Assegno divorzile: il nuovo orientamento della Cassazione non è giustificato motivo per la revisione

Non può considerarsi giustificato motivo sopravvenuto ai fini della revisione dell’assegno divorzile, il mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità inaugurato con la sentenza della Cassazione n. 11504/2017.

Così il Tribunale di Mantova con sentenza del 24 aprile 2018. Il caso. Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Mantova la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile posto a suo carico in ragione dell’autosufficienza economica dell’ex moglie beneficiaria, circostanza che, secondo l’orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass. n. 11504/17 , comporterebbe il venir meno dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno in questione. Il mutamento della giurisprudenza non configura un giustificato motivo. Il Tribunale di Mantova ricorda che per disporre la revisione dell’assegno divorzile è necessario il sopraggiungere di un giustificato motivo da intendersi come fatto nuovo sopravvenuto modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti relativi al mantenimento del coniuge art. 9, comma 1, l. n. 898/1970 . Non può quindi considerarsi giustificato motivo in tal senso il mero mutamento giurisprudenziale in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dell’assegno di divorzio poiché, in caso contrario, si estenderebbero a rapporti esauriti in quanto coperti da giudicato diverse interpretazioni della regola giuridica a suo tempo applicata ma con efficacia retroattiva, soluzione non consentita dalla legge e ritenuta irragionevole dalla giurisprudenza di legittimità Cass., SS.UU., n. 15144/11 . Secondo il Collegio, inoltre, non può essere invocato neanche il principio del c.d. prospective overruling poiché il mutamento giurisprudenziale citato ha riguardato una norma di carattere sostanziale e non processuale. Pertanto, il ricorso viene rigettato. Fonte ilfamiliarista.it

Tribunale di Mantova, sez. I, sentenza 24 aprile 2018 Presidente/Relatore Bernardi Fatto e diritto rilevato che A. M. nato a M. il 21-12-1946 , ha chiesto con ricorso presentato ex art. 9 della legge n. 898/1970, che venga revocato o comunque ridotto l'assegno di mantenimento posto a suo carico e in favore della ex moglie R. R. nata a C. il 13-3-1948 e stabilito al momento del divorzio -con sentenza emessa da questo Tribunale n. 451/05 in data 9 febbraio/4 aprile 2005 quanto alle statuizioni economiche essendo stata in precedenza emessa sentenza parziale sullo status n. 1289/02 in € 350,00 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e ora pari a € 411,47 , importo determinato tenendo conto che la moglie, in costanza di matrimonio, aveva goduto di un tenore di vita notevolmente superiore rispetto a quello esistente al momento del divorzio osservato che l'istante ha motivato la richiesta asserendo 1 che dal 1-4-2004 è in pensione e percepisce un assegno di € 2.500,00 2 che egli è usufruttuario dell'immobile in cui vive con l'attuale coniuge 3 che la ex moglie è economicamente autosufficiente sicché sarebbero venuti meno i presupposti per la attribuzione in suo favore dell'assegno divorzile, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass. 10-5-2017 n. 11504, posto che costei i è pensionata dal 2008 con un assegno pari a circa € 1.300,00 mensili ii che ha ricevuto da esso istante, entro il 2010, la somma di € 25.183,70 quale quota parte del t.f.r. -iii che è proprietaria della abitazione in cui vive, pur gravata da rata di mutuo destinato a estinguersi nel 2031 pari a € 210,69 mensili -iiii che essa conduce in locazione, da molti anni, una casa di vacanza sita sul lago di Como ove trascorre lunghi periodi rilevato che R. R., costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo 4 che essa percepisce una pensione di soli € 835,00 5 che l'immobile in cui abita è gravato da mutuo 6 che l'immobile condotto in locazione e sito sul lago di Como era stato occupato in origine dai suoi genitori e che alle spese di locazione pari a € 2.000,00 annui concorrono la sorella e gli zii che, a turnazione, godono di tale appartamento 7 che nudo proprietario dell'immobile in cui vive il ricorrente acquistato nel 2005 è la sua attuale moglie e che la intestazione ad essa è stata fatto al solo scopo di non figurare come titolare di tale cespite 8 che non è chiaro se il ricorrente sia proprietario di un immobile sito in località Zuoz di St. Moritz 9 che essa, tenendo conto delle ordinarie spese da sopportare, non è economicamente indipendente non essendo più in grado, per ragioni anagrafiche, di dedicarsi a un'attività lavorativa considerato che sono stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione e che, pertanto, non è necessario disporre ulteriori indagini sulle condizioni economiche delle parti osservato che presupposto per disporre la revisione dell'assegno divorzile è il sopraggiungere di un giustificato motivo v. art. 9 co. 1 della legge n. 898/1970 laddove siffatto presupposto deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge cfr., ex multis, Cass. 13-1-2017 n. 787 Cass. 30-4-2015 n. 8839 Cass. 20-6-2014 n. 14143 Cass. 19-3-2014 n. 6289 non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile v. art. 2909 c.c. cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953 Cass. 2-5-2007 n. 10133 rilevato che il ricorrente non ha dimostrato un peggioramento delle proprie condizioni economiche successivamente alla pronuncia di divorzio risultando anzi, secondo quanto emerso nel corso del giudizio, un miglioramento delle stesse atteso che a egli non è più gravato dell'assegno di mantenimento per la figlia, a seguito di statuizione del Tribunale di Mantova del 8-11-2006 b ha instaurato un nuovo rapporto di coniugio con persona che percepisce uno stipendio di € 1.900,00 mensili e di cui, almeno in parte, può presumibilmente usufruire c è divenuto titolare del diritto di usufrutto sull'immobile in cui attualmente vive con la moglie per acquisto effettuato dopo il divorzio il rogito è del 12-9-2005 rilevato, quanto alla erogazione dell'importo di € 25.183,70 quale quota parte del t.f.r., che ciò è avvenuto in esecuzione di accordi fra le parti intervenuti al momento del divorzio sicché tale fatto non può considerarsi circostanza sopravvenuta osservato che non sono migliorate le condizioni economiche della resistente rispetto al momento del divorzio considerato che non può qualificarsi come giustificato motivo ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/1970 il mero mutamento di giurisprudenza in ordine ai criteri con cui deve attualmente essere commisurato l'assegno di divorzio -e cioè con esclusione della rilevanza del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio cfr. sul tema Cass. 10-5-2017 n. 11504 Cass. 22-6-2017 n. 15481 Cass. 29-8-2017 n. 20525 Cass. 9-10-2017 n. 23602 Cass. 26-1-2018 n. 2042 Cass. 7-2-2018 n. 3015 Cass. 16-3-2018 n. 6663 atteso che, in caso contrario, si verrebbe ad estendere a rapporti esauriti, perché coperti dal giudicato, una diversa interpretazione della regola giuridica a suo tempo applicata ma con efficacia retroattiva ciò che non è consentito nemmeno alla legge perlomeno in via generale v. art. 11 disp. prel. c.c. e che produrrebbe un risultato valutato come irragionevole dalla giurisprudenza di legittimità cfr. sul tema Cass. S.U. 11-7-2011 n. 15144 ritenuto inoltre che non può neppure essere invocato il principio del c.d. prospective overruling atteso che il mutamento di giurisprudenza ha riguardato una norma di carattere sostanziale e non processuale cfr. Cass. 24-3-2014 n. 6862 Cass. 3-9-2013 n. 20172 Cass. 11-3-2013 n. 5962 considerato pertanto che il ricorso non è meritevole di accoglimento ritenuto che la natura della controversia, il recente mutamento dell'indirizzo interpretativo da parte della giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile e il sorgere, per effetto di esso, di questioni applicative su cui non si è ancora consolidato un orientamento giurisprudenziale, giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite cfr. Corte Cost. 19-4-2018 P.T.M. rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.