La tutela del diritto del minore ad avere un rapporto paritario con entrambi i genitori

I decreti emessi dalla Corte d’Appello avverso provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317-bis c.c. relativi ai figli nati fuori dal matrimonio sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost, ora equiparato al ricorso ordinario.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 20204/18 depositata il 31 luglio. Il caso. Con apposito decreto il Tribunale stabiliva l’affidamento del figlio minore condiviso ai genitori e la sua residenza presso il padre, regolando la frequentazione con la madre e disponendo il mantenimento secondo le attuali disponibilità di entrambi i genitori. Adita la Corte d’Appello da parte della madre che proponeva reclamo a quanto stabilito nel giudizio di primo grado, veniva parzialmente modificato il regime di frequentazione del minore con la madre, ampliandone il tempo di convivenza. Ricorre in Cassazione la madre , alla quale si difende con controricorso il padre del minore eccependo l’inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione avverso un provvedimento adottato solamente nell’interesse del minore e non per dirimere un contrasto fra contrapposti diritti soggettivi. Minori nati fuori dal matrimonio. La ricorribilità per cassazione dei decreti emessi in secondo grado dalla Corte territoriale avverso provvedimenti adottati ex art. 317- bis c.c., relativi a figli nati fuori dal matrimonio, è già stata più volte affermata e rileva come in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la l. n. 54/2006 ha equiparato la posizione dei figli nati more uxorio” a quella dei figli nati da genitori coniugati, estendendo la disciplina di separazione e divorzio anche ai procedimenti ex art. 317- bis c.c. . Una volte sottolineato quanto sopra detto, il ricorso nel caso di specie appare comunque inammissibile perché non coglie la ratio decidendi per ciò che riguarda l’estensione della frequentazione del figlio con la madre al fine di una migliore attuazione del diritto del minore a un rapporto paritario con entrambi i genitori. Non c’è quindi contrasto fra motivazione e dispositivo del decreto della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 6 marzo – 31 luglio 2018, numero 20204 Presidente Scaldaferri – Relatore Bisogni Fatto e diritto rilevato che 1. M.C. ha proposto ricorso al Tribunale di Cassino per la pronuncia di un provvedimento sull’affidamento, la residenza, le modalità di frequentazione da parte dei genitori e il mantenimento del figlio minore W. , nato il 1 febbraio 2005 dall’unione con G.L. . 2. Con decreto del 10 marzo 2016 il Tribunale ha stabilito l’affidamento del figlio minore condiviso ai genitori e la sua residenza presso il padre, regolando la frequentazione con la madre e disponendo il mantenimento in forma diretta, secondo le rispettive e attuali disponibilità di entrambi i genitori. 3. La Corte di Appello, accogliendo parzialmente il reclamo della M. , ha modificato il regime del diritto di frequentazione di W. con la madre ampliando il tempo di convivenza. 4. Ricorre per cassazione M.C. deducendo a errata e falsa applicazione dell’art. 132 e 156 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., contraddittorietà fra le ragioni di fatto e la decisione. Nullità del decreto per contrasto tra motivazione e dispositivo b errata e/o falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., violazione del superiore interesse del minore e del principio paritario. 5. Si difende con controricorso G.L. ed eccepisce l’irricevibilità del ricorso per carenza di procura speciale, l’inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., avverso un provvedimento adottato esclusivamente nell’interesse del minore e non per dirimere un contrasto fra contrapposti diritti soggettivi, l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell’oggetto e mancata individuazione dei vizi del provvedimento impugnato. 6. La ricorrente deposita memoria difensiva. Ritenuto che 7. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso devono essere respinte in quanto la procura della ricorrente al suo difensore è apposta in calce al ricorso e si riferisce chiaramente al presente giudizio. La ricorribilità per cassazione dei decreti emessi dalla Corte d’appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317 bis c.c., relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, è stata affermata, al di là della denominazione del ricorso, da Cass. civ. sez. I ordinanza numero 18194 del 16 settembre 2015 secondo cui in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge numero 54 del 2006 ha equiparato la posizione dei figli nati more uxorio a quella dei figli nati da genitori coniugati, estendendo la disciplina in materia di separazione e divorzio anche ai procedimenti ex art. 317 bis c.c., che hanno assunto autonomia procedimentale rispetto ai procedimenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., senza che abbia alcun rilievo il rito camerale. Ne consegue che i decreti emessi dalla Corte d’appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317 bis c.c. relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ora equiparato sostanzialmente al ricorso ordinario in forza del richiamo operato dall’ultimo comma dell’art. 360 c.p.c. ai commi 1 e 3 nel testo novellato dal d.lgs. numero 40 del 2006 . Infine il ricorso appare idoneo a una chiara identificazione dell’oggetto e dei vizi che secondo la ricorrente inficiano il provvedimento impugnato. 8. Il ricorso è tuttavia inammissibile perché, specificamente per ciò che concerne il primo motivo, non coglie la ratio decidendi - che è stata quella di estendere la frequentazione di W. con la madre proprio al fine di una migliore attuazione, rispetto al provvedimento di primo grado, del diritto del minore a un rapporto paritario e significativo con entrambi i genitori - con la conseguente deduzione di un inesistente contrasto fra motivazione e dispositivo del decreto della Corte di appello. Il decreto della Corte distrettuale ha infatti disposto l’ampliamento delle modalità di incontro e di soggiorno del figlio con la madre disponendo che W. , salvo diversi accordi fra i genitori, trascorra due week end al mese con la madre dall’uscita di scuola del sabato sino alla domenica sera e nelle restanti settimane che trascorra il mercoledì con prelievo alla uscita di scuola pernottamento presso la madre e riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina. Sulla base di tali statuizioni risultano ampliati sia i giorni in cui la M. può incontrare il figlio che le notti di pernottamento presso la madre rispetto a quanto disposto in primo grado dal Tribunale. Inoltre la Corte di appello ha disposto l’ampliamento dei periodi di convivenza di W. con la madre durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive. 9. Il secondo motivo consiste sostanzialmente nella prospettazione di una divergente valutazione di merito quanto alla determinazione dell’interesse del minore nella concreta regolamentazione della frequentazione dei genitori e come tale è anch’esso inammissibile. 10. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. numero 115/2002, sull’imposizione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso dichiarato inammissibile, stante l’esenzione del ricorso dal versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 2.600 Euro di cui 100 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. numero 115/2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 comma 1 bis del D.P.R. numero 115/2002.