Non basta sfamare la prole per far fronte ai doveri genitoriali

In tema di assegno di mantenimento, l’ammontare mensile dello stesso può essere definito una volta e per tutte oppure è soggetto a variazioni parametrate alle esigenze di vita della prole?

A questa domanda risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25531/16 depositata il 13 dicembre, richiamando un principio di diritto in tema di doveri e responsabilità genitoriali. Il caso. A seguito della separazione personale, nei due gradi di giudizio di merito, veniva imposto all’ex marito il versamento di un assegno di mantenimento nei confronti del figlio con annesso sequestro conservativo ex art 156 c.c Avverso la summenzionata sentenza egli ricorreva. Una più chiara definizione degli obblighi genitoriali. Tra i motivi di doglianza spicca l’invocazione di criteri di proporzione che non sarebbero stati rispettati nella quantificazione dell’assegno di mantenimento. La Corte di Cassazione, però, rileva che il se, come, dove e quando delle contrarie deduzioni non è stato indicato nel giudizio di gravame, il che rende il mezzo non esaminabile. Ciononostante, viene richiamata la sentenza n. 6197/05, al cui principio lì contenuto deve conformarsi il giudice di merito il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole ex art. 147 c.c. impone ai genitori, anche se separati o divorziati di provvedere ad una serie di esigenze dei figli certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare , ma, anzi, ricomprendenti anche l’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione [] di una stabile organizzazione domestica . In breve, non è solo dalle rispettive sostanze” che è determinato il rispettivo concorso negli oneri finanziari , ma dalla capacità di rispondere a tutte quelle necessità di educazione e di cura che il ruolo del genitore comporta. Per questi motivi deve essere considerata anche la rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge indipendentemente dalle capacità economiche del momento e, anzi, relativamente alle accertate potenzialità reddituali. Tutto ciò, chiaramente, è valido fintantoché il figlio è ancora non autosufficiente e bisognoso dell’ausilio dei genitori, esattamente come nel caso di specie. Per di più, i bisogni della prole sono mutevoli nel tempo e, contrariamente a quanto vorrebbe il padre, non è possibile stabilire una volta e per tutte l’ammontare dell’assegno di mantenimento. In ogni caso, non essendo state poste questioni di questo tipo nella fase del merito, esse non possono essere esaminate per la prima volta dalla Corte di Cassazione, la quale ritiene quindi il ricorso manifestamente infondato , motivo per cui respinge il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 16 settembre – 13 dicembre 2016, numero 25531 Presidente Dogliotti – Relatore Genovese Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Con sentenza in data 12 gennaio 2015, la Corte d'Appello di Napoli, ha parzialmente accolto l'appello principale proposto dal signor F.L., dichiarando cessata la materia del contendere in ordine all'addebitabilità della separazione e all'assegno di mantenimento del coniuge, revocato nella statuizione relativa all'assegno mensile in favore di quest'ultimo, ed ha rigettato nella parte restante il detto appello, oltre che quello incidentale proposto dal coniuge, signora M.L., con compensazione delle spese giudiziali. La Corte territoriale ha, quindi, confermato - per quello che ancora interessa e rileva - la decisione di prime cure relativa all'assegno di mantenimento del figlio L. ed al sequestro conservativo ex articolo 156 c.c. dei beni mobili ed immobili del signor L., sino alla concorrenza del valore di € 700.000,00. Avverso la decisione della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione il sig. L., con atto notificato il 29-30 giugno 2015, sulla base di tre motivi violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 numero 4 c.p.c. e omesso esame di un fatto storico decisivo, mancanza insufficiente e illogicità della motivazione . La signora M. ha resistito con controricorso. Il ricorso, che merita una congiunta trattazione del primo e secondo mezzo di doglianza, relativi alla statuizione del sequestro conservativo, ex articolo 156 C.C., appare, in parte qua, manifestamente inammissibile giacché il ricorso è in palese contrasto con il principio di diritto enunciato da questa Corte Sez. 1, Sentenza numero 1518 del 2012 e secondo cui È inammissibile il ricorso straordinario in cassazione ex articolo 111 Cost. avverso l'ordinanza della corte d'appello di rigetto del gravame proposto avverso il decreto di sequestro ex articolo 156 cod. civ., trattandosi di provvedimento di natura cautelare, non decisorio, né definitivo. . La terza doglianza è altresì inammissibile in quanto essa non censura neppure la pervero doppia ratio decidendi in essa contenuta. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto al limite dell'ammissibilità l'appello in quanto in esso nulla si sarebbe dedotto in ordine al principio di proporzione dell'adempimento degli obblighi genitoriali verso il figlio ex articolo 316-bis c.c. ed alla mancata contestazione delle rilevantissime capacità patrimoniali e ai notevoli redditi dal medesimo [genitore] conseguiti p. V della sent. , sicché il fatto che il ricorrente, con l'odierno ricorso, torni a reiterare circostanze di fatto e ad invocare criteri di proporzione, a suo dire non osservati, nella quantificazione dell'assegno, senza che sia censurata la riportata motivazione, e in modo autosufficiente, indicando cioè il se, come, dove e quando le contrarie deduzioni siano state svolte nel giudizio di gravame, rende il mezzo non esaminabile. In ogni caso, questa Corte Sez. 1, Sentenza numero 6197 del 2005 ha indicato al giudice di merito la necessità di conformarsi al principio di diritto secondo cui Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'articolo 147 cod. civ., impone ai genitori, anche in caso di separazione o di divorzio , di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale,alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'articolo 148 cod. civ.,non solo dalle rispettive sostanze , ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali. . Con la conseguenza che non può porsi e risolversi - come sembra sostanzialmente chiedere il ricorrente - una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale. Tutte questioni che non risultano essere state poste nella fase di merito secondo la sentenza impugnata ed in assenza di idonee ed autosufficienti deduzioni, da parte del ricorrente e che, pertanto, non possono essere qui esaminate, per la prima volta, al pari della questione della suddivisione in sé dell'assegno, eseguita dal giudice di merito di prime e seconde cure , tra la parte corrisposta direttamente al figlio e la parte pagata al coniuge convivente. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi degli artt. 380-bis e 375 numero 5 c.p.c., apparendo il ricorso - con riferimento ai mezzi sopra precisati - manifestamente infondato. . Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale risultano essere state mosse osservazioni critiche, da parte del ricorrente, e adesive, da parte della resistente che con riguardo alla richiesta di riesame della proposta di inammissibilità dei primi due mezzi dì ricorso, in un caso, come questo, in cui si afferma la pressoché totale mancanza della motivazione del provvedimento cautelare, deve affermarsi che la questione è astratta e comunque suscettibile di trovare soluzione nell'ambito dei doveri giudiziali e delle sue varie forme di responsabilità che, in ordine agli altri due mezzi ed alla mancata censura della ratio decidendi contenuta nel provvedimento impugnato, la memoria equivoca ulteriormente, riportando i passi del ricorso per cassazione in cui le necessarie argomentazioni sono state ma solo ora riportate, anziché indicare - come era rilevante e decisivo - gli atti del giudizio di appello in cui quelle dovevano ed erano state svolte, nell'ipotetico contrasto con quanto invece affermato dal giudice di merito che, perciò, il ricorso, permane nella sua condizione di manifesta infondatezza, e deve essere respinto, in ossequio al principio di diritto sopra richiamato che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, senza che sia dia luogo al raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente in ordine all'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, introdotto dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 statuizioni relative ai figli che, ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. numero 198 del 2003, deve disporsi che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M. La Corte, Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 8.100,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Dispone che, ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. numero 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.