Neppure dopo la legge sulla continuità affettiva gli affidatari possono impugnare la sentenza di adottabilità

Secondo la Corte d’appello di Milano la mancata convocazione dei genitori affidatari, nell’ambito di un procedimento d’adozione, viola l’art. 5 della l. n. 184/1983, novellato dalla l. n. 173/2015 gli affidatari però non sono parti processuali e, dunque, non sono legittimati a impugnare la sentenza.

Così si è espressa la Corte d’appello di Milano con la sentenza del 19 luglio 2016. Il caso. Il Tribunale per i minorenni di Milano dichiarava lo stato di adottabilità di una minore, precedentemente collocata presso una famiglia, con cui la bambina aveva instaurato fortissimi legami affettivi, senza convocare ed ascoltare nel procedimento gli affidatari, nonostante quanto previsto dalla l. n. 173/2015 la sentenza prevedeva altresì l’immediato collocamento della bambina presso un’altra famiglia scelta dall’Autorità Giudiziaria. La decisione veniva impugnata dagli affidatari, che censuravano la scelta di escluderli dal novero delle famiglie in cui collocare definitivamente la minore, e lamentavano altresì di non essere stati convocati nel corso del procedimento, in violazione dell’art. 5 l. n. 184/1983, novellato dalla l. n. 173/2015. Sostenevano, anche, che la novella imponesse di considerarli come parti del processo in senso tecnico e come tali legittimati all’impugnazione della sentenza. I genitori affidatari devono essere convocati ma I Giudici d’appello hanno osservano che il Tribunale per i minorenni ha violato l’articolo sopra citato che dispone al primo comma l’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento o di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore . Le principali innovazioni rispetto alla precedente disciplina sono, dunque, la sanzione della nullità comminata quale conseguenza della mancata convocazione, e la facoltà di riconosciuta all’affidatario di presentare memorie. non sono parti del processo. Tuttavia, in virtù della recente entrata in vigore della normativa e della mancanza di pronunce in merito, la qualità dei soggetti, la cui mancata convocazione comporta la nullità, non è chiaramente affermata. La corte territoriale, vagliando la veste processuale degli affidatari, ritiene che essi non sono parte del procedimento di adottabilità perché non sono compresi né tra i soggetti che debbono essere avvertiti dell’apertura del procedimento art. 10 l. n. 184/1983 , né tra quelli ai quali deve essere notificata la sentenza. Ciò trova riscontro anche nei lavori parlamentari di discussione del disegno di legge che ha modificato la l. n. 184/1983 Occorre segnalare che tale norma [] conferma il legame tra l’istituto dell’affidamento e i procedimenti di adottabilità, ma tende a mantenere un equilibrio di fondo così da non determinare aporie sistematiche [] non è l’effettiva presenza in udienza dell’affidatario ad essere richiesta sotto pena di nullità, ma soltanto la sua convocazione in quanto soggetto interessato al procedimento cui, tuttavia, non si può concedere una posizione eccessivamente forte e rigida . Quindi, il mancato riconoscimento del ruolo di parte nel processo agli affidatari esclude che la loro convocazione determini, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice. Le due interpretazioni della novella. La complessa questione presenta dei caratteri di assoluta singolarità. Da un lato, la novella sanziona con la nullità la mancata convocazione degli affidatari, ma, dall’altro, non è di portata tale da far assumere agli stessi la qualità di parte processuale capace di far valere detta nullità. Si possono intraprendere due distinte linee interpretative. La prima impone di riconoscere una legittimazione all’impugnazione in capo ai genitori affidatari per tre motivi la sanzione della nullità per mancata convocazione è ora espressamente prevista dalla norma è importante che, nell’applicazione della norma, si dia effettività alla volontà del legislatore di sentire la voce di coloro che hanno in affido il minore solo riconoscendo la legittimazione degli stessi affidatari ad impugnare vi è la certezza che la nullità possa essere fatta valere. In favore della tesi opposta si può sostenere che il nostro ordinamento non contempla né la facoltà di impugnazione ad opera di soggetti che non siano parti del procedimento, né una legittimazione ad impugnare limitata manca la previsione del termine entro il quale essi possono far valere la nullità la presenza del p.m. e del curatore speciale del minore può ritenersi sufficiente a garantire l’effettiva partecipazione al giudizio degli affidatari stessi si fatica a ravvisare l’utilità di una facoltà di impugnazione del genere posto che essa, ove non sia affiancata da quella di almeno una parte processuale, si risolve necessariamente nella conferma della decisione di primo grado, operata la sanatoria della nullità mediante la convocazione dei soggetti pretermessi. La Corte d’appello di Milano ritiene corretta la seconda soluzione interpretativa che risulta essere più aderente al sistema e dichiara inammissibile l’impugnazione. Fonte www.ilfamiliarista.it

Corte d’appello di Milano, sez. delle persone, dei minori e della famiglia, sentenza 19 luglio 2016 Presidente La Monica Relatore Tuia