L’erede testamentario contro il riconoscimento di paternità dello zio in favore dei cugini

Defunto lo zio imprenditore, i nipoti si sfidano a colpi di riconoscimenti e disconoscimenti di paternità.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30122/17, depositata il 14 dicembre. La vicenda. Nei fatti, lo zio imprenditore, ormai scomparso da tempo all’epoca della vertenza, aveva riconosciuto in vita ben tre figli naturali con atto che veniva trascritto nel registro delle nascite del comune competente. Nel testamento lo zio, però, non faceva menzione degli anzidetti figli e si dichiarava anzi, anche in svariati atti pubblici, celibe e senza figli e lasciava il suo intero patrimonio ad un unico nipote, non ricompreso tra i suddetti riconosciuti. Ne consegue, poi, che detti riconoscimenti di paternità venivano impugnati dal nipote erede testamentario per difetto di veridicità. Il Tribunale di prime cure, adito dal nipote erede testamentario, accoglieva la domanda di difetto di veridicità del riconoscimento di paternità e due dei tre figli prestavano acquiescenza alla decisione assunta dal Giudice. Il terzo preteso figlio, invece, proponeva appello avverso la decisione, ma, aihmè, vedeva nuovamente respinta la sua posizione e così accadeva anche in Cassazione, la quale confermava la precedente pronuncia, condannando, peraltro, il preteso figlio alle spese di lite. Opposizione dei resistenti all’indagine del dna e assoluta impossibilità di concepimento”. Il preteso figlio impugnava la decisione di primo grado ritenendo che questa fosse stata pronunciata sulla base di un convincimento derivato dall’errata applicazione alla fattispecie degli istituti giuridici in tema di stato, riconoscimento e disconoscimento. Ovvero il preteso figlio lamentava che per l’azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità doveva applicarsi la specifica disciplina prevista dal codice civile che richiede la prova dell’assoluta impossibilità di concepimento ad opera del riconoscente e non, come invece era di fatto accaduto, gli ulteriori criteri di giudizio valevoli per le diverse azioni di stato, tra cui quella dell’azione disconoscimento di paternità. In realtà, la Corte d’Appello prima e la Cassazione poi hanno rilevato che la pretesa del ricorrente in merito alla necessità di una prova di assoluta impossibilità di concepimento non trovava fondamento nella legge, ma esclusivamente in datate sentenze che avevano affermato la necessità di detta prova sulla base di un’equiparazione del riconoscimento di paternità ad un’azione confessoria connessa ad un concetto di colpa. Pertanto, alla luce delle novità introdotte dalle recenti riforme, dall’avvicinamento della disciplina del disconoscimento e dell’impugnazione del riconoscimento, dell’evoluzione del diritto positivo, così come della concezione sociale dei valori, le Corti hanno correttamente ritenuto che non si rinvengono più ragioni, neppure giurisprudenziali, per cui si debba ritenere necessaria una prova differente nel caso di specie rispetto a quelle ammesse nelle ipotesi affini, tra cui, appunto, quella di disconoscimento di paternità. Anzi, secondo la Cassazione non vi sono più ostacoli ad un pieno allineamento dell’orientamento giurisprudenziale della materia del caso a quello delle altre azioni di stato e pertanto hanno riaffermato che il diritto vigente richiede sia il favor veritatis ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione, competendo al legislatore indicare le eventuali ipotesi in cui il principio possa essere derogato, per la necessità di salvaguardare interessi, anch’essi costituzionalmente tutelati, e ritenuti di rilievo superiore. Premesso quanto sopra, pertanto, in ordine alla specifica azione, la Cassazione si è pronunciata ricordando come già in precedenti occasioni aveva avuto modo di ribadire come la CTU genetica fosse l’unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione e come di conseguenza venisse valorizzato il contegno della parte che si oppone al suo espletamento, come si è verificato nella fattispecie del presente giudizio. Detto questo la Cassazione confermava la sentenza di appello, avendo la Corte territoriale fondato e correttamente motivato la propria decisione sulle valutazioni compiute sugli elementi sottoposti al suo vaglio, adeguatamente considerando il contegno del ricorrente alle prove ematologiche e rifiutando la pretesa limitazione voluta dal ricorrente della necessità di una prova che dimostri un’assoluta impossibilità di concepimento.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 20 settembre – 14 dicembre 2017, n. 30122 Presidente Dogliotti – Relatore Di Marzio Fatti di causa A.T. ha impugnato, per difetto di veridicità, il riconoscimento di figlio naturale effettuato da suo zio, A.S. - imprenditore che aveva operato tra l’ e l’ , da tempo scomparso - in favore di A.M. , A.R.C. e A.C. , con atti trascritti nel registro delle nascite del Comune di omissis . Il Tribunale accoglieva la domanda, mandando all’Ufficiale dello Stato civile di quel Comune perché provvedesse agli adempimenti di sua competenza. A.R.C. e A.C. dichiaravano di prestare acquiescenza alla decisione, mentre A.M. ricorreva in appello. La Corte d’Appello confermava la decisione di prime cure sulla base di una pluralità di elementi di prova e, per quanto ancora d’interesse, riteneva di valorizzare, innanzitutto, l’opposizione dei resistenti a consentire l’indagine del DNA sul corpo di A.S. , che li aveva riconosciuti come figli. Neppure doveva trascurarsi, osservava la Corte di merito, la mancata menzione dei figli naturali riconosciuti nel testamento di A.S. , riportante soltanto disposizioni a favore del nipote. Evidenziava ancora la Corte capitolina, tra l’altro, l’allegazione in atti di una dichiarazione del preteso padre che, nel conferire procura a notaio dell’ , aveva sostenuto di essere celibe e di non avere figli. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione A.M. , affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso A.T. . Ragioni della decisione 1.1. - Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 263, 235 e 2697, comma primo, cod. civ., il ricorrente censura la decisione della Corte di merito per avere applicato criteri di giudizio valevoli per le azioni di disconoscimento di paternità art. 235 cod. civ., poi 243 bis ss. cod. civ. e contestazione di legittimità art. 244 cod. civ. , ma non in relazione all’art. 263 cod. civ. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità , che invece richiede la prova dell’assoluta impossibilità di concepimento ad opera del riconoscente. 1.2. - Con il secondo motivo di impugnazione, proposto ancora ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente critica la decisione della Corte territoriale giacché avrebbe considerato consentita l’impugnazione del riconoscimento di figlio naturale in vece di soggetto che, però, non poteva procedervi, perché aveva effettuato il riconoscimento sapendo di non essere il padre, e pertanto in mala fede, in tal modo violandosi il divieto di revoca del riconoscimento disposto all’art. 256 cod. civ. 1.3. - Con il terzo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la decisione della Corte capitolina per essere incorsa nella violazione e/o falsa applicazione degli artt. 244, 2727 e 2729 cod. civ., oltre che nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alle frequentazioni e pure alla convivenza, intercorsa per anni, tra il padre che ne aveva operato il riconoscimento ed il figlio riconosciuto, odierno ricorrente. 1.4. - Con il quarto motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la decisione della Corte di merito per essere incorsa nella violazione dell’art. 263 cod. civ., nell’attuale formulazione, secondo cui, gli altri legittimati all’impugnazione per difetto di veridicità, in questo caso il nipote/erede, devono proporre l’azione nei cinque anni. 2.1. - Il ricorrente censura la Corte territoriale, con il primo motivo di impugnazione, per aver ritenuto applicabili criteri di giudizio utilizzabili in relazione ad istituti giuridici diversi, a proposito dell’azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, in ordine alla quale devono invece applicarsi specifiche discipline, come emergenti dal dettato legislativo e dall’elaborazione giurisprudenziale. Questo Collegio non ignora che, effettivamente, è possibile rinvenire precedenti pronunce della Suprema Corte, anche recenti, che affermano essere necessario, perché possa essere accolta l’azione di impugnazione della veridicità del riconoscimento di figlio naturale, il raggiungimento della prova dell’ assoluta impossibilità di concepimento Cass. sez. I, sent. 10.7.2013 n. 17095 Cass. sez. I, sent. 11.9.2015, n. 17970 . Questa previsione, però, non è dettata dalla legge, ed invero non si rinvengono ragioni che inducano a ritenere diversa la prova che è necessario fornire, in materia di impugnazione del riconoscimento, rispetto alle ipotesi affini, quale il disconoscimento della paternità. La diversità di regime dell’azione di impugnazione della veridicità avrebbe trovato fondamento - secondo la decisione che sembra aver dato origine al riassunto orientamento della giurisprudenza di legittimità, che non è condiviso da questo Collegio - nella pretesa natura giuridica della impugnazione di riconoscimento prevista dall’art. 263 cod. civ. la quale, essendo diretta a far dichiarare la non veridicità del riconoscimento, avente natura confessoria, postula la dimostrazione rigorosa, sia pure attraverso qualsiasi mezzo di prova, anche presuntivo, dell’assoluta impossibilità che il soggetto il quale ha effettuato il riconoscimento sia il padre del soggetto riconosciuto come figlio , Cass. sez. II, sent. 2.8.1990, n. 7700 corsivo aggiunto . Ora, se la confessione, come sembra pacifico, consiste in senso giuridico nell’affermazione da parte del dichiarante di un fatto a sé sfavorevole, può attribuirsi natura confessoria al riconoscimento del figlio naturale solo se il concepimento da parte di genitori non uniti in matrimonio e la conseguente nascita del bambino possa essere considerato una colpa suscettibile di essere confessata, non sul fondamento di una norma avente natura morale o religiosa, bensì in applicazione di un principio dettato dal diritto dello Stato. Una simile concezione non appare più sostenibile, alla luce dell’evoluzione del diritto positivo, così come della concezione sociale dei valori. D’altra parte, a veder bene, l’orientamento giurisprudenziale suindicato, particolarmente restrittivo, apparentemente anomalo ed eccentrico rispetto all’altra giurisprudenza sulle azioni di stato, ha una sua giustificazione, ma solo con riferimento alla disciplina anteriore alle riforme del 2012 e 2013 giustificazione in vario modo collegata allo spazio operativo amplissimo dell’azione, con la legittimazione di chiunque vi avesse interesse, e soprattutto con l’imprescrittibilità dell’azione per tutti, anche per i terzi che manteneva il riconosciuto in uno stato estremamente precario per l’intera sua vita e, per certi versi, anche oltre essa . È da ritenere, al contrario, che le novità introdotte dalle recenti riforme avvicinamento della disciplina del disconoscimento e dell’impugnazione del riconoscimento, previsione, anche per quest’ultima azione di termine brevi per il suo esercizio, mantenendo l’imprescrittibilità soltanto a favore dei figli giustifichi un pieno allineamento dell’orientamento giurisprudenziale anche in questo settore a quello relativo alle altre azioni di stato così, in particolare, Cass. n. 1859 del 2016 . Occorre allora riaffermare che il diritto vigente richiede sia il favor veritatis ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione, competendo al legislatore indicare eventuali ipotesi in cui il principio possa essere derogato, per la necessità di salvaguardare interessi anch’essi costituzionalmente tutelati, e ritenuti - di rilievo superiore. In ordine alla specifica azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, di cui all’art. 263 cod. civ., del resto, la Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire che la CTU genetica è l’unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, e deve pertanto valorizzarsi il contegno della parte che si opponga al suo espletamento Cass. sez. I, sent. 13.11.2015, n. 23290 , come si è verificato anche nel presente giudizio. Il motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato. 2.2. - Il ricorrente critica, con il secondo motivo di impugnazione, la stessa proponibilità dell’azione di impugnazione della veridicità in esame, perché non avrebbe potuto introdursi una simile domanda in luogo della persona che aveva operato il riconoscimento e che non avrebbe potuto proporla per averlo effettuato in mala fede. Occorre allora innanzitutto osservare che la persona la quale aveva operato il riconoscimento della filiazione, A.S. , è scomparsa da tempo. Tutti i fatti accertati e relativi alla sua probabile conoscenza della non paternità nei confronti dell’odierno ricorrente-sono significativamente successivi al riconoscimento. Il primo atto, la procura a svolgere operazioni bancarie rilasciata in favore del nipote, odierno controricorrente, è del 1990, mentre la dichiarazione di riconoscimento risale al 28.2.1973. Non vi sono elementi, che peraltro avrebbero dovuto essere specificamente evidenziati dal ricorrente, per ritenere che, all’epoca in cui il riconoscimento era stato effettuato, il dichiarante fosse a conoscenza di non essere il padre. Tanto premesso, il Collegio condivide, e pertanto ritiene di confermare, la pur risalente giurisprudenza di legittimità secondo cui L’impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, per difetto di veridicità, da parte del suo autore a norma dell’art. 263 cod. civ., ancorché non richieda la sopravvenienza di elementi di conoscenza nuovi rispetto a quelli noti al momento del riconoscimento, non ne costituisce una revoca, di cui l’art. 256 cod. civ. sancisce 11 divieto, poiché l’autore che impugna il riconoscimento, è tenuto alla giudiziale dimostrazione della non rispondenza del riconoscimento al vero , Cass. sez. I, sent. 24.2.1993, n. 2269. Il motivo di ricorso deve essere, pertanto, respinto. 2.3. - Il ricorrente contesta con il terzo motivo di impugnazione, in sostanza, che la Corte territoriale non ha tenuto adeguatamente conto, nell’adottare la sua decisione, dei rapporti intercorsi tra lui e A.S. , che lo aveva riconosciuto quale figlio. La Corte di merito avrebbe pure impedito la piena dimostrazione di tali relazioni personali, negando l’ammissione di prove testimoniali. In proposito pare opportuno ricordare che la Corte Suprema ha avuto di recente occasione di ribadire, confermando un orientamento cui il Collegio intende conformarsi, che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa, ovvero non esaminata in concreto, sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento , Cass. sez. I, sent. 7.3.2017, n. 5654. Non può allora non rilevarsi che la Corte di merito ha specificamente indicato gli elementi su cui ha fondato la propria decisione. Ad esempio, ha ricordato che non vi sono in atti documenti in cui A.S. si sia rivolto ad A.M. , odierno ricorrente, in qualità di figlio. Ha poi evidenziato, la Corte capitolina, come non vi sia traccia dell’odierno impugnante nel testamento di A.S. , documento nel quale nominava erede universale di tutto il suo patrimonio il solo nipote, l’odierno controricorrente. A.S. ha pure rilasciato la procura a svolgere ogni operazione bancaria per suo conto, sempre in favore del solo nipote. Ancora, nella procura speciale conferita da A.S. e dal nipote, odierno controricorrente, il 21.3.2002, per ministero del notaio R. rep. , a notaio dell’ , perché vendesse i diritti loro spettanti su un appartamento sito in quella città, lo zio ha dichiarato di essere celibe e senza figli . Il ricorrente si è limitato a riportare nel ricorso per cassazione i capitoli di prova articolati in grado di merito, senza chiarire quali di essi e per quale ragione, ove ammessi, avrebbero permesso di confutare le specifiche ragioni di decisione proposte dalla Corte d’Appello. Il motivo di ricorso è pertanto, in relazione al profilo in esame, inammissibile. Il ricorrente critica poi genericamente, mediante il medesimo motivo d’impugnazione, anche l’omessa valutazione globale del quadro probatorio. Invero la Corte territoriale ha esaminato una pluralità di elementi, posti a fondamento della tesi prescelta, con valutazione non irragionevole. Il ricorrente non ha invece dimostrato la decisività degli elementi che contrappone. Il motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato. 2.4. - Con il quarto ed ultimo motivo di impugnazione il ricorrente censura la Corte territoriale per non aver tenuto conto che l’azione di impugnazione della veridicità del riconoscimento deve essere proposta dagli altri legittimati , categoria in cui, non è contestato, deve ricomprendersi l’odierno controricorrente, nei cinque anni dall’annotazione del riconoscimento nei registri dello stato civile, a pena di prescrizione. Invero la normativa cui il ricorrente intende fare riferimento, pertanto l’art. 263 del codice civile, è stata modificata dal legislatore con decorrenza dall’anno 2014. Quando la domanda che ha dato origine al presente giudizio è stata introdotta, con atto di citazione notificato il 23.7.2005, l’azione era disciplinata come imprescrittibile. Anche questo motivo di ricorso, pertanto, risulta infondato e deve essere rigettato. Il ricorso deve essere, in definitiva, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso proposto da A.M. , che condanna al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis. Dispone, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le gli altri dati identificativi delle parti ti menzionati siano omessi.