La sentenza di divorzio può assorbire le pronunce precedenti riguardanti l’affidamento dei minori

Qualora la sentenza di divorzio riproduca le disposizioni relative alle modalità di affidamento dei minori precedentemente stabilite all’interno della procedura di cui all’art. 709-ter c.p.c., la parte che voglia ottenere la modifica di tali modalità deve impugnare la sentenza di divorzio.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4516/18, depositata il 26 febbraio. Il caso. Il coniuge, successivamente all’intervenuta separazione, conveniva in giudizio l’ex consorte domandando che il figlio affetto da un disturbo del linguaggio fosse affidato ad un altro centro logopedico con modifica delle modalità di cura. Il Tribunale di Brindisi, nel rigettare la domanda attorea, accoglieva la richiesta della consorte convenuta affidandole in via esclusiva i figli minori. Il coniuge proponeva impugnazione innanzi alla Corte d’Appello di Lecce, domandando il ripristino dell’affido condiviso dei minori. La Corte distrettuale rigettava l’impugnazione. Successivamente, il Tribunale di Brindisi, a seguito della sentenza parziale che aveva pronunciato il divorzio, decideva con sentenza definitiva in merito a tutti i provvedimenti accessori, tra cui l’affido dei minori. Il coniuge ricorre per cassazione denunciando l’erroneità delle ragioni poste a fondamento dell’affido esclusivo alla madre, introducendo una questione preliminare circa l’inutilizzabilità nel giudizio di legittimità della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi relativa alle statuizioni accessorie del divorzio ex art. 372 c.p.c La produzione di documenti. Il Supremo Collegio ribadisce che stante l’inammissibilità della produzione di documenti non prodotti nei gradi di merito, è comunque consentita la produzione nel giudizio di legittimità di documenti incidenti sulla proponibilità, procedibilità e perseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere . Difatti, la Corte sottolinea che la questione in esame attiene alla sopravvenienza di una sentenza di divorzio che pronuncia sullo stesso oggetto conteso tra i coniugi già separati, ovvero il regime di affidamento dei minori. La sentenza di divorzio. Ebbene, la Suprema Corte evidenzia che la pronuncia di una sentenza di divorzio – che peraltro non dispone in materia di scioglimento del vincolo coniugale, già sancito con precedente provvedimento – la quale decide sui profili accessori e, tra questi, sull’affidamento ed il collocamento dei figli minori, decisione pur non ancora passata in giudicato, assorbe ogni pronuncia precedente attinente le modalità dell’affidamento dei figli . Pertanto, ogni contestazione, avverso questa decisione e l’assetto dei rapporti dalla stessa disciplinato, dovrà poi essere fatta valere attraverso l’impugnazione della sentenza di divorzio, con la conseguenza che una procedura ex art. 709- ter c.p.c., pur giunta ad essere contestata in Cassazione, rimane coinvolta nella cessazione della materia del contendere . Tuttavia la Suprema Corte ricorda un recente orientamento per cui la sentenza di divorzio non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione ed in quello di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, ma a condizione che sussista un interesse delle parti, nel caso presente questo interesse risulta assente, e comunque non è stato specificamente prospettato dal ricorrente . La modifica delle modalità di affidamento. Ciò posto, la parte che voglia ottenere la modifica delle modalità di affidamento domandate all’interno della procedura ex art. 709- ter c.p.c., a seguito della pronuncia di divorzio che le abbia riprodotte, dovrà dunque impugnare quest’ultima decisione . La Corte dunque dichiara cessata la materia del contendere.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 17 gennaio – 26 febbraio 2018, n. 4516 Presidente Campanile – Relatore Di Marzio Fatti di causa Con ricorso del 25.7.2013, proposto ex art. 709 ter cod. proc. civ., C.F. conveniva in giudizio il coniuge separato R.T.G., genitore collocatario di C.G. e C.F.G., figli minorenni in affido condiviso ai genitori, chiedendo che C.F., affetto da disturbo del linguaggio D.S.L. , venisse affidato al centro logopedico di omissis , modificando le modalità di cura prestate, su iniziativa della madre, dal centro logopedico di omissis . Si costituiva R.T.G., la quale chiedeva l’affido esclusivo de minori per le problematiche relazionali causate dal marito separato. Erano espletate CTU volte ad accertare l’attendibilità delle prospettazioni delle parti ed il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 26.02.2016, disponeva che i figli minori fossero affidati in esclusiva alla madre. Prevedeva ancora, il Tribunale, che le parti avrebbero provveduto a disciplinare d’intesa le modalità di visita e frequentazione del padre con i figli e, accogliendo anche l’originaria domanda del ricorrente ordinava alla madre di rivolgersi, senza ritardo e salvo diverso accordo delle parti, alla struttura sanitaria neuropsichiatria infantile di omissis , per il trattamento del disturbo del linguaggio del minore C.F. . Il marito separato, con ricorso del 26.02.2016 proponeva innanzi alla Corte di Appello di Lecce reclamo con istanza di sospensione dell’ordinanza Tribunale, domandando il ripristino del regime di affido condiviso dei minori e delle condizioni di visita e frequentazione degli stessi. La moglie separata si costituiva e concludeva per il rigetto del reclamo. La Corte di Appello di Lecce, con decreto n. 1781 depositato il 14.07.2716, rigettava l’impugnazione, proposta dal C. per contestare regime di affido esclusivo alla madre dei figli minori. Il Tribunale di Brindisi, a seguito di sentenza parziale che aveva pronunciato il divorzio, con sentenza va depositata il 15.12.2016, decideva su tutti i provvedimenti accessori, anche in materia di affidamento dei figli. Il documento è stato prodotto in atti dalla controricorrente. Avverso il decreto della Corte territoriale, C.F. ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a quattro motivi. Resiste mediante controricorso R.T.G. . Ragioni della decisione 1.1. - Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per la violazione o falsa applicazione degli artt. 709 ter, 710, 739, cod. proc. civ., il ricorrente contesta che la Corte di merito ha equivocato circa quale fosse la pronuncia richiestale, tanto da decidere, dichiaratamente, ai sensi degli artt. 710 e 739 cod. proc. civ., che ai sensi dell’art. 709 ter, come le era stato domandato. 1.2. - Con il secondo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente contesta il vizio di motivazione per avere la Corte d’Appello omesso di spiegare adeguatamente le ragioni che indurrebbero a ritenere opportuno l’affido esclusivo dei figli minori alla madre. Tanto deve affermarsi, rilevato pure che della prima consulenza tecnica integrativa, quella del 18-24.3.2015, non può tenersi conto perché, diversamente da quanto scritto dalla Corte di merito, pur essendo stata data comunicazione dello svolgimento della stessa all’odierno ricorrente, questi ha tempestivamente contestato il vizio sia nelle note autorizzate, dep. il 1.4.2015, sia nel verbale d’udienza dell’11.5.2015 prima occasione utile , quando ha censurato anche il secondo elaborato integrativo, del 4.5.2015, anch’esso depositato senza alcun contraddittorio . 1.3. - Con il terzo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per la violazione di norme di diritto in relazione all’art. 7, comma 12, D.Lgs. 28.12.2013 n. 154, ed agli artt. 337 bis e ss. cod. civ., nonché per l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente censura, posto che l’inidoneità genitoriale del medesimo e la presunta contrarietà dell’affidamento condiviso all’interesse dei minori sono state desunte dall’elaborato peritale, che la Corte di merito ha omesso di provvedere all’esame circa l’attendibilità della CTU e la stessa correttezza della metodologia utilizzata, nonostante le doglianze manifestate dal C. in sede di Appello. Tanto deve osservarsi anche alla luce di quanto rilevato della stessa Dott.ssa P., che pure aveva concluso per l’opportunità dell’affidamento esclusivo alla madre, ma dalle sue osservazioni mediante specchio unidirezionale del minori, effettuate il omissis ed il omissis emerge, appunto, che il minore C.F. ha un rapporto buono con entrambi i genitori ed appare un bambino tranquillo, e che il minore C.G. ha un giudizio positivo nei confronti della madre e del padre, e prova molto affetto per loro. Il ricorrente contesta, ancora, la decisione della Corte territoriale di confermare l’affidamento esclusivo alla madre dei figli minori, distaccandosi dalla volontà di legge che prevede quale regime ordinario quello dell’affido condiviso. 1.4. - Con il quarto motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per la nullità della sentenza in relazione all’art. 132 cod. proc. civ., nonché il vizio motivazionale per omesso esame di un punto decisivo della controversia ex art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., il ricorrente contesta l’impossibilità di individuare l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di secondo grado ai fini della ritenuta infondatezza del reclamo, con la conseguenza che la motivazione adottata risulta soltanto apparente. In via preliminare deve valutarsi la fondatezza dell’argomento secondo cui la decisione relativa alle statuizioni accessorie alla sentenza di divorzio intercorso tra le parti, pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 28.11.2016 e depositata il 15.12.2016, non sarebbe utilizzabile nel presente giudizio introdotto con ricorso del 27.10.2016 , ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ Invero la disposizione richiamata nega l’ammissibilità della produzione, in sede di giudizio di legittimità, di documenti non prodotti nei gradi di merito, ma consente comunque la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere, in conseguenza di fatti sopravvenuti che elidano l’interesse alla pronuncia sul ricorso cfr. Cass. sez. II, sent. 29.2.2016, n. 3934, Cass. sez. II, sent. 5.8.2008, n. 21122 . Occorre quindi esaminare la questione concernente a sorte di una procedura ex art. 709ter cod. proc. civ. Soluzione controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni proposta, occorre evidenziare, in materia di esercizio delle responsabilità genitoriali o modalità dell’affidamento, se tra le stesse parti, evidentemente già separate, sopravviene una sentenza di divorzio che pronuncia sullo stesso oggetto conteso, pertanto, in questo caso, in materia di regime di affidamento dei figli minori. Il decreto impugnato innanzi a questa Corte è stato interamente riprodotto nella successiva pronuncia di divorzio. Quest’ultima decisione è stata depositata dall’odierna controricorrente, e non risulta essere definitiva. La pronuncia di una sentenza di divorzio - che peraltro non dispone in materia di scioglimento del vincolo coniugale, già sancito con precedente provvedimento - la quale decide sui profili accessori e, tra questi, sull’affidamento ed il collocamento dei figli minori, decisione pur non ancora passata in giudicato, assorbe ogni pronuncia precedente attinente le modalità dell’affidamento dei figli in materia affine cfr., in senso conforme, Cass. sez. I, sent. 22.10.2010, n. 21718 . Questo perché ogni contestazione, avverso questa decisione e l’assetto dei rapporti dalla stessa nato, dovrà poi essere fatta valere attraverso l’impugnazione della sentenza di divorzio, conseguenza che una procedura ex art. 709ter cod. proc. civ., pur giunta ad essere contestata in Cassazione, rimane coinvolta nella cessazione della materia del contendere. Si osservi che la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che la sentenza di divorzio non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione ed in quello di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi cfr. Cass. Sez. I, sent. 28.2.2017, n. 5062, Cass. sez. I, sent. 8.5.1992, n. 5497 , ma a condizione che sussista un interesse delle parti es. assegno per il pregresso , nel caso esente questo interesse risulta assente, comunque non è stato specificamente prospettato dal ricorrente. La parte che voglia effettivamente conseguire le modifiche in materia di responsabilità genitoriali o modalità dell’affidamento domandate in procedura ex art. 709ter cod. proc. civ., a seguito della pronuncia di divorzio che le abbia riprodotte, dovrà comunque impugnare quest’ultima decisione. Nel presente giudizio deve essere pertanto pronunciata la cessazione della materia del contendere. Le ragioni della decisione, e le peculiarità della materia trattata, in ordine alla quale non si sono rinvenuti precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità, inducono a ritenere equo dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, in ordine al ricorso proposto da C.F Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Dispone, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e soggetti menzionati siano omessi.