Negoziazione assistita, notaio superfluo?

Sabato scorso aprendo la pagina Ultim'ora del Televideo appare una notizia che, da lì a poco, rimbalzerà da un'agenzia di stampa all'altra e il cui messaggio suona come negoziazione assistita, notaio superfluo .

Secondo l'articolo una sentenza epocale ha estromesso la figura del notaio in una pratica di negoziazione assistita tra due coniugi in fase di separazione si tratta del decreto emesso dal Tribunale di Pordenone il 17 marzo 2017. Con quel provvedimento il Tribunale, ha accolto il ricorso proposto avverso il rifiuto del Conservatore dei Registri immobiliari di procedere alla trascrizione di un accordo di negoziazione assistita che prevedeva il trasferimento di un immobile senza però che quell'accordo avesse visto l'intervento di un notaio per l'autentica delle sottoscrizioni. Per l'effetto ha così ordinato al Conservatore dei Registri immobiliari di procedere alla trascrizione del trasferimento immobiliare [] accertato che in materia di famiglia ex art. 6 d.l. n. 132/2014 non è richiesta/necessaria, ai fini della trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare eventualmente contenuti in un Accordo di negoziazione Assistita, l'ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato di all'art. 5, 3° comma del medesimo d.l. . Il tema degli accordi conclusi in sede di negoziazione assistita ma anche in mediazione e quello del ruolo del notariato nonché quello dei possibili nuovi ruoli dell'avvocatura nel trasferimento dei diritti immobiliari impone la necessità di una riflessione quantomeno a diritto vigente. Negoziazione assistita e trasferimento di diritti immobiliari Ed infatti, il titolo della notizia che riflette il contenuto del provvedimento impone cautela. E ciò perché qualcosa sembra non tornare non vi è dubbio alcuno che, ai sensi dell'art. 5 d.l. n. 132/2014, le parti di un accordo raggiunto all'esito di una negoziazione assistita concludano uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione come, ad esempio, il trasferimento della proprietà di un bene immobile e come riconosce lo stesso Tribunale. ma con il notaio. Senonchè, quella stessa norma appare assolutamente chiara nel chiedere a torto o a ragione in questo momento non rileva che, se così dovesse essere, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato . Sicuramente in questa dizione, allo stato, rientra il notaio, ma non l'avvocato neppure quando questo assiste la parte in una negoziazione assistita e può certificare le sottoscrizioni apposte sulla convenzione e sull'accordo. Del resto, questa posizione non è singolare anche l'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 28/2010 prevede che laddove l'accordo raggiunto in mediazione preveda la conclusione di uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato . Allo stato attuale, quindi, l'ordinamento non sembra riconoscere nessuno spazio al rilievo della certificazione delle sottoscrizioni meglio nota anche come autentica minore” effettuato dagli avvocati nella negoziazione assistita o dal mediatore nella mediazione . Forse un giorno qualcosa potrà magari anche auspicabilmente cambiare dopo che il Parlamento avrà, ad esempio, approvato il d.d.l. concorrenza e sempre che nel testo definitivo resterà il potere di autentica degli avvocati per certi contratti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari. L'apertura della breccia nella giurisprudenza. Ma cerchiamo di capire come i legali hanno fatto breccia nel Tribunale di Pordenone essi hanno valorizzato un aspetto della negoziazione assistita proprio in materia di famiglia. Come ci ha riferito l'avv. Graziella Cantiello, che ha seguito il ricorso insieme all'avv. Maria Antonia Pili, il punto qualificante della negoziazione assistita in questa materia è quello che vede necessariamente due avvocati che negoziano e che l'accordo di negoziazione assistita equivale proprio alla corrispondente sentenza con la quale possono avvenire anche trasferimenti immobiliari senza dover passare dal notaio quindi, secondo parte ricorrente, si potrebbe valorizzare proprio questo aspetto per un maggior ruolo degli avvocati come sembra aver valorizzato il Tribunale di Pordenone. Ebbene, è proprio questo argomento che sembra aver persuaso i giudici dal momento che il Tribunale, dopo aver ricordato l'art. 5 d.l. n. 132/2014 che prevede l'intervento del notaio, ha osservato che ulteriori e dirimenti considerazioni, tuttavia, portano ad escludere, all'interno di una prospettiva esegetica costituzionalmente orientata, che l'intervento del predetto pubblico ufficiale a ciò autorizzato” sia necessario in un procedimento di Negoziazione Assistita in materia di famiglia regolato in forma specifica dall'art. 6 d.l. n. 132/2014 . Equivalenza tra accordo e sentenza. E ciò perché – sempre a dire del Tribunale - ai sensi del 3° comma di tale ultima disposizione, in materia di famiglia, l'accordo raggiunto a seguito della convenzione va sottoposto al Procuratore della Repubblica per la concessione dell'autorizzazione o come nel caso in esame per il rilascio del nulla osta ed infine produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono [ ] i provvedimenti di separazione giudiziale . Ecco allora che poiché i provvedimenti giudiziali – sentenze ordinanze e decreti – non richiedono autenticazioni delle sottoscrizioni da parte di ulteriori pubblici ufficiali a ciò autorizzati” [] risulta evidente che neppure gli Accordi di negoziazione dovranno essere soggetti a tale adempimento pena la vanificazione della predetta espressa equiparazione . Del resto, conclude il Tribunale, anche il lodo arbitrale – previa concessione dell' exequatur – può essere trascritto avendo gli stessi effetti della sentenza. Senonché, fino ad oggi sia per la negoziazione che per la mediazione la possibilità di ottenere l'omologazione per quanto riguarda la mediazione non è stata mai ritenuta e a ragione sufficiente per poter superare l'obbligo della presenza del notaio neppure con riferimento agli accordi di mediazione ex art. 2643, n. 12- bis . E quindi, anche il nulla osta o l'autorizzazione del pubblico ministero prevista per la negoziazione assistita in materia famigliare non può certamente consentire di superare la presenza del notaio neppure in materia di famiglia. E ciò anche se la norma prevede che l'accordo produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che non richiedono alcuna ulteriore autenticazione notarile nemmeno per la trascrizione di eventuali trasferimenti immobiliari. Ed infatti, a parte che la sentenza è atto pubblico idoneo alla trascrizione, a quell'orientamento osta il disposto anche dell'art. 2657 c.c Viceversa l'accordo di negoziazione come il verbale di accordo di mediazione è titolo soltanto per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In ogni caso, il provvedimento, per ora, interviene soltanto sulla materia del diritto della famiglia senza pretesa di estendersi anche all'ambito civile e commerciale. Tuttavia, anche nello specifico settore, la cautela è d'obbligo come aveva anticipato il Notariato interpellato dalle agenzie di stampa subito dopo la diffusione della notizia.