Sezioni Unite: il giudice può interpellare la madre che abbia chiesto alla nascita di restare anonima

Le Sezioni Unite sono intervenute sulla questione relativa alla possibilità per il Giudice, in attesa di un intervento legislativo ad hoc, di interpellare la madre che ha dichiarato al momento della nascita del figlio di voler restare anonima, qualora il figlio stesso chieda di conoscere le proprie origini.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 1946/17 depositata il 25 gennaio. Il caso. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto alla Suprema Corte di enunciare un principio di diritto in tema di parto anonimo e diritto del figlio a conoscere le proprie origini che chiarisca se, ai fini dell’applicabilità dello strumento dell’interpello, previsto dalla sentenza della Corte cost. n. 278/2013, sia necessario un intervento legislativo oppure se, in mancanza di una normativa ad hoc, e anche in virtù della condanna inflitta all’Italia dalla Corte EDU Godelli contro Italia 2012 , sia possibile per il Giudice applicare l’istituto in via sussidiaria, su richiesta del figlio. Data la particolare rilevanza della questione, il Primo Presidente ha disposto l’intervento delle Sezioni Unite. In attesa del legislatore, il Giudice può interpellare la madre anonima. Le Sezioni Unite, ritenendo fondata la richiesta del Procuratore, enunciano, nell’interesse della legge, che In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte cost. n. 278/2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte Costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità . fonte www.ilfamiliarista.it

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 20 dicembre 2016 – 25 gennaio 2017, n. 1946 Presidente Rordorf – Relatore Giusti Fatti di causa 1. - Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con atto in data 30 marzo 2016, ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell’art. 363, primo comma, c.p.c., l’enunciazione nell’interesse della legge del principio di diritto al quale la Corte d’appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, avrebbe dovuto attenersi nel decidere, con il decreto in data 10 marzo 2015, il reclamo proposto dal figlio maggiorenne nato da parto anonimo, il quale aveva fatto istanza al giudice di verificare, attraverso un interpello riservato, la persistenza della volontà della madre di non essere nominata. 2. - La richiesta scaturisce da una nota del Presidente dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia che ha sottoposto alla valutazione dell’Ufficio del pubblico ministero presso la Corte di cassazione il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito in materia di parto anonimo e ricerca delle proprie origini da parte dell’adottato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013. Con tale sentenza è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 Diritto del minore ad una famiglia , come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali , nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione . 3. - Riferisce il Pubblico ministero requirente che, rigettando il reclamo del figlio, la Corte d’appello di Milano ha aderito all’orientamento seguito anche dai Tribunali per i minorenni di Milano, di Catania, di Bologna, di Brescia e di Salerno che ritiene necessario attendere l’intervento del legislatore per dare corso alla richiesta del figlio a che il giudice interpelli in via riservata la madre naturale circa la persistenza della sua volontà di non essere nominata. Secondo questo indirizzo, in mancanza di intervento da parte del Parlamento, l’interpello della madre non potrebbe avvenire con modalità direttamente individuate dal giudice, in quanto la Corte costituzionale - con l’inciso, che compare nel dispositivo della pronuncia, attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - avrebbe istituito una esplicita riserva di legge per non vanificare la garanzia di segretezza sul parto riconosciuta dall’ordinamento alla donna. L’impossibilità di un’attuazione per via giudiziaria della sentenza della Corte costituzionale dipenderebbe dalla sua natura di pronuncia additiva di principio, con contestuale rinvio alla legge per la necessaria disciplina di dettaglio. L’intervento del giudice si appaleserebbe indebito ed invasivo degli altri poteri dello Stato, perché creativo ex novo di un procedimento, tra l’altro di per sé non risolutivo in caso di indisponibilità, da parte della struttura che conserva i documenti, a comunicare le informazioni che consentano di risalire alla identità della madre. Il punto di equilibrio tra i due diritti in gioco - quello del figlio a conoscere le proprie origini e quello della madre di mantenere l’anonimato - si realizzerebbe proprio attraverso la disciplina del procedimento di interpello, in considerazione della pluralità di soluzioni idonee a ristabilire la legittimità costituzionale, tra loro fungibili poiché compatibili con il principio che si tratta di attuare attraverso l’esercizio della discrezionalità legislativa. Sarebbero configurabili anche ostacoli di carattere processuale, perché la piena attuazione del contraddittorio assicurata alle parti anche nei procedimenti in camera di consiglio, con il diritto di accedere liberamente a tutte le risultanze istruttorie, confliggerebbe con la necessità della massima riservatezza di questo procedimento. 4. - Il Procuratore generale osserva che vi è un’altra parte dei giudici di merito il Tribunale per i minorenni di Trieste il Tribunale per i minorenni per il Piemonte e la Valle d’Aosta la Corte d’appello di Catania, sezione della famiglia, della persona e dei minori che, in forza dei principi enunciati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nella sentenza 25 settembre 2012 Godelli c. Italia e per effetto della sentenza di illegittimità costituzionale del 2013, ammette la possibilità di interpello riservato anche senza legge. Secondo questo orientamento, la norma dichiarata incostituzionale non potrebbe più essere applicata. Nell’individuare la regola per il caso concreto, il giudice, al fine di conoscere la volontà attuale della madre se intenda mantenere ferma o meno la scelta originaria per l’anonimato, dovrebbe utilizzare come parametri di riferimento la disciplina generale sul tema rinvenibile nell’art. 28 della legge n. 184 del 1983 e la normativa in materia di procedimenti in camera di consiglio e di protezione dei dati personali. Pur nel perdurante silenzio del legislatore sulle modalità di interpello della madre biologica anonima, il giudice non potrebbe sottrarsi dal dare concreta attuazione al diritto fondamentale del figlio a conoscere la propria identità, nel rispetto del contrapposto diritto all’anonimato della madre. 5. - Il Procuratore generale rileva che, in presenza di questi due diversi e contrastanti approdi interpretativi emersi nella giurisprudenza di merito, talora all’interno della stessa sede giudiziaria, è configurabile un oggettivo interesse alla enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge, per la indubbia rilevanza generale e sociale del tema che ne è alla base e segnala l’opportunità che, su una questione di diritto così delicata, anche la Corte di cassazione nella composizione ordinaria o a sezioni unite aggiunga la propria voce nel dialogo che si è instaurato tra le Corti. In particolare, ad avviso del pubblico ministero, gli aspetti della questione di diritto sottesa alla richiesta ai sensi dell’art. 363, primo comma, c.p.c. sarebbero due. Il primo riguarda il rapporto tra il diritto di ogni persona a conoscere le proprie origini ed il contrapposto diritto all’oblio della donna che ha partorito avvalendosi dell’anonimato, e la consequenziale tutela che agli stessi è riconosciuta nell’ordinamento italiano dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013. Il secondo investe l’interpretazione della pronuncia della Corte costituzionale ed il suo inquadramento nell’ambito delle diverse tipologie decisorie, al fine di tracciare gli spazi ed i limiti di intervento del giudice comune nell’esercizio concreto del suo potere giurisdizionale e nel rispetto delle prerogative del Parlamento. 6. - Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la Corte di cassazione enunci, in una prospettiva di orientamento del giudice, il seguente principio di diritto Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, va affermata l’esistenza del diritto dell’adottato e comunque del nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini con il limite dell’accertata persistenza della volontà della madre biologica di mantenere il segreto l’esercizio del diritto trova attuazione mediante istanza dell’adottato rivolta al giudice, che dovrà procedere all’interpello della madre con modalità idonee a preservare la massima riservatezza nell’assunzione delle informazioni in ordine alla volontà della donna di mantenere ferma la dichiarazione di anonimato o di revocarla . 6.1. - A tale conclusione il pubblico ministero perviene sul rilievo che la sentenza n. 278 del 2013 è di accoglimento ed il suo contenuto non si risolve soltanto nella addizione di un principio, ma anche nella indicazione di una regola chiara circa la possibilità di interpello della madre da parte del giudice su richiesta del figlio. La perdurante inerzia del legislatore non potrebbe oltremodo giustificare la violazione di un diritto del figlio, il cui riconoscimento e la cui tutela non trovano più alcun ostacolo normativo nel comma 7 dell’art. 28 della legge n. 184 del 1983, ormai espunto dall’ordinamento. 7. - Data la particolare rilevanza della questione, il Primo Presidente ha disposto che, sulla richiesta del Procuratore generale, la Corte si pronunci a sezioni unite. 8. - In prossimità dell’udienza pubblica del 20 dicembre 2016, il pubblico ministero ha depositato note illustrative. Premesso che l’anonimato è una scelta di sistema che vuole favorire la genitorialità naturale ed impedisce l’insorgenza di una genitorialità giuridica, ma che la irreversibilità di questa scelta è stata riconosciuta contrastante con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini in quanto diritto coessenziale ad ogni persona umana anche se nata da madre legittimata a rimanere anonima, il Procuratore generale requirente individua i referenti normativi per le modalità di interpello nell’art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali e nello stesso art. 28 della legge n. 184 del 1983. Inoltre, l’Ufficio del pubblico ministero osserva che l’applicazione diretta della sentenza di incostituzionalità è già intervenuta con due recenti pronunce della I Sezione civile della Corte di cassazione, le quali hanno statuito che l’anonimato vale solo per la madre in vita e che, pertanto, dopo la morte della genitrice biologica che aveva scelto il segreto, il figlio adottato può conoscerne l’identità sentenza 21 luglio 2016, n. 15024 sentenza 9 novembre 2016, n. 22838 . Ragioni della decisione 1. - La richiesta sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite concerne la materia del parto anonimo e del diritto del figlio non riconosciuto alla nascita, e adottato da terzi, ad accedere alle informazioni che riguardano la sua origine naturale. In particolare, essa pone la questione se la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013 - che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in parte qua , dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 - rimetta la sua stessa efficacia ad un successivo intervento del legislatore recante la disciplina del procedimento di interpello riservato, in assenza della quale il tribunale per i minorenni, sollecitato dal figlio interessato a conoscere i suoi veri natali, non potrebbe procedere a contattare la madre per verificare se intenda tornare sopra la scelta per l’anonimato fatta al momento del parto o se, al contrario, il principio somministrato dalla Corte con la citata pronuncia, in attesa della organica e compiuta normazione da parte del Parlamento, si presti ad essere per l’intanto tradotto dal giudice comune in regole sussidiariamente individuate dal sistema, ancorché solo a titolo precario. 2. - La Corte d’appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, con il decreto in data 10 marzo 2015 da cui ha preso avvio la richiesta del Procuratore generale di enunciazione del principio nell’interesse della legge, ha ritenuto che la mancanza di disciplina legislativa volta a regolamentare l’interpello della madre naturale circa la perdurante attualità della sua scelta di non voler essere nominata, precluda di dare corso alla istanza del figlio. Secondo i giudici del merito, la Corte costituzionale, con la sentenza additiva di principio, ha affidato la concreta soluzione adeguatrice al legislatore, chiamato a stabilire quali siano le modalità per colmare il rilevato vuoto normativo. Il rinvio al legislatore, compenetrato nella stessa dichiarazione di incostituzionalità, troverebbe spiegazione nel variegato panorama di scelte in concreto praticabili per dare attuazione al principio dell’interpello riservato della madre anonima. In mancanza nel nostro ordinamento di una disciplina immediatamente estensibile al caso di specie e in presenza della espressa previsione, da parte della Corte costituzionale, di una riserva di legge sul procedimento di interpello riservato della madre anonima, il tribunale per i minorenni non potrebbe muoversi, non essendo consentita, in attesa dell’intervento legislativo, un’attività giurisdizionale surrogatoria rivolta a dare immediata attuazione ai diritti costituzionali dei soggetti coinvolti. Il dictum della Corte potrebbe trovare applicazione da parte degli organi della giurisdizione ordinaria solo quando si sarà trasformato in diritto positivo ad opera di una conforme regola legislativa. 3. - Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione ritiene che il giudice del merito, adito in sede di reclamo, avrebbe dovuto invece legittimare l’inoltro riservato della richiesta alla madre naturale per accertarsi se ella volesse o meno mantenere il riserbo dell’anonimato di fronte al desiderio del figlio di conoscere la sua identità naturale. E chiede che la Corte enunci, nell’interesse della legge, il corrispondente principio di diritto di cui il giudice del reclamo avrebbe dovuto fare applicazione. 4. - La richiesta del Procuratore generale è ammissibile, sussistendo i presupposti alla presenza dei quali l’art. 363 c.p.c., secondo la lettura datane dalla giurisprudenza di questa Corte Cass., Sez. U., 18 novembre 2016, n. 23469 , condiziona l’enunciazione del principio di diritto a l’avvenuta pronuncia di almeno uno specifico provvedimento non impugnato o non impugnabile b la reputata illegittimità del provvedimento stesso, quale indefettibile momento di collegamento con una concreta fattispecie c l’interesse della legge, quale interesse generale o trascendente quello delle parti, all’affermazione di un principio di diritto per l’importanza di una sua formulazione espressa. In primo luogo, infatti, le parti del giudizio a quo non hanno proposto ricorso nei termini di legge avverso la statuizione di rigetto del reclamo resa dalla Corte d’appello di Milano con il decreto depositato il 10 marzo 2015. E tanto basta a ritenere sussistente il requisito di legge, giacché il primo comma dell’art. 363 c.p.c. richiede che le parti non abbiano proposto ricorso o vi abbiano rinunciato, ovvero che il provvedimento non sia ricorribile per cassazione e non sia altrimenti impugnabile essendo così ultroneo verificare, altresì, se quel provvedimento - in concreto non impugnato - avrebbe potuto esserlo dinanzi a questa Corte o se si tratti di un provvedimento non ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. per la mancanza dei requisiti della decisorietà e della definitività. Sussiste anche il requisito sub b . Nella sua richiesta di enunciazione del principio di diritto, invero, il Procuratore generale specifica di averla formulata, non in via astratta o esplorativa, ma con riferimento ad un ben preciso e pertinente caso della vita venuto all’esame della Corte d’appello di Milano e risolto con l’adesione ad una interpretazione della disciplina di riferimento opposta a quella seguita da altri giudici di merito e qui sollecitata dallo stesso requirente con la denuncia dell’errore e con l’istanza a questa Corte di ristabilire l’ordine del sistema cfr. Cass., Sez. U., 11 gennaio 2011, n. 404 . Infine, l’opportunità di intervenire con l’enunciazione di un principio di diritto è positivamente ed effettivamente riscontrabile nella fattispecie in esame sia per il ravvisato contrasto di tesi tra i giudici di merito e per la mancanza di pronunce di questa Corte che abbiano affrontato espressamente la questione della possibilità o meno per il figlio nato da parto anonimo di attivare, nel contesto scaturito dalla pronuncia della Corte costituzionale, un procedimento di interpello riservato diretto a verificare la persistenza della volontà della madre di non essere nominata sia perché il tema - che investe valori costituzionali di primario rilievo reciprocamente connessi nei modi di concretizzazione - presenta un’oggettiva rilevanza generale, anche per le implicazioni relative al ruolo di garanzia che la giurisdizione comune è chiamata a svolgere nel dare seguito, nella decisione dei casi concreti, alla pronuncia di incostituzionalità, in difetto dell’intervento di regolamentazione legislativa. 5. - La richiesta del Procuratore generale è fondata. 6. - Nel quadro di una disciplina, dettata dall’art. 28, commi 5, 6 e 8, della legge n. 184 del 1983, nel testo sostituito dalla legge n. 149 del 2001, che attribuisce al figlio adottivo che abbia raggiunto l’età di venticinque anni il diritto potestativo di accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei suoi genitori biologici ferma ovviamente l’identità acquistata con la relazione di genitorialità esclusiva con il padre e la madre adottivi , e che consente l’esercizio di questo diritto, funzionale alla costruzione della propria identità, anche prima dei venticinque anni, al figlio che abbia raggiunto la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica prevedendosi che l’istanza di autorizzazione - non richiesta quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili - deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza , il comma 7 della medesima disposizione stabiliva, come norma di chiusura di tale sistema, una regola invalicabile per il figlio nato da parto anonimo l’ accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 . Il citato art. 28, comma 7, andava letto in collegamento, appunto, con l’art. 30 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, in tema di dichiarazione di nascita, ove è prevista la necessità di rispettare l’eventuale volontà della madre di non essere nominata e con l’art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, che non permette all’interessato l’accesso al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica, contenenti le informazioni identificative della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata al momento della nascita, se non trascorsi cento anni dalla formazione di quei documenti. La scelta compiuta dalla madre al momento del parto si connotava così per l’assolutezza e l’irreversibilità, proiettandosi su di un arco di tempo eccedente la durata normale della vita umana in presenza dell’ostacolo dell’anonimato, il giudice non poteva fornire alcuna informazione identificativa al figlio. 7. - La disciplina dell’art. 28, comma 7, aveva superato indenne, nel 2005, il vaglio di legittimità costituzionale. Investita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., di una questione sollevata nella parte in cui la norma escludeva la possibilità di autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni sulle origini senza la previa verifica, da parte del giudice, della persistenza della volontà della madre biologica di non essere nominata, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2005, la giudicò infondata. Ritenne la Corte che l’assolutezza del diritto all’anonimato era espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda , rappresentando la garanzia che il legislatore ha ritenuto necessaria per assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio , e per distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi . L’esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalità scrisse in quell’occasione il giudice delle leggi - spiega perché la norma non preveda per la tutela dell’anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale. Invero, la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire - per proteggere tanto lei quanto il nascituro - sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall’autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà . 7.1. - Nuovamente investita della questione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2013, ha ribaltato la precedente decisione e dichiarato l’illegittimità costituzionale, in parte qua, dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983. La Corte ha riaffermato il fondamento costituzionale del diritto all’anonimato della madre, il quale riposa sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica e la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili e ha ribadito che la salvaguardia della vita e della salute sono i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitoriali-tà naturale . Ma ha riconosciuto che anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini - e ad accedere alla propria storia parentale costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona , e che il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale . Così inquadrati i valori costituzionali in gioco, la Corte ha censurato la disciplina legislativa in esame, in precedenza assolta, per la sua eccessiva rigidità , dichiarando in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. l’”irreversibilità del segreto . L’art. 28, comma 7, infatti, prefigura una sorta di cristallizzazione o di immobilizzazione nelle modalità di esercizio del diritto all’anonimato della madre una volta intervenuta la scelta per l’anonimato, la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad espropriare la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un’efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l’impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, ab origine, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato . La Corte ha giudicato irragionevole che la scelta per l’anonimato risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla genitorialità naturale , non essendo legittimo che la volontà espressa in un dato momento non sia eventualmente revocabile in seguito alla iniziativa del figlio . L’ eccessiva rigidità sta nella mancata previsione - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - della possibilità per il giudice di interpellare la madre anonima, su richiesta del figlio, ai fini di un’eventuale revoca di tale dichiarazione. Al legislatore, in conclusione, è fatto carico di introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non volere essere nominata e, nel contempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo . 7.2. - Tra la prima e la seconda pronuncia della Corte costituzionale è intervenuta, sulla stessa materia, la Corte Europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza 25 settembre 2012 Godelli c. Italia. Esaminando il caso della signora G. , la quale, nata da parto anonimo, si era vista opporre dai giudici italiani un rifiuto assoluto e definitivo di accedere alle proprie origini personali in applicazione della disposizione dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, la Corte di Strasburgo ha ricordato che, nel perimetro della tutela offerta dall’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rientra anche la possibilità di disporre dei dettagli sulla propria identità di essere umano, essendo protetto dalla Convenzione l’interesse vitale a ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verità concernente un aspetto importante della propria identità personale, ad esempio l’identità dei propri genitori . La Corte Europea ha quindi affermato che la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa , ma - in assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto del figlio a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l’anonimato - dà una preferenza incondizionata a questi ultimi e ciò a differenza di quanto previsto nel sistema francese esaminato nella sentenza della Grande Camera 13 febbraio 2003 Odievre c. Francia e ritenuto compatibile con la Convenzione , dove è previsto che, su impulso del figlio dato in adozione, volto a conoscere l’identità della madre biologica anonima, si possa almeno chiedere a lei se, davanti a quella richiesta, abbia intenzione di derogare all’anonimato oppure di mantenerlo. 8. - Il Collegio ritiene di dovere innanzitutto sottolineare che la sentenza n. 278 del 2013 della Corte costituzionale è una pronuncia di accoglimento non si tratta né di una sentenza di inammissibilità per discrezionalità del legislatore o per mancanza di rime obbligate , né di pronuncia di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, ossia di una sentenza di inammissibilità o di rigetto accompagnata da un’esortazione o da un monito nei confronti del legislatore affinché provveda ad una congrua riforma della disciplina. Trattandosi di una sentenza di illegittimità costituzionale, essa produce gli effetti di cui agli artt. 136 Cost. e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale la norma dichiarata costituzionalmente illegittima - nella specie, l’implicita esclusione di qualsiasi possibilità per il figlio nato da parto anonimo di attivare, dinanzi al giudice, un procedimento atto a raccogliere l’eventuale revoca, da parte della madre naturale, della dichiarazione originaria - cessa di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione . Poiché la norma che escludeva l’interpello della madre ai fini dell’eventuale revoca è stata rimossa dall’ordinamento fin dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, il giudice non può negare tout court al figlio l’accesso alle informazioni sulle origini per il solo fatto che la madre naturale aveva dichiarato, al momento della nascita, di voler essere celata dietro l’anonimato. Se lo facesse, senza avere previamente verificato, beninteso con le modalità più discrete e meno invasive possibili, la volontà della donna di mantenere l’anonimato, egli in realtà continuerebbe a dare applicazione al testo dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 preesistente alla pronuncia della Corte costituzionale, negando tutela al diritto del figlio in nome di una assolutezza senza eccezione esito, questo, non consentito, giacché l’ordinamento collega alla declaratoria di incostituzionalità l’effetto della rimozione della norma giudicata illegittima. La perdurante applicazione della norma dichiarata incostituzionale si risolverebbe, in definitiva, nel mantenimento del vulnus recato agli artt. 2 e 3 Cost. da una disposizione - il citato art. 28, comma 7 che trasformava il diritto all’anonimato della madre naturale in un vincolo assoluto e immodificabile, indisponibile alla volontà della stessa donna di ritrattarlo, e, non consentendo di guardare, in una prospettiva diacronica, ad uno scenario temporale e di vita proiettato oltre la nascita, sacrificava totalmente il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, che costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona , senza che ciò fosse strettamente necessario per tutelare il diritto all’anonimato della madre. Un vulnus che la Corte costituzionale non si è limitata ad accertare, ma ha sanato e rimosso, introducendo in via di addizione il principio che il figlio possa chiedere al giudice di interpellare la madre ai fini della revoca della dichiarazione, a suo tempo fatta, di non volere essere menzionata come madre nell’atto di nascita. 8.1. - Si tratta, dunque, di una sentenza additiva di principio, o di meccanismo, che dichiara l’illegittimità costituzionale del citato art. 28, comma 7, nella parte in cui non prevede il diritto del figlio a provocare la possibile revoca della scelta dell’anonimato l’addizione normativa ha ad oggetto, appunto, un principio opposto a quello che si desumeva dalla disposizione preesistente, dichiarata incostituzionale di possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione . Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la disposizione dell’art. 28, comma 7, non è rimasta invariata, ma vive nell’ordinamento con l’aggiunta di questo principio ordinatore, capace di esprimere e di fissare un punto di equilibrio tra la posizione del figlio adottato e i diritti della madre. Tale punto di equilibrio si compendia nella riconosciuta possibilità per il giudice di interpellare in via riservata la madre biologica per raccogliere la sua volontà attuale quando c’è un figlio interessato a conoscere la sua vera origine, ma anche nella preferenza da accordare alla scelta della donna, perché il figlio non ha un diritto incondizionato a conoscere la propria origine e ad accedere alla propria storia parentale, non potendo ottenere le informazioni richieste ove persista il diniego della madre di svelare la propria identità. È esatto che la sentenza n. 278 del 2013 non solo lascia impregiudicate le movenze del procedimento di interpello riservato, ma anche specifica, nel dispositivo, che la possibilità per il giudice di interpellare la madre si deve esplicare attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza e ciò, dopo avere affermato, in motivazione, che s arà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto . E tuttavia, la circostanza che tale pronuncia di incostituzionalità consegni l’addizione ad un principio, senza introdurre regole di dettaglio self-executing quanto al procedimento di appello riservato, e si indirizzi espressamente al legislatore affinché, previe le necessarie ponderazioni e opzioni politiche, ripiani la lacuna incostituzionale e concretizzi le modalità del meccanismo procedimentale aggiunto, non esonera gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia al suo compito, dall’applicazione diretta di quel principio, né implica un divieto di reperimento dal sistema delle regole più idonee per la decisione dei casi loro sottoposti. Per un verso, infatti, l’affermazione di principio contenuta nel dispositivo di incostituzionalità non è semplice espressione di orientamento di politica del diritto, destinata a trovare realizzazione a condizione di un futuro intervento del legislatore che trasformi la pronuncia della Corte costituzionale in regole di diritto positivo. Essa è, invece, diritto vigente, capace di valere per forza propria, in quanto derivante dalla Costituzione la legge alla quale il giudice è soggetto per il principio di legalità nella giurisdizione art. 101, secondo comma, Cost. è quella che risulta dalla addizione del principio ad opera della sentenza di illegittimità costituzionale. Per l’altro verso, il dialogo privilegiato che, con la citata sentenza, la Corte costituzionale instaura con il legislatore riguarda la introduzione, da parte di quest’ultimo, della disciplina generale e astratta attraverso l’esercizio della discrezionalità politica. La riserva espressa della competenza del legislatore si riferisce, evidentemente, al piano della normazione primaria, al livello cioè delle fonti del diritto come tale, essa non estromette il giudice comune, nel ruolo - costituzionalmente diverso da quello affidato al legislatore - di organo chiamato, non a produrre un quid novi sulla base di una libera scelta o a stabilire una disciplina di carattere generale, ma a individuare e dedurre la regola del caso singolo bisognoso di definizione dai testi normativi e dal sistema, di cui è parte anche il principio vincolante dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza additiva, e così a ricercare, in chiave di effettività, nel momento applicativo, un punto di saldatura tra quel principio, i diritti dei soggetti coinvolti e le regole preesistenti. Agli organi della giurisdizione il principio dichiarato dalla Corte nel dispositivo di accoglimento si rivolge, anche con la carica di specificazioni contenute nei criteri-guida in esso delineate, riguardanti il tipo di attività interpello della madre ai fini di una eventuale libera revoca da parte della stessa della dichiarazione, a suo tempo resa, di voler restare anonima , chi la debba svolgere il giudice , quando su sollecitazione del figlio e con quali modalità rispettando l’assoluta riservatezza della donna e ne orienta la necessaria opera di integrazione nella definizione del caso concreto sottoposto al loro esame. Si tratta di una provvista di indicazioni che consente al giudice di assicurare, anche per il periodo transitorio, una situazione adeguata alla legalità costituzionale, dando ai soggetti coinvolti la possibilità concreta di esercitare i loro diritti fondamentali alla madre, di eventualmente ritrattare, sul versante dei rapporti relativi alla genitorialità naturale, la scelta per l’anonimato, se è messa in condizione di cambiarla allorché il figlio si dichiari interessato a conoscere le sue origini al figlio, di accedere alle informazioni sulle sue origini e di definire così la sua identità naturale, con tutto ciò che sul piano personale questo può significare, sempre che la portatrice dell’interesse all’anonimato intenda revocare, per effetto di una scelta rimessa alla sua valutazione e alla sua coscienza, la dichiarazione iniziale. 8.2. - La soluzione che ritiene possibile, pur nel perdurante silenzio del legislatore, l’applicazione in sede giurisdizionale dell’interpello riservato della madre biologica anonima, trova sostegno nei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo alle sentenze additive a dispositivo generico. La Corte costituzionale ha infatti chiarito, con la sentenza n. 295 del 1991, e ha successivamente ribadito, con la sentenza n. 74 del 1996, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione legislativa - com’è quella ravvisata nell’ipotesi di mancata previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare l’effettività di questo - mentre lascia al legislatore, riconoscendone l’innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all’omissione in via di individuazione della regola del caso concreto . Le additive di principio, infatti, sono pronunce tendenzialmente caratterizzate da una duplice funzione da un lato, di orientamento del legislatore, nella necessaria attività consequenziale alla pronuncia, diretta a rimediare all’omissione incostituzionale dall’altro, di guida del giudice nell’individuare, ove possibile, soluzioni applicative utilizzabili medio tempore, estraendo da quel principio, e dal quadro normativo generale esistente, la regola buona per il caso. 9. - L’immediata applicabilità della sentenza n. 278 del 2013 non trova neppure ostacoli nell’impossibilità concreta per il giudice di mutuare dall’ordinamento, in attesa dell’ interpositio legislatoris , un meccanismo utile a garantire la tutela dei diritti nascenti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale. Il procedimento utilizzabile al fine di rendere l’additiva di principio suscettibile di seguito giurisdizionale conforme è quello base , di volontaria giurisdizione, previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 28 della legge n. 184 del 1983, nel corso del quale è stata sollevata dal giudice a quo la questione di costituzionalità accolta dalla Corte costituzionale. Si tratta di un procedimento in camera di consiglio, che si svolge dinanzi al tribunale per i minorenni del luogo di residenza, dettato per la ricerca delle origini del figlio adottato, una volta che questi abbia raggiunto la maggiore età, nel caso in cui la madre non ha fatto la dichiarazione di anonimato. Questo procedimento camerale - previi i necessari adattamenti, necessari ad assicurare in termini rigorosi la riservatezza della madre, che si impongono in virtù delle indicazioni contenute nel principio esplicitato dalla sentenza di illegittimità costituzionale - ben può adattarsi al caso del figlio che richiede al giudice di autorizzare le ricerche e il successivo interpello della madre biologica circa la sua volontà di mantenere ancora fermo l’anonimato, e così rappresentare il contenitore neutro cfr. Cass., Sez. U., 19 giugno 1996, n. 5629 di un’interrogazione riservata, esperibile una sola volta, con modalità pratiche nel concreto individuate dal giudice nel rispetto dei limiti imposti dalla natura dei diritti in gioco, reciprocamente implicati nei loro modi di realizzazione. Le modalità del procedimento trovano un parametro di riferimento anche nell’art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali. Tale disposizione - consentendo in ogni tempo la comunicabilità delle informazioni non identificative ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, tuttavia ancorandola all’osservanza, ai fini della tutela della riservatezza della madre, delle relative opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile - detta un criterio utile per il giudice che, nel procedere all’interpello della madre, dovrà seguire modalità idonee a preservare la massima riservatezza e segretezza nel contattare la madre per verificare se intenda mantenere ferma la dichiarazione di anonimato o revocarla. Un altro referente normativo utile ai fini della individuazione della regola del caso concreto è desumibile dal comma 6 del citato art. 28, il quale prevede che l’accesso per l’adottato alle notizie sulla sua origine e l’identità dei genitori biologici avvenga con modalità tali da evitare turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente . Si tratta di un’indicazione normativa che necessariamente vale per tutte le posizioni coinvolte nella vicenda, non solo per il figlio ma anche per la madre il che impone che la ricerca e il contatto ai fini dell’interpello riservato siano gestiti con la massima prudenza ed il massimo rispetto, oltre che della libertà di autodeterminazione, della dignità della donna, tenendo conto della sua età, del suo stato di salute e della sua condizione personale e familiare. 10. - Il reperimento, in via giurisprudenziale, dal quadro normativo generale esistente e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, della regola del caso suscettibile di permettere un seguito integrativo dell’ordinamento lacunoso in attesa dell’intervento legislativo, deriva anche dalla necessità di ricercare una coerenza con la piena attuazione dei diritti di matrice convenzionale e di interpretare, in quest’ambito, il diritto interno in senso conforme alla CEDU e alle pronunce della Corte Europea. Invero, il rispetto degli obblighi internazionali è uno strumento efficace della tutela dei diritti fondamentali nella singola fattispecie, e questa richiede una combinazione virtuosa di esperienze e di attribuzioni, di cui è parte l’obbligo che incombe sui giudici comuni di dare alle norme interne una lettura conforme ai precetti convenzionali Corte cost., sentenze n. 311 e n. 317 del 2009 , fermo il predominio assiologico della Costituzione sulla Convenzione Europea Corte cost., sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 e n. 49 del 2015 . Ora, come si è ricordato retro, sub 7.2., proprio con riguardo alla disciplina della irreversibilità del segreto, con la sentenza Godelli la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione, evidenziando che la nostra legislazione non stabiliva un bilanciamento fra il diritto della madre biologica all’anonimato e quello a conoscere la propria identità da parte del figlio adottato, caratterizzandosi per la mancanza assoluta di un equilibrio tra gli interessi in gioco, e in tal modo eccedeva dal margine di valutazione riconosciuto alla stregua del parametro convenzionale. In questa prospettiva, il mancato sforzo ermeneutico diretto a cogliere nell’ordinamento, nell’attesa dell’intervento del legislatore, le condizioni di effettività e di operatività del principio formulato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale, determinerebbe anche un deficit di tutela riguardo ad un diritto fondamentale riconosciuto dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, risolvendosi nel mantenimento di una situazione di violazione analoga a quella constatata dalla CEDU, situazione che invece il giudice nazionale deve prevenire. D’altra parte, diversamente opinando, e continuandosi a negare, in attesa di un meccanismo procedimentale stabilito per legge, la possibilità per il figlio di chiedere al giudice di interpellare riservatamente la madre anonima, si finirebbe con il non valorizzare, negli esiti applicativi, la spinta propulsiva che deriva dalla convergenza di fondo, pur nel diverso percorso argomentativo, tra il precedente della Corte di Strasburgo e l’esito dell’incidente di costituzionalità. Infatti, quantunque la dichiarata illegittimità costituzionale sia dipesa dall’accertato contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., con assorbimento del motivo di censura formulato in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., dalla stessa motivazione della sentenza di incostituzionalità si ricava l’espresso riconoscimento non solo che la sentenza di Strasburgo invita a riflettere sul profilo diacronico” della tutela assicurata al diritto all’anonimato della madre , ma anche che l’eccessiva rigidità della disciplina nazionale è censurata sulla base degli stessi rilievi, in sostanza, formulati dalla Corte EDU . 11. - I protocolli in concreto seguiti da quei Tribunali per i minorenni che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, hanno correttamente ritenuto di dare corso alla istanza del figlio di interpello della madre naturale per un’eventuale revoca della scelta di rimanere anonima fatta al momento del parto, dimostrano come le norme di riferimento, arricchite delle indicazioni contenute nell’addizione del principio, siano suscettibili di essere declinate in direzioni pratiche dell’attività e del procedimento, capaci di consentire che, nel terminale del momento applicativo, il contatto con la madre, rivolto a raccogliere un’insindacabile dichiarazione di volontà, avvenga con modalità non invasive e rispettose della sua dignità e, nello stesso tempo, cautelando in termini rigorosi il suo diritto alla riservatezza. Così, un Tribunale per i minorenni, una volta ricevuto il ricorso del figlio, forma il relativo fascicolo, secretato sino alla conclusione del procedimento e anche oltre alla luce della visione del fascicolo della vicenda che portò all’adozione, incarica la polizia giudiziaria di acquisire, presso l’ospedale di nascita, notizie utili alla individuazione della madre del ricorrente ove la madre risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa per via consolare, in caso di residenza all’estero di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell’interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio di quest’ultima. Le linee guida di quel Tribunale prevedono inoltre che ove la madre biologica, in sede di notificazione, chieda il motivo della convocazione, l’operatore del servizio sociale dovrà rispondere non ne sono a conoscenza , osservando in ogni caso il più stretto segreto d’ufficio il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalla fattispecie il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall’interessata, tra quest’ultima - da sola, senza eventuali accompagnatori - e il giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. A questo punto, secondo le direzioni pratiche, l’interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio che mise alla luce quel certo giorno ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine, e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna non dà il suo consenso al disvelamento, il giudice ne dà semplice riferimento scritto al Tribunale, senza formare alcun verbale e senza comunicare il nome del richiedente se invece la persona dà il suo consenso, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata, solo allora rivelando a quest’ultima il nome del ricorrente. Le linee guida di altri Tribunali per i minorenni prevedono la convocazione, da parte del giudice, del rappresentante dell’Ufficio provinciale della pubblica tutela, che consegna la busta chiusa contenente il nominativo della madre il rappresentante dell’Ufficio della pubblica tutela viene fatto uscire dalla stanza il giudice apre la busta e annota i dati della madre, inserendoli in altra busta, che chiude e sigilla, redigendo un verbale dell’operazione la prima busta viene nuovamente sigillata e, siglata dal giudice con annotazione dell’operazione compiuta, viene riconsegnata al rappresentante dell’Ufficio, a questo punto fatto rientrare e congedato. Tramite l’Ufficio dell’anagrafe, il giudice verifica la permanenza in vita della madre e individua il luogo di residenza. Il fascicolo rimane nell’esclusiva disponibilità del giudice ed è indisponibile per il ricorrente, che non potrà compulsarlo, essendo abilitato soltanto a estrarre copia del suo ricorso. Ove la madre sia individuata, il giudice, avuta nozione delle caratteristiche del suo luogo di residenza, considerando le caratteristiche personali, sociali, cognitive della donna, prende contatto telefonico con il soggetto ritenuto più idoneo nel caso concreto responsabile del servizio sociale o comandante della stazione dei carabinieri , senza comunicare il motivo del contatto e chiedendo solo di verificare la possibilità di un colloquio con la madre in termini di assoluto riserbo. Solo ove sia concretamente possibile l’interpello in termini di assoluta riservatezza, viene delegato il responsabile del servizio sociale ovvero un giudice perché si rechi in loco al contatto della madre e alla manifestazione a questa della pendenza del ricorso da parte del figlio. Il responsabile del servizio o il giudice raccolgono a verbale la determinazione della madre, di conferma ovvero di revoca dell’anonimato solo ove la madre revochi la originaria opzione per l’anonimato, il ricorso, sussistendo le altre condizioni di cui all’art. 28 della legge n. 184 del 1983, viene accolto, e il ricorrente accede al nominativo materno. 12. - L’ammissibilità dello sviluppo di un seguito giurisprudenziale conforme al principio formulato nell’addizione e l’esclusione di qualsiasi carattere infungibile dell’intervento del legislatore sono confermate - come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella memoria depositata in prossimità dell’udienza - dall’orientamento nel frattempo formatasi nella I Sezione civile di questa Corte. Occupandosi del caso della morte della genitrice biologica che aveva scelto il segreto al momento della nascita, questa Corte ha infatti affermato, con la sentenza 21 luglio 2016, n. 15024, che sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all’identità personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine di cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre, sul rilievo che ciò determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto e l’affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta. E, con la successiva sentenza 9 novembre 2016, n. 22838, ha ribadito che il diritto dell’adottato, nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l’identità della madre biologica, sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando in senso ostativo il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, di cui all’art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti dei terzi dei dati personali conosciuti. Nel riconoscere il diritto dell’adottato ad accedere a informazioni sulle proprie origini anche nel caso in cui non sia più possibile procedere all’interpello della madre naturale per morte della stessa, entrambe le pronunce mostrano di ritenere che già adesso il figlio nato da parto anonimo possa chiedere l’interpello della madre sulla reversibilità della scelta, e che la sentenza di costituzionalità abbia prodotto l’ulteriore effetto di sistema di rendere flessibile il rigore dello sbarramento temporale contenuto nel citato art. 93. 13. - In conclusione, sulla richiesta del Procuratore generale ai sensi del primo comma dell’art. 363 c.p.c., le Sezioni Unite deliberano di enunciare il seguente principio di diritto nell’interesse della legge In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità . P.Q.M. La Corte enuncia, ai sensi dell’art. 363, primo comma, c.p.c., il seguente principio di diritto nell’interesse della legge In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità .