Niente insanità mentale? Il padre può sperperare il patrimonio

La prodigalità, se non è effetto di una menomazione psichica accertata, non configura in sé e per sé una causa di inabilitazione ex art. 415, comma 2, c.c. Persone che possono essere inabilitate .

Così il Tribunale di Modena con ordinanza del 3 novembre 2017. Il caso. Per fronteggiare il rischio di dissipazione del patrimonio del padre, incline a vivere al di sopra delle proprie possibilità economiche, i figli richiedono al Giudice Tutelare la nomina di amministratori di sostegno a suo favore e la contestuale dichiarazione di inabilitazione del medesimo ex art. 415, comma 2, c.c. Persone che possono essere inabilitate . L’inabilitazione per prodigalità . Il Tribunale di Modena, ripercorrendo gli orientamenti relativi al binomio tra propensione allo sperpero del denaro prodigalità e sanità mentale della persona che lo pone in essere, si discosta da quell’orientamento che considerava la propensione allo spendere senza freni per futili motivi una patologia in sé idonea a configurare una causa di inabilitazione ex art. 415, comma 2, c.c., e aderisce ad una più recente posizione affinché possa esserci inabilitazione, la prodigalità deve supporre in primis la patologia mentale, che espone la persona al rischio di un danno economico, dato che la sola compromissione del patrimonio familiare non sarebbe sufficiente a giustificare il provvedimento limitativo della capacità d’agire . Perciò, quando l’attività del soggetto risponde ad una consapevole scelta, la sua autonomia non potrebbe essere limitata, anche se risulti compromessa la consistenza patrimoniale . Il Tribunale dunque, ritenendo insussistente una patologia clinicamente accertata nel soggetto in questione che giustificherebbe il provvedimento di inabilitazione, rigetta il ricorso.

Tribunale di Modena, sez. II Civile, ordinanza 3 novembre 2017 G.T. Masoni Il G.T., sciogliendo la riserva assunta, osserva quanto segue I. i figli di F. A. nato a omissis il omissis 1938 e residente a omissis via omissis , hanno chiesto la nomina di a.d.s. a suo favore. I ricorrenti hanno evidenziato che il padre, ha dissipato il proprio patrimonio vivendo al di sopra delle proprie possibilità, spendendo in viaggi, serate, donne”. A causa di questa vita di eccessi, oggi lo stesso risulta impossidente, vive con una modesta pensione di Euro 400 in un appartamento comodatogli dal nipote. II. In fatto risulta pacifico che il F., non è affetto da alcuna patologia psichiatrica, né è stato in cura psichiatrica. Il ricorso richiede nomina di a.d.s. a fronte della condizione prodigale della persona, in quanto fragile, debole e vittima di vizi che la inducono a sperperare ingenti somme di denaro”. III. In diritto sorge anzitutto spontaneo domandarsi se la condizione di persona prodigale, non affetta da vizio di mente, legittimi un provvedimento limitativo della capacità di agire. A questo riguardo, rileva l'elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia di prodigalità, quale causa di inabilitazione della persona art. 414, 2. comma, c.c. , che in materia era profondamente divisa. Un primo orientamento riteneva rilevante ai fine del provvedimento di inabilitazione la c.d. obiettiva prodigalità. In particolare, ribadendo un orientamento risalente nel tempo, secondo cui la prodigalità, cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare, eccessiva rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415 comma 2 c.c., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo di coloro che lavorano, dispetto verso vincoli di solidarietà familiare ” Cass. 19 novembre 1986, 6805, in Giust. Civ., 1987, I, 327 in Foro it., 1987, I, 823, con nota di MANACORDA, La prodigalità e i suoi possibili rapporti con l'infermità psichica. Un concetto che muta con l'evoluzione storica in Riv. Not., 1987, 360. Nella giurisprudenza di merito, Trib. Catania, 21 novembre 2007, in Giust. Civ., 2008, 3027, s.m., con nota critica di NAPOLI, La prodigalità nell'inabilitazione . Secondo invece una più moderna è condivisibile impostazione la prodigalità suppone in primis la patologia mentale, che espone la persona al rischio di un danno economico, dato che la sola compromissione del patrimonio familiare non sarebbe sufficiente a giustificare il provvedimento limitativo della capacità di agire. Dato che, quando l'attività del soggetto risponde ad una consapevole scelta, la sua autonomia non potrebbe essere limitata, anche se risulti compromessa la consistenza patrimoniale. Una corrente giurisprudenziale segue quest'orientamento, insegnando la prodigalità, giustificativa dell'inabilitazione della persona a norma dell'art. 415, comma 2, c.c., ricorre qualora il ripetersi di spese disordinate, nonché sproporzionate alla consistenza patrimoniale della persona medesima, sia ricollegabile non a mera cattiva amministrazione, ovvero incapacità di impostare e trattare vantaggiosamente i propri affare, ma bensì ad una alterazione mentale, che escluda o riduca notevolmente la capacità di valutare il danaro, di risolvere problemi anche semplici di amministrazione, di cogliere il pregiudizio conseguente allo sperpero delle proprie sostanze” Cass. 13 marzo 1980, n. 1680, in Giur. it., 1980, I, 1, 966, con nota di TRABUCCHI, L'alterazione mentale nella prodigalità dell'inabilitato. In precedenza, in termini, Cass. 10 febbraio 1968, in Giust. civ., 1968, I, 588 in Giur. Sic., 1968, 779 . IV. Quest'ultimo orientamento appare condivisibile, come la più attenta dottrina non ha omesso di sottolineare, affermando che la limitazione della capacità di agire dell'individuo può giustificarsi solo in presenza di un'alterazione delle facoltà mentali, cosicchè nessuna coerente ricostruzione dell'istituto sarebbe possibile al di fuori dell'equazione prodigalità= alterazione mentale”. Tutto ciò nell'ottica costituzionale, di riconsiderazione della persona umana, del rispetto della dignità dell'uomo e del divieto di discriminazione della persona per condizioni personali o scelte di vita da essa emergenti, che imporrebbe una profonda revisione della concezione tradizionale dell'inabilitazione per prodigalità. D'altro canto, se la prodigalità ex art. 415, capoverso, c.c., è una malattia mentale, per logica concatenazione, al prodigo può essere nominato un amministratore di sostegno col potere di limitare l'assunzione delle obbligazioni e di fissare un limite massimo di spesa art. 405 c.c. , laddove la persona non sia in grado di curare i propri interessi, in quanto il suo comportamento è idoneo ad arrecare pregiudizio patrimoniale per effetto del compimento di atti depauperativi. In quest'ottica si è orientato il Tribunale di Modena i comportamenti di dilapidazione del proprio patrimonio personale legittimano la nomina di un amministratore di sostegno solo laddove essi espongano a conseguenze dannose le persone verso cui il beneficiario è responsabile” Trib. Modena 25 settembre 2006, in Giur. Merito, 207, 955, con nota di CENDON, Nota a Tribunale di Modena 25 settembre 2006 . V. Fatte queste doverose premesse metodologiche, appare logico ritenere che al prodigo, il quale sperperi il proprio patrimonio e non sia affetto da patologia psichiatrica di sorta, non è nominabile un amministratore di sostegno, a tenore dell'art. 404 c.c., dato che la norma espressamente condiziona la nomina al riscontro di una infermità o menomazione psichica”. Il chè ben si spiega nell'ottica di tutela della persona che pervade il nostro ordinamento, secondo una prospettiva costituzionalmente orientata di protezione della dignità e libertà umana, in tutte le sue forme e manifestazioni, anche in quella di sperpero. In sostanza, il comportamento prodigale, di consapevole dilapidazione del proprio patrimonio, rientra in una sfera di libertà dell'uomo che l'ordinamento non può e non deve comprimere, pena la riemersione di una concezione dello Stato etico per quanto l'esercizio di tale pretesa libertà economica sia eticamente e socialmente censurabile e vada censurata, laddove induca allo sperpero ed alla dilapidazione patrimoniale. VI. Conclusivamente, sul punto, quindi, al F., in quanto persona non menomata psichicamente, per quanto prodiga, non può essere nominato un a.d.s P.Q.M. rigetta il ricorso.