I Giudici di Foggia hanno accolto la richiesta di Paolo, che ora può farsi chiamare Paola

Terapia ormonale completata cambio di sesso all’Anagrafe. L’avvocato Giorgia Poppa Rivincita per un ragazzo che ha sofferto. Questa decisione è un cambiamento di rotta rispetto al passato .

Per Paolo – nome di fantasia –, sentitosi sempre una donna in un corpo maschile, è una piccola grande vittoria. Per il suo legale, Giorgia Poppa, è un altro mattoncino per un completo e definitivo cambio di rotta nell’opinione pubblica. Il mattocino arriva da Foggia, dove, poche settimane fa, i Giudici del Tribunale hanno dato il via libera” a Paolo, che, quasi completamente donna grazie anche a una cura ormonale, potrà ottenere dal Comune la rettifica dei suo dati anagrafici, ossia il nome di battesimo cambiato in Paola e l’attribuzione del genere femminile, pur non avendo ancora subito l’operazione chirurgica per modificare definitivamente i propri caratteri sessuali Tribunale di Foggia, sez. I Civile, sentenza del 20 febbraio 2018 . Liberazione. La storia di Paolo comincia anni e anni fa in Puglia, comincia nell’infanzia, quando, pur essendo un bambino, si identifica col sesso opposto, quello femminile . Non è facile prendere atto di questa realtà, e il suo cammino è lungo e complicato egli spiega di aver tentato, invano, di obliterare la sua essenza per evitare delusione e dolore alla sua famiglia ma di aver fallito nello sforzo . Poi, superata l’adolescenza, e sentendosi accettato , arriva la decisione più importante, cioè quella di voler cancellare in modo definitivo ogni disagio, iniziando l’iter del cambiamento di sesso , con un percorso psico-terapeutico durato un anno e mezzo accompagnato da una terapia ormonale femminilizzante . Chiuso quel percorso, resta solo l’operazione chirurgica per il cambio definitivo di sesso. Ma le lunghe liste d’attesa spaventano Paolo e lo spingono a chiedere intanto al suo Comune di rettificare i dati anagrafici relativi alla sua persona, modificandone il nome di battesimo in Paola e mutando il genere sessuale in quello femminile. A ritenere legittima questa richiesta, pur mancando l’ultimo passo, ossia l’effettivo cambio di sesso, sono stati i giudici del Tribunale di Foggia, i quali hanno ritenuto sufficiente la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione concernente aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l’identità di genere scelto dall’individuo . Rilevante anche la certificazione medica rilasciata dalla struttura ospedaliera cui si è rivolto Paolo. Da quella documentazione emerge un’alterazione di genere definita come transessualismo che richiede l’intervento di riassegnazione chirurgica . Ma oltre questo dato ciò che conta, secondo i Giudici, è la soddisfazione di Paolo a livello estetico, relativamente ai risultati raggiunti mediante la terapia ormonale, cui è seguito un incremento di autostima, situazione che induce a ritenere definitiva la scelta di un percorso definito non come una transizione bensì come una liberazione” . Allo stesso tempo, non può essere ignorato il persistente rifiuto e disagio avvertito rispetto agli organi genitali maschili anche questo elemento rende legittima l’autorizzazione all’intervento chirurgico per il cambio di sesso. Quest’ultimo passo verrà affrontato però a tempo debito. Per ora, intanto, Paola potrà andare in giro con serenità, portando con sé una carta d’identità nuova di zecca e corrispondente in pieno alla sua identità psichica e fisica. Cambio di rotta. Soddisfatta, ovviamente, l’avvocato Poppa. Per lei però conta innanzitutto la rivincita di un ragazzo che ha vissuto una storia complessa e ha dovuto subire parecchia sofferenza . Oltre il lato umano, tuttavia, c’è una decisione che conferma una tendenza che sta prendendo piede nella giustizia italiana, ossia autorizzare la rettifica dei dati anagrafici prima e a prescindere dall’eventuale intervento chirurgico di riassegnazione del sesso , applicando il principio, fissato nel 2015 dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, secondo cui il trattamento chirurgico non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico . Anche per questo, cioè per rafforzare questa linea, la sentenza del Tribunale di Foggia ha enorme valore. In particolare, essa stabilisce che per la domanda di rettificazione anagrafica è sufficiente accertare la serietà, l’univocità e la definitività del percorso di transizione, nel senso di accertare l’avvenuta modifica dei soli caratteri sessuali secondari concernenti sia aspetti comportamentali e psicologici che fisici attraverso una terapia ormonale femminilizzante che comporti una diversa distribuzione dei peli e dell’adipe, il diverso sviluppo muscolare, il timbro di voce, la diversa crescita del seno, ecc. e, non più, di quelli primari intesi come organi genitali, come avveniva in passato , spiega Giorgia Poppa, parlando poi di vero e proprio cambiamento di rotta rispetto al passato, allorquando era necessario ottenere dapprima una pronuncia giudiziale volta ad autorizzare la modifica dei caratteri anatomici primari .

Tribunale di Foggia, sez. I, sentenza 20 febbraio 2018 Esposizione dei fatti e conclusioni Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2017 al Pubblico Ministero presso il Tribunale, R.V. chiedeva ex artt. 1 della L. 14 aprile 1982 n. 164 e 31 del D.Lgs. 1. settembre 2011 n. 150 la rettifica di attribuzione di sesso da maschile a femminile e il mutamento del nome da omissis , con aggiunta del secondo nome omissis , nell'atto di nascita e, in generale, nei registri dello Stato civile, nonché di essere autorizzato a sottoporsi ad intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari al fine di conseguire l'adeguamento dei medesimi all'identità psicosessuale femminile, adducendo di essersi identificato nel sesso opposto fin dall'infanzia e di voler essere considerato come appartenente a quest'ultimo, rifiutando il suo aspetto esteriore e, in particolare, percependo gli organi genitali come una limitazione al convincimento psichico di essere donna da sempre manifestato negli atteggiamenti e nelle relazioni interpersonali esponeva di aver tentato, invano, di obliterare la sua essenza al fine di evitare delusione e dolore alto sua famiglia, ma di aver fallito nello sforzo e di aver deciso, sentendosi accettato e determinato nel voler cancellare in modo definitivo ogni suo disagio, di iniziare l'iter del cambiamento presso l'Unità Operativa Psichiatrica L. Bini del Policlinico di Bari, effettuando un percorso psicoterapeutico della durata di un anno e mezzo gennaio 2012 - giugno 2014 , nel corso del quale è stato sottoposto, oltre al colloquio clinico, a una terapia ormonale femminilizzante, ricevendo una diagnosi di disturbo di identità di genere e una valutazione favorevole circa la sussistenza delle condizioni per richiedere la riassegnazione chirurgica del sesso affermava, comunque, che il trattamento di cui innanzi si era rivelato proficuo, consentendogli di sentire realizzato il desiderio di allineamento tra corpo e psiche e di condurre la sua vita attuale con un ruolo di genere femminile riconosciuto da familiari, amici e conoscenti. All'udienza del 17 maggio 2017, il Giudice Istruttore sentiva il ricorrente, il quale esponeva la sua storia, riferendo di vivere con imbarazzo la discordanza ormai manifesta tra ti suo aspetto esteriore all'esito iella cura ormonale e le risultanze dei certificati anagrafici, così dichiarando l'intervento chirurgico mi consentirebbe di completare il percorso ma essendo lunghe le liste di attesa desidererei risolvere la rettifica del sesso anagrafico prima dell'intervento medesimo conservando il nome al femminile omissis e, aggiungendo, il secondo nome omissis . La fase istruttoria procedeva con l'acquisizione di una relazione medica aggiornata rilasciate dalla stessa struttura specializzata che aveva fornito la documentazione gli allegata dall'istante. All'udienza del 29 novembre 2017, il ricorrente precisava le conclusioni, chiedendone raccoglimento e rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Motivi della decisione La domanda merita di essere accolta. Preliminarmente, va rilevato che le domande di rettificazione dell'atto di nascite e di autorizzazione ad eseguire l'intervento chirurgico di riattribuzione del sesso, pur distinte ed autonome, sono cumulatati nello stesso processo per ragioni di connessione, essendo fondate sulla medesima causa petendi, ovverosia il disallineamento tea corpo e psiche dell'istante, la disforia di genere vissuta trattasi di una norma di rito che consente di garantire il rispetto del diritto all'identità personale, necessitante di un riconoscimento formale di una situazione già consolidata, la cui tutela non può essere condizionata né ritardata dal compimento di un intervento chirurgico e dalla verifica giudiziale dell'avvenuta effettuazione non costituendo, in base alla normativa vigente e alla chiara lettura delineate dalle sentenza della Corte di Cassazione 20 luglio 2015 n. 15138 e della Corte Costituzionale 5 novembre 2015 n. 221, l'intervento modificatorio suddetto un presupposto necessario della pronuncia di rettificazione anagrafica di sesso. In altri termini, il trattamento chirurgico è, ora, avvertito come strumento a tutela della salate dell'interessato, alla cui volontà è rimessa l'attuazione ove sentita come necessaria al conseguimento di un pieno benessere psico - fisico della sua persona. Ai fini della statuizione in merito alla fondatezza della domanda di rettificazione anagrafica è, invece, sufficiente accertare la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione concernente aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere scelto dall'individuo. Nel caso concreto, ristante versa, invero, in base alla certificazione medica in atti cfr. relazione resa in data 25 giugno 2014 dal prof. O.T. all'epoca direttore dell'Unita Operativa di Psichiatria L. Bini , Dipartimento di Neuroscienze ed Organi di Senso del Policlinico di Bari integrata dall'aggiornamento reso il dal responsabile del Day Hospital della stessa equipe defessa E.L. nella situazione suddetta, presentando un'alterazione dell'identità di genere, definita come disturbo dell'identità di genere DSM IV o transessualismo ICD-10 , per il quale è indicato l'intervento di riassegnazione chirurgica. A ben vedere, dalla certificazione emerge 1 da un lato, a favore della domanda di rettificazione anagrafica, a prescindere dall'eventuale intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari, una dimostrata soddisfazione dell'istante a livello estetico relativamente ai risultati raggiunti mediante la terapia ormonale, cui, in coerenza con il progetto di cambiamento, è seguito un incremento di autostima, situazione che induce a ritenere definitiva la scelta di un percorso dall'interessato definito, non come una transizione, bensì una liberazione 2 dall'altro, a favore dell'accoglimento anche della distinta richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico, il persistente rifiuto e disagio avvertito rispetto agli organi genitali, manifestato da soggetto consapevole, non affetto da alcuna situazione psicopatologica e senz'altro in grado di autodeterminarsi. In mancanza, stante l'oggetto della causa, di una situazione di soccombenza, dichiara non ripetibili te spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, pronunciando nella domanda ex artt. 1 della L. 14 aprile 1982 n, 164 e 31 del D.Lgs. 1. settembre 2011 n. 150 iscritta al n. 1/2017 R.G. proposta da omissis con l'intervento del pubblico ministero in sede, così provvede a dispone la rettificazione nell'atto di nascita e, in generale, in ogni altro atto iscritto nel registro dello Stato civile, dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile e il mutamento del nome da omissis a omissis con aggiunta del nome omissis , mandando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foggia per eseguire gli adempimenti conseguenti b autorizza ristante a sottoporsi ad intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari al fine di conseguire l'adeguamento dei medesimi ai caratteri sessuali femminili c dichiara non ripetibili le spese di lite.