Lascito ereditario in favore di enti non riconosciuti: la retroattività della nuova normativa

Con riferimento all’accettazione dell’eredità delle persone giuridiche, l’art. 13 l. n. 127/1997, come sostituito dall’art. 1 l. n. 192/2000, che ha disposto l’abrogazione dell’art. 17 c.c. anche con riferimento alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della l. n. 127 cit., non può applicarsi ad un rapporto che sia già definito con l’autorizzazione intervenuta prima della suddetta data. A tale rapporto, infatti, deve ritenersi applicabile, ratione temporis, l’art. 17 c.c., che prescriveva a tal fine l’autorizzazione governativa, da intendersi quale condizione legale all’efficacia del negozio di accettazione, improduttivo di effetti fino a che tale acquisizione non fosse intervenuta.

Il lascito in favore dell’ente non riconosciuto. Con la sentenza n. 22825/16 depositata il 9 novembre, la Corte di Cassazione ha l’occasione per ribadire interessanti principi in tema di lascito ereditario in favore di enti non riconosciuti ed applicabilità retroattività della nuova normativa. La decisione trae spunto dalla domanda di inefficacia di alcuni legati proposta da parte degli eredi testamentari, sul presupposto che di detti lasciti era beneficiario un ente non riconosciuto privo di personalità giuridica che non aveva presentato l’istanza per ottenere il riconoscimento nei termini di legge. A fonte del rigetto della domanda attorea in primo grado, in appello la Corte accoglie il ricorso ritenendo che la nuova normativa di cui all’art. 1 l. n. 192/2000 e art. 600 c.c. non trovasse applicazione nel caso di specie. La retroattività della legge di modifica delle disposizioni in tema di lascito agli enti. La decisione di merito viene censurata per violazione di legge con riguardo all’erronea applicazione dell’artt. 1 l. 192/2000 e 473 c.c., ritenendo i ricorrenti che la prima delle richiamate disposizioni opererebbe, per espressa indicazione del legislatore al riguardo, retroattivamente, avendo quindi effetto anche nei confronti dei lasciti precedenti all’abrogazione dell’art. 600 c.c. ad opera della richiamata legge. Premette al riguardo la decisione in rassegna che l’art. 1 l. n. 192 non si pone in contrasto con l’art. 42, comma 4, Cost., in quanto la finalità della norma risiede nell’abrogare la disposizione che prevedeva la necessità del previo riconoscimento dell’ente per la valida accettazione di una lascito ereditario, non sussistendo un contrasto con il principio di retroattività della legge, che è derogabile da norme ordinarie, con il limite delle norme penali e dell’intangibilità dei diritti soggettivi garantiti dall’ordinamento costituzionale. La retroattività non opera con riguardo ai lasciti già inefficaci. In tale contesto, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che non è necessaria la preventiva autorizzazione governativa per l’accettazione dell’eredità da parte di una fondazione costituita per testamento anche nel caso in cui la disposizione testamentaria sia anteriore alla abrogazione delle norma codicistica, atteso che l’art. 1 l. 192 cit. ha esteso la rimozione della preventiva autorizzazione anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore all’entrata in vigore della l. n. 127/1997, fatto salvo il caso in cui anteriormente a tale data il rapporto non sia già definito mediante l’intervenuta autorizzazione Cass. n. 24813/08 . Ne deriva, secondo la Corte, che con riferimento all’accettazione dell’eredità delle persone giuridiche, l’art. 13 l. n. 127/1997, come sostituito dall’art. l. n. 192/2000, che ha disposto l’abrogazione dell’art. 17 c.c. anche con riferimento alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della l. n. 127 cit., non può applicarsi ad un rapporto che sia già definito con l’autorizzazione intervenuta prima della suddetta data. A tale rapporto, infatti, deve ritenersi applicabile, ratione temporis , l’art. 17 c.c., che prescriveva a tal fine l’autorizzazione governativa, da intendersi quale condizione legale all’efficacia del negozio di accettazione, improduttivo di effetti fino a che tale acquisizione non fosse intervenuta Cass. n. 4779/07 . Su tali basi la pronuncia in commento rileva che nel caso di specie la nuova normativa, pur retroattiva, non possa operare, in quanto i lasciti ereditari avevano perso la loro efficacia già all’epoca dell’abrogazione, con la conseguenza che nel caso di specie, decorso il termine annuale dalla pubblicazione del testamento di cui all’art. 600 c.c., senza che fosse avviata la procedura per ottenere il riconoscimento, la disposizione testamentaria ha perso qualsiasi efficacia con riguardo ai rapporti giuridici esauritisi prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 settembre – 9 novembre 2106, numero 22825 Presidente Mazzacane – Relatore Correnit Svolgimento del processo Con atto di citazione del 22 dicembre 1999 Z.M.F. e M.C. , premesso di essere eredi testamentari con beneficio d’inventario di Z.V.C. , la quale aveva legato due fondi rustici alla Chiesa omissis , che non aveva personalità giuridica e non aveva presentato istanza per ottenere il riconoscimento previsto dalla legge, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Taranto, Sez. dist. di Grottaglie, la Parrocchia omissis ed il suo parroco, Don L.G. , affinché i suddetti legati fossero dichiarati inefficaci, con conseguente condanna al rilascio dei fondi in loro favore. Si costituiva la Parrocchia omissis , in persona del parroco Don L.G. , chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via subordinata, la declaratoria di intervenuta usucapione della proprietà dei beni. Il Tribunale di Taranto, Sez. dist. di Grottaglie, con sentenza numero 101/04, rigettava la domanda attrice. Z.M.F. e M.C. , con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2005, proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata. La Corte di Appello di Lecce, Sez. dist. di Taranto, con sentenza numero 325/12, accoglieva l’impugnazione e dichiarava inefficaci i legati. A sostegno della decisione adottata, la corte distrettuale evidenziava che l’intervenuta abrogazione, ad opera della legge numero 192 del 2000, dell’articolo 600 c.c., che imponeva agli enti non riconosciuti di chiedere entro un anno dal giorno in cui il testamento era divenuto esecutivo il riconoscimento, al fine di potere beneficiare delle relative disposizioni, non rilevava nella specie, considerato che i legati de quibus avevano già perso la loro efficacia all’epoca dell’abrogazione. Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sez. dist. di Taranto, hanno proposto ricorso per cassazione la Parrocchia omissis e don L.G. , articolandolo su un motivo, mentre Z.M.F. e M.C. hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria. Vi è atto di costituzione di nuovo difensore con procura notarile in aggiunta al precedente per gli Z. . Motivi della decisione Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 della legge numero 192 del 2000 e dell’articolo 473 c.c Essi affermano che l’articolo 1 della legge numero 192 del 2000, che ha abrogato l’articolo 600 c.c., sarebbe una disposizione che operava retroattivamente, come si desume dal secondo comma del medesimo articolo, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al cornuta I si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge . Ne consegue che, a loro avviso, la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, nella specie, l’acquisto dei beni legati, pacificamente verificatosi prima dell’abrogazione de qua, sarebbe divenuto inefficace, non essendo stato chiesto dalla parrocchia interessata il riconoscimento nel termine di un anno a partire dalla data in cui il testamento era diventato esecutivo. È il caso di richiamare la giurisprudenza di questa Corte in materia. Per Cass. numero 26002 del 29/10/2008 l’art. 1 della legge numero 192 del 2000 - che ha modificato l’art. 13 della legge numero 127 del 1997 disponendo, tra l’altro, l’abrogazione dell’art. 600 cod. civ. con effetto retroattivo - manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 42, quarto comma, Cost., in quanto la finalità della norma risiede nell’abrogare la disposizione che prevedeva la necessità del previo riconoscimento dell’ente per la valida accettazione, da parte di quest’ultimo, di una determinata eredità, sicché non esiste alcun contrasto con l’invocato parametro costituzionale, il quale demanda alla legge ordinaria proprio la regolamentazione dei limiti della successione legittima e testamentaria né è ravvisabile un contrasto con il principio di non retroattività della legge che è derogabile da norme ordinarie, salvo il limite delle norme penali e dell’intangibilità dei diritti soggettivi garantiti dall’ordinamento costituzionale. Per Cass. numero 24813 del 08/10/2008 non è necessaria la preventiva autorizzazione governativa, prevista nel previgente art. 17 del cod. civ., abrogato dall’art. 13 della legge numero 127 del 1997, per l’accettazione dell’eredità da parte di un fondazione costituita per testamento, con nomina dell’ente in qualità di erede universale, anche se la disposizione testamentaria è anteriore all’abrogazione della norma codicistica, perché con l’art. 1 della legge numero 192 del 2000, di modifica del citato art. 13, è stata estesa la rimozione della preventiva autorizzazione anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore all’entrata in vigore della legge numero 127 del 1997, salvo il caso in cui anteriormente a tale data il rapporto non sia già definito mediante l’intervenuta autorizzazione. Per Cass. numero 4779 del 28/02/2007 con riferimento all’accettazione dell’eredità da parte delle persone giuridiche, l’articolo 13 della legge l5 maggio 1997 numero 127, come sostituito dall’articolo 1 della legge 22 giugno 2000 numero 192, che ha disposto l’abrogazione dell’articolo 17 cod. civ. anche con riferimento alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge numero 127 del 1997, non può applicarsi ad un rapporto che sia già definito con l’autorizzazione intervenuta prima della suddetta data. A tale rapporto, infatti, deve ritenersi applicabile, ratione temporis , l’articolo 17 cod. civ., che prescriveva a tal fine l’autorizzazione governativa, da intendersi quale condizione legale all’efficacia del negozio di accettazione, improduttivo di effetti fino a che tale autorizzazione non fosse intervenuta. Ratio decidendi della decisione impugnata è che l’intervenuta abrogazione, ad opera della legge numero 192 del 2000, dell’articolo 600 c.c., che imponeva agli enti non riconosciuti di chiedere entro un anno dal giorno in cui il testamento era divenuto esecutivo il riconoscimento, al fine di potere beneficiare delle relative disposizioni, non rilevava nella specie, considerato che i legati de quibus avevano già perso la loro efficacia all’epoca dell’abrogazione. Decorso il termine annuale previsto dall’art. 600 cc dalla pubblicazione del testamento senza che la Chiesa OMISSIS si fosse attivata per chiedere il riconoscimento, la disposizione testamentaria inerente al legato aveva perduto qualsiasi efficacia e tratta vasi di rapporti giuridici esauriti prima dell’entrata in vigore della legge nuova. Il ricorso non riporta nell’esposizione sommaria dei fatti il giudizio di primo grado né, nella illustrazione del motivo, la disposizione invocata e si limita a dedurre la retroattività della norma che la sentenza non nega ma circoscrive ai rapporti non ancora definiti. Donde l’inidoneità della odierna censura a ribaltare la decisione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 3200 di cui 200 per esborsi oltre accessori.