La volontà testamentaria può essere validamente dichiarata anche con una lettera…

purché sia sufficientemente evincibile la volontà del testatore e la riferibilità delle disposizioni al de cuius. Non ha infatti rilevanza il fatto che il testamento non sia stato scritto nelle forme classiche, ma solamente con una lettera indirizzata a uno dei beneficiari, se dagli elementi del documento si possono ricavare con sufficiente certezza la sua volontà e la riferibilità delle disposizioni al testatore.

Questo è il principio espresso dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 26791/16, depositata il 22 dicembre. Il caso. La questione riguardava la validità di un testamento olografo, emesso a mezzo di una lettera autografa, con data 9 novembre 1997, di un cittadino italiano residente all’estero nell’ambito dell’Unione Europea e ivi deceduto. Il de cuius aveva, nello Stato in cui era residente, la proprietà di beni immobili e di somme in denaro, oltre alla titolarità di depositi bancari in altro Sato, e precisamente in Svizzera. Il testamento, come detto espresso in forma di lettera inviata ad uno dei beneficiari, designava eredi il figlio del fratello della moglie premorta, nonché due nipoti figlie della sorella premorta, con previsione di un lascito del 5% dell’intero asse ereditario in favore dell’amico A., al quale il testamento era stato inviato per posta. Il Tribunale di Velletri, davanti al quale era stata riunita altra causa pendente, iniziata da una delle nipoti per il riconoscimento di precedente testamento, definiva i giudizi con sentenza, che dichiarava la validità ed efficacia del testamento del 9 novembre 1997, condannando le nipoti del de cuius alla refusione delle spese di lite. Le suddette proponevano quindi appello dinanzi alla Corte d’appello di Roma, al quale resistevano gli altri beneficiari, chiedendo il rigetto del gravame e presentando appello incidentale in ordine alle spese di lite, ritenute non sufficienti. L’appello fu rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e della dichiarazione di validità del testamento impugnato, e pertanto le nipoti del de cuius impugnarono la sentenza di secondo grado dinanzi alla Suprema Corte, chiedendone la cassazione sulla base di tre motivi, il primo per la violazione e falsa applicazione dell’art. 587 c.c. ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il secondo per la violazione e falsa applicazione dell’art. 602 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. e l’ultimo per la violazione e falsa applicazione dell’art. 602 c.c. ai sensi dell’art. 306 n. 3, c.p.c Hanno resistito con controricorso l’altro nipote e il sig. A., ossia gli altri beneficiari delle disposizioni testamentarie. Le motivazioni della Suprema Corte. E’ valido il testamento olografo le cui disposizioni siano scritte e inviate in una lettera firmata inviata anche a uno dei beneficiari, purché sussistano tutti i presupposti di legge, tra cui la certezza della sottoscrizione e sia chiara l’effettiva volontà del testatore, comunque essa sia espressa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso confermando la decisione della Corte d’Appello, ritenendola del tutto corretta, e richiamandosi anche ad altri precedenti in materia Cass. Civ. n. 2328/13 e n. 4022/07 . Secondo la sentenza in commento, nell’interpretazione del documento testatorio, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c. – applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia l’effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale, nel rispetto del principio di conservazione. Di conseguenza, anche alla fattispecie in esame deve essere applicato il principio suddetto, pure se trattasi di circostanza peculiare, dato che il testamento è stato espresso e inviato a mezzo di lettera ipotesi peraltro ammessa dalla giurisprudenza e ritenuta espressione adeguata della manifestazione di volontà testamentaria in presenza di elementi univoci, quali la sottoscrizione del testatore e l’espressione della sua volontà testamentaria. Per la Suprema Corte, dato che nel documento contestato il cui contenuto fu peraltro preannunciato da una telefonata del de cuius , non contestata dalle parti , risultando chiaramente dalla lettera la provenienza dalla persona del testatore ed essendo chiaramente indicata, senza possibilità di interpretazione, la sua volontà di lasciare i beni secondo lo schema indicato nella missiva, il testamento è perfettamente valido, e la sentenza impugnata del tutto priva di censure il tutto anche alla luce dei principi, già richiamati, che in materia privilegiano la conservazione degli effetti della manifestata volontà e della effettività delle indicazioni sui beneficiari, comunque fornite dal testatore.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 ottobre – 22 dicembre 2016, n. 26791 Presidente Bucciante – Relatore Oricchio Considerato in fatto Con sentenza n. 2045/2012 la Corte di Appello di Roma, rinviando per quanto attiene alla vicenda processuale all’impugnata sentenza che deve intendersi integralmente riportata posto che la motivazione per relationem è ormai pacificamente ammessa purché il rinvio sia specifico e, pertanto, a fortiori nella vicenda processuale è sufficiente il richiamo all’atto impugnato , rigettava gli appelli e confermava la decisione gravata ovvero quella del Tribunale di Velletri Sent. n. 653/2011 . Nella fattispecie, in concreto ed in sintesi, si controverte sulla validità del testamento olografo a mezzo di lettera autografa con data 9.11.1997 di A.M. , cittadino italiano deceduto il omissis in omissis presso le quali il de cuius aveva la proprietà di beni immobili e denari, oltre alla titolarità di depositi bancari in Svizzera presso il Credit Suisse di []. Il testamento de quo designava eredi L.M. , figlio del fratello della moglie premorta, nonché due nipoti S.M.P. e M.L. figlia della propria sorella premorta A.L. , con previsione di un lascito del 5% dell’intero asse. in favore dell’amico H.A. , al quale il suddetto testamento era stato inviato per posta. Il Tribunale di Velletri, innanzi al quale veniva riunita altra causa instaurata dalla S.M.P. per il riconoscimento di precedente testamento del de cuius innanzi al Tribunale di Milano che aveva declinato la propria competenza, definiva i riuniti giudizi con l’anzidetta appellata sentenza, con la quale dichiarava la validità ed efficacia del testamento in data 9 novembre 1997 e delle disposizioni in esso contenute, con condanna alla refusione delle spese di lite delle evocate germane S. . Quest’ ultime interponevano appello, resistito dagli appellati L. ed H. , i quali chiedevano il rigetto del gravame principale ed interponevano appello incidentale in ordine alla regolamentazione da parte del giudice dirima istanza delle spese di lite. A seguito dell’anzidetto rigetto dei proposti appelli, le odierne ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado, della quale chiedono la cassazione sulla base di tre articolati motivi. Resistono con controricorso L.M. e H.A. . Hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sia le parti ricorrenti che il L. . Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 587 c.c. ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. . Parti ricorrenti deducono, in estrema sintesi, che la lettera riconosciuta da entrambi i Giudici di merito come valido testamento era sprovvista dei requisiti essenziali richiesti dall’art. 587 c.c Di qui, secondo la prospettazione delle parti ricorrenti, il denunciato errore in cui sarebbe incorsa la gravata decisione. Il motivo non può essere accolto. La censura, apparente mossa con riferimento alla violazione di legge, finisce -in concreto per attenere ad una valutazione in fatto delle caratteristiche del documento e, quindi, della riconducibilità di quest’ultimo ad una valida espressione di volontà testamentaria. Basti pensare, a tal proposito, all’aspetto estrinsecato nel motivo in esame relativo alla circostanza che il contenuto dello scritto fu anticipato dal de cuius con una telefonata e che la lettera fu successivamente spedita. La convinzione che proprio tale circostanza rafforzerebbe l’effettività della manifestazione della volontà testamentaria appare più che logica. In ogni caso il motivo, a fronte della gravata decisione data a conferma della sentenza del Giudice di prima istanza , non esplicita il principio di diritto che sarebbe stato violato dalla sentenza impugnata, né adduce al di là della reiterazione di argomentazioni in fatto l’orientamento giurisprudenziale che sarebbe stato leso, all’esito di una sua congrua valutazione in fatto, con la pronunzia gravata. Al riguardo deve ribadirsi il condiviso principio già affermato da questa Corte, secondo cui nell’interpretazione del testamento il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c. applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria quale sia l’effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale, nel rispetto del principio di conservazione Cass. civ., Sez. Seconda, sent. 14 ottobre 2013, n. 23278 e, in precedenza, conformemente Cass. n. 4022/2007 . Tale è il principio che regge la fattispecie e che ben può applicarsi anche in peculiari ipotesi testamento a mezzo lettera come quella in esame, ammessa secondo nota giurisprudenza Cass. n. 8668/1990 e ragionevolmente ritenuta espressione non anomala di manifestazione della volontà testamentaria specie quando come nella fattispecie a testare era un avvocato, in età avanzata, residente all’estero. Ebbene, al cospetto dei principi giurisprudenziali innanzi ribaditi ed ai quali si è, in sostanza, rifatta la gravata decisione nulla di specifico hanno prospettato le parti ricorrenti. Il motivo deve, dunque, essere respinto. 2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 602 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. . Parti ricorrenti lamentano, nella sostanza, che il documento ovvero la lettera ritenuteti come testamento sarebbe carente dei requisiti essenziali quali l’olografia e la data. Viene, inoltre, addotta la mancanza di una firma per esteso del de cuius, della circostanza della sottoscrizione grazie ed un abbraccio M. , che avrebbe dovuto indurre a ritenere l’assenza di una volontà di testare. Il motivo è infondato e va rigettato. È noto che non vi è alcun rigore formale nel riconoscimento di valore alla sottoscrizione del testamento olografo anche se non fatta con nome e cognome, purché come nell’ipotesi de qua risulti con certezza la persona del testatore e l’espressione delle di lui volontà testamentaria. In proposito non può che ribadirsi il principio già enunciato da Cass. n. 11504/1992. Anche a tal riguardo la censura in esame, limitandosi in pratica ad una ripetizione di motivi in fatto già esaminati dal Giudice di Appello non esplicita altri principi giurisprudenziali né formula argomentazioni tali da mutare il principio innanzi richiamato. 3. Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 602 c.c. ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. . Viene dedotta la presenza in sentenza di una sola riga per respingere uno dei motivi di appello inerente l’incertezza dei beneficiari. Orbene, al di là della estremamente concisa affermazione al cennato rigo della decisione gravata nessun elemento di incertezza è ravvisabile va ribadito che il denunciato vizio e la dedotta incertezza non sussiste. Nella lettera del testatore è, infatti, indicata chiaramente sia la quota spettante all’amico Albert che i nomi dei vari nipoti del testatore beneficiati. Pertanto, anche alla stregua dei già richiamati principi che in materia privilegiano la conservazione degli effetti della manifestata volontà e della effettività delle indicazioni sui beneficiari comunque fornite dal testatore, emerge chiarissima l’infondatezza della violazione denunciata col motivo in esame. 4. Alla stregua di quanto innanzi affermato, esposto e ritenuto il ricorso va rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento in favore di ognuna delle parti contro-ricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.