva, cui si è fatto cenno, di un giudizio prognostico ex ante rispetto a ciò che A.C. S. avrebbe potuto raggiungere qualora invece di sposarsi avesse perseguito le proprie ambizioni lavorative, si raggiungerebbero risultati analoghi. Invero, pur considerando che la situazione patrimoniale attuale della convenuta deriva anche dall’eredità a lei pervenuta dopo la morte dei genitori che, comunque, sulla base delle stesse affermazioni della convenuta medesima, non fu particolarmente ingente , il Tribunale ritiene, secondo comuni dati di esperienza, che un’occupazione quale giornalista non avrebbe consentito alla convenuta di giungere, al termine della vita lavorativa, a una situazione patrimoniale complessiva migliore di quella attuale. Invero, come si è visto, la convenuta si sposò subito dopo il termine degli studi e dunque non vi sono elementi precisi per dire come e con quali risultati avrebbe potuto realizzare le proprie ambizioni professionali ne deriva che la valutazione ipotetica deve essere fatta secondo dati medi e notori e quindi considerando che, al di là delle grandi firme del giornalismo, per la stragrande maggioranza dei lavoratori del settore, soprattutto a causa della crisi che ormai si protrae da molti anni, i redditi e i corrispondenti trattamenti pensionistici non sono stati e non sono particolarmente elevati. Per tutte le valutazioni sin qui espresse il Tribunale ritiene di dover respingere la domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta, con decorrenza a partire dalla mensilità successiva al deposito di questa sentenza e non invece dal passaggio in giudicato della sentenza che ha sciolto il vincolo, come invece chiesto da parte attrice, data l’irripetibilità delle somme versate dall’attore all’ex-coniuge v., a tale riguardo, ord. Cass. n. 15186/2015 e motivazione di ord. Cass. 10788/2018 . Le spese di lite devono essere interamente compensate v. Corte Cost. n. 77/2018 per un duplice ordine di motivi in primo luogo era infondata, visto il reddito e il patrimonio dell’attore, la pretesa di quest’ultimo di ridurre a soli Euro 800,00 l’assegno per il terzogenito e di limitarne la corresponsione al compimento del ventiseiesimo anno di età del figlio, come invece chiesto con la memoria integrativa in secondo luogo, e soprattutto, l’incertezza giurisprudenziale in merito all’assegno divorzile, emersa in modo molto significativo proprio durante il giudizio che ci occupa, costituisce valida ragione per la compensazione. P.Q.M. il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da C.A. B. con ricorso depositato il 21 maggio 2015 e notificato ad A.C. S. così decide, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 802/2016 depositata il 23 maggio 2016, disattesa o assorbita ogni altra conclusione, di merito e istruttoria, delle parti 1 dichiara cessato a partire dalla mensilità successiva alla pubblicazione di questa sentenza l’obbligo di C.A. B. di versare ad A.C. S. un assegno a titolo di concorso al mantenimento della stessa 2 compensa interamente tra le parti le spese di lite.