Divisioni plurimasse: ammessa la ripartizione unitaria se le quote ereditarie sono identiche

Nel caso di divisioni di beni provenienti da diversi titoli occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna delle masse coinvolte, essendo possibile riunificare le masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta da parte di tutti i condividenti. In mancanza del prescritto consenso, è riconosciuto al giudice il potere di approvare un progetto di divisione unitario solo nell’ipotesi in cui gli eredi vantino quote identiche rispetto a ciascuna massa, atteso che, in questi casi, il risultato resta identico a prescindere dal metodo di divisione utilizzato.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 17576 del 5 settembre 2016. Il caso. Un uomo conveniva in giudizio la sorella chiedendo lo scioglimento della comunione dei beni ricevuti per successione ereditaria dal padre e dalla zia. La convenuta aderiva alla domanda, chiedendo però la previa collazione di due immobili donati in vita dal padre all’attore. Il tribunale adito, con sentenza non definitiva, dichiarava che i beni da dividere erano quelli indicati in citazione nonché la piena proprietà degli immobili individuati dalla convenuta. Detta pronuncia veniva prontamente impugnata dall’attore ma il gravame veniva respinto. All’esito del giudizio veniva disposta la divisione dei beni tra i germani e dichiarata inammissibile la domanda della convenuta finalizzata ad ottenere i frutti dei beni donati. Interposto gravame, la Corte territoriale accoglieva l’appello proposto dalla convenuta, approvando tre distinti progetti di divisione relativamente alle distinte masse comuni rappresentate dai beni caduti nella successione del genitore, della zia e da quelli acquisiti dai condividenti in regime di comunione ordinaria e condannando l’originario attore al rimborso della somma corrispondente ai frutti dei beni donati. L’attore si rivolge, quindi, alla Corte di Cassazione. La collazione implica il diritto alla restituzione dei frutti percepiti dal donatario. Innanzitutto, sostiene il ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare ammissibile la domanda relativa alla corresponsione dei frutti prodotti dai beni oggetto della donazione in quanto sul punto si era formato il giudicato. Invero, la sentenza non definitiva con cui il Tribunale aveva individuato solo negli immobili i beni destinati a formare la massa comune era stata impugnata dal solo attore e confermata dalla Corte d’appello, sicché doveva reputarsi passata in giudicato la statuizione in merito alla esclusione dalla massa dei frutti e degli interessi prodotti da tali beni. Nel respingere il motivo di censura, la Suprema Corte osserva che le questioni sulle quali si era pronunciato il Tribunale con la sentenza non definitiva erano quelle relative alla possibilità di poter prendere in considerazione, ai fini della collazione, le donazioni immobiliari che sia l’attore che la convenuta assumevano essere state effettuate dal genitore, non essendo quindi venuta espressamente in contestazione anche la diversa questione relativa al riconoscimento dei frutti sui beni donati. Pertanto, su tale questione correttamente il Tribunale si era pronunciato all’esito del giudizio, reputando ammissibile la domanda relativa ai frutti de quibus . Aggiunge, poi, la Cassazione che il tenore dell’art. 745 c.c. conferma la natura accessoria degli interessi e dei frutti dei beni donati, sicché la statuizione positiva circa il diritto alla collazione degli immobili, lungi dall’escludere il diritto alla restituzione dei frutti percepiti dal donatario per l’epoca successiva all’apertura della successione, implica un positivo riconoscimento anche della spettanza degli stessi. Il principio della divisione separata in presenza di masse plurime. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta una violazione del giudicato interno con riferimento alla formazione ed all’individuazione della massa da dividere. In particolare, nella sentenza non definitiva, il Tribunale aveva stabilito di procedere alla divisione sulla base di un’unica massa inclusiva di tutti i beni comuni, avendo poi così provveduto con la sentenza definitiva. Pertanto, a giudizio del ricorrente, la decisione della Corte d’appello di provvedere alla formazione di autonomi progetti di divisione in relazione alle varie masse coinvolte sarebbe intervenuta in violazione di un giudicato formatosi sul punto. Al riguardo, la Suprema Corte, dopo aver preliminarmente escluso la violazione di un giudicato interno, osserva che effettivamente la sentenza di primo grado avrebbe disatteso il consolidato orientamento per il quale, in presenza di beni provenienti da diversi titoli e costituenti autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna delle masse coinvolte, potendo procedere alla riunificazione delle masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta e da parte di tutti i condividenti. Invero, come correttamente evidenziato dal ricorrente, l’errore commesso dal giudice di merito non poteva essere emendato d’ufficio ad opera del giudice del gravame, ma richiedeva una sollecitazione della parte interessata attraverso la proposizione di un mezzo di gravame. La deroga in caso di quote ereditarie identiche. Ciò nondimeno, nel caso di specie, vi era la peculiarità che i due eredi vantavano quote identiche in relazione alle tre masse di cui erano contitolari. Di conseguenza, il risultato corrispondente all’assegnazione di due quote di identico valore, ragguagliate al coacervo delle tre masse, non si differenziava in alcun modo rispetto alla diversa soluzione che prevedeva l’assegnazione di tre quote in natura, anche in questo caso di identico valore, ma ognuna confezionata in riferimento a beni facenti parte delle tre distinte masse. In definitiva, quindi, affermano gli Ermellini che, ove non risulti dedotto uno specifico pregiudizio derivante dall’avere differenziato le masse ai fini della divisione, una volta assicurata la corrispondenza quantitativa delle quote in natura al valore delle quote ideali vantate dai condividenti, la circostanza che si sia proceduto con la creazione, per ognuno dei contendenti, di tre quote, ognuna delle quali composta da beni facenti parte di ogni singola massa, non determina alcun pregiudizio. Pertanto, non può essere censurata l’adozione da parte del giudice di appello di un criterio divisionale difforme da quello adottato dal giudice di primo grado, risolvendosi tale scelta nell’esercizio della potestà discrezionale del giudice di procedere alla formazione delle quote del progetto di divisione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 luglio – 5 settembre 2016, n. 17576 Presidente Mazzacane – Relatore Criscuolo Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 24 aprile 1999 D.G. conveniva in giudizio la sorella D.T. per procedere allo scioglimento della comunione dei beni relitti della successione del padre D.P. , e della zia, D.S. . Si costituiva la convenuta la quale aderiva alla domanda, ma chiedeva prendersi in considerazione anche i beni mobili, nonché, previa collazione, gli immobili siti in Vittoria ed in contrada –omissis , donati in vita dal padre in favore dell’attore. Quest’ultimo a sua volta chiedeva procedersi alla collazione dell’immobile sito in –omissis , asseritamente donato dal genitore alla sorella. Il Tribunale di Ragusa con sentenza non definitiva del 23 ottobre 2002, dichiarava che i beni da dividere erano quelli indicati in citazione nonché la piena proprietà degli immobili che la convenuta aveva individuato come oggetto di donazione in favore dell’attore. Il gravame immediato proposto dal D.G. nei confronti di tale pronuncia è stato rigettato con sentenza della Corte d’Appello di Catania del 10 aprile 2007. Proseguito il giudizio dinanzi al Tribunale adito, ed all’esito dell’istruttoria, con sentenza definitiva n. 922 del 20 dicembre 2007 veniva disposta la divisione dei beni tra i germani D. , reputandosi tuttavia inammissibile la domanda della convenuta finalizzata ad ottenere i frutti dei beni donati. Interposto gravame avverso tale decisione, la Corte d’Appello di Catania, previa rinnovazione della CTU, con sentenza n. 140 del 26 gennaio 2015 accoglieva l’appello proposto dalla convenuta, approvando tre distinti progetti di divisone relativamente alle distinte masse comuni, rappresentate dai beni caduti nella successione del genitore, della zia ed acquisiti dai condividenti in regime di comunione ordinaria dichiarava ammissibile la domanda relativa alla corresponsione dei frutti dei beni donati, quantificandone l’importo e condannando l’originaria parte attrice al rimborso in favore della convenuta poneva le spese del giudizio di primo grado a carico della massa, e quelle del giudizio di appello a carico dell’appellato. Rilevava la Corte etnea che trattandosi di una divisione di beni appartenenti a diverse masse, occorreva procedere alla formazione di autonomi progetti divisionali per ciascuna della masse, non potendosi accedere alla diversa soluzione fatta propria dal giudice di primo grado che aveva predisposto ed approvato un unico progetto di divisione. Quanto alla domanda volta alla corresponsione dei beni destinati ad essere collazionati, osservava che dalla lettura della comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale, emergeva in maniera univoca che vi era stata anche la richiesta di pagamento dei frutti prodotti dai beni donati, occorrendo quindi interpretare la domanda sulla base non solo delle conclusioni ma anche della parte espositiva dello scritto che la contiene. Quindi, dopo avere riepilogato e descritto i vari beni caduti nelle due successioni e di quelli acquisiti in comunione ordinaria dalle parti, ribadendo le conclusioni del CTU, evidenziava la necessità di dover procedere, per i beni in origine appartenenti al padre dei condividenti, ad una stima all’epoca dell’apertura della successione, occorrendo effettuare i prelevamenti, in conseguenza dell’operare della collazione, sempre con valori calcolati a tale momento. Sempre in relazione ai beni caduti nella successione paterna, e precisamente per quelli oggetto di collazione, detraeva dal valore calcolato, come detto, alla data di apertura della successione, il valore dei miglioramenti apportati dall’attore sino alla data di apertura della successione. Infine approvava i progetti di divisione, provvedendo ad individuare la quota di spettanza di ognuno dei germani, per i beni caduti nella successione paterna, nonché le quote sulle altre due masse, per le quali prevedeva la misura dei conguagli e l’estrazione a sorte. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso D.G. sulla base di quattro motivi. D.T. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione L’orientamento giurisprudenziale per il quale la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, non 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e l’omesso rilievo del giudicato interno con la conseguente violazione dell’art. 2909 e dell’art. 745 cc. Evidenzia il ricorrente che la convenuta aveva chiesto procedersi alla collazione dei beni asseritamente donatigli in vita dal genitore. La sentenza non definitiva n. 679/02 del Tribunale di Ragusa aveva individuato i beni destinati a formare la massa comune da dividere, accogliendo la domanda di collazione solo per gli immobili indicati in comparsa di risposta dalla convenuta. La sentenza de qua era stata impugnata dal solo attore, ed all’esito del gravame, la Corte d’Appello di Catania aveva confermato la decisione del giudice di primo grado. Nel prosieguo del giudizio il Tribunale, con la sentenza definitiva del 2007 aveva dichiarato inammissibile la domanda relativa alla corresponsione dei frutti prodotti dai beni oggetto della donazione di cui alla richiesta di collazione, e la sentenza in questa sede impugnata, riformando la decisine del Tribunale, ha invece ritenuto che si trattava di una richiesta già contenuta nella formulazione della domanda riconvenzionale. Orbene, assume il ricorrente che il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva del 2002 non essendo stata a sua volta impugnata la sentenza della Corte d’Appello che aveva rigettato l’appello proposto da parte dello stesso ricorrente avendo stabilito che andavano posti in collazione gli immobili, costituisce giudicato anche in merito alla esclusione dalla massa dei frutti e degli interessi prodotti da tali beni. La Corte d’Appello di Catania, quindi non avrebbe potuto ritenere ammissibile la domanda de qua, ma avrebbe dovuto prendere atto del giudicato formatosi sul punto. Il motivo è infondato. Ed, invero, poiché nella fattispecie viene invocata l’efficacia preclusiva derivante da un giudicato rappresentato da una diversa sentenza, ancorché emessa nell’ambito dello stesso giudizio, deve trovare applicazione il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui cfr. da ultimo Cass. n. 2617/2015 conf. Cass. n. 26627/2006 il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa. Parte ricorrente si è limitata a richiamare per estrema sintesi il contenuto sia della sentenza non definitiva del 2002 che della successiva pronuncia di conferma della Corte d’Appello di Catania, senza riportare in maniera puntuale il dispositivo delle stesse, e la parte motiva nella quale sarebbe stata asseritamente decisa la questione relativa all’inclusione nella massa da dividere anche dei frutti prodotti dai beni donati in favore del ricorrente. Tale omissione rende pertanto evidente la violazione del predetto principio. In ogni caso il motivo è anche infondato nel merito. Ed, invero, così come emerge dalla stessa narrativa di parte ricorrente, le questioni sulle quali era stato chiamato a pronunziarsi il Tribunale con la sentenza non definitiva erano quelle relative alla possibilità di poter prendere in considerazione ai fini della collazione, le donazioni immobiliari che sia l’attore che la convenuta assumevano essere state effettuate dal genitore in favore della controparte, non essendo quindi venuta espressamente in contestazione anche la diversa questione relativa al riconoscimento dei frutti sui beni donati. Atteso quindi il limitato ambito delle statuizioni oggetto della sentenza non definitiva, il giudicato formatosi a seguito del rigetto del gravame non poteva che investire le stesse, con esclusione quindi di tutte le diverse questioni non implicate, e per le quali correttamente il giudizio proseguiva dinanzi al Tribunale, che, non a caso, reputò, con statuizione poi riformata dalla decisione in questa sede gravata, di doversi pronunziare circa l’ammissibilità della domanda relativa ai frutti de quibus. In tal senso depone anche la lettura del dispositivo della sentenza non definitiva, così come riportato in controricorso, dal quale si evince che la statuizione ha avuto ad oggetto solo la proprietà degli immobili donati e la possibilità di poterli valutare ai fini della collazione, senza quindi alcun riferimento anche ai frutti dagli stessi prodotti. Inoltre non deve trascurarsi il fatto che il tenore dell’art. 745 c.c. conferma la natura accessoria degli interessi e dei frutti dei beni donati, sicché appare ragionevole inferire da tale qualificazione la conclusione per la quale, e contrariamente a quanto sostenuto da pane ricorrente, la statuizione positiva circa il diritto alla collazione degli immobili, lungi dall’escludere il diritto alla restituzione dei frutti percetti dal donatario per l’epoca successiva all’apertura della successione, implica un positivo riconoscimento anche della spettanza degli stessi, soprattutto, laddove, come nella fattispecie, si ritenga che sia stata avanzata una specifica domanda in tal senso. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta del pari la violazione del giudicato interno con riferimento alla formazione ed all’individuazione della massa da dividere. Infatti, invocandosi anche in relazione al motivo in esame, quanto statuito con la sentenza non definitiva del 2002, si sostiene che la stessa avrebbe anche stabilito di procedere alla divisione sulla base di un’unica massa inclusiva di tutti i beni comuni. Ciò troverebbe conferma anche nella lettura dell’atto di appello proposto dalla controricorrente avverso la sentenza definitiva del Tribunale del 2007, la quale aveva effettivamente provveduto a dividere i beni in maniera unitaria, disattendendo la regola che presiede alle divisioni plurimasse, atteso che in tale atto di impugnazione non si rinviene alcuna contestazione in meno alla scelta operata da parte del giudice di prime cure. Ne consegue che la decisione della Corte d’Appello di provvedere alla formazione di autonomi progetti di divisione in relazione alle varie masse coinvolte, sarebbe intervenuta in violazione di un giudicato formatosi sul punto, ben potendosi reputare l’acquiescenza mostrata dalle parti a fronte dell’erronea decisione del Tribunale, equivalente alla prestazione del consenso in forma scritta, che, secondo la tesi tradizionale, è presupposto di legittimità per la divisione congiunta di beni appartenenti a masse autonome. Orbene, premesso che deve escludersi, alla luce di quanto sopra esposto in merito al limitato contenuto della sentenza non definitiva del 2002, che la stessa contenga anche una statuizione circa le modalità con le quali procedere alla divisione dei beni, sicché appare del tutto erroneo invocare la stessa come giudicato esterno, inopinatamente disatteso dalla sentenza qui gravata, effettivamente emerge che la sentenza di primo grado, disattendendo il consolidato orientamento per il quale, in presenza di beni provenienti da diversi titoli e costituenti quindi autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna della masse coinvolte, essendo dato riunificare le masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta e da parte di tutti i condividenti, ha proceduto alla redazione cd approvazione di un unitario progetto di divisione, che ha quindi coinvolto in maniera indifferenziata sia i beni caduti nella successione paterna, che quelli derivanti dalla successione della zia, che quelli in comunione ordinaria tra i contendenti. Reputa il Collegio che effettivamente, l’errore commesso dal giudice di merito il quale discostandosi dal richiamato principio delle divisioni plurimasse, non possa essere emendato d’ufficio ad opera del giudice del gravame, ma necessiti di una sollecitazione della parte interessata attraverso la proposizione di un mezzo di gravame in tal senso si veda Cass. n. 5798/1992, secondo cui nel caso di divisioni di beni in godimento comune proveniente da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, è possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam , perché rientrante tra quelli previsti dall’ars 1350 cod. civ. conseguentemente, in mancanza di un siffatto negozio, il comportamento tenuto dalla parte che non si è opposta alla domanda di divisione unica nel giudizio di primo grado non impedisce a quest’ultima di proporre appello per denunciare la sentenza che ha accolto tale domanda . Tuttavia, la peculiarità della vicenda è costituita dal fatto che in relazione alle tre masse di cui sono contitolari i germani D. , gli stessi vantano quote identiche sicché il risultato corrispondente all’assegnazione di due quote di identico valore, ragguagliate al coacervo delle tre masse non si differenzia in alcun modo rispetto alla diversa soluzione che preveda l’assegnazione di tre quote in natura, anche in questo caso di identico valore, ma ognuna confezionata in riferimento a beni facenti parte delle tre distinte masse. Appare quindi evidente che ove non risulti dedotto uno specifico pregiudizio derivante dall’avere differenziato le masse ai fini della divisione, una volta che sia stata assicurata la corrispondenza quantitativa delle quote in natura al valore delle quote ideali vantate dai condividenti, la censura rappresentata dall’avere proceduto con la creazione, per ognuno dei contendenti, di tre quote, ognuna delle quali composta da beni facenti parte di ogni singola massa, non determina alcun pregiudizio suscettibile di giustificare l’interesse a denunziare l’adozione da parte del giudice di appello di un criterio divisionale difforme da quello adottato dal giudice di primo grado, risolvendosi tale scelta nell’esercizio della potestà discrezionale del giudice di procedere alla formazione delle quote del progetto di divisione. D’altronde, anche laddove il giudice avesse provveduto alla formazione di un unico progetto di divisione, ben avrebbe potuto formare le due quote ricomprendendo in ognuna delle stesse beni facenti parte, in proporzione di ognuna delle tre originarie masse, senza che tale modus procedendi sia di per sè solo contestabile. A tali considerazioni deve poi aggiungersi che risulta ormai incontestato che le donazioni ricevute in vita dal ricorrente debbano essere sottoposte a collazione, e che essendosi optato per la collazione per imputazione, debba procedersi a prelevamenti, i quali non possono che avvenire sui soli beni facenti parte della massa costituita dai beni caduti nella successione paterna, di guisa che, onde assicurare la puntuale attuazione di tale modalità di colazione, logicamente si impone una distinzione tra tutti i beni in comunione di quelli derivanti dalla successione paterna, i quali vanno divisi, per la sola parte residuata all’esito dei prelevamenti in natura, giustificandosi in tal modo, anche dal punto di vista giuridico, la necessità di dover tenere conto della diversa provenienza dei beni in comune, salvaguardando, come appunto compiuto dalla sentenza gravata, l’identità quantitativa delle quote da attribuire. 3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione delle norme in tema di divisione artt. 726 e ss. c.c. nonché la falsa applicazione dell’art. 747 c.c Deduce parte ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe indirizzato le operazioni peritali, recependo il contenuto della CTU, nel senso che sia la stima dei beni donati, e da apportare in collazione, che quella dei prelevamenti doveva essere effettuata in considerazione del valore dei beni al momento dell’apertura della successione. Viceversa, ad avviso dell’attore poiché ai fini della divisione la valutazione dei beni deve essere sempre compiuta con riferimento alla data in cui si compie la divisione, il prelevamento avrebbe dovuto essere calcolato in base sì al valore dei beni donati, ma poi eseguito sui beni così come stimati alla data della divisione. Il motivo è evidentemente destituito di fondamento. Ed, invero la tesi fatta propria dal ricorrente contrasta apertamente con il consolidato orientamento di questa Corte la quale ha affermato che Cass. n. 3235/2000 i beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all’epoca dell’apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari. In tal senso si è altresì specificato le ragioni di tale regola, individuandone la giustificazione proprio nell’esigenza di assicurare la parità di trattamento tra coeredi, che è alla base dell’istituto della collazione, posto che la diversa soluzione propugnata dal ricorrente, lungi dal riequilibrare le posizioni dei coeredi non donatari, imporrebbe a questi ultimi un eccessivo sacrificio del loro diritto, a fronte di consistenti oscillazioni del mercato immobiliari, estendendo alla diversa ipotesi della donazione immobiliare i principi che appaiono invece invocabili solo in caso di donazione di somme di denaro, per le quali opera invece il principio nominalistico cfr. Corte Cost. n. 107/1981 . In tal senso si veda Cass. n. 25630/1990, che ha stabilito che i beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari, devono essere stimati per il valore che avevano all’epoca dell’apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari conf. Cass. n. 2453/1976 . 4. Infine con il quarto motivo di ricorso si lamenta ex art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, e discussi tra le parti, in relazione alla stima e valutazione dei beni da dividere ed in relazione alla formazione del progetto di divisione. A tal fine deve premettersi che la sentenza impugnata risulta emessa in data successiva al 12 settembre 2012, sicché, come appare evidente alla stessa parte ricorrente, trova applicazione il nuovo dettato dell’art. 360 a 5 c.p.c In primo luogo preme rilevare che, proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di,’sufficienza della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4. Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione, occorrendo altresì ricordare il costante incorre nel vizio di carenza di motivazione in tal senso si veda Cass. nn. 13845/07 7392/94 16368/14 19475/05 . La deduzione circa la mancata disamina delle critiche mosse alla consulenza tecnica si risolve pertanto in una censura sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, occorrendo a tal fine che il ricorrente evidenzi la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione, ma pur sempre nell’ambito della previsione di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c 1,e suesposte argomentazioni, escludono che quindi le censure nella loro concreta formulazione, laddove si risolvono in una critica alla decisione del giudice di merito che abbia sposato le conclusioni del CTU, senza dare risposta alle osservazioni della parte, possano essere esaminate dalla Corte, atteso che tramite le medesime si mira surrettiziamente a veicolare una denunzia di insufficienza motivazionale, che oggi, alla luce della novella, può trovare spazio in ambito ben più ristretto rispetto al passato. Infatti, occorre altresì evidenziare che Cass. n. 8054/2014 ha sottolineato che L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie , e che pertanto, come stabilito da Cass. n. 8053/14, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l’omesso esame di eTlementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Orbene, attenendosi a tali autorevoli indicazioni, deve osservarsi che alcuno dei fatti di cui si denuncia l’omessa disamina da parte del giudice di appello, appare suscettibile di giustificare l’accoglimento del ricorso. Orbene, quanto all’omessa disamina delle condizioni geografiche del fondo in contrada OMISSIS , la circostanza delle rocce affioranti sulla particella n. XXX, risulta invece espressamente presa in esame dalla sentenza impugnata alla pag. 42, essendosene quindi tenuto conto ai fini della stima della medesima. Quanto alla sperequazione di valore dei terreni in località OMISSIS , la motivazione della sentenza appellata, ancorché mediante il richiamo alle risultanze della CTU risulta avere preso in considerazione le critiche mosse da parte ricorrente, dovendosi quindi escludere la possibilità di proporre le doglianze in merito alla stima avvalendosi della novellata previsione di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il terzo ed il quarto fatto denunziati condizioni statiche e presenza di occupanti dei beni in località OMISSIS , avendo anche a tal riguardo la sentenza impugnata mostrato di occuparsene cfr. pag. 34 della decisione gravata . Quanto al quinto fatto di cui si deduce l’omessa disamina verifica delle condizioni degli immobili alla via OMISSIS alla data del 1974, anche alla luce delle opere di consolidamento e rifacimento eseguite dal donatario , in disparte evidenti profili di carenza del requisito di autosufficienza, essendosi richiamati a tal fine documenti idonei, a detta del ricorrente, a comprovate i lavori eseguiti, ed il cui contenuto non risulta riprodotto in ricorso, lo stesso motivo richiama il contenuto della pag. 32 della sentenza impugnata, rendendo quindi evidente che il fatto sia stato esaminato, invocandosi piuttosto una motivazione generica, profilo questo che non appare più suscettibile di poter essere dedotto in sede di legittimità. Analoghe considerazioni valgono per il sesto fatto, rappresentato dall’omessa valutazione delle migliorie derivanti dalla radicale ristrutturazione del locale posto nel corpo di fabbrica collocato a destra dell’ingresso dei locali di via OMISSIS , essendo del pari la contestazione priva del requisito dell’autosufficienza non risultano riprodotti i documenti, quali il contratto di appalto che comproverebbero i lavori eseguiti ed emergendo dalla stessa formulazione del ricorso, che riproduce il contenuto delle pagg. 27 e 28 della sentenza impugnata, come lungi dall’esservi stata l’omessa disamina delle circostanze, in realtà si contesti la valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito, censura inammissibile per quanto sopra esposto. Infine, quanto al settimo fatto di cui si denuncia l’omesso esame, concernente l’equiparazione della stima del locale di via OMISSIS con i vicini locali di cui alla medesima via ai civici nn. OMISSIS , il ricorso omette di indicare il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, trascurando altresì di indicarne la decisività, contravvenendo in tal modo alle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite. 5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell’ari 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controparte delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori come per legge Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’ars 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.