Stepchild adoption: il sì della Corte d'Appello di Torino in una coppia di donne

La Corte d’appello di Torino, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto la richiesta presentata da una donna di adottare il figlio della partner.

Così ha deciso La Corte d’appello di Torino nella sentenza depositata il 27 maggio 2016. Il caso. Con la sentenza del 23 ottobre 2015 il Tribunale per i minorenni di Torino aveva respinto la domanda proposta da una donna che chiedeva l’adozione, ai sensi dell’art. 44 lett. d l. n. 184/1983, del figlio della convivente, con la quale aveva contratto matrimonio in Islanda e sottoscritto un patto di convivenza nell’aprile 2011. L’attrice faceva notare di aver svolto un vero e proprio ruolo di madre sulla base di un forte legame affettivo tra sé e il bambino, nato all’interno di un progetto di genitorialità condivisa e di aver creato un rapporto che nulla aveva di diverso da un vero e proprio vincolo genitoriale. Il Procuratore della Repubblica nel corso del giudizio riteneva ammissibile la domanda, ed esprimeva parere favorevole all’adozione. Il Tribunale, tuttavia, respingeva la domanda, rilevando che il minore non si trovava in uno stato di abbandono, presupposto necessario per l’adozione richiesta ex art. 44 lett. d , in quanto viveva stabilmente con sua madre, che si occupava di lui. Contro la sentenza di primo grado la donna ricorreva in appello, lamentando una carenza di motivazione del Tribunale che non aveva valutato in concreto l’interesse del minore. Il nocciolo della questione è lo stato di abbandono. La Corte d’appello di Torino ritiene l’appello fondato, affermando che la domanda formulata in primo grado debba essere accolta. Il nocciolo della questione è costituito dalla necessità o meno, nella specie, della previa dichiarazione dello stato di abbandono. E’ pacifico che il minore non versi in tale stato, ma la Corte ne contesta la necessità al fine della dichiarazione dell’adozione nei casi particolari ai sensi dell’art. 44 l. n. 184/1983. Che tale requisito non sia necessario è, secondo i giudici, deducibile sia da una lettura sistematica della norma, sulla quale si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 383/1999, sia da un’interpretazione letterale della stessa. Il comma 1 prevede la possibilità, in generale, di procedere all’adozione in casi particolari anche quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 7 che consente l’adozione legittimante a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità , per i quali è stato accertato lo stato di abbandono dunque l’adozione ex art. 44, stando al significato letterale delle parole, può essere pronunciata sia che ricorra che non ricorra l’accertamento dello stato di abbandono . La rilevanza dei rapporti di fatto nei vincoli genitoriali. Premesso questo, i giudici torinesi valutano, ai sensi dell’art. 57 n. 2 l. n. 184/1983, se l’adozione realizzi il preminente interesse del minore. La Corte, facendo riferimento a un suo precedente decreto decr. 29 ottobre 2014 , evidenzia come non si tratta di introdurre ex novo una nuova situazione giuridica inesistente, ma di garantire la copertura giuridica a una situazione di fatto in essere da anni nell’esclusivo interesse di un bambino Assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio . Il concetto di vita familiare ex art. 8 CEDU si ancora, appunto, ai fatti i rapporti, i legami, la convivenza e non su condizioni giuridiche. Nessun rilievo, secondo la decisione in esame, ha la circostanza che il nucleo familiare sia formato da una coppia omosessuale. I giudici del secondo grado, ricordando la sentenza della Corte di Cassazione n. 2400/2015 , precisano che il nucleo affettivo relazionale che caratterizza anche l’unione omo affettiva riceve diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2 Cost. e può acquisire un grado di protezione e tutela in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determini una lesione di diritti fondamentali scaturenti dalla relazione in questione . Pertanto, la Corte d’appello di Torino accoglie la domanda, riformando la sentenza impugnata, non sussistendo gli impedimenti in diritto riscontrati dalla pronuncia del Tribunale, né ravvisandosi alcun ostacolo, in fatto, per quanto riguarda l’interesse del minore . Anche il Procuratore Generale ha osservato, del resto, durante la discussione, come il bambino sia di fatto inserito in un nucleo familiare adeguato, e si impone, assai semplicemente, la tutela di tale situazione di fatto . Viene, quindi, pronunciata l’adozione del minore da parte della ricorrente ex art. 44 l. n. 184/1983, disponendo che il minore acquisti il cognome dell’adottante e lo anteponga al proprio. Fonte www.ilfamiliarista.it

Corte d’appello di Torino, sez. per i Minorenni, sentenza 19 aprile 27 maggio 2016 Presidente Mecca Relatore Lanza Motivazione in fatto e in diritto Con sentenza in data 20-23.10.2015 il Tribunale per i Minorenni di Torino ha respinto la domanda proposta ai sensi dell'articolo 44, lettera D, legge 4 maggio 1983 n. 184 - la domanda era stata poi estesa con riferimento anche alla ipotesi di cui alla lettera B, stessa norma. La ricorrente esponeva di convivere dal 1998 con la signora in virtù di una stabile relazione affettiva, iscritta presso l'Anagrafe dì Torino quale famiglia anagrafica costituita da persone conviventi legate da vincoli affettivi , di aver contratto matrimonio in Islanda il di aver sottoscritto patto di convivenza nell'aprile 2011, di convivere in un appartamento in Torino di proprietà della signora precisava che costanza di convivenza aveva generata un figlio, di essere il bambino cresciuto all'interno di un progetto di genitorialità condivisa, fondato anche sull'accordo di convivenza, e all'interna del nucleo familiare composto dalla dalla e dal piccolo come risulta anche dal certificate di stato di famiglia faceva presente di aver sempre svolto a tutti gli effetti e con l'accordo della compagna, un vero e proprio ruolo di madre nei confronti del bambino. Chiedeva la pronuncia dì adozione ex articolo 44 lettera osservando altresì di essere stata designata dalla compagna come tutore di in caso di necessità, di essersi designate come amministratori di sostegno l'una nei confronti della compagna. di essere coperta dalla Polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata dal datore di lavoro in favore di di in qualità di beneficiari, soggetti nominati altresì beneficiari del Fondo Pensione dipendenti, e che le risorse economiche del nucleo confluivano in un conte corrente bancario cointestata e in un conto deposito affermavano entrambe di voler ratificare e formalizzare anche sotto il profilo legale la realtà degli affetti che lega il nucleo familiare. La ricorrente evidenziava che il forte legame affettivo tra se e it bambino nulla avesse di diverso da un vero e proprio vincolo genitoriale, che il minore da sempre era stato cresciuto da una coppia di donne che per lui costituivano i riferimenti affettivi primari. Argomentava in diritto la pretesa e chiedeva pronunciarsi l'adozione del minore. Il Procuratore della Repubblica nel corso del giudizio riteneva ammissibile la domanda, ed esprimeva parere favorevole all'audizione. In primo grado seno state sentite la richiedente e la madre biologica - che ha espresso il suo assenso e consenso all'adozione sono state acquisite informazioni dal Servizio Sociale territorialmente competente - la rel. inviata in data 8.6.2015 ha riferito in merito alla condotta morale della richiedente, alle motivazioni dell'istanza di adozione, alla competenze genitoriali delle due componenti la coppia, alla situazione familiare e di crescita del bambino, e ha concluso formulando parere positiva per l'accoglimento della domanda sono state acquisite anche le informazioni presso la Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, pervenute in data 25.5.2015. Le informazioni acquisite sono state tutte ampiamente positive. Il Tribunale con la sentenza indicata ha respinto le domande. Questa in sintesi la motivazione, Circa la domanda ex art. 44 lettera D il Tribunale ha rilevato che - Il minore non si trova in stato di abbandono, presupposto necessario dell'adozione richiesta ex articolo 44 lettera D , in quanto vive stabilmente con sua madre, che si occupa di lui. Non può essere accolta l'interpretazione sostenuta dalla difesa della richiedente in base gita quale nel concetto di impossibilità di un affido preadottivo di cui parla la norma dovrebbe potersi ricomprendere anche l'impossibilità giuridica il Tribunale ritiene che questa impostazione conduca ad una lettura eversiva della norma, se un affido preadottivo è giuridicamente impossibile, significa che non può essere disposto ai sensi di legge e dunque non vi e spazio, giuridicamente parlando, per una vicenda adottiva nei limiti imposti dalla legge. Quanta alla ipotesi sub B dell' art. 44 il Tribunale ha osservato che nel caso di specie manca il presupposto dell'unione in matrimonio con la madre del minore né, osserva il Tribunale, tale disposizione legislativa può risolversi in una lesione dei diruti fondamentali, in quanto l'adozione, anche nei casi particolari, non appartiene al novero dei diritti, tanto meno di quelli fondamentali, non esistendo un diritto ad avere figli o ad adottarli, ragionamento che vale sia per le coppie coniugate che per quelle di fatto. Avverso detta sentenza ha proposto appello la signora con ricorso depositato in data 1. 12.2015, formulando le conclusioni riportate in epigrafe. L'appellante lamenta in primo luogo carenza di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe valutato ed esaminato tutte le argomentazioni svolte dalla difesa, in particolare can riferimento all'ipotesi sub D dell’art. 44 indi, in diritto, propone una lettura delle norme invocate del tutto difforme da quella effettuata dal Tribunale, sostiene ché non sia necessario che il minore versi in stato di abbandono per pronunziare adozione in casi particolari sub D , e ritiene che il Tribunale non abbia valutato in concreto l'interesse dei minare, ex art. 57 l. 184/83 argomenta infine circa il diritto alla vita famigliare anche nella interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU. All’odierna udienza la Corte ha sentito le parti, successivamente si e proceduto alla discussione della causa. Il PG ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, ex art. 44, lettera D l. 184/83. Ritiene la Corte che l'appello sia fondato, e che la domanda formulala in primo grado debba essere accolta, sulla base delle argomentazioni che seguono. Va premesso che la Corte, doverosamente e necessariamente secondo le regole del processo, si deve occupare deva domanda proposta in primo grado da sulla base delle norme esistenti dunque, ragionando de iure condito , nei termini sopra riportati, domanda disattesa dal Tribunale con motivazione contestata in grado di appello pertanto, è del tutto estranea al presente giudizio ogni considerazione de iure condendo, pur attinente alla materia. Venendo al merito della questione, la Corte ritiene di dover escludere ogni riferimento all’ipotesi di cui alla lettera B dell'articolo 44 citato, laddove prevede che i minori possono essere adottati dal coniuge del genitore la richiedente non può far valere un rapporto di coniugio il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un paese ove è consentito, nel caso di specie in Islanda, pacificamente non produce effetti nell'ordinamento italiano . Quanto all'ipotesi prevista dalla lettera D della norma i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 D quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo ritiene la Corte, valutate le difese e le argomentazioni delle parti, e la motivazione del provvedimento impugnato, che il nocciolo della questione sia costituite dalla necessità come ha ritenuto il prima giudice o meno come ritengono l'appellante e il P.G. della previa dichiarazione dello stato dl abbandono. E' infatti pacifico che nel caso di specie il minore non sia in stato di abbandono, e la questione è proprio quella relativa alla possibilità di pronunciare adozione in casi particolari nell'ipotesi in cui non vi sia uno stata di abbandono. Altre questioni astrattamente prospettabili - quali la possibilità per una persona non coniugata di adottare in casi particolari, ovvero l'inidoneità della richiedente sotto il profilo della capacita genitoriale, per ragioni connesse all'orientamento sessuale - non sono state trattate nella sentenza impugnata e non hanno trovato ingresso nella discussione. La Corte osserva come la norma non sia di chiara formulazione, ma anzi piuttosto oscura. soprattutto ove si proceda ad una interpretazione sistematica, e si tenga conto, come ha fatto il Tribunale, della prevalente applicazione che la giurisprudenza ha effettuato negli anni tuttavia alcune considerazioni devono esser fatte 1 il comma 1 prevede la possibilità, in generale, di procedere all'adozione in casi particolari anche quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7' - che consente l'adozione legittimante a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità , per i quali è stato accertato lo stato di abbandono dunque, l'adozione ex art. 44, stando al significato letterale delle parole, pub essere pronunciata sia che ricorra sia che non ricorra l'accertamento dello stato di abbandono, e la dichiarazione dell'adottabilità 2 la lettera della legge non pone, pertanto, la presenza di tale necessario requisito 3 una lettura sistematica della norma che imponesse tale preliminare requisito non sarebbe conforme a Costituzione. invero sul punto sì è già pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n, 383 dep il 7.10.1999 - va precisato che all'epoca di tale pronunzia la diversa formulazione della norma poneva l'ipotesi di impossibilità di affidamento preadottivo alla lettera c , non essendo ancora state introdotta l'ipotesi quando il minore si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e sia orfano di padre e di madre , rimanendo per ii resto immutato il testo della norma. La Corte costituzionale si è pronunciata proprio in casi in cui parenti entro il quarto grado avevano chiesto l'adozione in casi particolari di minori i cui genitori erano stati dichiarati decaduti dalla potestà parentale, ma la domanda non poteva essere accolta, in quanto, ritenevano i giudici remittenti, era necessario preliminarmente constatare l’impossibilità dell'affidamento preadottivo, e dunque l'esistenza necessaria di uno stata di adottabilità già definitivamente dichiarato i minori non erano stati dichiarati adottabili né avrebbero potuto esserlo, poiché degli stessi si stavano validamente occupando i parenti entro il quarto grado che avevano fatto domanda. La Corte Costituzionale ha respinto l'eccezione sollevata can riferimento agli articoli 3 e 30 della Costituzione, affermando che l'articolo 44 della legge 184 del 1983 si sostanza in una sorta di clausola residuale per i casi speciali non inquadrabili nella disciplina dell'adozione legittimante, consentendo l'adozione dei minori anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7, e all’interno di questo contesto di questa logica di apertura , scrive la Corte l'ipotesi della lettera C ora lettera D fornisce un'ulteriore valvola per i casi che non rientrano in quelli più specifici previsti dalla norma stessa, ha precisato la Corte che l'interpretazione logica e sistematica della norma non conduce alla conclusione che sia necessaria la previa dichiarazione dello stato di abbandono del minore, e dunque la declaratoria formale di adattabilità nonché il vano tentativo dell'affidamento preadottivo. La legge, in mancanza del presupposto dell'abbandono, non esige la dichiarazione dello stato di adottabilità, e poichè esiste già un nucleo con vincoli dì parentela disposto ad accogliere stabilmente il minore per fornirgli l'ambiente adatto alla sua crescita, non è necessario tentare di trovarne altri, né si deve formalmente constatare l'impossibilità di un affidamento diverso da quella già in atto. Ha precisato la Corte che il legislatore con la norma indicata ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un'adozione con effetti più limitati rispetto a quella legittimante ma tali presupposti necessariamente meno rigorosi di quest'ultima, e che tale previsione è pienamente conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in esame e cioè l'effettiva realizzazione degli interessi dei minore. A seguito di tale pronunzia, interpretativa di rigetto, può concludersi nel senso che una diversa interpretazione della norma non sarebbe conforme a Costituzione, e dunque non consentita. 4 Del resto la lettura sin qui esposta oltre ad essere costituzionalmente orientata, risulta anche convenzionalmente orientata Corte Cost. ordinanza 27.6.2012 il giudice comune deve avere riguardo alle norme della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo , occorrendo rispettare la sostanza di tale giurisprudenza, con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata e inserirsi , con riferimento all’art. 8 CEDU per quanto in seguito si dirà 5 Infatti , è ora necessario valutare , ai sensi dell'art. 57 n. 2 l. 184/83, se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. Questa Corte ha già pronunziato, in diritto, in tema di interesse superiore del minore decreto 29.19.2014, n. VG 584/2013 in qual caso, come in questo, non si tratta di introdurre ex trova una situazione giuridica inesistente, ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni nell'esclusivo interesse di un bambino Assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela dei figlio. Nel valutare il best interest per il minore non devono essere legati fra loro il piano del legame tra i genitori e quello fra genitore-figli l’interesse del minore pone, in primis, un vincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto nella specie validamente costituito fra la co-madre e un figlio Compito del giudice, come ribadito dalle pronunce della Corte di Giustizia che recano in epigrafe i diritti concreti ed effettivi non teorici illusori, è quello di rendere effettivi con la giurisdizione i diritti previsti dalla legge non può affermarsi, nel caso de quo, che costituisca il miglior interesse del minore privarlo di un legame attraverso la quale si esprime il diritto al proprio status di figlio . Ed invero rilevano nel caso di specie in modo particolare, con riferimento all'articolo 8 della Convenzione le note sentenze Mennesson c. Francia e Labasee c. Francia della Corte Europea dai Diritti dell'uomo, 26 giugno 2014, laddove si afferma che il rispetto per la vita include il primario interesse a definire la propria identità come essere umano, compreso il proprio status di figlio o di figlia di una coppia d genitori - in quel caso i minori, ad avviso della Corte EDU, si trovavano in uno stato di incertezza giuridica a causa del mancato riconoscimento, da parte dell'ordinamento francese, del loro status di figli nati all'estero con ricorso a modalità procreative vietate dallo stesso ordinamento. 6 Dunque, l'interpretazione giurisprudenziale data dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo fornisca una definizione del concetto di vita familiare ex art 8 Convenzione, fondamentalmente ancorata ai fatti, e non tanto basata su condizioni giuridiche, e che sono i rapporti, i legami, la convivenza, a meritare tutela. L'esistenza di vita familiare non è subordinata all'accertamento di un determinato status giuridico quanto piuttosto all'effettività dei legami, come ha affermato la CEDU nelle sentenze Gas e Dubois contro Francia, K.T, Contro Finlandia, Emonet e altri e Svizzera. Nessun rilievo pu avere le circostanza che il nucleo familiare sia formata da una unione affettiva eterosessuale ovvero tra persone dello stesso sesso di recente la Corte di Cassazione can la sentenza numero 2490 depositata il 9 febbraio 2015 ha precisato che il nucleo affettivo relazionale che caratterizza anche l'unione omo affettiva riceve diretto riconoscimento costituzionale dell’articolo 2 della Costituzione, e può acquisire un grado di protezione e tutela in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determini una lesione di diritti fondamentali scaturenti dalla relazione in questione. In ogni caso, si osserva come nell'ipotesi qui in esame, non si tratta di affermare un diritto a essere genitori, o un diritto ad adottare - come ha argomentato il Tribunale - diritti che anche questa Corte non ritiene rientrare tra i diritti fondamentali, ma si tratta di riconoscere e tutelare, nella misura massima consentita, il diritto del minore alla propria vita famigliare. 7 Tutto ciò precisato, e tornando al caso di specie, ove peraltro la disciplina legislativa esiste, si osserva che nel giudizio di primo grado sono state sentite la richiedente e la madre biologica, che hanno anche fornito documentazione circa la vita del nucleo familiare composto dalle stesse e dal minore è stata acquisita relazione sociale da parte del Servizio competente nonché informazioni presso la stazione dei Carabinieri competente per territorio in ordine alla condotta morale e alla situazione attuale familiare delle minori, come prevede la norma art. 57, commi 2 e 3, l. 184/83 . Come detto, tali accertamenti hanno confermato le allegazioni della richiedente, hanno dato un esito ampiamente positivo con riferimento alla posizione della coppia, la relazione evidenzia che la famiglia si presenta accudente dal punto di vista affettivo e rispondente ai bisogni del minore, il forte rapporto che lega il bambino alla signora è immediatamente visibile tanto quanto il rapporto esistente con la madre biologica, il bambino riconosce la signora tutti gli effetti come sua mamma, esattamente quanto la signora risulta dalla relazione che sia la signora sia la sua compagna, abbiano delle buone competenze nel ruolo genitoriale, siano capaci di percepire i bisogni, carenze e passione del bambino, che riconosce entrambe come figure genitoriali. Dunque può ritenersi la idoneità affettiva e capacità di entrambe le signore a educare e istruire - e ciò non solo con giudizio prognostico, maa con valutazione attuale, poiché il minore dalla nascita è inserito in quel nucleo - e con riferimento alla vita familiare del bambino. Tutti i parametri posti dalla norma sono stati verificati situazione personale e economiche della richiedente, salute, ambiente famigliare. L'assistente sociale ha concluso affermando che durante i vari colloqui con le signore ed in particolare in occasione della visita domiciliare si è potuta osservare il rapporto tra e le mamme, di conseguenza si può affermare che il bambino stia crescendo in un clima molto sereno e positivo . è stata sentita anche la maestra del bambino che ha dichiarato che sempre allegro e solare, molto sensibile, obbediente, intelligente, con una buona capacità comunicativa e un buon equilibrio emotivo, le mamme hanno un buon rapporto con la scuola, si informano sempre sull'andamento di sono molto attente, durante la visita domiciliare è stata apprezzata l'organizzazione dell'appartamento, grande e accogliente, ove è prevista la cameretta per il bambino, giochi, libri, molte fotografie che ripercorrono la crescita del bambino. E' presente il rapporto con la famiglia allargata nonni, zii . E’ inoltre da notare come nel processo non emerga nessun dato in senso contrario - il PM sin dal primo grado ha chiesto l'accoglimento della domande. Deve pertanto ritenersi accertato come il minore, che ha un solo genitore biologico, sia inserito dalla nascita in un nucleo familiare composto dalla sua madre biologica e dalla appellante, che si sia creato un forte legame, di tipo genitoriale, tra l'appellante e il bambino, che la richiedente abbia sin qui mostrato piena capacità genitoriale, sotto il profilo materiale e morale, che possa pertanto ritenersi consolidata la vita familiare rilevante che sensi dell'articolo 8 della Convenzione tra il minore e la compagna della madre biologica. 8} Ritiene pertanto la Corte che la domanda debba essere accolta, così riformandosi la sentenza impugnata, non sussistendo gli impedimenti in diritto riscontrati dalla pronuncia del Tribunale, né ravvisandosi alcun ostacolo, in fatto, per quanto riguarda l'interesse del minore. Il bambino, come ha ben osservato il Procuratore Generale nel corso della discussione, è già di fatto inserito in un nucleo familiare adeguato, e si impone, assai semplicemente, la tutela di tale situazione di fatto, verificati i parametri di cui all’articolo 587 della legge 184 del 1983. Osserva la Corte che il diritto dei minore all'identità e al proprio status di figlio, con corrispondente necessità di rimuovere le situazioni di incertezza giuridica, non risulti adeguatamente e compiutamente tutelato con gli strumenti messi in atto sino ad ora dalla richiedente elencati nella narrativa del presente provvedimento la pronunzia qui richiesta è congrua con la finalità della norma invocata, finalità individuata dalla Corte Costituzionale nella pronuncia già citata, laddove ha precisato che il legislatore con detta norma ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e le persone che già si prendono cura di lui. 9 Deve pertanto pronunciarsi l'adozione ex art. 44 l. 184/83 del minore da parte della signora disponendosi che l’adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio art. 299 c.c. . 10 Segue la statuizione di cui al dispositivo. Nulla in punto spese non essendovi costituzione di altre parti. P.Q.M. Visto l’art. 44 legge 4.5.1983 n. 184 pronuncia l'adozione del minore nato a il da parte di nata a Torino il disponendo che il minore acquisti il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di effettuare le prescritte annotazioni e trascrizioni.