Minori: i figli devono frequentare entrambi i genitori…e non possono essere vegani se non sono entrambi d’accordo!

La madre non deve porre in essere comportamenti ostruzionistici alla frequentazione del padre con i figli, e non può imporre agli stessi un regime alimentare rigidamente vegano, che non sia condiviso da entrambi i genitori.

Il principio viene riportato nell’ordinanza del 19 ottobre 2016, emessa dal Tribunale di Roma a seguito della camera di consiglio del 7 ottobre. Il caso. La questione riguardava un procedimento introdotto da uno dei coniugi, ex art. 709 c.p.c., per la modifica del decreto del Tribunale di Roma del 2 settembre 2015. Con il ricorso veniva chiesto che le modalità di frequentazione padre-figlia prevedessero la possibilità per il padre di tenere con sé la minore dall’uscita di scuola del mercoledì, con accompagnamento a scuola il giorno successivo e a settimane alterne dal venerdì all’uscita di scuola del lunedì con accompagnamento a scuola, e che venisse ordinato alla madre della minore, previo ammonimento, di adottare un regime alimentare in favore della bambina di tipo vario ed equilibrato, comprensivo di tutti i cibi tra cui carne, latte, cereali, uova, latte etc Il ricorrente sosteneva di essersi rivolto al Tribunale a causa del comportamento ostruzionistico della moglie, la quale avrebbe impedito al padre di recarsi presso la scuola frequentata dalla minore, ritenendo che il ricorrente dovesse prendere la minore con sé dalle 17 e non dall’uscita da scuola, e avrebbe diffidato gli insegnanti dal consegnare la minore al padre, ponendo in essere comportamenti non collaborativi ed innescando diverbi, sfociati addirittura in aggressioni e costrizioni fisiche, tali da indurlo a richiedere l’intervento dei Carabinieri. Il ricorrente lamentava anche l’esistenza di una problematica relativa al regime alimentare della figlia, dato che a suo dire la madre le aveva imposto un regime rigidamente vegano anche in ambito scolastico con totale esclusione di prodotti animali e da essi derivati, e dei cereali, potenzialmente pregiudizievole per lo sviluppo della minore, producendo certificazione medica al riguardo, da cui risulterebbe una compromissione della sua salute, nonché del suo aspetto psicologico in quanto il regime alimentare vegano la sottoporrebbe ad una sorta di ghettizzazione, dato che essa è costretta a mangiare cibo totalmente diverso da quello dei suoi compagni. Il coniuge convenuto si costituiva in giudizio lamentando l’atteggiamento aggressivo e intollerante della controparte, e sostenendo di non aver mai apposto ostacoli alla frequentazione con la figlia, mentre il padre non avrebbe rispettato le indicazioni del decreto, a causa di asseriti impegni di lavoro. Quanto alla scelta alimentare, la madre negava di essere vegana, sostenendo di essere vegetariana, e di avere condiviso tale scelta con il coniuge, che avrebbe ribadito anche dinanzi alla Coordinatrice scolastica la validità di tale scelta alimentare. Con istanza depositata prima dell’udienza, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di affidamento, chiedendo in via principale l’affido esclusivo, in subordine quello condiviso con collocamento presso di sé, e in via ulteriormente subordinata la modifica nel senso già indicato nel ricorso introduttivo. All’udienza, le parti dichiaravano i propri redditi, ricevevano termine per note, poi depositate, e la causa veniva rimessa al Collegio. Il regime alimentare deve essere condiviso dai genitori. La situazione di conflittualità tra le parti è di particolare gravità in quanto potenzialmente idoneo a compromettere l’equilibrio psico-fisico della minore, che ha diritto a frequentare allo stesso modo ambedue i genitori e ad un regime alimentare vario ed equilibrato, condiviso dai genitori. Il Tribunale ha rilevato l’esistenza di un grave conflitto tra i coniugi, tale da minare l’equilibrio della minore, alla quale non veniva concesso un tempo pari di frequentazione tra madre e padre. Di conseguenza, ha provveduto ad ampliare e regolare l’orario e il modo delle frequentazioni della minore con il padre, ma soprattutto ha stabilito che il calendario non possa essere modificato per alcuna ragione, salva malattia della figlia da documentarsi mediante certificazione del pediatra del SSN inoltre, per accertare l’effettiva attuazione dei provvedimenti statuiti, ha disposto il monitoraggio del Servizio Socio Assistenziale, che dovrà vigilare sull’effettiva ripresa della frequentazioni padre figlia, redigendo relazione mensile da inviarsi al Tribunale. Infine, per quanto riguarda il regime alimentare, per il Tribunale la madre secondo quanto accertato dai servizi sociali ha imposto unilateralmente alla figlia di seguire, anche presso la scuola, una dieta vegana e non vegetariana, e che il padre ha espresso sempre un forte dissenso sul punto. Pertanto, ha statuito l’illegittimità di tale scelta, prevedendo che la minore segua una dieta priva di restrizioni alimentari, disponendo anche che la scuola faccia adottare alla bambina, come richiesto dal padre, la dieta che viene normalmente adottata e fornita a tutti gli altri studenti.

Tribunale Ordinario di Roma, sez. I Civile, decreto 7 – 19 ottobre 2016 Presidente Mangano – Relatore Velletti Considerato che Con ricorso ex art. 709 ter cpc depositato in data 5 aprile 2016 Ha chiesto venissero modificate le modalità di frequentazione padre figlia, determinata nel decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 2 settembre 2015, prevedendo la possibilità per il padre di vedere e tenere con se la minore dall’uscita di scuola del mercoledì con accompagnamento a scuola il giorno successivo e a settimane alterne dal venerdì all’uscita di scuola al lunedì con accompagnamento a scuola, e che venisse ordinato alla madre della minore previo ammonimento, di adottare un regime alimentare in favore della figlia delle parti vario ed equilibrato comprensivo di tutti i cibi carne, pesce, uova, cereali, latte latticini, etc . Il ricorrente ha esposto di essersi rivolto all’intestato tribunale per ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore dalla relazione con e che dell’esito del procedimento è stato emesso decreto nel quale veniva stabilito l’affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso l’abitazione materna, all’epoca residente in Roma, e possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dalle 17.00 ovvero dall’uscita di scuola fino alle 19.30, il sabato o la domenica di ciascuna settimana dalle ore 10.00 alle ore 18.00, e durante le festività secondo le modalità indicate, prevedendo l’introduzione del pernottamento della minore presso il padre a fine settimana alterni dal mese di settembre 2016, ponendo a carico del ricorrente assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie, il decreto è stato impugnato dalla resistente limitatamente alla determinazione dell’assegno di mantenimento posto a carico del padre per la figlia Ha lamentato il comportamento ostruzionistico della resistente che avrebbe impedito al padre di recarsi presso la scuola frequentata dalla minore, ritenendo che il ricorrente dovesse prendere la minore con sé dalle 17.00 e non dall’uscita della scuola e diffidando le insegnanti dal consegnare la minore al padre, ponendo in essere comportamenti non collaborativi ed innescando diverbi, sfociati in aggressioni e costrizioni fisiche tali da indurlo a richiedere l’intervento dei Carabinieri. Le frequentazioni padre figlia sarebbero state ulteriormente compromesse dal trasferimento della resistente in. Il ricorrente ha inoltre esposto l’esistenza di un contrasto con al resistente in merito al regime alimentare della figlia, avendo la unilateralmente imposto alla minore un rigido regime vegano, con esclusione di prodotti animali e loro derivati e con esclusione di cereali raffinati, regime ritenuto dalla potenzialmente pregiudizievole per il corretto sviluppo della figlia evidenziando, con la produzione di certificato pediatrico, la scarsa crescita ponderale e in altezza della minore. Inoltre, ha rappresentato la mancata condivisione della scelta, attuata unilateralmente dalla madre, con imposizione di tale regime anche nella scuola frequentata dalla minore. Tale regime oltre a compromettere la salute della figlia, ne comprometterebbe l’aspetto psicologico in quanto la minore, per effetto della unilaterale scelta materna subirebbe una vera e propria ghettizzazione” nell’ambito scolastico essendo costretta a mangiare cibi diversi da quelli degli altri compagni. A fronte della segnalazione dell’urgenza è stata accolta istanza di anticipazione dell’udienza formulata dal ricorrente. Si è costituita lamentando il comportamento aggressivo e intollerante della controparte, rappresentando di non aver frapposto alcun ostacolo alle frequentazioni paterne, mentre il padre non avrebbe rispettato le indicazioni contenuto nel decreto a causa di impegni di lavoro, che l’avrebbero indotto a una graduale ripresa indicata in 12 mesi per l’eventuale introduzione del pernottamento infrasettimanali e di ulteriori 12 mesi di verifica per l’introduzione del pernottamento nel fine settimana, non necessario monitoraggio del servizio sociale. Quanto alla scelta alimentare per la minore la resistente ha negato di essere vegana rappresentando di essere vegetariana, con presenza nella dieta della figlia di latte, latticini e uova, e di aver condiviso tale scelta con la ricorrente, che avrebbe ribadito dinanzi alla Coordinatrice scolastica la validità della dieta vegetariana. Ha inoltre rappresentato di non voler imporre tale scelta al padre potendo la minore seguire la dieta vegetariana a scuola presso l’abitazione della madre, e la dieta ritenuto più opportuna dal padre nei periodi di permanenza presso lo stesso. Ha quindi concluso chiedendo che nel caso di accoglimento delle richieste della controparte quanto all’introduzione dei pernottamenti venisse rispettata la necessaria gradualità, chiedendo il rigetto delle ulteriori istanze. Con istanza depositata prima della celebrazione dell’udienza il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di affidamento della minore, chiedendo in via principale l’affidamento esclusivo a sé in via subordinata l’affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé, ed in via ulteriormente subordinata la modifica delle modalità di frequentazione nel senso già indicato nel ricorso introduttivo, e chiedendo venisse disposto l’ammonimento della controparte con diffida ad adottare scelte unilaterali relative all’alimentazione della figlia rappresentando la totale interruzione delle frequentazioni padre figlia dal 20 febbraio 2016 a causa della condotta materna. All’udienza del 5.9.2016 sono comparse le parti dichiarando il ricorrente di risiedere in , con la figlia nata da altra relazione, e di percepire reddito di € 2.200,00 mensili la resistente di essere priva di reddito con il figlio nato da altra unione, e con la figlia delle parti in presso l’abitazione dei genitori. Le parti hanno confermato l’assenza delle frequentazioni padre figlia dal febbraio 2016, l’assenza di specifiche allergie o patologie della minore, e la resistente ha confermato di seguire insieme con i gigli una dieta vegetariana e non vegana. Concessi alle parti termini per note, al fine di consentire la garanzia del contraddittorio per la parte resistente a fronte delle istanze di modifica delle modalità di affidamento formulate dal ricorrente poco prima dell’udienza fissata, la decisione è stata rimessa al Collegio. Osserva il Collegio Preliminarmente l’eccezione della difesa da parte della resistente di non accettare il contraddittorio” sulle domande di modifica dell’affidamento formulate dal ricorrente nella memoria depositata il 1 settembre 2016 non può essere accolta. Nel procedimento camerale, contrassegnato da libertà di forme e da ampi poteri d’ufficio, soprattutto quando si tratti di procedimenti relativi all’affidamento dei minore, non esistono rigide scansioni temporali, che impongano termini per la formulazione di domande. Il rispetto del principio costituzionale del giusto processo, e del contraddittorio, impone di porre le parti sul medesimo piano principio rispettato con la concessione alla parte di congruo termine a difesa. Nel caso di specie il giudice delegato ha concesso al’esito dell’udienza termine per deposito di memorie nelle quali la parte resistente ha potuto articolare le proprie difese in merito alla richiesta della controparte. Compiuta tale premessa il Collegio deve rilevare la presenta di elevata conflittualità tra le parti, con interruzione delle frequentazioni padre figlia da febbraio 2016. Tale situazione è di particolare gravità in quanto potenzialmente idonea a compromettere l’equilibrio psico fisico della minore. Per quanto esposto deve essere previsto in modifica delle modalità vigenti che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia ogni mercoledì all’uscita di scuola con espressa autorizzazione a consentire al padre il prelievo della minore da scuola e di tenerla con se fino alle ore 20.00 quando sarà la madre ad essere onerata di riprendere la minore dall’abitazione paterna e ciò al fine di consentire la massima fruizione del tempo per la ripresa delle frequentazione padre figlia, finalità compromessa nel caso in cui il padre dovesse accompagnare la figlia nell’abitazione in , sottraendo con il tempo del viaggio tempo alla relazione. Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé la figlia una settimana il sabato dalle ore 10 alle ore 19.00 e la settimana successiva sia il sabato sia la domenica dalle ore 10 alle ore 19.00, con onere a carico del padre o di un suo delegato per il prelievo e l’accompagnamento della minore dalla casa materna. In considerazione della conflittualità tra le parti che impedisce ogni idonea comunicazione deve essere previsto che il calendario di frequentazioni indicate non possa essere modificato per alcuna ragione salva eventuale malattia della minore debitamente certificata da pediatra del Servizio Sanitario nazionale, certificazione che deve contenere espresso riferimento che la malattia non consente lo spostamento della minore, potendo la figlia in caso di mera indisposizioni o di malattia non grave, che ne consenta lo spostamento raggiungere o permanere presso l’abitazione del padre che sarà onerato delle relative cure, certificazione da inviare al servizio socio assistenziale incaricato del monitoraggio cfr. infra . Il padre dovrà delegare la nonna paterna della minore per la ripresa a scuola della figlia ovvero per ulteriori accompagnamenti della minore, senza necessità di consenso della madre, dovendo il personale scolastico consegnare il mercoledì la minore alla norma paterna in presenza di delega del solo. Tali modalità di frequentazione non potranno essere derogate se non previo accordo tra i genitori raggiunto alla presenza del personale del servizio socio assistenziale. Riprese le frequentazioni il padre potrà pernottare con la figlia minore nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2016 prelevandola dall’abitazione materna alle ore 16 del 25 e accompagnandola nell’abitazione materna alle ore 19 del 25 dicembre, e nella notte tra il 5 e 6 gennaio 2017 prelevandola dall’abitazione materna alle ore 16 del 5 gennaio e accompagnandola nell’abitazione materna alle ore 19 del 6 gennaio, e negli altri periodi indicati in dispositivo. Per accertare l’effettiva attuazione di quanto sopra statuito, deve essere disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei responsabili del Servizio Socio Assistenziale che dovranno vigilare sulla effettiva ripresa delle frequentazioni padre figlia, mettere a disposizione dei genitori, qualora necessario, percorsi di sostegno alla genitorialità e di supporto individuale, redigendo relazione mensile da inoltrare in Cancelleria prima relazione entro il 2 novembre 2016 . Tale attività deve essere delegata al Servizio Socio Assistenziale del Municipio Roma I centro, a conoscenza della situazione familiare per aver redatto segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, relativa alla minore per evidenziare la situazione di elevata conflittualità genitoriale e il rigoroso regime alimentare richiesto dalla madre all’istituto scolastico frequentato dalla minore relazione sottoscritta dalla d.ssa Regime alimentare della minore Dagli atti di causa e dalle dichiarazioni rese delle parti nel corso dell’udienza è emerso un contrasto genitoriale in merito al regime alimentare della figlia minore. La madre dichiaratasi vegetariana ha chiesto che venga disposto che la minore segua tale regime nella scuola frequentata allegando pregresso consenso del padre alla scelta, e le ottime condizioni di salute della figlia attestate da certificati, redatti dal pediatra della minore e da altro pediatra che privatamente segue la bambina dalla nascita prodotti in atti . La resistente ha posto a fondamento della scelta oltre alla propria convinzione etica, la presunta minore salubrità di alimenti di origine animale di incerta provenienza nonché la presenza, in molti alimenti confezionati, di ingredienti dannosi per la salute. Il ricorrente ha allegato la potenziale nocività di un regime vegano o vegetariano, evidenziando il ridotto sviluppo della figlia, attestato da certificato del 2015 redatto dal pediatra di base della minore, e la non condivisione di tale scelta attuata unilateralmente dalla madre che avrebbe prodotto certificato del pediatra nella scuola frequentata dalla minore di farle eseguire tale regime, pur in presenza di esplicito dissenso paterna, e rilevando le non positive ripercussioni della scelta materna sull’equilibrio psicologo della figlia costretta, senza specifiche ragioni, a seguire una dieta diversa a da quella degli altri compagni di classe. Il ricorrente ha depositato in atti segnalazione del Servizio Sociale del Municipio Roma I centro, inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, nella quale si evidenziava la situazione socio-ambientale della minore al fine di valutare gli estremi della presenza di condizioni di pregiudizio con particolare riferimento al regime alimentare cui la minore è sottoposta su richiesta della madre la signora ha prodotto a questo ufficio, servizi Educativi, una certificazione del pediatra di base, in cui viene chiesto di adottare una alimentazione di tipo Vegano e pertanto non può mangiare né carne, pesce, cereali raffinati, formaggi, latte e derivati, dolci, gelati, ecc. inoltre la minore è entrata al nido su richiesta del Servizio Sociale di questo Municipio. Si è rivolto a questo ufficio il padre della minore Sig. il quale è contrario alla scelta della madre considerandola dannosa per il sano sviluppo della bambina. Inoltre asserisce che tale decisione è stata presa in forma autonoma senza condivisione pur in presenza di affido condiviso”. Dalla segnalazione del Sevizio sociale emerge pertanto che, al contrario di quanto dichiarato dalla resistente in udienza e negli atti di causa, la stessa ha imposto unilateralmente, alla figlia di seguire presso la scuola frequentata una dieta vegana e non vegetariana e che a fronte di tale scelta il padre ha manifestato un espresso dissenso tanto da rivolgersi al Servizio Sociale. L’art. 337-ter c.c. stabilisce che in regime di affidamento condiviso la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative, all’istruzione, educazione, salute e alla scelta della residenza abituale devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. La decisione relativa ai regime alimentare del figlio minore deve indubbiamente essere considerata di maggiore interesse, inerendo la salute del figlio. Parimenti risulta accertato il disaccordo tra i genitori in merito ad una dieta vegana o vegetariana suggerita dalla madre e una dieta che non preveda alcuna limitazione suggerita dal padre. In presenza di disaccordo il Collegio ritiene di dover decidere valutando in primo luogo eventuali ragioni di carattere medico che possono imporre particolari restrizioni alimentari, dovendo in assenza di tali specifiche limitazioni applicare parametri di normalità statistica. Nel caso di specie la stessa resistente ha affermato in udienza che la minore non soffre di allergie né di specifiche patologie e che la scelta vegetariana è dettata dal ritenere maggiormente salubri gli alimenti previsti in tale regime alimentare. Risulta pertanto accertato che non vi sono ragioni connesse alla salute della figlia allergie, intolleranze etc. sottese a tale opzione. Dalle certificazioni prodotte risulta il buono statp di salute della minore anche se il padre segnala uno scarso accrescimento ponderale e in altezza. Tale allegazioni paterna risulta confermata dalla certificazioni in atti che attestano che la minore è da collocare al 15° percentile nella curva gaussiana che registra la crescita, dato che indubbiamente, e a prescindere dalla condizione di buona salute e dall’assenza di qualunque condizioni patologica che imporrebbe interventi più rilevato , la pone nella fascia di minore accrescimento, considerate le pari età. Compiuta tale premessa il Collegio deve applicare parametri di normalità statistica che impongono di far seguire alla figlia minore della parti un regime alimentare privo di restrizioni. A prescindere, infatti, dalle specifiche convinzioni di ognuno, qualora debbano essere compiute scelte che superino il disaccordo tra i genitori, occorre riferirsi alle condotte normalmente tenute dai genitori nella generalità dei casi per la cura e l’educazione dei figli. Il regime alimentare normalmente seguito nelle scuole è quello che prevede l’introduzione nella dieta di qualunque alimento senza restrizioni. Ciò fa presumere che le strutture a ciò deputate Ministero della Salute e della Pubblica Istruzione abbiano ritenuto che ciò garantisca la corretta crescita dei minori. La presenza di un regime alimentare sottoposto allo stretto controllo pubblico delle mense presenti nelle istituzioni scolastiche, scongiura i rischi prospettati dalla resistente che la minore possa essere pregiudicata nella corretta crescita inserendo nella dieta carne, pesce o cibi confezionati, poiché aderendo a tale prospettazione dovrebbe ritenersi che nelle mense scolastiche venga compromessa la salute di tutti i bambini che seguono un normale” regime alimentare. La documentazione prodotta dalla resistente dalla quale si evince la presenza di circolari ministeriali che permettono, nel rispetto delle scelte etico-religiose dei genitori, di chiedere alle scuole di seguire specifici regimi alimentari, presuppone convergenza di scelte educative dei genitori. In caso di dissenso, il Collegio deve optare per la scelta che essendo conforme alla normalità statistica è quella che maggiormente garantisce il benessere del minore. Per quanto esposto deve esser previsto che la minore segua una dieta priva di restrizioni alimentari, disponendo che l’istituto scolastico faccia adottare alla minore, come richiesto dal padre, la dieta che è ordinariamente adottata per altri gli alunni. La necessità di accertare che i genitori si attengano a quanto sopra stabilito, e di verificare all’esito del monitoraggio del servizio che siano regolarmente riprese le frequentazioni padre figlia e quali siano state le condotte dei genitori impone di disporre la prosecuzione del procedimento dinanzi al Giudice delegato dr.ssa Monica Velletti, disponendo che nel caso in cui dovessero permanere difficoltà nella relazione padre figlia il giudice delegato potrà disporre idonea CTU al fine di adottare i provvedimenti opportuni che potranno prevedere l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 709 terc. c.c., nonché l’emissione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ex art. 330 e 333 c.c A tal fine deve essere disposta l’acquisizione a cura della cancelleria, qualora non coperti da segreto istruttorio, degli atti del procedimento pendente dinanzi alla Parocura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, con convocazione per la prossima udienza del Pubblico Ministero affinché relazioni in merito. P.Q.M. visti gli artt. 316 c.c., 337-bis e ss. c.c., 48 disp. att. c.c. e 737 ss. c.p.c., ogni altra domanda disattesa, così provvede dispone a parziale modifica dei provvedimenti vigenti che possa vedere e tenere con sé la figlia ogni mercoledì dall’uscita di scuola con espressa autorizzazione a consentire al padre il prelievo della minore da scuola e di tenerla con sé fino alle ore 20.00 quando sarà la madre ad essere onerata di riprendere la minore dall’abitazione paterna il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé la figlia una settimana il sabato dalle ore 10 alle ore 19.00 e la settimana successiva sia il sabato sia la domenica dalle ore 10 alle ore 19.00, con onere a carico del padre o di un suo delegato per il prelievo e l’accompagnamento della minore dalla casa materna il padre potrà delegare la nonna paterna della minore per la ripresa a scuola della figlia ovvero per ulteriori accompagnamenti della minore, senza necessità di consenso della madre, dovendo il personale scolastico consegnare il mercoledì la minore alla nonna paterna in presenza di delega del solo qualora le frequentazioni siano riprese con le modalità indicate il padre potrà pernottare con la figlia minore nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2016 prelevandola dall’abitazione materna alle ore 19 del 25 dicembre, e nella notte tra il 5 e 6 gennaio 2017 prelevandola dall’abitazione materna alle ore 16 del 5 gennaio e accompagnandola nell’abitazione materna alle ore 19 del 6 gennaio, nonché tutti i giorni dal 26 al 30 dicembre dalle ore 210 alle ore 19,00 in mancanza di ripresa delle frequentazioni il padre potrà permanere con la figlia tutti i giorni dal 25 al 30 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 19,00 e dal 3 al 6 gennaio 2017 con i medesimi orari dispone che la minore segua nella scuola frequentata una dieta priva di restrizioni dispone che il Servizio Sociale del Municipio di Roma I centro monitori il nucleo familiare ponendo a disposizione dei genitori idonei percorsi di sostegno alla genitorialità ovvero sostegni individuali, redigendo relazione mensile da far pervenire in cancelleria, segnalando nei termini indicati in motivazioni eventuali condotte pregiudizievoli. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Servizio Socio Assistenziale indicato e al Pubblico Ministero rappresentando l’opportunità di comparizione alla prossima udienza Rinvia per l’accertamento della ripresa delle frequentazioni padre figlia all’udienza del 16 gennaio 2017 ore 13.00 dinanzi al Giudice Delegato dr.ssa Velletti Monica. Decreto immediatamente esecutivo ex lege.