L’applicazione del giudicato “rebus sic stantibus” alla decadenza dalla potestà genitoriale

Una volta che il Tribunale abbia dichiarato i genitori decaduti dalla responsabilità, il provvedimento assume attitudine al giudicato rebus sic stantibus , non è revocabile o modificabile, salvo la sopravvenienza di fatti nuovi, e, dunque, è impugnabile anche con ricorso per cassazione.

Così la Cassazione con la sentenza n. 23633/16 depositata il 21 novembre. Il caso. Il Tribunale dei minorenni confermava l’affidamento etero familiare di due minori, collocati presso diverse famiglie e/o strutture, disponendo poi misure volte a fornire sostegno psicologico ai fratelli e a favorirne gli incontri anche con i genitori, dopo che questi erano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale. Questi ultimi muovevano reclamo davanti alla Corte d’appello, che ne dichiarava l’inammissibilità, rilevando che i provvedimenti temporanei ed urgenti resi ex artt. 330, 333 c.c., in tema di affidamento di figli minori possono formare oggetto di impugnazione con reclamo solo ne limiti in cui siano idonei a produrre uno stabile pregiudizio nei confronti del genitore interessato e non anche qualora come nel caso di specie abbiano natura meramente temporanea e siano destinati ad essere assorbiti nel decreto conclusivo del procedimento reclamabile ex art. 739 c.p.c Infine, i genitori si rivolgono alla Corte di Cassazione. Inammissibilità? I motivi addotti dai ricorrenti tutti imperniati sull’errato presupposto della provvisorietà del provvedimento reclamato muovono da esatti rilievi la Corte d’appello ha erroneamente affermato che il reclamo era stato proposto contro un decreto del giudice minorile delegato al procedimento, anziché contro un decreto emesso dal Tribunale dei minori in composizione collegiale, come appunto risulta dagli atti inoltre ha sempre erroneamente ritenuto che il provvedimento reclamato avesse ad oggetto misure meramente esecutive, senza avvedersi che il primo giudice aveva omesso di motivare sulle ragioni del rigetto della richiesta di riattribuzione al padre della responsabilità genitoriale. È dunque indubbio che la Corte abbia illegittimamente negato ingresso alla domanda degli odierni ricorrenti. Ricorribili in Cassazione? È noto che i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione e la stessa conclusione va assunta anche con riferimento al decreto, ancorché palesemente errato, impugnato nel caso di specie, perché comunque adottato all’interno del procedimento di cui all’art. 336 c.c La Corte territoriale, dichiarando inammissibile il reclamo, ha leso una posizione di rilievo processuale, con la conseguenza che andrebbe applicato il principio secondo cui la pronuncia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con cui la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la stessa natura dell’atto cui il processo è preordinato e, dunque, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo se di tali caratteri quell’atto sia privo. La S.C., in passato, nell’escludere la definitività e la decisorietà dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. ne ha rimarcato le differenze rispetto a quelli ricorribili in Cassazione concernenti l’affidamento dei fili minori e le relative statuizioni economiche. Infatti è stato osservato che mentre questi ultimi regolano l’”esercizio” della responsabilità genitoriale, i primi attengono alla compressione della titolarità” di detta responsabilità e vengono assunti nell’interesse del solo minore, a prescindere dalle richieste dei genitori e ciò impedirebbe agli stessi di acquisire valenza di giudicato rebus sic stantibus ”. Rebus sic stantibus. Ad avviso della Suprema Corte, però siffatto orientamento merita di essere superato. Vero è che i procedimenti cd. de potestate non hanno natura prettamente contenziosa. Va comunque escluso che in essi sia preminente un’attività di controllo del giudice sull’esercizio della responsabilità genitoriale, che escluda la presenza di parti processuali tra loro in conflitto. L’art. 336 c.c. stabilisce infatti quali siano i soggetti legittimati a promuovere il ricorso. Non si dubita peraltro che il provvedimento del giudice sia immediatamente reclamabile, oltre che revocabile ad istanza del genitore interessato. Infine, il decreto che dispone la decadenza della responsabilità genitoriale incide su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale. In relazione all’esclusione della valenza di giudicato rebus sic stantibus per l’attinenza dei provvedimenti in esame alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale e per la loro assunzione nell’esclusivo interesse del minore, il primo argomento ben può essere superato tenendo conto che nel più sta il meno”, quindi l’esercizio della responsabilità può essere regolato attraverso la sua compressione, e il secondo tralascia di considerare che anche nei procedimenti di cui all’art. 316 c.c. i provvedimenti concernenti l’affidamento dei figli minori sono assunti nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole e sono sottratti alla disponibilità delle parti e al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Impugnabile anche con ricorso in Cassazione. Infine, ad avviso della Corte risulterebbe contraddittorio continuare ad operare una distinzione tra i provvedimenti assunti in sentenza dal giudice ordinario ex art. 337- bis e ss. c.c. e quelli assunti dal medesimo giudice, con la medesima sentenza, ex artt. 330 e 333 c.c., attribuendo solo ai primi l’attitudine al giudicato rebus sic stantibus. Alle medesime conclusioni poi giunge la S.C. in relazione ai provvedimenti ablatori o limitativi della responsabilità genitoriale emessi dal Tribunale dei minori, non potendo la disparità di trattamento tra situazioni identiche trovare giustificazione nella speciale competenza attribuita a tale organo giurisdizionale . Deve dunque ritenersi che, una volta che il suddetto Tribunale abbia dichiarato i genitori decaduti dalla responsabilità, il provvedimento assuma attitudine al giudicato rebus sic stantibus, non sia revocabile o modificabile, salvo la sopravvenienza di fatti nuovi, e, dunque, sia impugnabile anche con ricorso per cassazione. Il ricorso è accolto e il decreto è cassato con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 luglio – 21 novembre 2016, n. 23633 Presidente Di Palma – Relatore Cristiano Svolgimento del processo La Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da G.C. e M.G. contro il decreto con il quale, nell’ambito del procedimento ex articolo 330, 336 c.c. promosso nei loro confronti, il Tribunale dei minorenni della città aveva confermato l’affidamento etero familiare dei lori figli minori, collocati presso diverse famiglie e/o strutture, aveva disposto altre misure volte a fornire sostegno psicologico ai fratelli ed a favorirne gli incontri anche con i genitori, ed aveva espressamente affermato che restavano ferme le determinazioni già assunte in precedenza, in tal modo implicitamente respingendo la richiesta degli istanti di riattribuzione, quantomeno al G. , della responsabilità all’epoca potestà genitoriale, da cui erano stati dichiarati decaduti. La corte del merito ha rilevato che i provvedimenti temporanei ed urgenti resi, ai sensi degli artt. 330, 333 c.c., in tema di affidamento di figli minori possono formare oggetto di impugnazione mediante reclamo esclusivamente nei limiti in cui siano idonei a produrre uno stabile pregiudizio nei confronti del genitore interessato e non anche nel caso, asseritamente ricorrente nella specie, in cui hanno natura meramente temporanea e sono destinati ad essere assorbiti nel decreto conclusivo del procedimento, esso sì incondizionatamente reclamabile ai sensi dell’articolo 739 c.p.c Il provvedimento è stato impugnato da G.C. e M.G. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1 Con tutti e tre i motivi i ricorrenti deducono, sotto i distinti profili di cui ai nn. 3 , 4 e 5 dell’articolo 360 I comma c p.c., che la pronuncia impugnata, assunta in rito, si fonda sull’errato presupposto della provvisorietà del provvedimento reclamato, che avrebbe, in contrario, natura decisoria e definitiva, non solo perché emesso dal tribunale in composizione collegiale e non, come sostenuto dalla corte d’appello, dal giudice delegato all’istruttoria , ma anche perché costituente l’atto conclusivo di un procedimento autonomo, idoneo a produrre i suoi effetti per un tempo indeterminato e ad arrecare uno stabile pregiudizio ai genitori. 2 Le censure muovono da due esatti rilievi la corte d’appello ha infatti erroneamente affermato che il reclamo era stato proposto contro un decreto del giudice minorile delegato al procedimento, anziché come risulta dagli atti contro un decreto emesso dal tribunale dei minori in composizione collegiale ed, altrettanto erroneamente, ha ritenuto che il provvedimento reclamato avesse ad oggetto misure meramente esecutive, senza avvedersi che il primo giudice, limitandosi a confermare ogni precedente determinazione assunta, aveva omesso di motivare sulle ragioni del rigetto della richiesta di riattribuzione al G. della responsabilità genitoriale. 3 Non pare dubbio che, così decidendo, la corte del merito abbia illegittimamente negato ingresso alla domanda degli odierni ricorrenti, rinviando la possibilità di revisione del provvedimento decadenziale all’emissione di un, non meglio indicato, provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dinanzi al giudice di prima istanza, in tal modo avallando una prassi diffusa e non corretta dei Tribunali per i minorenni di trattare i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. senza soluzione di continuità e, di fatto, indefinitamente, sino al raggiungimento della maggiore età dei figli pregiudicati dalla condotta dei genitori. 4 Questa Corte ha tuttavia costantemente affermato che i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e della definitività in senso sostanziale fra le tante, Cass. nn. 15341/012, 14091/09, 11582/02, S.U. n. 729/99 . Si tratterebbe, infatti, di provvedimenti emessi nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, di natura non contenziosa, preordinato all’esigenza prioritaria della tutela dell’interesse dei figli, e suscettibili di modificazione o di revoca in qualsiasi momento. 5 Le stesse conclusioni dovrebbero essere assunte anche con riferimento al decreto in questa sede impugnato che, ancorché palesemente errato, risulterebbe pur sempre adottato all’interno del procedimento promosso ai sensi dell’articolo 336 c.c. e non sarebbe preclusivo della facoltà dei ricorrenti di presentare una nuova istanza per la modifica o la revoca del provvedimento che li ha dichiarati decaduti dall’esercizio della potestà genitoriale la pronuncia di inammissibilità emessa dalla corte reggina ha infatti leso una posizione di esclusivo rilievo processuale, con la conseguenza che andrebbe applicato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la stessa natura dell’atto cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo Cass. nn. 14100/013, 17917/012, 15341/012, 8225/012 . 6 Questa Corte, nell’escludere la definitività e la decisorietà dei provvedimenti di cui agli artt. 330, 333 c.c. non ha mancato di rimarcarne le differenze rispetto a quelli pacificamente ricorribili in cassazione concernenti l’affidamento dei figli minori e le relative statuizioni economiche. È stato, in particolare, osservato Cass. nn. 15341/012, 6863/015 che mentre questi ultimi regolano l’esercizio della responsabilità genitoriale, i primi attengono alla compressione della titolarità di detta responsabilità - che è rimessa al controllo esterno del giudice - e vengono assunti nell’interesse del solo minore, a prescindere dalle richieste dei genitori fatto, questo, che impedirebbe agli stessi di acquisire valenza di giudicato rebus sic stantibus . 7 Ad avviso del collegio, secondo quanto già rilevato ancorché parzialmente in obiter in una recente sentenza della prima sez. civile Cass. n. 1746/016 ed in un’altrettanto recente ordinanza della sesta sez. civile Cass. n. 1743/016 , siffatto orientamento merita di essere superato, anche alla luce delle sopravvenute novità legislative. 8 È vero, infatti, che i procedimenti c.d. de potestate non hanno natura prettamente contenziosa. Deve escludersi, tuttavia, che in essi sia preminente, o addirittura esclusiva, un’attività di controllo del giudice sull’esercizio della responsabilità genitoriale, che escluda la presenza di parti processuali fra di loro in conflitto l’articolo 336 c.c. più volte novellato stabilisce infatti quali sono i soggetti legittimati a promuovere il ricorso, prevede che genitori e minori siano assistiti da un difensore, sancisce l’obbligo di audizione del genitore contro il quale il procedimento è promosso. Non si dubita, poi, che il provvedimento adottato dal giudice sia immediatamente reclamabile, oltre che revocabile ad istanza del genitore interessato. Infine, ed è argomento che appare dirimente, il decreto che dispone la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale incide su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale Cass. n. 12650/015 . 9 Sotto altro profilo, la tesi che esclude l’attitudine dei provvedimenti in esame ad assumere valenza di giudicato rebus sic stantibus in base al duplice rilievo della loro attinenza non già all’esercizio della responsabilità genitoriale, ma alla compressione della titolarità di tale responsabilità, e della loro assunzione nell’esclusivo interesse del minore, si presta a facili critiche. Il primo argomento non tiene conto che nel più sta il meno, sicché l’esercizio della responsabilità ben può essere regolato attraverso la sua parziale o totale compressione il secondo tralascia di considerare che anche nell’ambito di un giudizio di separazione, di divorzio o promosso ai sensi dell’articolo 316 c.c. i provvedimenti concernenti l’affidamento dei figli minori sono assunti nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole ed, essendo volti a soddisfare esigenze pubblicistiche, sono sottratti alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. 10 Va da ultimo rilevato che la L. n. 219/012 ha modificato l’articolo 38 disp. att. c.c., attribuendo alla competenza del giudice ordinario i procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale se sia già pendente fra le stesse parti id est fra i genitori un procedimento di separazione personale o di divorzio od un giudizio ai sensi dell’articolo 316 c.c Risulterebbe, allora, palesemente contraddittorio continuare ad operare una distinzione fra i provvedimenti assunti in sentenza dal giudice ordinario ai sensi dell’articolo 337 bis e segg. c.c. e quelli assunti dal medesimo giudice, con la medesima sentenza, ai sensi degli artt. 330, 333 c.c., attribuendo solo ai primi, e non anche ai secondi, attitudine al giudicato rebus sic stantibus invero, al di là delle indubbie problematiche di natura processuale che si verrebbero a creare per effetto di tale distinzione, non appare contestabile che né gli uni né gli altri potrebbero essere modificati o revocati se non in dipendenza di un provato mutamento della situazione di fatto. 11 Ad identiche conclusioni deve giungersi con riguardo ai provvedimenti ablatori o limitativi della responsabilità genitoriale emessi dal tribunale dei minori, non potendo la disparità di trattamento fra situazioni identiche trovare giustificazione nella speciale competenza attribuita a tale organo giurisdizionale. Deve pertanto ritenersi che, una volta che - come accaduto nel caso di specie - il predetto tribunale abbia dichiarato i genitori decaduti dalla responsabilità riservandosi unicamente di monitorare la situazione dei minori e di stabilire eventualmente nuove condizioni per l’affido e/o il collocamento , il provvedimento assuma attitudine al giudicato rebus sic stantibus , non sia revocabile o modificabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, e sia pertanto - dopo che la corte d’appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo - anche impugnabile con ricorso per cassazione. Il decreto impugnato deve in conseguenza essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria sez. minori, in diversa composizione, per l’esame della domanda dei M. di revoca del provvedimento ablativo assunto dal Tribunale dei minori. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria, sez. minori, in diversa composizione. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati.