Separazione dei coniugi, spese straordinarie per i figli e titolo esecutivo

La sede corretta per far valere e accertare le spese straordinarie riguardati la prole,- anche quelle mediche e scolastiche -, è il procedimento di cognizione e nella specie il decreto ingiuntivo.

Il caso. Con la notificazione del precetto, la madre poneva in esecuzione la sentenza di separazione per vedersi pagare alcune voci di spese straordinarie sostenute in favore delle figlie. Tra queste voci vi erano le spese per l’acquisto di personal computer, per la gita scolastica, i viaggi studio ed altre più generiche di trasporto. Il padre si opponeva al precetto rilevando che le spese di cui la madre faceva richiesta non erano state accordate tra le parti, come invece era previsto in sentenza, e che pertanto non le erano dovute. Il Giudice dell’esecuzione, ravvisando sia un difetto di intesa tra i genitori come era previsto nel titolo, che un difetto di certezza ex art. 474 c.p.c., sospendeva l’esecuzione nella sua fase cautelare. La moglie proponeva reclamo. Il Tribunale in composizione collegiale preliminarmente sottolineava che, il Giudice dell’esecuzione, nel rilevare i difetti di cui sopra, di intesa e di certezza, non aveva statuito circa la debenza o meno delle somme precettate, ma aveva correttamente rilevato, su di un piano formale, la non idoneità della documentazione prodotta a costituire un titolo esecutivo. Titolo esecutivo. Effettivamente è bene ricordare che un titolo esecutivo, per essere messo in esecuzione, deve avere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e ciò significa anche che, dal titolo esecutivo deve risultare esattamente il tipo di prestazione da eseguire e, nel caso di prestazioni economiche, che queste siano determinate o determinabili attraverso un mero calcolo matematico. Il Collegio rilevava anche che, detto ultimo principio era stato parzialmente mitigato dalla Cassazione che aveva escluso, in alcuni casi, le spese scolastiche e mediche dalla rigida applicazione della suddetta regola. Infatti, nelle predette pronunce, dette specifiche voci di spesa, quelle mediche e quelle scolastiche, ricavano la loro certezza ex art. 474 c.p.c. dal fatto che queste sono certe e prevedibili e quindi possono essere regolate astrattamente in sentenza, mentre, in merito al requisito della liquidità trovano fondamento nelle risultanze giustificative provenienti da strutture pubbliche scuole e SSN rimanendo in ogni caso impregiudicata la possibilità di contestare tali importi. Spese straordinarie. Tutto quanto premesso, il Tribunale, posto che quasi la totalità delle spese extra, tra cui quelle fatte valere dall’esecutante, non corrispondono ai principi enunciati, a prescindere dal fatto che siano dovute o meno, ribadiva che la sede corretta per far valere e accertare le spese straordinarie riguardati la prole,- anche quelle mediche e scolastiche -, è il procedimento di cognizione e nella specie il decreto ingiuntivo, e che, nella vertenza posta alla sua attenzione, l’unica voce adeguatamente comprovata che, aggiunta al titolo, ovvero la sentenza, consentiva l’azione esecutiva era quella relativa alla gita scolastica. Per tutte le altre voci richieste dalla moglie, secondo il Tribunale, non era possibile agire in executivis data la loro incertezza, anche se basate su scontrini, fatture e simili, poiché non provenienti da enti pubblici, non strettamente scolastiche e comunque estremamente variabili. Pertanto, poiché il Giudice dell’esecuzione non è chiamato a decidere nel merito della debenza o meno delle spese extra e non potendo la sentenza di separazione, priva dei requisiti ex art. 474 c.p.c., modificare i principi di legge in materia esecutiva, la parte richiedente ha sempre l’onere di procurarsi un titolo esecutivo la sua naturale sede è il ricorso per decreto ingiuntivo anche per tutte quelle voci, benché scolastiche e mediche, o connesse, non preventivamente concordate, che, secondo i principi mitigati dalla cassazione, non possono definirsi certe e indeterminate solo nel quando e quantum .

Tribunale di Bolzano, ordinanza 11 maggio 2018 Presidente Erlicher Giudice Relatore Mussner Fatto e diritto 1. La sig.ra omissis ha emesso in esecuzione nei confronti del sig. omissis la sentenza di separazione notificando al sig. omissis il precetto per alcune voci di spese straordinarie sostenute in favore delle figlie comuni. 2. Il sig. omissis opponendosi al precetto ex art 615 c.p.c. contesta che le spese sarebbero dovute essere accordate tra le parti, come previsto proprio dalla sentenza di separazione portata in esecuzione, cosa che non sarebbe avvenuta, e che pertanto le somme precettate non erano dovute, in quanto non previste dalla sentenza di separazione. 3. Il Giudice dell'esecuzione, ravvisando sia un difetto di intesa tra i genitori come previsto dal titolo, sia un difetto di certezza ex art 474 c.p.c. nel titolo portato in esecuzione, ha sospeso l'esecuzione accogliendo l'opposizione nella sua fase cautelare. Il Giudice non ha quindi statuito in ordine alla debenza o meno delle somme precettate, ma ha, su un piano formale, rilevato al non idoneità della documentazione prodotta a costituire titolo esecutivo. Giova a tal proposito premettere che effettivamente, un titolo esecutivo per essere messo in esecuzione questo deve avere i requisititi di certezza, liquidità ed esigibilità posto che il titolo esecutivo costituisce la condizione dell'azione per il processo esecutivo un relativo difetto non solo può essere stigmatizzato mediante opposizione ex art 615 c.p.c. ma andrebbe doverosamente rilevato d'ufficio in sede esecutiva. Un tanto significa che dal titolo esecutivo stesso deve risultare esattamente il tipo di prestazione da eseguire e, nel caso di prestazioni economiche, che questi siano determinate o comunque determinabili attraverso mero calcolo matematico. Tale ultimo principio è stato mitigato dalle sentenze della Corte di Cassazione Sez. I numero 2815 del 2014 e Sez. 3, Sentenza numero 11316 del 2011 che hanno escluso, in alcuni casi, le spese scolastiche e mediche dalla rigida applicazione di tale regola. Va, tuttavia, altresì entrato nel merito dell'argomentazione di tali pronunce, che ricavano la certezza richiesta ex art 474 c.p.c. dal fatto che spese mediche e scolastiche sono certe e prevedibili e quindi possono essere regolate astrattamente in sentenza, mentre per quanto riguarda il requisito della liquidità di tale obbligo alimentare le relative fatture o pezze giustificative provengono da strutture pubbliche scuole e SSN , rimanendo comunque impregiudicata la possibilità di contestare tali importi 4.5. la contribuzione del genitore è quindi riferita, per le spese meramente mediche e scolastiche e non anche per quelle genericamente indicate come straordinarie e comunque diverse ed ulteriori , ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum 4.6. la determinazione del quantum di tali spese mediche e scolastiche è poi oggettivamente agevole, una volta conseguita la loro prova con documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche - attesa la natura della funzione da esse esercitata e la particolare attendibilità da riconoscersi, in via di principio e impregiudicata la possibilità di una loro contestazione, ai documenti da esse rilasciati - o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi Cass numero 11316/2011 5. Giova aggiungere che al Giudice dell'Esecuzione è preclusa qualsiasi decisione di merito altrimenti si eluderebbero principi processuali fondamentali come il sistema delle impugnazioni e la funzione del giudicato in sede esecutiva, quindi, il Giudice non decide in ordine alla debenza di una somma, dovendosi di questo assunto occupare il Giudice del merito. La più recente Giurisprudenza della Suprema Corte Sez. 6-1, Ordinanza numero 4182 del 2016 ha, infatti, ribadito come un procedimento di cognizione nella specie il ricorso per decreto ingiuntivo sia la sede naturale per l'accertamento delle spese straordinarie riguardanti la prole, anche quelle scolastiche e mediche. 6. Ciò posto quasi la totalità delle spese fatte valere in executivis non corrispondono al principio appena enunciato, a prescindere dal fatto se poi nel merito siano dovuti o meno. Il punto non è quindi se queste spese siano dovute o meno, ma se si può agire in executivis in base a scontrini, fatture e simili, in combinazione con la sentenza di separazione e divorzio. 7. Ciò posto la sentenza priva dei requisiti ex art 474 c.p.c. non è nemmeno idonea a stabilire un sistema atto a modificare i principi di legge in materia esecutiva e quindi non può in astratto ed anticipatamente dispensare l'avente diritto dal procurarsi un titolo esecutivo che abbia i requisiti di legge. 8. Considerato, quindi, che per analogia devono ritenersi azionabili in sede esecutiva anche le spese scolastiche dove l'emittente la fattura non sia la scuola, ma risulta altrimenti mediante documentazione di provenienza pubblicistica che la spesa sia da ricondurre all'attività scolastica in senso stretto, e l'ammontare di tale spesa si può evincere dalla stessa documentazione di provenienza pubblicistica, devono essere escluse dal precetto de quo le somme che non sono considerate scolastiche in senso stretto, a cominciare dal computer, la cui necessità non emerge da documentazione scolastica, la fattura non è di provenienza pubblicistica, e, comunque non è stato spiegato il motivo per cui la figlia abbisognasse di un portatile di un costo pari a Euro 2.6228,99, costi spiegati senza specificità con la dislessia della figlia e con la necessità di un modello APPLE . Notoriamente vi sono modelli di portatili APPLE a prezzi molto inferiori a quello oggetto del contendere. Non solo la Giurisprudenza della Cassazione esclude la qualifica di titolo esecutivo al caso di specie, ma la stessa lettura della locuzione computer secondo le ordinarie esigenze di uno studente contenuta nella sentenza di separazione è palesemente contraria al concetto di certezza e liquidità per poter essere in parte qua considerata titolo esecutivo, dovendosi accertare in diversa sede le esigenze della studente. Ma se anche si ammettesse tale eterointegrazione estrema del titolo, sarebbe sempre aperta la porta alla contestazione da parte di chi subisce l'esecuzione, contestazione alla quale nemmeno nella presente sede è stata data opportuna risposta, dato che neppure nella presente sede è stata fornita motivazione per cui la figlia necessitava esattamente tale computer. La necessità ed opportunità di un tale portatile va quindi chiarito in un giudizio di merito. 9. Quanto alle spese di viaggio, la totale variabilità delle stesse e la relativa documentazione scontrini senza causale o intestazione escludono che possano integrare un titolo esecutivo. Anche le spese per le attività sportive non possono essere considerate esborso certo ai sensi della Giurisprudenza richiamata, ne emerge alcuna certezza in ordine alle stessa dalla sentenza di separazione, la relativa documentazione volantini ecc. è alquanto generica e non idonea a integrare un titolo esecutivo. 10. L'escursione a Vienna di una figlia è avvenuta chiaramente in ambito scolastico e il relativo costo pari a Euro 225,28 emerge univocamente dalla comunicazione scolastica unita al precetto sub doc. numero 4. Relativamente a tale importo l'esecuzione può seguire il suo corso. 11. In ordine ai viaggi/viaggi studio delle figlie in Germania, San Marino ed Inghilterra la documentazione unita al precetto è assente dato che la sig.ra Cr. produce soltanto le mere disposizioni di pagamento bancarie, per cui per tale spesa manca non solo qualsiasi documentazione e quindi il principio di certezza e liquidità del titolo esecutivo come precisato dalla Suprema Corte non è dato. Gli unici documenti prodotti a tal proposito sono un volantino pubblicitario ed un documento di autorizzazione in bianco e non firmato. E' da escludersi che siffatta documentazione possa costituire, assieme ad una sentenza generica, un titolo esecutivo per il pagamento di una determinata somma. Nella specie non si può nemmeno verificare se le escursioni siano avvenute in ambito scolastico o meno. E' poi chiaro che non si può integrare un titolo esecutivo con documentazione prodotta poi nell'ambito della presente sede processuale, e, in ogni caso, quella prodotta da parte non è idonea a integrare il titolo come richiesto dalla Giurisprudenza richiamata. 12. L'unica voce adeguatamente comprovate ed aggiunta al titolo è quella relativa alla gita scolastica a Vienna, mentre in ordine alle altre la sig.ra omissis dovrà procurarsi idoneo titolo in sede di cognizione. 13. Parte reclamante è soccombente anche laddove censura la statuizione del GE in merito alle spese della prima fase cautelare dell'opposizione esecutiva. Essendo tale fase di opposizione potenzialmente definitoria dell'opposizione, essendo rimesso alla parte di valutare se iscrivere o meno la causa a ruolo contenzioso e dare corso alla cognizione piena, il Giudice era tenuto a liquidare le spese di lite, come è tenuto a farlo nella presente fase cfr. Cass. Civ. sez. III 23/7/2009 numero 17266 e 27/10/2012 numero 22503. L'ammontare delle spese liquidate all'esito della prima fase non è oggetto di impugnazione. 14. Le spese per la presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo alla luce della solo parziale fondatezza dell'opposizione, della maggiore propensione alla conciliazione della sig.ra omissis , del valore esiguo della causa scaglione fino a Euro 5.200 e dell'assenza di fase istruttoria o decisionale. Tanto premesso, il Collegio, come sopra composto, a parziale modifica dell'ordinanza d.d. 5.3.2018, che rimane invariato laddove non si dispone diversamente nella presente sede. Respinge l'istanza di sospensione proposta dal sig. omissis limitatamente all'importo pari a Euro 225,28 per cui vi è titolo esecutivo idoneo a procedere in esecuzione, mancando per gli ulteriori importi tale qualifica, Fissa termine perentorio al 11.6.2018 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo della causa, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis c.p.c. o altri se previsti ridotti della metà Condanna altresì, parte omissis a rifondere a omissis le spese di lite relative alla presente fase di giudizio, che liquida in Euro 500, oltre 15% di spese generali ed accessori di legge. BOLZANO, 11/05/2018