Il diavolo e il processo civile

Ha destato curiosità e incredulità la notizia apparsa sulla stampa e subito divenuta virale secondo cui il Tribunale di Milano, in una causa di separazione, avrebbe escluso l'addebitabilità della separazione alla moglie in quanto posseduta dal diavolo.

La figura di Satana, per credenti e non credenti, rappresenta un punto di sicuro interesse chi non ricorda il test somministrato durante le visite dei 3 giorni in vista dell'arruolamento militare che aveva, tra le altre, la domanda credi nel diavolo”? Ed ancora, nel 2015 all'Università Europea di Roma si tenne il primo corso di esorcismo volto ad affrontare le questioni teologiche e pratiche connesse alla figura nel demonio e non solo . Oggi, sicuramente il lettore della notizia è stato portato a chiedersi se il Tribunale avesse creduto nell'esistenza del diavolo e, forse, come abbia potuto accertare che la signora fosse indemoniata in modo tale da escludere che ella fosse responsabile della rottura del matrimonio. Ma la lettura della sentenza, nella decisa singolarità del caso, dimostra come direi per fortuna i giudici non siano entrati nel merito nell'accertamento dell'esistenza di un qualche ruolo di Satana nella vicenda e senza neppure lasciare aperte finestre attraverso le quali, un giorno, qualcuno possa attribuire forza giuridica all'azione di Satana per andare esente da responsabilità. Si tratta per chi crede di una questione di fede peraltro prevista e disciplinata dal codice di diritto canonico. La domanda di addebito. Vediamo, quindi, che cosa era accaduto nel processo di separazione. Ebbene, il marito aveva chiesto l'addebito della separazione in quanto a partire dal gennaio 2007 la signora avrebbe inscenato devastanti comportamenti compulsivi, frutto di ossessione religiosa” ascritto dichiaratamente a possessione demoniaca . Si trattava di comportamenti continui, caratterizzati da violenta convulsione motoria, ore e ore di preghiera, frequentazione sistematica di un frate cappuccino continui pellegrinaggi, uso di un saio anche per occupazioni domestiche voto di castità, povertà e obbedienza che aveva trovato piena conferma nell'istruttoria e sostanzialmente neppure contestati dalla signora che aveva voluto confrontarsi con un esorcista . Inoltre, ogni mattina alcune persone si presentavano in casa per celebrare la Comunione intrattenendosi anche due ore e il padre spirituale della signora era con il tempo diventato secondo il marito troppo partecipe della vita familiare. Violazione dei doveri coniugali. Per il Tribunale non vi è dubbio alcuno che la signora avesse orientato la propria vita quotidiana quasi esclusivamente attorno all'elemento caratterizzatore della religione . E così, la presenza costante - giorno e notte – del padre spirituale, le messe casalinghe quotidiane, i pellegrinaggi, i voti sono comportamenti difficilmente compatibili con i doveri coniugali . La questione dell'imputabilità. Senonché, tutto ciò è necessario ma non sufficiente dal momento che per la giurisprudenza la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doversi del matrimonio . Nel caso di specie la signora è altrettanto chiaramente agita” ella non agisce consapevolmente . Non si sa perché la signora abbia quei comportamenti, ma sembra che per i medici non vi sia alcuna conclamata patologia tale da poter spiegare i fenomeni da lei riferiti e, in parte, osservati dal medico e che per il codice di diritto canonico è il presupposto per poter procedere oltre in base al can. 1172 . Eccoci arrivati, quindi, al punto centrale se la scienza non spiega questi comportamenti, forse il Tribunale ha ritenuto credibile la tesi che vedeva il demonio essere forza esterna che operava tramite la signora? Forse il Tribunale ha accertato in senso tecnico il ruolo di Satana nella vicenda? Assolutamente no. I comportamenti allegati al processo sono stati provati, quei comportamenti dal punto di vista obiettivo rappresentano sicuramente violazione degli obblighi coniugali. L'origine di quei comportamenti, però, resta ignota poco male, però, perché per le regole del processo civile si può passare oltre. Ed infatti, l'art. 115 c.p.c. prevede che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita . Peraltro, oggi, non vi può essere più alcun dubbio circa la disponibilità della situazione giuridica coinvolta dal processo e, cioè, l'addebitabilità della separazione possibile oggetto di accordo tra le parti. Orbene, nel caso di specie era stato il marito ad affermare che il malessere spirituale ha sicuramente provocato atroci sofferenze alla signora tormenti che non vi è dubbio che non siano stati direttamente voluti dalla nostra controparte come conseguenza diretta delle proprie scelte di vita” . In altri e più chiari termini è il marito che ha escluso l'imputabilità della condotta nella sua domanda e, quindi, il Tribunale, per questa circostanza, ha escluso l'addebito per mancanza di profilo soggettivo . Nessun accertamento, quindi, dell'esistenza di Satana quantomeno nel caso di specie ad opera del Tribunale, nessun rilievo a Satana nell'argomentazione della sentenza e, soprattutto, nessun futuro rilievo alle possessioni demoniache. Ed infatti, se per qualche motivo la circostanza che un soggetto non agisce ma è agito” come si suol dire, dovesse venire in rilievo, ad esempio, nel processo penale in presenza di una consulenza che non rileva alcuna patologia credo anzi spero che nessuna efficacia esimente potrebbe essere riconosciuta alla possessione demoniaca.

Tribunale di Milano, sez. IX Civile, sentenza 18 gennaio 2017 Presidente Cattaneo – Relatore Gennari Premesso che l'odierna decisione è redatta in modo sintetico, anche nel rispetto dell'art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 z provvedimenti del giudice sono redatti in maniera sintetica comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 omissis hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il omissis . Dall'unione sono nati due figli omissis oggi entrambe maggiorenni. che, con ricorso depositato in data 24 febbraio 2015, la omissis ha chiesto la separazione giudiziale con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo di Euro 800,00 complessivi per il mantenimento dei figli maggiorenni e non autosufficienti e di Euro 600,00 per il proprio mantenimento che il sig. omissis con memoria depositata nei termini di legge, ha aderito alla domanda di separazione chiedendo, peraltro, l'addebito a carico della moglie. Il resistente ha chiesto, altresì, l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione in Euro 250,00 mensili del contributo per il mantenimento della moglie che all'udienza presidenziale del 7 maggio 2015, il Tribunale di Milano, in persona del presidente ff. dott. O. C., autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e assumeva i provvedimenti provvisori con i quali assegnava la casa coniugale al marito e poneva a carico dello stesso la somma di Euro 650,00 mensili per il mantenimento della moglie che, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c, il G.I. ammetteva le prove orali dedotte come da ordinanza del 23 marzo 2016. L'istruttoria veniva svolta davanti al GOT delegato alle udienze del 27 maggio e 23 giugno 2016 che, con provvedimento del 8 aprile 2016 ex articolo 709 u.comma c.p.c, il G.I respingeva la reciproca richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento per la ricorrente che, all'udienza del 22 settembre 2016 precisate le conclusioni richiamate in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Nel merito, rilevato che, - la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta perché i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, cc peraltro, ove nel rapporto di coppia si sviluppi in modo irretrattabile una situazione di intollerabilità, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione Cass. Civ., 30 gennaio 2013 n. 2183 . Nel caso di specie, la pronuncia risponde alle richieste di entrambi i coniugi ed è conforme alle conclusioni dell'Ufficio di Procura. In particolare, è pacifico e incontestato che la omissis ha lasciato l'abitazione coniugale il giorno 15 settembre 2013, per non farvi più rientro. Da quella data i due coniugi hanno vissuto separati - sostanzialmente per reciproca volontà - senza mai più ricostituire l'unione coniugale - la domanda di addebito svolta dal signor omissis da questa si parte per ordine logico di esposizione va respinta. Il resistente fonda la propria domanda sul fatto che, a partire dal gennaio 2007, la signora avrebbe inscenato devastanti comportamenti compulsivi, frutto di ossessione religiosa . Il campionario di questi comportamenti, ascritto dichiaratamente a possessione demoniaca, è ampiamente riferito negli atti di parte, ai quali si fa rinvio. Per inciso, si parla di comportamenti continui caratterizzati da violenta convulsione motoria, ore e ore di preghiera, frequentazione sistematica di un frate cappuccino tale omissis , continui pellegrinaggi, uso di un saio anche per occupazioni domestiche. Inoltre, la signora avrebbe preso il triplice voto di castità, povertà e obbedienza. Inutile dire che, nella prospettazione del ricorrente, questa situazione ininterrottamente protratta fino al 2013, avrebbe costituito grave inadempimento agli obblighi coniugali, avendo alfine la resistente totalmente trascurato i suoi doveri di moglie. Ora, va chiaramente detto che i fatti descritti hanno trovato sostanziale conferma nella istruttoria processuale. Già in sede presidenziale la signora omissis lungi dal respingere i fatti descritti dal marito, ha dichiarato che gradiva non parlarne, peraltro confermando la veridicità materiale di alcuni di essi e di avere più volte chiesto di parlarne con monsignor omissis esorcista della diocesi di Milano. Aggiungeva la signora di avere avuto, per lungo tempo, padre omissis come padre spirituale. Rapporto - si noti - che la signora dice essere cessato solo perché il omissis fu allontanato da lei per volontà dei suoi superiori. Nel corso del processo venivano altresì sentiti numerosi testi. omissis , figlia della ricorrente, confermava che - dal 2007/08 - detto padre omissis veniva introdotto, inizialmente da entrambi i coniugi, nella vita familiare e domestica. Dice omissis che la madre, per un certo periodo, non stava tanto bene , che effettivamente indossava un saio, come sorta di scudo spirituale, quando si recava a pregare o in pellegrinaggio e che aveva fatto voto di obbedienza all'ordine francescano secolare. omissis figlio della signora, ha confermato la costante presenza di omissis ad un certo punto accusato dal padre di rovinare la famiglia . Dice omissis e la madre indossava frequentemente il solito saio, generando curiosità e imbarazzo nei suoi amici omissis parla anche di frequenti gite spirituali della madre, in Umbria e in altri posti. Inoltre persone che frequentavano la casa si presentavano ogni mattina per celebrare la Comunione, intrattenendosi anche due ore. omissis sorella della ricorrente e teste considerato certamente a favore della stessa, conferma pudicamente che, dal 2007, la sorella a cominciato a stare male un male che la teste non descrive nei dettagli, ma che dice che generava fenomeni esterni e non dipendenti dalla sua volontà , disturbi di carattere spirituale di cui la teste non conosce e non sa dire la natura. Infine, il più volte citato padre omissis , ha dettagliatamente descritto fenomeni definiti poltergeist che avrebbero colpito la casa della signora omissis . Il cappuccino ha detto che, dal gennaio 2007 e fino al giugno, ha frequentato assiduamente casa omissis inizialmente su invito anche del marito, impressionato dagli accadimenti che si verificavano sotto i suoi occhi. Il frate si fermava anche di notte ed aveva la disponibilità della chiavi di casa della coppia. Per quanto noto a omissis la signora omissis sarebbe stata seguita per diversi anni da sacerdoti investiti ufficialmente della funzione di esorcista. Infine, M. - pur dichiarandosi estraneo - ha detto di avere saputo che la signora omissis aveva preso i voti con tale padre omissis Anche don omissis , parroco della chiesa frequentata dalla coppia, ha riferito di avere assistito a fenomeni di irrigidimento e scuotimento della signora omissis , che richiedevano l'intervento di terze persone in funzione contenitiva. In buona sostanza, tutte le testimonianze convergono nel confermare comportamenti parossistici da parte della signora omissis che l'hanno indotta ad orientare la propria vita quotidiana quasi esclusivamente attorno all'elemento catalizzatore della religione. La presenza costante - giorno e notte -del padre spirituale, le messe casalinghe quotidiane, i pellegrinaggi, i voti sono comportamenti difficilmente compatibili con i doveri nascenti dal matrimonio. E sono stati comportamenti che hanno compromesso indubbiamente l'armonia coniugale. Ed allora perché la separazione non può essere addebitata alla signora omissis ? Perché difetta - per stessa ammissione del marito - il requisito della imputabilità soggettiva di questi comportamenti. La cassazione è chiara nel dire che La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio - Cass. n. 25843/13. Qui la signora omissis è altrettanto chiaramente agita ella non agisce consapevolmente. A prescindere dalla causa del suo malessere - di natura organica o meno - è la stessa difesa del resistente a dire che il malessere spirituale ha sicuramente provocato atroci sofferenze alla signora omissis , tormenti che non vi è dubbio che non siano stati direttamente voluti dalla nostra controparte come conseguenza diretta delle proprie scelte di vita . Gli inspiegabili - così li definisce il resistente - fenomeni subiti dalla signora omissis sono la causa e non la conseguenza del suo atteggiamento di esasperata spiritualizzazione. Sia il signor omissis che la signora omissis sono, chiaramente, ferventi fedeli. In un primo momento - di fronte ai primi episodi singolari - è lo stesso marito a chiedere l'aiuto del padre entrambi i figli e lo stesso omissis lo dicono . Poi la signora omissis scivola rapidamente in una situazione ossessiva dalla quale, in perfetta buona fede, ella crede di potere uscire curandosi attraverso la medicina spirituale. La signora omissis fa quello che può per guarire . Ella, si reca anche da un clinico medico docomma relazione omissis per sottoporsi ad una valutazione psichiatrica accurata. Sottoposta a noti test MMPI, Rorschach , la signora non risulta affetta da alcuna conclamata patologia tale da potere spiegare i fenomeni da lei riferiti e, in parte, osservati dal medico. In definitiva, la signora omissis non ha colpa. - La domanda di addebito, svolta dalla signora omissis , va ugualmente respinta. Adduce la ricorrente, a sostegno di essa, una serie di circostanze. Dice la signora che ella avrebbe subito violenza economica, avendo il marito gestito in modo autoritario ed esclusivo le risorse di casa. La signora omissis ha lavorato dal 1986 e fino al 2005, producendo un reddito proprio. I denari della famiglia - lo dice la ricorrente - venivano versati in un conto cointestato del quale la signora avrebbe potuto avere la piena disponibilità. E' veramente difficile sostenere che, in oltre venti anni di matrimonio sostanzialmente normale , la signora avrebbe subito sistematicamente scelte economiche da lei non volute. Dunque, se è sicuramente vero che la gestione economica della famiglia fosse, per lo più, riservata al marito - e questo lo dicono anche i figli e soprattutto la sorella della ricorrente - è meno facile sostenere che questo non fosse l'effetto di una modalità organizzativa condivisa da entrambi i coniugi. Parte ricorrente individua un momento di stacco alla fine del 2005, quando la signora avrebbe deciso - non sostenuta dal marito - di cessare l'attività lavorativa. A quel punto il marito avrebbe cominciato ad attuare una sorta di ritorsione economica. Peraltro, va considerato che già nel gennaio del 2007 la signora omissis cade in quella situazione di grave compromissione dell'equilibrio psicofisico prima descritta. Dunque, corre sostanzialmente un anno tra la scelta di cessare il lavoro - le cui cause sono peraltro controverse - è l'inizio della crisi che, obiettivamente, legittimerà in capo al marito una serie di reazioni anche di controllo sull'operato della moglie più che comprensibili. Per esemplificare, il docomma 101 di parte resistente - contestato negli importi ma non nella causale - dimostra 45 trasferte di preghiera in giro per l'Italia, nell'arco di sei anni e mezzo. Ora, se è ossessivo il marito a tenere traccia di tutto è anche del tutto anomalo il comportamento della moglie, che si allontana sistematicamente da casa per esigenze spirituali, in compagnia del suo padre spirituale. Ecco, in questa situazione è impossibile censurare il comportamento del marito, addebitandogli una violenza economica causa della rottura coniugale. Dice ancora la ricorrente che, specialmente a partire dal 2006, ella avrebbe subito e patito violenze morali, psicologiche e fisiche. In particolare, omissis avrebbe vietato alla moglie di frequentare certe persone amiche catechiste o altre non meglio individuate ed avrebbe visto con ostilità anche la frequentazione tra la moglie e la di lei sorella. Inoltre, il marito avrebbe subissato la moglie con una sorta di interrogatori a mezzo questionario di carta. Questi fatti sono sicuramente veri. Parlano da soli, al di là dei testi, i documenti da n. 8 a 12 di parte ricorrente. Tuttavia, sono comportamenti che devono necessariamente essere contestualizzati. Essi palesemente nascono dagli atteggiamenti anomali che la signora omissis aveva cominciato ad avere. La volontà di escludere persone terze dall'ambito familiare sorge dalla costante presenza di estranei alla mattina, a pranzo e a cena incluso padre omissis che legittimamente omissis vedeva come circostanza nefasta e causa dei comportamenti della moglie. Lo dice chiaramente omissis che mio padre non volesse vedere queste persone è accaduto dopo che mia madre ha iniziato a coltivare la sua responsabilità. Mia madre ha continuato a vedere queste stesse persone. Gli amici che mio padre non voleva vedere erano quelli che mia madre frequentava per motivi spirituali e che la aiutavano in questa fase. Per quel che ne so io mio padre non gradiva, tra i parenti, solo la presenza di mia zia L., ma non ne conosco il motivo. Queste persone venivano a casa ogni mattina E' vero, mia madre vedeva le persone sgradite a mio padre quando lui si trovava al lavoro. Confermo che mio padre, quando veniva a sapere che mia madre aveva visto persone a lui non gradite, si adirava con mia madre . Dunque, pur rimanendo non chiarita e quindi non si sa se giustificata o meno l'antipatia di omissis per la sorella della moglie, i comportamenti del marito non possono certe essere interpretati come violenze morali in danno della moglie. Egli cerca di limitare i contatti con quelle persone che - a ragione o no - individua come responsabili della deriva chiaramente ossessiva della moglie. Lo stesso deve dirsi per i famosi questionari. Il documento n. 10 è tutto incentrato sul ruolo di omissis nella vita della signora omissis . Rimane certamente singolare lo strumento con cui il signor omissis cerca risposte dalla moglie. Ma le domande che il marito pone sono tutte assolutamente legittime. Quanto agli episodi di violenza fisica, è estremamente verosimile che si siano verificate - la termine della convivenza - liti con vie di fatto. Di nuovo, tuttavia, esse devono essere contestualizzati. In realtà la ricorrente documenta e prova un solo episodio, per il quale viene fatto referto in P.S. . Il fatto si verifica in data 22 dicembre 2012. Siamo, dunque, in una fase in cui ormai da anni il rapporto coniugale si è disgregato. Non è certo quel litigio violento che consente di addebitare la separazione. Se e nei termini in cui verrà provata la responsabilità del omissis , egli potrà risponderne in sede penale. Tuttavia, manca qualsiasi correlazione causale tra la singola lite e la separazione. Vi è effettivamente un secondo certificato di 118 ancora successivo e precisamente del 19 agosto 2013. In questo caso il referto non attesta alcuna percossa, ma uno stato di forte agitazione psicomotoria conseguente a litigio familiare. Emblematica la circostanza per cui la signora omissis ritrova la calma solo dopo l'arrivo del solito padre omissis . Di li pochi giorni la signora omissis abbandonerà il tetto coniugale. Di ciò - è ormai chiaro - non può responsabilizzare esclusivamente il marito. - In ordine alla casa coniugale, va confermata l'assegnazione - già disposta dal presidente ff. - in favore del marito. Fermo restando che i figli della coppia sono maggiorenni ma non autosufficienti, entrambi vivono in compagnia del padre, da quando la madre ha - di fatto - deciso di andarsene nel 2013. Questo assetto è ben consolidato e pare funzionare. Dunque, non si vede per quale ragione mutare lo stato delle cose. Peraltro, la figlia Linda ha riferito che - qualche tempo prima dell'udienza presidenziale -, vi era stata una sorta di riunione casalinga. In quella occasione il signor omissis aveva proposto alla moglie di rientrare, vivendo un po' da separati in casa . Questa possibilità è stata respinta dalla stessa signora. Il mantenimento dei figli non autosufficienti va posto a carico integrale del padre, come già è e come già disposto anche con ordinanza presidenziale. Peraltro, lo tesso resistente nulla chiede da questo punto di vista. - In ordine all'assegno di mantenimento dovuto per la signora omissis di nuovo vanno confermate le statuizioni presidenziali. Il presidente ff. aveva ampiamente valutato la disparità economica esistente tra le parti, traendone le ragionevoli conseguenze alla luce di tutte le circostanze del caso. Il signor omissis dichiara, nel 2014, un reddito netto mensile di Euro 3.493,00. La signora omissis non lavora, pur avendo una qualificazione professionale come segretaria di direzione ed avendo lavorato fino al 2005. L'importo di Euro 650,00 mensile teneva giustamente conto del fatto che i figli rimangono tutti integralmente a carico del padre e che la signora omissis può e deve mettere a frutto le sue competenze. Rispetto all'assetto presidenziale, nulla è mutato. Il signor omissis afferma che il reddito 2014 fu dovuto ad un premio di produzione concesso di anno in anno. Tuttavia, la parte ha mancato di dimostrare che il reddito sia concretamente ed effettivamente sceso. Al di là di una busta paga isolata del mese di aprile 2015, il signor omissis non ha aggiornato in alcun modo la propria documentazione fiscale. Ancora, il signor omissis sostiene che la moglie avrebbe trovato lavoro. Anche questa circostanza è priva di dimostrazione. A sostegno, parte resistente porta il fatto che, da agosto 2015, la signora omissis si sarebbe trasferita dall'abitazione familiare, ove era tornata nel 2013 in un appartamento locato. Null'altro si sa di questa locazione o di chi ne sostenga gli oneri e dalla quale potrebbe, anzi, inferirsi un accresciuto bisogno economico da parte della Per quanto concerne la signora omissis sostiene che oggi i figli lavorerebbero stabilmente e quindi non rappresenterebbero più un costo per il padre. Pure questa circostanza è meramente asserita e indimostrata. - Le spese di lite vanno compensate. Questo in ragione della parziale soccombenza reciproca in punto di addebito e di richieste economiche. P.Q.M. il Tribunale di Milano, sezione nona civile,in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile di cui all'anno 2015 n. 1448, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede RIGETTA la reciproca domanda di addebito ASSEGNA la casa coniugale, sita in M., omissis PONE a carico del signori omissis obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di Euro 650,00, da versarsi in via anticipata il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dall'ordinanza presidenziale. La somma è soggetta a rivalutazione annuale ISTAT. Prima rivalutazione maggio 2016. MANDA alla cancelleria per quanto di competenza ed in particolare per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale delle Stato Civile del Comune di Milano, affinché provveda alle trascrizioni di legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege , ad eccezione del primo capo