La madre smetta di pubblicare foto del figlio sui social, altrimenti…

Una madre troppo social” e un sedicenne che vuole fuggire da un contesto sociale diventato intollerabile proprio a causa della diffusione online dei dettagli della vita familiare. Il giudice impone alla madre il divieto di pubblicare sui social foto o video relativi al figlio, disponendo un’astreinte a fronte dell’eventuale inottemperanza.

Così si è espresso il Tribunale di Roma con l’ordinanza dello scorso 23 dicembre, relativa alla richiesta del tutore di un minore all’autorizzazione per l’iscrizione del ragazzino ad un istituto scolastico estero individuato dal padre, sospeso quest’ultimo così come la madre, dalla responsabilità genitoriale. Una situazione insostenibile. Dopo aver ripercorso la vicenda, il giudice sottolinea la fermezza della volontà del ragazzo, risultante da diversi elementi probatori, di proseguire il proprio percorso di studi negli Stati Uniti, desiderio alimentato dalle eccessive pressioni che egli subisce in Italia a causa della diffusione tramite social network, in particolare per mano della madre, di informazioni dettagliate sulla sua storia familiare e sulle controversie giudiziarie in cui è implicato. L’intollerabilità del contesto sociale in cui il sedicenne si è ritrovato ha portato il giudice ad accogliere la richiesta del tutore di iscrizione alla scuola statunitense a spese di entrambi i genitori. L’astreinte a carico della madre. Un aspetto dell’ordinanza in commento che merita particolare attenzione, è la decisione del giudice di disporre, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio . Divieto la cui inottemperanza sarà punita” con l’applicazione dell’ astreinte di cui all’art. 614- bis c.p.c. in caso di mancata ottemperanza della madre all’obbligo di interrompere la diffusione di immagini, video, informazioni relative al figlio nei social network, ovvero di mancata ottemperanza all’obbligo di rimuove tali dati, la stessa dovrà corrispondere al ricorrente e al tutore l’importo indicato in dispositivo per la violazione posta in essere . Come chiarisce il Tribunale capitolino, tale facoltà discende dai principi generali dell’ordinamento fondati sulla necessità di tutela del minore e sui poteri d’ufficio riconosciuti al giudice in tale materia. L’ astreinte può infatti essere disposta d'ufficio a maggior garanzia dell'interesse del figlio e, in quanto collegato a questo, dell'interesse del genitore a cui spetta pretendere il rispetto di quegli obblighi .

Tribunale di Roma, sez. I Civile, ordinanza 21 – 23 dicembre 2017 Giudice Istruttore Velletti Il G.I. a scioglimento della riserva assunta in data 21.12 2017 espone quanto segue. Preliminare rispetto alle domande di merito è l’esame delle questioni inerenti la corretta costituzione della resistente. Il difensore della resistente, Abogado N. T. è Avvocato Stabilito che deve agire d’intesa con avvocato abilitato preso atto della mancanza nella procura in atti della dichiarazione d’intesa con l’avvocato affiancante, relativa al presente procedimento, all’udienza del 14 dicembre 2017 è stato assegnato termine perentorio per la regolarizzazione della procura alle liti ai sensi dell’art. 8 d. leg.vo 96/2001. Nel termine assegnato l’Abogado N. T. ha prodotto idonea procura alle liti, con affiancamento da parte di avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli. In applicazione del vigente art. 182 c.p.c. il deposito della regolare procura, nel termine perentorio assegnato, sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono ex tunc . Pertanto, la richiesta preliminare della difesa della parte ricorrente di stralcio della memoria del resistente deve essere rigettata. Parimenti preliminare è l’esame della richiesta del curatore speciale di sostituzione nell’incarico a fronte della rinuncia allo stesso contenuta nella nota dell’11.12.2017 motivata sul venir meno del rapporto fiduciario con il minore e con la conseguente impossibilità di realizzare pienamente il mandato conferito su tale istanza il G.I. ritiene competente il Collegio cui la decisione su tale questione incidentale deve essere rimessa. La richiesta di acquisire la documentazione prodotta all’udienza atto notarile di alienazione di immobile dal quale si desume la residenza della resistente in Milano, e certificazione attestante il raggiungimento del livello B1 QCE di conoscenza della lingua inglese da parte del minore deve essere accolta, non essendo maturata alcuna decadenza processuale e trattandosi di documenti utili ai fini della decisione. Nel merito il curatore speciale del minore con istanza del 20.7.2017 ha rappresentato che il Tutore del minore, nominato dal giudice tutelare in data 13.1.2017 all’esito della sospensione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti disposta con sentenza di separazione, emessa dall’intesto Tribunale con camera di consiglio in data 14.10.2016 , aveva richiesto ed ottenuto dal Giudice tutelare autorizzazione ai sensi degli artt. 357/371 numero 1. c.c. all’iscrizione del minore in istituto scolastico estero individuato dal padre. Il curatore ha rappresentato come, a seguito dell’incontro con il tutore, ha ricevuto dal minore e-mail di contestazione sul proprio operato chiedendo quindi la fissazione di apposita udienza per l’ascolto del minore e per la formalizzazione della rinuncia all’incarico dello stesso curatore e per eventuale nomina di altro professionista quale Curatore speciale, nonché per l’esame delle questioni riguardanti la prosecuzione degli studi del minore all’estero. A seguito del trasferimento del G.I., cui era assegnato il procedimento, ad altra sezione, con provvedimento urgente del Presidente di Sezione è stata revocata l’audizione diretta del minore, disposta con provvedimento del 2.8.2017, ritenuta superflua a fronte della volontà del ragazzo, più volte espressa e riportata nella nota del 25.9.2017, inviata dal Servizio Sociale del Municipio XV di Roma Capitale, ed è stato disposto che il tutore del minore, il servizio sociale incaricato, sentiti gli operatori che hanno in carico il nucleo familiare, relazionassero in forma scritta in merito alla compatibilità dell’iscrizione del minore, in scuola degli Stati Uniti d’America, con i percorsi terapeutici in atto e con l’attuale sistema di relazioni familiari, con ulteriore termine assegnato alle parti per depositare note difensive, nelle quali esporre le proprie istanze in merito al trasferimento del minore in scuola USA. All’udienza fissata dinanzi al nuovo G.I. le parti hanno rappresentato le proprie istanze insistendo il curatore nella richiesta di propria revoca o sostituzione il tutore nell’opportunità di consentire al minore l’iscrizione nel College statunitense il ricorrente nella richiesta di rispettare la volontà del minore autorizzando l’iscrizione nel College USA la resistente nel rigetto di tale istanza in quanto l’accoglimento della stessa impedirebbe la prosecuzione dei numerosi interventi di sostegno posti in essere, vanificandoli, con richiesta in via subordinata – in caso di autorizzazione all’iscrizione nella scuola estera di revoca della nomina del tutore, previa revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, la responsabilità genitoriale delle parti è stata sospesa all’esito del giudizio di separazione, a causa delle condotte gravemente pregiudizievoli per l’interesse del figlio poste in essere da entrambi i genitori, con nomina di tutore provvisorio individuato nel Sindaco del Comune di Roma e di successiva apertura della tutela con nomina del tutore da parte del Giudice tutelare, competente in merito. Ai sensi dell’art. 357 c.c. il tutore ha la cura della persona del minore e lo rappresenta in tutti gli atti civili, e ai sensi dell’art. 371, numero 1, c.c. il giudice tutelare su proposta del tutore delibera tra l’altro sugli studi del minore sentiti i parenti prossimi. Nella specie, pertanto, a seguito dell’autorizzazione emessa dal giudice tutelare il minore è stato già autorizzato all’iscrizione nell’istituto scolastico statunitense secondo quanto previsto nel provvedimento emesso in data 10.7.2017. Peraltro anche a voler ritenere che la competenza a decidere sull’iscrizione scolastica del minore, pendente il procedimento di divorzio, sia da attribuire al giudice competente in merito, deve rilevarsi come dalle numerose relazioni dei responsabili del Servizio Sociale, che stanno attuano il percorso di sostegno e di monitoraggio relazioni pervenute in data 12.4.2017 30.5.2017 24.7.2017 25.9.2017 9.11.2017 , risulti ferma la volontà del ragazzo di proseguire gli studi all’estero, richiesta motivata con la necessità di seguire un percorso privo delle pressioni, anche mediatiche, che subisce in Italia. Nelle relazioni è stato evidenziato il positivo effetto che sul minore hanno avuto i viaggi di istruzione all’estero in Spagna ad aprile e in Canada a luglio, compiuti con autorizzazione del tutore . Nella relazione del 24.7.2017 si legge che tali esperienze Hanno avuto effetto positivo in il quale più volte ha affermato di essere felice di aver potuto fare finalmente quello che i suoi coetanei normalmente fanno”, avendo in precedenza relazione del 30.5.2017 affermato di essere infastidito del fatto che passi per malato e che i suoi coetanei siano a conoscenza di quanto viene pubblicato sul web sul suo conto”. Quanto alla specifica decisione di proseguire il percorso scolastico negli Stati Uniti nella relazione del 25.9.2017 si legge che a seguito dell’ascolto del minore questi ha rappresentato di voler andare a studiare negli Stati Uniti per avere più opportunità di lavoroci tengo a fare la vita di un ragazzo normale avrei più possibilità di lavoro che speranza ho in Italia dove tutti conoscono la mia storia cosa posso fare il bidello?” riferendo a proposito della madre secondo lei una persona che dice di voler bene può scrivere queste cose”, mostrando schermate di pagine di social network in cui la madre avrebbe inserito sue fotografie diffondendo sui media la storia familiare e dettagli delle controversie giudiziarie. Nella relazione del 9.11.2017 viene riportata l’immutata posizione del minore rispetto alla madre, che continuerebbe a riportare i particolari della storia familiare su social network paragonandolo il figlio, secondo quanto dallo stesso riferito, al ragazzo che ha ucciso la fidanzata e riferendosi allo stesso come ad un malato mentale” , lamentando l’ampia diffusione di tali notizie tra i coetanei. Dalle relazioni dell’educatore domiciliare, che segue il minore, è emerso che il ragazzo, dopo aver frequentato il anno dell’Istituto linguistico conseguendo la promozione, a settembre ha manifestato il profondo desiderio di frequentare il college statunitense, lamentando la già riferita conoscenza della sua difficile situazione familiare da parte dei coetanei, con fermo rifiuto di proseguire il percorso scolastico, limitandosi a frequentare con profitto cfr. documento depositato all’udienza del 21 dicembre u.s. un corso di lingua inglese finalizzato a migliorare la conoscenza dell’idioma per l’iscrizione nella scuola USA. Inoltre, a fronte di positive aperture che si erano rilevate nelle relazioni del Servizio Sociale e dell’educatore domiciliare che segue il minore da tempo nella relazione del 9.11.207 si evidenzia, un peggioramento della situazione, in quanto il ragazzo non accoglie le proposte di attività dell’educatore, appare trascurato con umore depresso” opponendo un netto rifiuto evidenziato anche dal tutore alla frequentazione di qualunque percorso scolastico. Nella relazione dello psicoterapeuta dr. R.W., che da tempo segue il ragazzo con sedute bi-mensili cfr. relazione del 6 novembre 2017 frequentate con regolarità dal minore, questi ha rappresentato un sostanziale miglioramento del clima degli incontri. Il ragazzo è apparso sempre meno timoroso e intimidito. Il suo eloquio è stato progressivamente più fluido e spontaneo il suo pensiero sempre più orientato verso alcune questioni rilevanti della sua vitaSulla base di quanto riferito dal ragazzo e dagli educatori si è verificata anche una maggiore apertura sul piano delle relazioni sociali e delle attività extradomestichela condizione clinica del ragazzo sembra caratterizzarsi, pur nella fragilità che contraddistingue la sua organizzazione di personalità e nella ricorrenza di alcune tematicheper un sufficiente adattamento e capacità di rispondere ai principali compiti evolutivi della sua fase di sviluppo. Rispetto alla fase di valutazione in cui avevo per la prima volta conosciuto questa recente fase appare caratterizzarsi per una condizione di sostanziale compensazione e miglioramento del suo equilibrio psichico”. Il terapeuta quanto agli incontri con la madre ha esposto che quale che fosse l’origine dell’angoscia persecutoria sperimentata da nei riguardi della propria madre, era necessario ai fini della salute mentale del ragazzo non proporre iniziative che potessero incrementare lo stato di allarme e angoscia persecutoria del ragazzo. Negli ultimi incontri ho chiarito al ragazzo che tale esigenza di salvaguardia del suo equilibrio emotivo per me rimanesse tale, anche a fronte dei miglioramenti conseguiti nell’ultimo anno ma che al tempo stesso dovesse contemplare l’esigenza di preparare il terreno per la possibilità negli anni a venire di ristabilire almeno una possibilità di dialogo con la propria madre. Il ragazzo si è detto consapevole di questa necessità ma ha sostenuto di non essere pronto a farlo adesso e ha detto di ritenere la prospettiva degli incontri ravvicinati con la madre controproducente a tale fine”. Quanto alla prosecuzione degli studi negli Stati Uniti il terapeuta ha esposto che avesse un sufficiente livello di autonomia psicologica e equilibrio emotivo per affrontare il proseguo degli studi all’estero” ritenendo tuttavia necessario verificare e monitorare con costanza i possibili elementi di criticità, verificando la qualità del sistema di accoglienza e alloggiativo, predisponendo per il minore la possibilità di sostenere colloqui psicologici rendendosi disponibile anche per incontri via Skype” per proseguire gli incontri terapeutici, con monitoraggio periodico del suo stato emotivo e possibilità di rientro in Italia qualora richiesto e con intervalli periodici prestabiliti” anche al fine di permettere al ragazzo di riflettere sulle sue motivazioni prima durante e dopo il primo anno di partenza, stabilendo una seconda fase di rivalutazione dell’opportunità di una nuova partenza a ridosso dell’inizio e della prossima estate”. Alla luce di tali risultanze, deve rilevarsi come sia emersa con chiarezza la volontà del ragazzo di proseguire gli studi all’estero e di far cessare la continua diffusione di informazioni sulla sua situazione e sulla vicenda familiare operata dalla madre. In considerazione dell’età del minore 16 anni deve essere evidenziata l’elevata rilevanza che assume la volontà dello stesso. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alla rilevanza da attribuire alla volontà del minore quando la stessa è esplicitazione delle proprie aspirazioni, di un vero e proprio progetto di vita, non privo di risvolti esistenziali ed affettivi, sorretto da una fortissima volizione, desumibile dalle insormontabili difficoltà manifestatesi in sede esecutiva , occorre considerare tale volontà Cass. numero 5237/2014 . Tale affermazione è, peraltro, perfettamente in linea con il quadro normativo vigente che attribuisce ai c.d. grandi minori quelli che abbiano raggiunto 16 anni, e in alcuni casi 14 anni di età ampi margini di autodeterminazione si segnalano tra l’altro la possibilità di interrompere il percorso scolastico stante la cessazione dell’obbligo, di svolgere attività lavorativa, di contrarre matrimonio seppure a determinate condizioni, di riconoscere figli, di prestare il consenso al riconoscimento del genitore, di accedere all’interruzione di gravidanza . Ulteriore indice di rilevo della volontà dei minori che abbiano compito sedici anni si desume dalla disciplina internazionale, in particolare la Convenzione dell’Aja 1980 in materia di sottrazione internazionale di minori, disciplina applicabile fino al raggiungimento dei 16 anni. Limite fissato in considerazione della maggiore capacità di autodeterminazione dei ragazzi che abbiano raggiunto tale età, nonché delle difficoltà che si prospetterebbero in sede esecutiva in caso dei c.d. grandi minori, in quanto qualunque provvedimento pur se eseguito potrebbe esporre al rischio di fuga volontaria da parte del ragazzo. In questi termini è comunque orientata la prevalente giurisprudenza di merito là dove, ad esempio, afferma che secondo la letteratura di settore esperta in materia, i minori possono essere distinti in cd. petits enfants e cd. grands enfants con una terminologia adottata nel diritto francese per i primi, prevale l’esigenza di protezione per i secondi, l’esigenza di esercitare i diritti di libertà. Nella seconda categoria, certamente si annovera il sedicenne il quale, infatti, riceve già dalle norme vigenti un trattamento differenziato. . Trib. Milano, sez. IX civ., 14 aprile 2014 . Compute tali premesse di carattere normativo, nel caso di specie, dalle relazioni acquisite la situazione del minore appare essere migliorata rispetto a quelle delineata nella sentenza di separazione cfr. relazioni del servizio, dell’operatore SISMIF che segue il ragazzo, dello psicoterapeuta , con maggiore compensazione” e capacità di autodeterminazione del ragazzo. Analizzando le motivazioni addotte da per la scelta di proseguire gli studi all’estero, queste sono fondate sulla necessità di allontanarsi dall’attuale contesto sociale, nel quale tutti i compagni sarebbero a conoscenza delle sue vicende personali, rese note dalla madre con uso costante e sistematico dei social network. La circostanza non solo è confermata dalla documentazione in atti, ma non è stata smentita dalla stessa nel corso dell’udienza del 31.5.2017. La massiccia presenza mediatica della vicenda del minore, giustifica il turbamento dello stesso e la resistenza a proseguire gli studi in un contesto nel quale particolari della propria vita personale, sono ampiamente noti. Inoltre, nella valutazione dell’interesse del minore, deve essere considerata la ferma opposizione del ragazzo a proseguire gli studi in Italia. Il venir meno dell’obbligo scolastico avendo il ragazzo compiuto 16 anni il 9.8.2017 , crea una situazione di stallo insuperabile in quanto il diniego all’iscrizione nella scuola estera determinerebbe la brusca interruzione del percorso di studi superiori. La scelta del giudice tutelare di autorizzare la prosecuzione degli studi nel College statunitense che secondo la documentazione fornita dal tutore cfr. documenti allegati alle note del 10.11.2017 assicura limiti dimensionali e di organizzazione compatibili con un’attenta presa in carico del ragazzo, fa ritenere che questo sia l’unico modo per consentire al minore il completamento degli studi superiori. Peraltro, la permanenza con pernottamento di in tale College, al di fuori del permanente contatto con la famiglia paterna, conseguirà altresì il risultato di rendere il minore maggiormente autonomo da tale contesto, venendo incontro alle richieste della madre di inserire in comunità il figlio” cfr. relazione del Servizio Sociale del 30.5.2017 . L’inserimento in comunità di accoglienza, in una casa famiglia, in Italia già escluso per condivisibili motivi nella sentenza di separazione porterebbe il minore a vivere la propria condizione quale ragazzo diverso” dagli altri, in contesto di marginalità sociale e di esclusione al contrario l’inserimento in un College negli Usa oltre a garantire oggettive maggiori possibilità di sviluppo lavorativo futuro, non costituirebbe una scelta di marginalizzazione sociale, ma sarebbe scelta accettata e reputata dai coetanei, non solo condivisibile ma anche di eccellenza. Quanto all’obiezione formulata dalla difesa della resistente, fondata sulla interruzione dei sostegni in essere a seguito dell’iscrizione nel College americano, in merito alle sedute presso lo psicoterapeuta questi si è dichiarato disponibile a proseguirle via Skype e trattandosi di scelta professionale rimessa alle specifiche competenze dello psicoterapeuta la stessa non può che essere avallata quanto alla presenza dell’operatore domiciliare, data la recente opposizione del minore ad ogni intervento cfr. relazione del Servizio Sociale novembre 2017 la stessa risulterebbe improduttiva di effetti a fronte dello stato di apatia e di rifiuto di frequentazione scolastica del minore. In merito ai rapporti con la madre, la loro interruzione da tempo antecedente alla sentenza di separazione, ritenuta necessaria per garantire il benessere psico-fisico del ragazzo cfr. sentenza di separazione adottata a seguito di approfondite valutazione, nonché la relazione dello psicoterapeuta del 6.11.2017 riportata supra fa ritenere che allo stato la situazione rispetto a tale aspetto non muterebbe poiché il rifiuto del figlio fondato sul timore della madre e sulle sue condotte ritenute persecutorie di massiccio utilizzo dei social network per diffondere immagini e dettagli sulla vicenda del figlio permarrebbe a prescindere dal luogo di frequenza scolastica. Per quanto esposto, non accogliere la richiesta del minore di iscrizione in College negli USA comporterebbe quale conseguenza l’interruzione del ciclo di studi superiori, con rischio di chiusura e di interruzione delle normali relazioni sociali legate all’età per il timore di essere considerato diverso” da parte dei coetanei a conoscenza delle questioni personali del minore per le notizie diffuse dalla madre sui social network . Al contrario, la frequentazione di istituto all’estero consentirebbe al minore di avere la possibilità di concludere il ciclo di studi superiori, di ampliare le future possibilità occupazionali, maturando esperienza internazionale e accrescendo le conoscenze linguistiche, con possibilità di instaurare rapporti sociali in ambiente nuovo. Quanto alle relazioni con i genitori, il permanere dello status quo manterrebbe ancora più intenso il legame del minore con il contesto paterno ritenuto dalla madre nocivo e inalterata la cessazione della relazione con la madre, mentre il trasferimento nella scuola estera interromperebbe la quotidianità con il contesto paterno risiedendo il minore nel College USA , mantenendo inalterata la già compromessa relazione con la madre, con possibilità di positiva futura evoluzione, possibilità remota in Italia dove da tempo perdura la situazione di netto rifiuto del figlio anche a causa delle condotte materne cfr. sentenza di separazione . In considerazione delle riflessioni sopra riportate non sono emersi elementi sopravvenuti che ostino ad aderire a quanto già disposto nel provvedimento del giudice tutelare del 10.7.2017 di autorizzazione del tutore all’iscrizione nell’istituto estero, essendo tale scelta conforme all’interesse del minore garantendo il completamento degli studi superiori, altrimenti interrotti, e la piena ripresa delle relazioni sociali. La domanda del difensore della resistente di disporre la revoca della nomina del tutore e del provvedimento di sospensione della capacità genitoriale deve essere rimessa al Collegio competente in materia all’esito degli accertamenti che verranno compiuti nel corso del giudizio, non ravvisandosi allo stato sopravvenienze rispetto alla situazione valutata al momento dell’emissione dei provvedimenti presidenziali che hanno confermato in parte qua le statuizioni della separazione . Preso atto di quanto segnalato dal terapeuta del minore nella nota del 6.11.2017 deve essere previsto che il tutore, attraverso l’ausilio del padre del minore, acquisisca presso l’istituto che sarà frequentato dal ragazzo una relazione trimestrale sulla situazione scolastica e personale di nonché il calendario dei periodi di vacanza scolastica. Tale relazione e il calendario delle vacanze scolastiche dovranno essere depositate in cancelleria per renderle conoscibili anche alla difesa della madre. Deve essere, altresì, disposto che la terapia psicoterapeutica individuale del minore, già intrapresa con il Prof. Williams, prosegua con cadenza bimestrale con contatti via Skype come indicato dal professionista, modalità ritenuta dallo stesso compatibile con la situazione del minore . Al fine di assicurare un continuo monitoraggio della situazione e l’eventuale rivalutazione della stessa deve essere previsto che il minore torni in Italia, che continua ad essere luogo di residenza abituale, per ogni periodo di vacanza superiore ai quindici giorni, onerando dei relativi costi il padre al 100%. Il padre del minore deve essere obbligato a provvedere economicamente al ritorno del figlio in Italia per i periodi di vacanze scolastiche superiori ai 15 giorni, secondo il calendario che verrà redatto dal tutore, nonché a fornire al tutore le relazioni trimestrali indicate e informazioni sui periodi di ritorno del minore in Italia. Quanto ai costi dell’istituto scolastico che verrà frequentato all’estero dal minore, nel provvedimento del giudice tutelare è stata correttamente riprodotta la distribuzione degli oneri al 50% tra i genitori come prevista nella sentenza di separazione. Anche in assenza di specifica domanda delle parti, in considerazione della competenza del giudice procedente per le questioni relative al mantenimento del figlio, in presenza di sopravvenienze che modifichino l’assetto fattuale considerato al momento dell’emissione di provvedimenti presidenziali, occorre disporre in merito. Preso atto del dissenso della madre all’iscrizione scolastica all’estero, della mancata indicazione da parte del padre dei precisi oneri derivanti da tale iscrizione, i relativi costi compresi quelli di iscrizione, di permanenza, e ogni costo accessorio alla frequentazione scolastica viaggi da e per l’Italia devono essere posti a carico del padre nella misura del 100%. Per l’effetto, il provvedimento del giudice tutelare è modificato in parte qua. Gli ampi poteri riconosciuti al giudice competente per determinare le modalità di mantenimento e affidamento del minore, impongono di adottare anche d’ufficio ogni altra misura a tutela dell’interesse del figlio delle parti cfr. Corte Cost. numero 185/1986 Cass. 2210/2000, che ha stabilito l'adottabilità d'ufficio, da parte del giudice dei provvedimenti necessari alla tutela morale e materiale dei figli minori provvedimenti caratterizzati da esigenze e finalità pubblicistiche e sottratti, per l'effetto, all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti” . Deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio. In merito deve rilevarsi come la non abbia ottemperato all’invito formulato dal giudice all’esito dell’udienza del 31 maggio 2017 di divieto di pubblicazione sui social network di contenuti relativi alle vicende processuali tra i genitori in quanto creano disagi al figlio”. Deve, inoltre, essere previsto che la resistente rimuova dai social network immagini, informazioni, ogni dato personale relativo al figlio ed alla vicenda processuale relativa al minore, inseriti dalla stessa in social network, nel termine indicato in dispositivo. Inoltre, per evitare che contenuti analoghi siano diffusi da terzi deve essere autorizzato il tutore a diffidare soggetti terzi, diversi dalla resistente, dal diffondere tali informazioni, nonché deve essere previsto che il tutore richieda anche a terzi la rimozione di tali contenuti e ai gestori dei motori di ricerca di deindicizzare informazioni relative al minore. Al fine di assicurare l’osservanza degli obblighi di fare a carico dei genitori, viene prevista l’astreinte di cui all’art. 614-bis cpc. disponendo che in caso di mancata ottemperanza della madre all’obbligo di interrompere la diffusione di immagini, video, informazioni relative al figlio nei social network, ovvero di mancata ottemperanza all’obbligo di rimuove tali dati, la stessa dovrà corrispondere al ricorrente e al tutore l’importo indicato in dispositivo per la violazione posta in essere. In caso di inottemperanza del padre a fornire trimestralmente le informazioni indicate lo stesso dovrà corrisponde alla resistente e al tutore l’importo indicato in dispositivo per ogni violazione, ulteriore importo dovrà essere corrisposto dal padre al tutore ed alla resistente per ogni giorno di mancata ottemperanza all’obbligo di ricondurre il minore in Italia nei periodi di vacanza scolastica secondo il calendario redatto dal tutore. Sebbene l’art. 614-bis c.p.c. preveda l’istanza di parte, la ratio sottesa all’art. 709 ter c.p.c. che autorizza il Giudice ad adottare anche ex officio tutte le misure necessarie per l’attuazione dei provvedimenti inerenti l’affidamento, tra le quali rientrano le misure di carattere esecutivo, e le misure a tutela del minore, consente al giudice di pronunciare, nella materia in oggetto, l’astreinte anche in assenza di domanda di parte. Ciò discende dall’applicazione di principi generali dell’ordinamento fondati sulla necessaria tutela del minore e sui poteri d’ufficio riconosciuti in tale materia Corte Cost. Sent. numero 185/1986, già richiamata . Di questo avviso, è la giurisprudenza di questo Tribunale Trib. Roma, 27 giugno 2014 Trib. Roma, 6 luglio 2012 , confortata dalla dottrina là dove afferma che, in materia di obblighi connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale, l'astreinte può essere disposta d'ufficio a maggior garanzia dell'interesse del figlio e, in quanto collegato a questo, dell'interesse del genitore a cui spetta pretendere il rispetto di quegli obblighi. L’udienza già fissata per il 14 febbraio 2017 deve rinviata al 19 aprile 2018 ore 13,30 per l’ammissione delle prove e per valutare l’evoluzione della frequenza scolastica del minore all’estero, disponendo a tal fine la comparizione personale delle parti. P.Q.M. 1. Ferma la permanenza della residenza abituale del minore in Italia, preso atto del provvedimento emesso dal Giudice Tutelare in data 10.7.2017, di autorizzazione al tutore di procedere all’iscrizione del minore in istituto scolastico estero con obbligo di residenza nell’istituto secondo quanto previsto nel richiamato decreto, ne pone i relativi costi al 100% a carico di . 2. dispone che il minore prosegua il percorso psicoterapeutico secondo quanto indicato nella relazione del professionista che lo ha attualmente in carico e secondo le modalità dallo stesso ritenute congrue, disponendo che il tutore del minore acquisisca relazione trimestrale dello psicoterapeuta sull’evoluzione della situazione, da depositare in cancelleria 3. dispone che fornisca al tutore relazione trimestrale redatta dalla struttura scolastica che negli Stati Uniti verrà frequentata dal minore, nonché calendario delle vacanze scolastiche del minore, documentazione da depositare in cancelleria 4. dispone che il tutore rediga calendario delle date di ritorno in Italia del minore nei periodi di vacanza scolastica superiori ai 15 gironi secondo quanto indicato in motivazione, atti da comunicare tempestivamente alla difesa delle parti e da depositare in cancelleria, e che nei periodi di permanenza in Italia del minore il tutore curi l’organizzazione di incontri alla presenza dei responsabili del servizio e del minore -con espressa delega a procedere al suo ascolto per valutare l’evolversi della situazione, con inoltro delle relazioni in cancelleria 5. determina ex art. 614-bis c.p.c., nella misura di Euro la somma dovuta da sia al tutore del minore che dovrà versare tale somma qualora dovuta su conto corrente con vincolo pupillare sia ad in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di comunicare la relazione trimestrale redatta dall’istituto scolastico frequentato dal minore e il calendario delle vacanze scolastiche 6. determina ex art. 614-bis c.p.c., nella misura di Euro per ogni giorno di inadempimento, la somma dovuta da sia al tutore del minore che dovrà versare tale somma qualora dovuta su conto corrente con vincolo pupillare sia a in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di provvedere al ritorno in Italia del figlio minore secondo il calendario redatto dal tutore 7. dispone che il tutore e ciascuna delle parti depositino documentazione relative a notizie, dati, immagini e video diffuse sui social network relative al minore negli anni 2016 e 2017, documentazione da depositare entro il 31 gennaio 2018 8. dispone che il tutore proceda alla richiesta di deindicizzazione dai motori di ricerca e alla diffida anche a terzi di astenersi dalla diffusione e di procedere alla cancellazione dai social network delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo al minore 9. inibisce dal momento della comunicazione del presente provvedimento alla diffusione in social network, comunque denominati, e nei mass media delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo al figlio 10. dispone che provveda entro il 1 febbraio 2018, alla rimozione di immagini, informazioni, dati relativi al figlio dalla stessa inseriti su social network, comunque denominati 11. determina ex art. 614-bis c.p.c., nella misura di Euro la somma dovuta da sia al tutore del minore che dovrà versare tale somma qualora dovuta su conto corrente con vincolo pupillare , sia a in caso di mancata ottemperanza agli obblighi sopra indicati nei punti 9 e 10 del dispositivo differisce l’udienza già fissata al 19 aprile 2018 ore 13,30, per l’ammissione delle prove, disponendo per la stessa udienza la comparizione personale delle parti, del tutore e del curatore qualora non revocato dal Collegio . Rimette al Collegio la decisione sulle istanze di sostituzione/revoca formulate dal curatore. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti, al tutore, al curatore, al servizio sociale del Municipio XV di Roma Capitale e al PM.