La divisione testamentaria è nulla se non considera tutti i legittimari ed eredi istituiti

La Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui deve essere accolta la domanda di nullità, proposta dal legittimario pretermesso nel testamento o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede , della divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore qualora lo stesso legittimario o un suo erede agente iure successionis ” , da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l’azione di riduzione.

Così la sentenza n. 7178/18, depositata il 22 marzo. La nullità dalla pretermissione dei legittimari e l’azione di riduzione. Il Tribunale di primo grado, adito dalla figlia nei confronti del fratello germano sul testamento della madre, accoglieva la domanda di riduzione proposta dall’attrice, nella sua qualità di erede del padre, marito della defunta, deceduto poco dopo l’apertura della successione della de cuius . Il Tribunale dichiarava altresì la nullità della divisione delle schede testamentarie e riconosceva il diritto dell’attrice a succedere nella misura della metà dell’intero asse relitto della madre. Avverso la suddetta sentenza, il fratello convenuto proponeva appello e la Corte Territoriale riformava parzialmente la sentenza di primo grado statuendo che la successione avrebbe dovuto avvenire secondo la volontà testamentaria, previa riduzione proporzionale per la determinazione della quota di legittima spettante al padre e, conseguentemente, in ragione della morte di quest’ultimo, dichiarava che la predetta quota di legittima dovesse essere devoluta ai suoi eredi nella misura della metà. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso in Cassazione la sorella con svariati ed articolati motivi, tra cui quello per la presente trattazione, relativo all’assunta violazione o falsa applicazione degli artt. 734 e 735 c.c. ovvero le disposizioni sulla divisione operata dal testatore tra gli eredi e la nullità della divisione testamentaria che non considera tutti i legittimari ed eredi istituiti. Erede pretermesso. La Corte di Cassazione accoglieva la censura della ricorrente sottolineando che, fin dall’atto di citazione, la stessa aveva richiesto che venisse in ogni caso accertata e pronunciata la nullità dei testamenti ai sensi dell’art. 735, comma 1, c.c., il quale sancisce la nullità delle divisioni testamentarie quando il testatore non vi abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti, e che, sopravvenuta la morte del pretermesso, nella sua qualità di erede di quest’ultimo, in accoglimento dell’azione di riduzione cumulativamente proposta alla predetta, si sarebbe dovuto riconoscerle la metà dell’intero asse della defunta testamentaria. La ricorrente denunciava, per cui, l’errata applicazione delle due norme, l’art. 734 c.comma e l’art. 735 c.c., fatta dalla Corte d’Appello che, nella sua statuizione, aveva assoggettato la disciplina della pretermissione dell’erede legittimario a quella della lesione della quota legittima che, al contrario, il legislatore aveva voluto espressamente tenere distinte. La Cassazione censurava, quindi, la decisione di secondo grado, nella parte in cui questa aveva ritenuto che la nullità lamentata dall’attrice ex art. 735, comma 1. c.comma non operava nella fattispecie portata alla sua attenzione, ma la riteneva applicabile solo nel caso in cui il testatore avesse previsto che il legittimario doveva essere soddisfatto con beni non compresi nel relictum . In altre parole, la Corte Territoriale statuiva che la divisione testamentaria poteva conservare i propri effetti, previa riduzione delle assegnazioni, e che il pretermesso, tramite prelievi proporzionali dal relictum , poteva essere ugualmente soddisfatto. Al contrario, la Corte di Cassazione, separando chiaramente le due fattispecie, quella di lesione di legittima e quella di pretermissione, stabiliva, accogliendo il motivo di censura dell’attrice, che in caso di divisione testamentaria con pretermissione del legittimario, quest’ultima, proprio perché ne è impedita la realizzazione della causa per effetto dell’anomalia funzionale dipendente dalla mancata previsione della partecipazione ad essa di un avene diritto, doveva considerarsi nulla e che, pertanto, doveva accogliersi la domanda di nullità, proposta dal legittimario pretermesso nel testamento o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede , della divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore qualora lo stesso legittimario o un suo erede agente iure successionis ” , da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, avesse positivamente esperito in via preventiva l’azione di riduzione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 dicembre 2017 – 22 marzo 2018, n. 7178 Presidente Manna – Relatore Carrato Fatti di causa Con sentenza non definitiva del 3 luglio 2008, il Tribunale di Firenze, decidendo sulla causa instaurata dalla sig.ra L.S.M. nei confronti del germano sig. L.L. per la divisione dell’eredità della loro genitrice B.L., così provvedeva - accoglieva l’azione di riduzione proposta dall’attrice nella qualità di erede del padre L.D. , disponendo la riduzione delle disposizioni testamentarie di cui alle schede redatte dalla genitrice B.L., pubblicate il 13 marzo 2000, nella misura di tre quarti dell’intero asse ereditario - dichiarava la nullità della divisione di cui alle stesse schede testamentarie - riconosceva il diritto della stessa attrice di succedere nella misura della metà dell’intero asse relitto della B. - approvava il rendiconto redatto dal c.t.u. e dichiarava il diritto delle medesima attrice a percepire l’importo di Euro 61.718,29. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il convenuto L.L. articolato in complessivi quattro motivi, al quale resisteva l’originaria attrice che, a sua volta, formulava appello incidentale in relazione al rigetto della domanda di declaratoria di inefficacia od invalidità del preteso testamento, oltre che in ordine alla nullità della divisione, per effetto della pretermissione del legittimario, con la conseguente devoluzione dell’eredità in quote paritarie, deducendo, inoltre, la circostanza dell’intervenuta definizione transattiva della divisione dei cespiti immobiliari, chiedendo di procedersi alla divisione del patrimonio residuo comprendente beni mobili e denaro a perfetta metà. La Corte di appello di Firenze, con sentenza non definitiva n. 593/2013 depositata il 22 aprile 2013 , in parziale riforma della impugnata sentenza di primo grado, così decideva - accertava e dichiarava che la successione di B.L. avrebbe dovuto essere devoluta secondo la volontà testamentaria della de cuius di cui alle schede testamentarie pubblicate dal notaio C.P. il 13 marzo 2000, previa riduzione proporzionale per la determinazione della quota legittima di 1/4 dell’eredità spettante a L.D. - accertava e dichiarava la devoluzione della predetta quota legittima agli eredi di L.D., e cioè a L.L. e L.S.M., ciascuno per metà - disponeva la rimessione della causa sul ruolo per la determinazione della quota legittima e la sua divisione. A sostegno dell’adottata pronuncia il giudice di secondo grado disattendeva - in primo luogo - l’eccezione pregiudiziale di tardività dell’appello incidentale e respingeva quest’ultimo con riferimento alla domanda di invalidità del testamento della B.L. sulla cui volontà devolutiva dei beni ereditari in favore di entrambi i figli non poteva nutrirsi alcun dubbio . Delibando, poi, sul merito delle censure avanzate dall’appellante principale, premessa l’insussistenza dell’incompatibilità della tutela del diritto del legittimario con la divisio inter liberos ex art. 734 c.c., le accoglieva nella parte in cui il Tribunale di prime cure aveva dichiarato la nullità della divisione quale conseguenza della ritenuta fondatezza dell’azione di riduzione e nella parte in cui aveva accertato e dichiarato il diritto della L.S.M. di succedere nella metà dell’intero asse relitto. La stessa Corte territoriale confermava, poi, la riduzione delle disposizioni testamentarie della B.L. e, per l’effetto, accertato e dichiarato che la quota spettante al legittimario pretermesso L.D. era corrispondente ad 1/4, da prelevarsi proporzionalmente dalle quote attribuite ai due eredi testamentari secondo le ritenute valide disposizioni della testatrice, dava atto del venir meno dell’esigenza della formazione dei lotti secondo quote paritarie previste in sentenza e della conseguente necessità della formazione di un progetto di assegnazione dal momento che gli eredi risultavano già assegnatari, con effetti reali, dei beni loro attribuiti per testamento. Sulla base di queste disposizioni, la Corte fiorentina disponeva la rimessione della causa sul ruolo per procedere all’anzidetta individuazione dei beni da attribuire al legittimario pretermesso, pari a 1/4 del relictum, da prelevarsi proporzionalmente dalle quote già assegnate agli eredi e con la ridistribuzione di detta quota per metà, corrispondente ad 1/8 dello stesso relictum in favore di ciascuna parte, nella qualità di erede paritario del legittimario in nome del quale era stata esercitata jure successionis l’azione di riduzione. Avverso la suddetta sentenza non notificata ha proposto ricorso per cassazione L.S.M., articolato in quattro motivi, al quale ha resistito l’intimato L.L. con controricorso contenente, a sua volta, ricorso incidentale riferito a tre motivi. La ricorrente principale ha formulato anche controricorso al ricorso incidentale avanzato dal L.L I difensori di entrambe le parti hanno anche depositato, rispettivamente, memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo complesso motivo la ricorrente principale - avuto riguardo al rigetto dell’appello incidentale dalla stessa proposto volto ad ottenere la dichiarazione di nullità e/o di annullabilità del testamento della genitrice B.L. sul presupposto della deduzione dell’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che le schede redatte dalla B. avevano la natura di testamento essendo indubitabile la manifestazione della volontà testamentaria della de cuius - ha denunciato - la nullità della sentenza di appello per assunta carenza di uno dei requisiti indispensabili ex art. 132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità della stessa sentenza per asserita violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell’art. 624 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 2. Con il secondo, articolato, motivo la ricorrente principale ha - con riferimento alla parte della sentenza di appello con la quale era stata ravvisata la validità della divisione disposta con le schede testamentarie della B., malgrado non avesse in essa compreso il coniuge legittimario L.D. per la cui relativa lesione dei diritti la stessa L.S.M. aveva esercitato in via pregiudiziale ab origine l’azione di riduzione per il riconoscimento della quota spettantele quale erede del padre, deceduto successivamente senza testamento - prospettato - l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - la nullità dell’impugnata sentenza per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - l’assunta violazione o falsa applicazione degli artt. 734 e 735 c.c. in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c 3. Con la terza censura - correlata all’addotta erroneità della sentenza di secondo grado nella parte in cui si era pronunciata ultra petita e, comunque, in violazione delle norme sui diritti riservati ai legittimari - la difesa della L.S.M. ha inteso denunciare - la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 542, 554, 556, 558 e 735 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 4. Con la quarta ed ultima doglianza - rivolta alla denuncia dell’omessa pronuncia sull’appello incidentale formulato dalla stessa - la ricorrente principale ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. . 5. Con la prima censura del ricorso incidentale la difesa del L.L. ha - in ordine alla critica della stima dei beni immobili compiuta dal c.t.u. e alla ravvisata necessità della sua rielaborazione - prospettato la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nonché l’omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale - riferita alla mancata condivisione dei risultati e del metodo di valutazione dei beni mobili operata dal c.t.u. - sono stati prospettati gli stessi vizi di cui all’appena riportata prima censura. 7. Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso incidentale - riguardante la mancata disposizione del rendiconto a carico della controparte sui beni dalla stessa posseduti sul presupposto della tardività della relativa richiesta - il L.L. ha inteso far valere la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell’art. 723 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., unitamente al vizio di omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 8. Cominciando, in ordine logico-giuridico, l’esame delle formulate censure con la considerazione del primo motivo del ricorso principale, rileva il collegio che esso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. La doglianza si prospetta, invero, inammissibile nella parte in cui con la stessa risultano denunciati vizi processuali ricondotti all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. perché, con la relativa deduzione, la ricorrente principale ha inteso solamente far valere la supposta violazione di legge attinente alla qualificazione come testamento delle schede redatte dalla B.L. avuto riguardo all’interpretazione delle disposizioni in esse contenute e all’emergenza di un’effettiva manifestazione di volontà testamentaria, in tal senso prospettando anche il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c Con riferimento a quest’ultimo pure deve pervenirsi ad una pronuncia di inammissibilità perché - applicandosi, nel caso di specie, la nuova formulazione della relativa previsione normativa come introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b , del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012 sul presupposto che la sentenza impugnata è stata pubblicata successivamente all’il settembre 2012, in virtù di quanto stabilito dall’art. 54, comma 3, del citato d.l. n. 83/2012 - la Corte di appello di Firenze ha - in linea con la giurisprudenza di questa Corte v., per tutte, Cass. Sez. U. n. 8053 e 8054 del 2014 e, da ultimo, Cass. n. 9253/2017 - certamente esaminato la relativa doglianza sul fatto decisivo della controversia riguardante l’asserita invalidità del testamento della B., adottando una motivazione sicuramente sufficiente, non omettendola né fornendo una giustificazione argomentativa sul piano logico-giuridico meramente apparente del suo convincimento. Il prospettato vizio di violazione di legge è, invece, privo di fondamento. Infatti, il giudice di appello ha espressamente e logicamente motivato sull’effettività dell’emergenza dal contenuto delle schede testamentarie della univoca volontà della testatrice nel rendere le disposizioni ereditarie riguardanti i beni immobili alla stessa appartenenti in favore dei due figli, ancorché emesse nel convincimento o, comunque, nell’auspicio della ritenuta corrispondenza ai loro stessi desideri. Certamente questa finalità rafforzativa della volontà della de cuius compendiata nell’espressione dell’incipit .dedico ai miei due carissimi figli - per testamento il mio avere - come già da loro espresso desiderio nella divisione di a mia figlia a mio figlio . non poteva aver determinato il venir meno del presupposto intento pienamente volitivo della testatrice, né può ritenersi che, nel caso di specie, come sostenuto dalla ricorrente principale, si fosse venuta a configurare una ipotesi di errore sul fatto , nel senso che la suddetta volontà era stata condizionata in modo decisivo dalla rappresentazione di un fatto da inquadrarsi in senso oggettivo non vero cfr. Cass. n. 24637/2010 . Invero, secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte v., anche, Cass. n. 2152/1966 e Cass. 2132/1971 , l’errore sul motivo, assunto dall’art. 624, comma 2, c.c. quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realtà obiettiva e non già sulla valutazione che di essa abbia fatto il testatore, nel suo libero ed insindacabile apprezzamento circa l’importanza e le conseguenze della realtà stessa, in relazione alle sue personali vedute ed aspirazioni ed ai fini perseguiti nel dettare le sue ultime volontà donde tale soggettiva valutazione della realtà obiettiva è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante . Peraltro, l’apprezzamento del giudice del merito circa l’esistenza o meno del motivo erroneo, dedotto quale causa di annullamento del testamento, è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto, come verificatosi nella fattispecie. In altri termini, il giudice di appello ha, nella vicenda che ci occupa, legittimamente ritenuto che il contenuto dei testamenti con cui aveva disposto del suo complessivo patrimonio immobiliare corrispondesse alla reale volontà della testatrice, senza che essi contenessero alcun errore escludendosi, perciò, la supposta violazione dell’art. 624 c.c. , inteso nel senso di distorsione della realtà oggettiva, esprimendo gli stessi soltanto una convinzione maturata dalla B. e legittimamente dalla stessa posta a base delle proprie disposizioni di ultima volontà. 9. La seconda, complessa, censura dedotta con il ricorso principale - nei termini prima richiamati - è, ad avviso del collegio, da dichiarare inammissibile con riguardo alla dedotta violazione ricondotta all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per le stesse ragioni esposte con riferimento al primo motivo, avendo la Corte territoriale comunque esaminato l’ulteriore fatto decisivo della causa riferito alla contestata validità della divisione operata con testamento dalla B. , infondata in relazione al supposto vizio di omessa pronuncia palesemente insussistente mentre è da ritenersi fondata in ordine alla denunciata violazione degli artt. 734 e 735 c.c È opportuno premettere che l’attuale ricorrente principale, fin dall’originario atto di citazione, aveva richiesto ribadendo le domande anche in sede di precisazione delle conclusioni - subordinatamente alla domanda principale di dichiarazione di invalidità e/o di inefficacia dei testamenti olografi della B. come detto rigettata con la sentenza di primo grado e confermata sul punto dalla sentenza d’appello, il cui motivo, riproposto in questa sede, è stato respinto per quanto chiarito in ordine alla prima censura - che venisse, comunque, accertata e dichiarata la nullità dei testamenti stessi ai sensi dell’art. 735, comma 1, c.c. o, comunque, della sola divisione sempre in virtù della stessa norma v. pagg. 6-8 del ricorso per pretermissione del coniuge legittimario ancora vivente al momento dell’apertura della successione, ancorché deceduto poco tempo dopo . Da ciò sarebbe derivata la conseguente dichiarazione che allo stesso legittimario pretermesso poi deceduto spettava ai sensi dell’art. 542, comma 2, c.c. la quota di riserva di 1/4 dell’eredità relitta della B. e che, pertanto, a seguito della sopravvenuta morte ab intestato del padre marito della B. , previo accertamento che ella era erede legittima del padre per la quota del 50% ed in accoglimento dell’azione di riduzione cumulativamente proposta quale, appunto, erede di L.D. , alla medesima avrebbe dovuto essere riconosciuta una quota pari al 50% dell’intero asse relitto dalla madre B.L Le domande formulate in via subordinata venivano accolte con la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze, il quale riteneva fondata l’azione di riduzione proposta dall’attrice in qualità di erede del padre successivamente deceduto provvedendo alle relative riduzioni e dichiarava la nullità della divisione di cui alle impugnate schede testamentarie della B.L., con il conseguente riconoscimento del diritto della L.S.M. a succedere nella misura della metà dell’intero asse relitto di B.L. di cui alle stesse schede testamentarie, provvedendo, inoltre, sull’approvazione del rendiconto. La Corte di appello di Firenze la cui sentenza qui impugnata e per come depositata nell’interesse della ricorrente principale nella forma di cui all’art. 369, comma 2, c.p.c., pur essendo monca della pag. 9, risulta sufficientemente intelligibile ai fini dell’esame del secondo motivo, anche alla stregua del concorde richiamo del relativo contenuto nei rispettivi ricorsi di entrambe le parti in questa fase di legittimità , adita dal L.L., pur dando atto che non era stato proposto gravame dal predetto appellante sul punto della decisione di primo grado con cui erano state accertate la lesione dei diritti del legittimario L.D. e l’ammissibilità dell’azione di riduzione esercitata dalla L.S.M. quale erede dello stesso legittimario pretermesso v. pag. 8 della sentenza di appello, donde la formazione dell’acquiescenza su tale questione e il relativo passaggio in giudicato sull’intervenuto accoglimento della inerente domanda , ha riformato la sentenza di primo grado proprio con riferimento alla dichiarazione di nullità della divisione quale conseguenza dell’accoglimento dell’azione di riduzione e nella parte in cui aveva accertato e dichiarato il diritto della L.S.M. di succedere nella metà dell’intero asse relitto. Così statuendo, però, la Corte territoriale è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 734 e, soprattutto, dell’art. 735 c.c Ad avviso del collegio, infatti, risulta erronea la sentenza impugnata nella parte in cui con essa è stata riformata la decisione di primo grado, dovendo, invece, pervenirsi - come domandato nell’originaria citazione dalla L.S.M. che non si era, quindi, limitata solo a proporre, in via pregiudiziale, una domanda di riduzione quale erede del padre successivamente deceduto - alla dichiarazione di nullità della divisione operata direttamente dalla testatrice che aveva disposto dei suoi beni pretermettendo il coniuge legittimario. Così provvedendo, il giudice di appello è incorso, specificamente, nella violazione del primo comma del citato art. 735 c.c., determinando il mancato riconoscimento, in favore della ricorrente principale, del diritto a succedere nella metà indistinta dell’intero asse relitto dalla B., stante l’assenza nel testamento di criteri per la definizione delle quote da assegnare a ciascuno dei due eredi parti in causa con totale pretermissione del coniuge legittimario, non istituito formalmente coerede, che aveva legittimato la stessa L.S.M. ad agire per la relativa azione di riduzione essendo a sua volta diventata coerede del padre, nelle more deceduto senza testamento , sul presupposto che l’istituzione di eredi testamentari era stata fatta dalla de cuius per cespiti immobiliari nominati in funzione, per l’appunto, divisoria tra i due germani eredi e non per quote. Ha, quindi, errato la Corte fiorentina laddove ha ritenuto che la nullità della divisione contemplata dall’art. 735, comma 1, c.c. operi solo nell’ipotesi in cui il testatore abbia espressamente previsto che il legittimario debba essere soddisfatto con beni non compresi nel relictum, ritenendo, invece, esclusa l’operatività di siffatta nullità nel caso di pretermissione del legittimario dal testamento e dalla divisione, sul presupposto che, in tal caso, la divisione sarebbe idonea a conservare i suoi effetti previa riduzione delle assegnazioni e, quindi, facendo in modo che l’erede pretermesso possa essere soddisfatto con beni provenienti dal relictum, da prelevarsi proporzionalmente da quelli attribuiti agli eredi testamentari. Così statuendo, infatti, il giudice di appello ha illegittimamente assoggettato alla stessa disciplina il caso della pretermissione dell’erede legittimario e quello della lesione della quota di legittima che, invece, il legislatore ha voluto mantenere distinti, prevedendo una differenziata disciplina contenuta, rispettivamente, nel primo e nel secondo comma del più volte menzionato art. 735 c.c Infatti, in virtù del disposto di cui al primo comma di detta norma, in caso di divisione testamentaria con pretermissione del legittimario, la divisione proprio perché ne è impedita la realizzazione della causa per effetto dell’anomalia funzionale dipendente dalla mancata previsione della partecipazione ad essa di un avente diritto - è da ritenersi nulla v. Cass. n. 2367/1970 Cass. n. 2870/1972 e, in motivazione, anche se solo per obiter, Cass. Sez. U. n. 20644/2004 , ragion per cui deve escludersi, in tale ipotesi, la configurabilità dell’efficacia reale della c.d. divisici inter liberos ritenuta, invece, operante dalla Corte di appello toscana , derivando dalla nullità della divisione testamentaria il ripristino della comunione ereditaria. Essendo stata, quindi, nella concreta fattispecie, proficuamente reclamata, in via preliminare, la quota ereditaria riservata al legittimario per mezzo dell’accolta azione di riduzione esperita dalla ricorrente principale quale legittima erede del padre pretermesso v., per idonei riferimenti, anche Cass. n. 3599/1992 e Cass. n. 3694/2003 , il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere fondata come, del resto, aveva rilevato correttamente il giudice di prime cure la correlata domanda di nullità del riparto divisorio così come operato di sua iniziativa dalla testatrice con attribuzione diretta di distinti cespiti dell’intero patrimonio ereditario immobiliare, concretamente individuati, in favore dei due figli a causa della preterizione divisoria del legittimario . In definitiva, in accoglimento per quanto di ragione ovvero relativamente alla denuncia violazione di legge sostanziale del secondo motivo dedotto con il ricorso principale, la sentenza della Corte di appello di Firenze deve essere cassata in parte qua , enunciandosi - ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. il principio di diritto secondo cui deve essere accolta la domanda di nullità, proposta dal legittimario pretermesso nel testamento o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede, come verificatosi nel caso di specie , della divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore qualora Io stesso legittimario o un suo erede agente iure successionis , da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l’azione di riduzione . Alla ritenuta fondatezza di detta censura nei richiamati termini consegue, per derivazione logico-giuridica, la dichiarazione di assorbimento dei residui motivi proposti con il ricorso principale e di tutti quelli avanzati con il ricorso incidentale. Il giudice di rinvio che si designa in altra Sezione della Corte di appello di Firenze , oltre a conformarsi al su riportato principio di diritto, provvederà anche a regolare le spese della presente fase di giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo dello stesso ricorso principale e dichiarata assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese della presente fase di legittimità, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.