Genitori inadeguati, impossibile aspettare un loro recupero: figli in adozione

Confermato il provvedimento con cui è stata sancita l’adottabilità dei due minori. Per i Giudici è evidente l’incapacità di madre e padre, che non sono in grado neanche di provvedere a loro stessi.

Genitori inadeguati e figli da salvare in tempi rapidi. Impossibile, quindi, aspettare che madre e padre recuperino anche solo parzialmente le loro funzioni. Resta allora un’unica scelta l’adozione Cassazione, ordinanza n. 765/2018, Sezione Prima Civile, depositata il 15 gennaio 2018 . Incapaci. La coppia di genitori si gioca la carta del ricorso in Cassazione per contestare lo stato di adottabilità dei due figli minori. In particolare, madre e padre spiegano che la situazione di mancanza di assistenza per la prole è stata dovuta a cause di forza maggiore di carattere transitorio , ossia grosse difficoltà economiche , e aggiungono che entrambi stanno facendo il possibile per cambiare quello stato di cose, cioè lei sta migliorando il suo stile di vita e lui, seppur disoccupato, sta cercando di trovare un’occupazione, anche instabile . La prospettiva tracciata dalla coppia non convince però i Giudici del ‘Palazzaccio’, che considerano invece l’adottabilità come l’unico strumento possibile per tutelare i due figli minori. A questo proposito, viene sottolineato che, come ricostruito in Appello, i due genitori sono dimostrati irreversibilmente incapaci, sia dal punto di vista affettivo che dell’assistenza materiale, di svolgere le funzioni genitoriali , funzioni peraltro non concretamente recuperabili in tempi compatibili con le esigenze della prole . Con assoluta chiarezza i magistrati evidenziano che madre e padre non sono in grado di provvedere a loro stessi e di assicurare ai figli nemmeno un’adeguata abitazione . Su questo fronte viene sottolineato che la donna è affetta da disturbi psichici e da deficit cognitivo, con una invalidità permanente del 67 per cento , mentre l’uomo vive in condizioni di degrado assoluto, sia igienico che strutturale , e si è detto d’accordo, non a caso, su una possibile adozione dei figli .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 27 ottobre 2017 – 15 gennaio 2018, n. 765 Presidente Bisogni – Relatore Lamorgese Fatti di causa La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 18 giugno 2015, ha rigettato i gravami di Ge. Ca. An. e Ve. An. avverso l'impugnata sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei figli minori, Ro. Pi. nato nel 2007 e An. nato nel 2010 . Hanno proposto ricorso per cassazione la Ge. e, successivamente, Ve. An., cui si sono opposti Ve. Ro. Pi. e Ve. An., rappresentati e difesi dalla curatrice speciale, avv. Ro. Gr I ricorrenti hanno presentato memorie. Ragioni della decisione I ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli art. 1, 2 e 8 della legge n. 183 del 1984, per avere omesso di considerare che l'adozione costituisce una extrema ratio cui non è possibile accedere quando la situazione di mancanza di assistenza sia dovuta a cause di forza maggiore di carattere transitorio, come appunto nella specie, per le difficoltà economiche in cui versavano entrambi inoltre, i giudici di merito non avevano valutato il forte legame affettivo con i figli e l'inadeguatezza dell'intervento di supporto dei servizi sociali, né avevano considerato che la Ge. si era fattivamente adoperata per migliorare il suo stile di vita e che il Ve., seppur disoccupato, stava cercando di trovare un'occupazione anche instabile. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alle risultanze istruttorie riguardanti la prova del loro legame affettivo con i figli. Entrambi i ricorsi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. La Corte di merito ha rilevato che entrambi i genitori si erano dimostrati irreversibilmente incapaci, sia dal punto di vista affettivo che dell'assistenza materiale, di svolgere le funzioni genitoriali, non concretamente recuperabili in tempi compatibili con le esigenze dei figli, all'esito di una prolungata osservazione da parte dei servizi sociali, anche nel lungo periodo di permanenza della Ge. presso una casa famiglia, da cui era emerso che essi non erano in grado di provvedere a se stessi e di assicurare ai figli nemmeno un'adeguata abitazione e che tutti i progetti di recupero apprestati erano falliti che la Ge. aveva anche altri due figli, nati da una precedente unione e dati in affidamento, ed era affetta da disturbi psichici e da deficit cognitivo, con una invalidità permanente del 67% il Ve. viveva in condizioni di degrado assoluto sia igienico che strutturale e si era detto d'accordo su una possibile adozione dei figli. Le critiche dei ricorrenti, strumentalmente rubricate come inerenti a violazioni di legge, sono volte a indurre questa Corte a un nuovo accertamento di fatto mediante una diversa ricostruzione della vicenda in esame, in contrapposizione a quella plausibilmente operata dai giudici di merito. I ricorsi sono inammissibili anche nelle parti in cui prospettano vizi motivazionali, supponendo come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza che invece sussiste soltanto nel caso - non ricorrente nella fattispecie - di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti Cass., sez. un., n. 8053/2014 , in seguito alla modifica dell'art. 360 n. 5 c.p.c, apportata dall'art. 54 D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012. Le spese sono compensate, in considerazione della dimensione umana della vicenda portata all'attenzione di questa Corte. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile compensa le spese. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.