I litisconsorti necessari nel procedimento di adottabilità del minore

Nel procedimento per lo stato di adottabilità del minore è conferita ai genitori una legittimazione autonoma attraverso la quale essi assumono la veste di parti necessarie dell’intero procedimento, nei vari stati e gradi di giudizio.

Così si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 18148/18 depositata il 10 luglio. Il caso. Il Tribunale per i minorenni dichiarava lo stato di adottabilità di una minore sulla base del totale disinteresse della bambina da parte della madre e della mancanza in capo al padre e alla nonna materna di capacità necessarie ad assicurarle un ambiente idoneo per la crescita. Adita in secondo grado la Corte d’Appello, essa rigettava i gravami proposti dal padre e dalla nonna della minore evidenziando sia il contesto di degrado familiare in cui viveva la bambina, sia la confusione di ruoli in esso esistenti dato che tra la nonna materna e il padre della piccola padre non biologico come accertato dalla perizia intercorreva una relazione. Sia il padre della minore che la nonna propongono ricorso in Cassazione denunciando la mancata notifica del ricorso in appello al Sindaco del Comune, nominato tutore della minore, adempimento cui avrebbe dovuto provvedere la Cancelleria. La notifica del ricorso. Fondando il motivo del ricorso sulla violazione del principio del contraddittorio a causa della mancata partecipazione in giudizio di un litisconsorte necessario, è opportuno ribadire che, trattandosi di un giudizio di impugnazione, la costituzione del rapporto processuale spetta alla parte che lo promuove, provvedendo ella alla notifica del ricorso stesso. La mancata partecipazione al litisconsorzio necessario. Inoltre, va rilevato che nella seconda fase di giudizio, nella fattispecie, l’interesse della minore era validamente rappresentato dalla presenza dell’avvocato, nominata curatrice speciale, considerando quindi correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della bambina in tutte la fasi processuali. Si evince, pertanto, la violazione del principio di litisconsorzio necessario per una ragione diversa da quella prospettata dai ricorrenti, ossia la mancanza nel giudizio di appello della madre della minore, poiché sono considerati litisconsorti necessari nell’ambito del procedimento di adottabilità del minore i genitori, anche se non si siano costituiti in primo grado, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove come nel caso di specie non abbiano proposto il gravame, non essendo, a tal fine, sufficiente la sola notificazione, attuata d’ufficio, del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione dell’appello .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 30 maggio – 10 luglio 2018, n. 18148 Presidente Genovese – Relatore Sambito Fatti di causa Il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta dichiarava lo stato di adottabilità della minore M.G. , nata il 13.4.2011, figlia di L.R.L. e di M.M. , evidenziando che la madre si era totalmente disinteressata della bambina, e che né la nonna materna C.I. né il padre erano in possesso delle capacità necessarie ad assicurarle un ambiente idoneo per una sana crescita. Con sentenza in data 11 marzo 2016, la Corte d’Appello di Caltanissetta Sezione per i minorenni rigettava i gravami proposti dalla nonna e dal padre, evidenziando, anzitutto, il contesto familiare degradato da cui proveniva la minore e la confusione di ruoli in esso esistente, per essere la nonna legata da un rapporto di convivenza col M. , che non era il padre biologico della bambina, come accertato nella perizia disposta nell’ambito del procedimento penale per il delitto di alterazione di stato per il quale egli aveva subìto una condanna in primo grado confermata in appello e per avere la madre, figura inesistente, nelle more intessuto una temporanea relazione col M. . I giudici territoriali consideravano che la valutazione della coppia nonna-padre, entrambi pluripregiudicati, aveva fornito dati negativi sull’idea di famiglia e sugli stessi presupposti della loro relazione, ed, alla stregua delle acquisizioni processuali, escludevano margini di miglioramento nelle capacità accuditive della nonna e del padre, di cui tratteggiavano la personalità aggressiva e violenta, evidenziando che nel giudizio di primo grado non era emersa la sussistenza di rapporti significativi coi nonni paterni, talché la loro mancata audizione doveva ritenersi priva di conseguenze sulla legittimità del procedimento. C.I. e M.M. hanno proposto separati ricorsi per cassazione, rispettivamente affidati a due ed a cinque motivi. La Curatrice della minore non ha svolto difese. Il PG ha depositato conclusioni scritte. Ragioni della decisione 1. Va preventivamente rilevato entrambi i ricorrenti hanno notificato il ricorso al PG ed al Curatore speciale della minore con atto del 9.4.2016. Poiché la C. ha provveduto a depositare il ricorso per prima, l’impugnazione autonoma del M. si converte in ricorso per prima, l’impugnazione autonoma del M. si converte in ricorso incidentale. 2. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità dei ricorsi, sollevata dal PG. in riferimento alla disposizione di cui all’art. 366, co 1, n. 6 c.p.c., in quanto gli stessi sono adeguatamente autosufficienti e non si fondano su atti specifici, col primo motivo del ricorso principale, si lamenta la violazione degli artt. 8 e 17 della L. n. 184 del 1983 162 e 291 c.p.c., per la mancata notifica del ricorso in appello e della data di discussione al Sindaco del Comune di Leonforte, nominato tutore della minore con la sentenza di primo grado, adempimento cui avrebbe dovuto provvedere la Cancelleria, con conseguente grave violazione del principio del contraddittorio per la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario. 3. Di analogo tenore è il primo motivo di ricorso del M. , che formula la denuncia in riferimento all’art. 15, co 3, della L. n. 184 del 1983 e 331 c.p.c. ed afferma la necessità di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c 4. I motivi, da valutarsi congiuntamente, sono infondati. Erroneo è innanzitutto il presupposto da cui essi muovono, secondo cui la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza spetterebbe alla Cancelleria come, invece, è previsto per le sentenze di primo grado e d’appello dagli invocati artt. 15 e 17 della L. n. 184 , in quanto, trattandosi di un giudizio d’impugnazione, la costituzione del relativo rapporto processuale è onere della parte che lo promuove, il che, nei giudizi che si svolgono anche in appello col rito camerale, comporta che la parte appellante debba appunto provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza entro il termine assegnato dal giudice, termine che ha natura ordinatoria e la cui mancata osservanza comporta la necessità dell’assegnazione di un nuovo termine, perentorio, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., sempre che la parte resistente o appellata non si sia costituita, così sanando il vizio con effetto ex tunc Cass. n. 16335 del 2016 n. 19203 del 2014 ed in generale Cass. S.U. n. 5700 del 2014 . 5. Inoltre, anche a voler sorvolare sull’irritualità della censura con la quale i ricorrenti prospettano una nullità alla quale essi stessi avrebbero dato causa, ciò che non è consentito dalla regola propria della materia processuale dettata dall’art. 157 c.p.c., va rilevato che l’interesse della minore è stato validamente rappresentato in giudizio dall’Avv. D.M.V. , nominata curatrice speciale con provvedimento dell’8.8.2012 dato il conflitto d’interessi ravvisabile nel rapporto con i genitori , la quale, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., è stata in giudizio personalmente, senza patrocinio di altro difensore, anche nel procedimento d’appello. Tale nomina ha, infatti, determinato la dissociazione della rappresentanza della bambina nel presente processo dalla funzione di cura della sua persona e di rappresentanza della stessa in tutti gli atti civili, attribuita al Sindaco in qualità di tutore, ed ha escluso in radice la possibilità per quest’ultimo d’influire sulle scelte inerenti alla conduzione processuale cfr. Cass. n. 18689 del 2015 in motivazione . Va aggiunto che il ricorso è stato notificato da parte di entrambi gli odierni ricorrenti alla menzionata Avv. D.M.V. , sicché il contraddittorio nei confronti della minore risulta correttamente instaurato anche in questo giudizio di legittimità. 6. La violazione del principio del litisconsorzio necessario sussiste, tuttavia, per una ragione diversa da quella prospettata dai ricorrenti, e cioè, per la mancata partecipazione al giudizio d’appello e di legittimità della madre della minore L.R.L. , presente, invece, nel giudizio di primo grado a ministero dell’Avv. I. , come si desume dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni, il cui diretto esame è consentito e doveroso, in ragione della natura anche processuale della questione. 7. Ed, infatti, questa Corte Cass. n. 14554 del 04/07/2011, n. 24482 del 30/10/2013 n. 15369 del 22/07/2015 ha più volte affermato il condivisibile principio, secondo il quale nel procedimento per lo stato di adottabilità, il titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, che riflette anche principi sovranazionali artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176 artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con legge 2 marzo 2003, n. 77 art. 24 della Carta di Nizza , ha conferito ai genitori del minore una legittimazione autonoma -connessa ad un’intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, a salvaguardia della tendenziale conservazione della famiglia naturale cui la normativa in esame è prioritariamente ispirata-atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie e formali dell’intero procedimento di adottabilità e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand’anche in primo grado non si siano costituiti, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove come nella specie non abbiano proposto il gravame, non essendo, a tal fine, sufficiente la sola notificazione, attuata d’ufficio, del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione dell’appello, posto che tale iniziativa non consente la conoscenza del contenuto dell’altrui ricorso ed il compiuto esercizio del diritto di difesa. 8. Da tanto, consegue che la sentenza deve essere cassata per difetto del contraddittorio nel giudizio di appello che può ben essere rilevato ex officio cfr. Cass. n. 24482 del 2013 cit. , con assorbimento delle ulteriori censure, riferite a violazioni di legge ed a motivazione apparente circa la sussistenza dello stato d’abbandono, con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta, Sezione per i Minorenni, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il primo motivo dei ricorsi principale ed incidentale, dichiara la nullità del giudizio d’appello per la mancata partecipazione ad esso della litisconsorte L.R.L. , assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Caltanissetta, Sezione per i Minorenni, in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.