Accetta l’eredità con beneficio di inventario, ma manca l’inventario!

Nel caso in cui l’accettazione di eredità con beneficio di inventario costituisca l’unico modo di accettazione previsto dalla legge, il mancato assolvimento dell’onere di dar luogo all’inventario impedisce il conseguimento dello status di erede.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9514/17 depositata il 12 aprile. La vicenda. La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza di prime cure con cui il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all’Azienda Sanitaria provinciale in relazione alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria costituita sui beni provenienti da un’eredità che era stata destinata ad un ospedale, accettata da quest’ultimo con il beneficio di inventario, alla quale non era però seguita la redazione dell’inventario medesimo. La Corte territoriale fondava la propria decisione sulla base di un orientamento giurisprudenziale che tratteggia l’accettazione di eredità con beneficio di inventario come fattispecie a formazione progressiva, ravvisando nella mancata redazione dell’inventario l’impedimento all’acquisizione del diritto. Per la cassazione della pronuncia ricorre la ASP. L’obbligo di redigere inventario. Il Supremo Collegio coglie l’occasione per ripercorrere le caratteristiche fondamentali dell’accettazione di eredità con beneficio di inventario, specificando che il mancato assolvimento dell’onere di redige inventario costituisce motivo di decadenza della posizione di erede come previsto dall’art. 484 c.c La norma delinea infatti una fattispecie a formazione progressiva nella quale alla dichiarazione di accettazione segue o precede la redazione dell’inventario, individuando così due elementi costituivi della posizione di erede. Si tratta appunto di due adempimenti ugualmente indispensabili, caratterizzati dall’identità degli effetti che fanno apparire ingiustificata l’attribuzione all’uno dell’autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell’altro , come dedotto invece dalla ricorrente. Onere della prove e rilevabilità d’ufficio. In termini processuali, è stato inoltre chiarito che l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario costituisce un’eccezione in senso lato, non essendone legislativamente esclusa la rilevabilità d’ufficio e rilevando come fatto sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell’erede con quello del de cuius . Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 7 febbraio – 12 aprile 2017, n. 9514 Presidente Mazzacane – Relatore Grasso I fatti di causa 1. La Corte d’appello di Palermo con sentenza depositata il 4 ottobre 2012 rigettò l’impugnazione proposta dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e, pertanto, confermò la statuizione di primo grado emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, in data 21 giugno 2006 e depositata il 3 luglio dello stesso anno. Sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’Azienda sanitaria provinciale in relazione alla domanda di scioglimento di comunione dalla predetta azienda proposta nei confronti di G.N. , P.C. , Cu.Gi. e C.C. , C.R. , C.M. , quest’ultima anche nella qualità di erede di G.R. . Allo stesso tempo il Giudice aveva rigettato la domanda di usucapione avanzata dalla G. , Pi.Ca. , C.C. , C.R. e C.M 2. L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ricorre avverso la determinazione d’appello, prospettando unitaria, articolate censura. Ragioni della decisione La ricorrente deduce violazione degli articoli 112, 167, cod. proc. civ. e 2697, cod. civ., in relazione all’articolo 360, n. 3, cod. proc. civ. nonché violazione di norme sul procedimento art. 360, n. 4 in relazione agli articoli 112, cod. proc. civ. e 2697, cod. civ. nonché, infine, violazione degli artt. 473 e 487, cod. civ., in relazione all’articolo 360, numero 3, cod. proc. civ L’ASP, dopo aver premesso di aver esercitato l’azione di scioglimento della comunione ereditaria costituita dei beni provenienti dall’eredità di R.E. in favore dell’ospedale omissis che i convenuti avevano eccepito il difetto di legittimazione attiva, deducendo non essere stata dimostrata l’accettazione con beneficio d’inventario, nelle forme e nei termini di legge imposti per le persone giuridiche dall’articolo 473, cod. civ. che in corso di causa l’Azienda sanitaria provinciale aveva prodotto l’atto di accettazione con il beneficio d’inventario dell’eredità di R.E. , da parte dell’ospedale omissis che, in ogni caso, per effetto della riforma operata dall’art. 13 della legge n. 127/97, con effetto retroattivo, non era più richiesta l’autorizzazione governativa quale condizione per l’accettazione, deduce che la mancanza di prova circa la redazione dell’inventario, era stata posta a base della decisione, a prescindere da qualsiasi allegazione di parte, in violazione dell’articolo 112, cod. proc. civ., avendo il decidente fondato la sentenza sopra una circostanza di fatto non addotta da alcuna delle parti. Peraltro, la Corte palermitana aveva condiviso un orientamento di legittimità secondo il quale l’accettazione con beneficio d’inventario costituisce una fattispecie a formazione progressiva e, pertanto, la mancata redazione dell’inventario, piuttosto che procurare la perdita del diritto già acquisito, impedirebbe l’acquisizione del predetto diritto a cagione del mancato completamento della fattispecie. Al predetto orientamento la ricorrente ne contrappone altro, più tradizionale, secondo il quale la mancata redazione dell’inventario costituisce una causa di decadenza dal diritto di accettare l’eredità, che deve essere allegata e provata dalla parte interessata. Parallelamente, trattandosi di fatto estintivo e non di elemento costitutivo della fattispecie, l’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario assolve all’onere probatorio posto suo carico documentando la propria accettazione e non anche la tempestiva redazione dell’inventario . Al contrario di quanto deciso sussistevano, a parere della ricorrente, tutti gli elementi della fattispecie complessa che conduce all’acquisto della qualità di erede beneficiato era stata prodotta la nota di trascrizione e affermata l’accettazione nelle forme e nei termini di legge. Costituiva onere della controparte, ai sensi dell’art. 2967, cod. civ., provare che l’accettazione beneficiata non aveva raggiunto il suo scopo. Trattavasi di un’eccezione in senso stretto, che, pertanto non avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio. Ove, come nel caso di specie, la valorizzazione ex officio di una circostanza di fatto non afferente ad una eccezione rilevabile d’ufficio, finisce per tradursi in una lesione del contraddittorio, poiché la parte non è posta in condizione di adottare le opportune scelte processuali, sotto il profilo assertivo e probatorio . Prosegue la ricorrente che se il rilievo circa la mancata produzione dell’inventario fosse stato formulato dai convenuti nei termini assegnati in primo grado ex articolo 183, cod. proc. civ., l’AUSL sarebbe stata posta in condizione di effettuare la produzione nei termini ciò che non era più possibile, ovviamente, dopo la decisione di primo grado . 2.1. La doglianza è infondata. L’idea che il mancato assolvimento all’onere di redigere l’inventario costituisca motivo di decadenza dalla già acquisita soggettiva posizione di erede trova radici in valutazioni interpretative assai remote n. 329 del 1977, Rv. 383874 n. 11084 del 1993, Rv. 484254 n. 3842 del 1995, Rv. 491585 e da tempo a ragione abbandonate. L’art. 484 cod. civ.,nel prevedere che l’accettazione con beneficio d’inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti infatti, sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata previsione di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l’attribuzione all’uno dell’autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell’altro. Sez. 2, n. 16739 del 09/08/2005 - Rv. 584307 - ma già, n. 11030 del 2003 - Rv. 565061 - . Di recente si è ulteriormente chiarito che l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d’ufficio e tale condizione non corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell’erede con quello del defunto S.U., ord. n. 10531, 7/5/2013, Rv. 626195 . È appena il caso di soggiungere che nel caso di accettazione con beneficio d’inventario, liberamente scelta dalla persona fisica, il mancato assolvimento dell’onere di far luogo all’inventario nei termini e modi di legge produce l’effetto, escluso il perfezionamento della procedura di legge, dell’accettazione pura e semplice nel mentre nel caso che l’accettazione con beneficio d’inventario costituisce l’unico modo di accettazione previsto dalla legge, come nel caso in esame, il mancato perfezionamento del modulo legale non può che importare il non conseguimento dello agognato status di erede. 3. Le spese legali seguono la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte. P.Q.M. rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.