Coniugi “separati in casa”: negata l’omologa dell’accordo di separazione

Il Tribunale di Como nega l’omologa dell’accordo di separazione di due coniugi che, per convenienza economica, continuano a coabitare nella casa familiare.

Così nell’ordinanza del 6 giugno 2017. Il caso. Marito e moglie hanno presentato al Tribunale di Como istanza di omologa del verbale di separazione consensuale da loro redatto prevedendo, tra le condizioni relative alla gestione della casa familiare, la prosecuzione della convivenza a tempo indeterminato ovvero fino al raggiungimento di condizioni economiche tali da consentire ad uno dei due coniugi il reperimento di una diversa soluzione abitativa. Niente tutela per le soluzioni ibride . Il Tribunale di Como ritiene che, ferma restando la facoltà delle parti di comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono , la loro volontà non può portare a piegare gli istituti giuridici sino a dare riconoscimento e tutela a situazioni le quali non solo non sono previste dall’ordinamento ma si pongono altresì in contrasto con i principi che ispirano la normativa in materia familiare . Secondo la Corte, infatti, non possono essere riconosciute soluzioni ibride che implichino da una parte il venir meno di gran parte dei doveri matrimoniali gravanti sui coniugi e dall’altra la persistenza della coabitazione, considerata anch’essa un dovere coniugale ex art. 143 c.c. derogabile solo in funzione del superiore interesse della famiglia. Considerato che l’istituto della separazione trova giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, nel caso in esame tale presupposto non risulta oggettivamente apprezzabile in quanto i coniugi stessi intendono prorogare la coabitazione a tempo indeterminato per ragioni di convenienza. Non può, quindi, trovare accoglimento la pretesa di attribuire, con il provvedimento di omologa, riconoscimento giuridico con i conseguenti effetti tipici della separazione coniugale ad un accordo privatistico che regolamenta la condizione di separati in casa tale circostanza, infatti, non solo non corrisponde ad alcun tipo di strumento e/o istituto nell’attuale ordinamento ma si presterebbe, fin troppo facilmente , ad operazioni elusive e accordi simulatori per finalità anche illecite. Per questi motivi, il Tribunale rigetta la domanda. Fonte www.ilfamiliarista.it

Tribunale di Como, ordinanza 6 giugno 2017, Presidente/Relatore Montanari Fatto osservato che le condizioni di separazione contemplate nel ricorso concernono sostanzialmente stante la dichiarata autosufficienza economica di entrambi i coniugi, la comproprietà della casa familiare, e la presenza di un figlio maggiorenne, studente , il sostegno economico a quest'ultimo nonché la gestione dell'habitat familiare essendo lo accordo dei coniugi elemento fondante delle condizioni di separazione, l'atto in cui si realizza il consenso circa la separazione ha natura negoziale ancorchè non contrattuale, incidendo su diritti soggettivi, in tale contesto il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, ovvero maggiorenni non autosufficienti economicamente, di compiere ex art. 158 2 co cc la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi cfr. Cass. 9287/97, 2602/13 ciò premesso in fatto e in diritto, devesi rilevare che le condizioni di cui ai paragrafi 3-4- del ricorso relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e al fondo di risparmio accantonato per il figlio risultano corrispondenti allo interesse del giovane lo stesso deve dirsi quanto al paragrafo 5, relativo alla fruizione delle vetture dei coniugi, questioni che rivestono un indubbio contenuto economico, al pari di qualunque altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare, e non contrastano con alcuna norma cogente quanto alle condizioni relative alla gestione della casa familiare, di cui al paragrafo 2, si impongono invece una serie di rilievi detto paragrafo prevede infatti che i coniugi proseguano la convivenza a tempo indeterminato, ovvero sino a quando le condizioni economiche familiari non consentiranno di reperire una diversa soluzione abitativa non viene cioè fissato alcun termine, neppure indicativo, per il rilascio della casa familiare evidentemente non materialmente divisibile da parte dell'uno o dell'altro coniuge, né detto termine può essere altrimenti supposto, con riferimento a futuri miglioramenti economici, essendo entrambi i coniugi lavoratori dipendenti, quindi versando in condizione reddituale tendenzialmente stabile, e non avendo indicato le ragioni dello eventuale auspicato incremento dei rispettivi redditi interrogati dal Presidente, i coniugi hanno riferito di vivere da anni come separati in casa& #148 e che nessuno dei due ha al momento intenzione di allontanarsi dalla casa familiare di comproprietà, frutto di tanti sacrifici, dove dispongono ciascuno di una camera da letto personale e usano a turno gli altri locali nel corso della discussione orale il procuratore dei ricorrenti ha motivato la opzione per la persistente coabitazione nella prospettiva di preservare le risorse economiche familiari e così agevolare il percorso di studio del figlio di anni 18 , nonché di garantire alla moglie eventuale assistenza personale a causa di non precisati problemi di salute , finalità solidaristiche che peraltro ben potrebbero perseguire anche da separati& #148 del resto il complessivo attuale reddito familiare siccome evincesi dalle dichiarazioni fiscali in atti, non è incompatibile con la conduzione da parte di uno dei due coniugi di un alternativo alloggio e con il mantenimento del figlio, anche agli studi, in condizioni dignitose, tanto più che a suo favore è già stato accantonato un fondo di risparmio di una certa consistenza pare inoltre che la motivazione che sorregge tale scelta separativa sui generis dei ricorrenti sia la volontà di svincolarsi reciprocamente dal dovere di fedeltà, anche agli occhi del figlio, dando una forma giuridica alla loro condizione di separati in casa ad avviso del Collegio tale prospettiva non può essere condivisa fermo restando che sul piano personale le parti hanno facoltà di comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono, la loro volontà, anche nella sfera personale e familiare, non può però scegliere la forma da dare al proprio stile di vita al punto di piegare gli istituti giuridici sino a dare riconoscimento e tutela a situazioni le quali non solo non sono previste dallo ordinamento ma si pongono altresì in contrasto con i principi che ispirano la normativa in materia familiare in altre parole, l'ordinamento non può dare riconoscimento, con le relative conseguenze di legge, a soluzioni ibride& #148 che contemplino il venir meno tra i coniugi di gran parte dei doveri derivanti dal matrimonio, pur nella persistenza della coabitazione, la quale ex art. 143 cc costituisce anch'essa uno di questi doveri e rappresenta la cornice& #148 in cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere della vita coniugale è vero che in costanza di matrimonio tale dovere può essere derogato, per accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, per ragioni di lavoro, studio ecc sì da non escludere la comunione di vita interpersonale cfr. Cass. 19439/11, 17537/03 , ma ciò non autorizza a ritenere il contrario, cioè ad affermare la validità di un accordo con le conseguenze di legge della separazione volto a preservare e legittimare la mera coabitazione una volta che sia cessata la comunione materiale e spirituale tra le parti più in generale devesi rilevare che lo istituto della separazione trova giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fattore tipicamente individuale, riferibile alla personale sensibilità e formazione culturale dei coniugi, purchè però oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile cfr. Cass. 8713/15, 1164/14 , talchè non si vede nel caso di specie come possa oggettivamente& #148 apprezzarsi la condizione di intollerabilità della convivenza laddove gli stessi coniugi progettino di prorogarla a tempo indeterminato per ragioni di convenienze varie, atteso il contrasto con il dato di realtà reso evidente dalla persistente, collaudata, e tollerata& #148 convivenza in pratica essi chiedono che il giudice li dichiari separati perché soggettivamente si ritengono tali, ovvero non provano più reciprocamente sentimento né attrazione fisica, e desiderano proseguire una convivenza meramente formale, ma a tale desiderio pur legittimo sul piano personale ed attuabile nella sfera privata , non corrisponde alcun tipo& #148 di strumento e/o istituto nello attuale ordinamento, ergo il desiderio non può assurgere a diritto non può quindi trovare accoglimento la pretesa di attribuire, con il provvedimento di omologa, riconoscimento giuridico, con i conseguenti effetti tipici della separazione coniugale scioglimento della comunione dei beni, decorrenza del termine per lo scioglimento del vincolo ecc , ad un accordo privatistico che regolamenti la condizione di separati in casa& #148 del resto, diversamente opinando, l'istituto della separazione consensuale, se del tutto svincolato da riferimenti oggettivi, si presterebbe fin troppo facilmente ad operazioni elusive o accordi simulatori, per finalità anche illecite P.Q.M. Rigetta la domanda di omologa delle condizioni di separazione consensuale di cui al ricorso depositato il 29- 5-2017.