Non basta una liaison extraconiugale per addebitare la separazione alla moglie

La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c. diritti e doveri reciproci dei coniugi . E’ necessario, invece, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12392/17 depositata il 17 maggio. Il caso. La Corte d’appello di Trieste ha rigettato la domanda dell’ex marito che chiedeva l’addebito della separazione alla moglie, tenendo conto di una sua relazione extraconiugale nonché dell’abbandono della casa familiare. Tale domanda veniva rigettata e l’affidamento del figlio minore veniva disposto dal giudice ad entrambi i genitori, con l’assegnazione, inoltre, della casa coniugale all’attore. Quest’ultimo, però, proponeva ricorso in Cassazione. L’affidamento. I motivi di doglianza vertevano attorno al contenuto dell’affidamento. Secondo il ricorrente, infatti, le modalità decise dalla Corte erano inopportune e non confacenti ai suoi interessi , nonché prive di ragioni giustificative per il mancato collocamento prevalente del figlio presso il padre e per il mancato ascolto della volontà del minore. Secondo la Corte di Cassazione, questo motivo è parzialmente inammissibile, nella parte in cui vorrebbe innescare un terzo grado di giudizio con relativo riesame del merito, e parzialmente infondato, nella parte in cui non ha riguardo per il fatto che il figlio in realtà era stato ascoltato dal c.t.u. su mandato del giudice. Il mantenimento. Secondariamente il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 151 e 156 c.c. relativamente a quest’ultimo rubricato effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi la Cassazione ricorda che non è di sua competenza una valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi, al fine di stabilire se e in quale misura l’uno debba integrare i redditi insufficienti dell’altro per quanto attiene invece al primo articolo separazione giudiziale l’addebito della separazione alla moglie sarebbe dovuta discendere, a detta dell’ex marito, dalla relazione extraconiugale. Ma la Corte di Cassazione ricorda che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c., essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale . Anche questo motivo è rigettato, così come il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 marzo – 17 maggio 2017, n. 12392 Presidente Di Palma – Relatore Lamorgese Fatti di causa 1.- La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 18 agosto 2015, ha rigettato i gravami delle parti avverso l’impugnata sentenza che, nel giudizio di separazione dei coniugi S.G. ed So.Em. , aveva rigettato la domanda di addebito della separazione alla So. aveva disposto l’affidamento del figlio minore D. nato nel omissis ad entrambi i genitori, lo aveva collocato presso la residenza del padre e regolamentato la presenza presso ciascun genitore a giorni alterni e con tempi paritari aveva assegnato la casa coniugale allo S. , rigettato la sua domanda di pagamento di un contributo per il proprio mantenimento e disposto il mantenimento del figlio da parte di entrambi i genitori. 2.- Avverso questa sentenza lo S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la So. ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 111 Cost., per avere disciplinato le modalità di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario la madre secondo modalità inopportune e non confacenti ai suoi interessi, in modo alternato e paritario tra i due genitori, senza indicare le ragioni del mancato collocamento prevalente presso il padre nella cui abitazione il figlio aveva la residenza. 1.1.- Il motivo è inammissibile. Nella costante giurisprudenza di questa Corte, la questione dell’affidamento della prole è rimessa, in via esclusiva, alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, nel dare conto delle ragioni della decisione adottata, avendo come parametro di riferimento l’interesse del minore, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità v., in tema di separazione, Cass. n. 14840/2006 e, in tema di divorzio, Cass. n. 10791/1997 . Questo principio è valido, in particolare, ai fini della determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nel caso di affidamento ad entrambi i genitori, a norma del vigente art. 337 ter, comma 2, c.c. e del previgente art. 155 bis c.c Nella specie, i giudici di merito hanno regolamentato tali modalità, ritenendo congrua la distribuzione paritaria dei tempi di frequentazione con i due genitori, sulla base di una motivazione che non può dirsi assente, rimanendo del tutto astratto il riferimento al parametro normativo di cui all’art. 132 c.p.c. analogamente, non è ravvisabile un’omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c. nel caso in cui il giudice di merito abbia deciso sulla domanda in senso non confacente alle aspettative della parte. 2.- Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter e octies c.c., per non avere tenuto conto, nella decisione sulle modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, della volontà del figlio e del suo diritto di essere ascoltato. 2.1.- Il motivo è inammissibile - per le ragioni esposte in relazione al precedente motivo - nella parte in cui mira a una modifica dei provvedimenti riguardanti la determinazione dei tempi e delle modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore è infondato nella parte riguardante l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento , essendo egli stato ascoltato dal c.t.u. su mandato del giudice, ciò costituendo una modalità consentita implicitamente dagli artt. 315 bis e 337 ter c.c. v. Cass. n. 19327/2015 . 3.- Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. per avere negato il diritto ad un contributo di mantenimento per sé, nonostante il divario a suo sfavore delle condizioni reddituali rispetto a quelle dell’altro coniuge. 3.1.- Il motivo è inammissibile, mirando ad una rivisitazione del giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, concernente la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi, al fine di stabilire se e in quale misura l’uno debba integrare i redditi insufficienti dell’altro tra le tante, Cass. n. 9878/2006 . 4.- Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c., per avere escluso l’addebito della separazione alla moglie, responsabile di vari comportamenti oppositivi nei suoi confronti e per avere intrapreso una relazione extraconiugale prima dell’udienza presidenziale nel giudizio di separazione. 4.1.- Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito si è uniformato al principio secondo il quale la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c., essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale Cass. n. 18074/2014 . Nella sentenza impugnata non v’è cenno all’adulterio né il ricorrente ha precisato se e in quale atto processuale esso sia stato accertato per altro verso, la Corte di merito ha ritenuto, con incensurato apprezzamento di fatto, che lo S. non avesse dimostrato la rilevanza causale della condotta della So. nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, da imputare piuttosto al progressivo aggravarsi delle rigidità caratteriali di entrambi i coniugi infine, l’abbandono del tetto coniugale da parte della So. non era stata la causa ma l’effetto della già avvenuta rottura del vincolo, da tempo incrinato, come dimostrato da diverse separazioni di fatto. 5.- In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.