Gesto violento del marito: separazione non addebitabile a lui. Significativa la successiva vacanza della coppia

Solo a distanza di parecchio tempo è esplosa la crisi tra i coniugi. Tale dato mette in discussione la ricostruzione proposta dalla donna. Rilevante anche il viaggio assieme della coppia, realizzato dopo il gesto violento compiuto dall’uomo.

Gesto di follia del marito, che aggredisce la moglie. Condotta sicuramente censurabile, ma non sufficiente per addebitare a lui la rottura del matrimonio. A scagionare l’uomo, difatti, il tempo trascorso dall’episodio, e il fatto che la coppia avesse comunque recuperato i propri equilibri, come testimoniato anche da una vacanza in America Cassazione, sentenza n. 11142/2016, Sezione Prima Civile, depositata oggi . Crisi. Ufficiale la separazione tra i coniugi. Definiti anche gli obblighi economici dell’uomo nei confronti della moglie e dei figli. Resta, però, ancora un nodo da sciogliere, quello relativo alla responsabilità per la crisi coniugale Su questo fronte la donna sostiene che il rapporto sia stato minato alle fondamenta da un episodio di violenza nei suoi confronti da parte dell’uomo. Visione, questa, condivisa dai giudici del Tribunale, ma ritenuta poco plausibile, invece, dai giudici d’Appello. Per questi ultimi, difatti, il comportamento del marito, pur censurabile, non ha dato il ‘la’ alla rottura del rapporto coniugale . A confermarlo il fatto che, superato quell’episodio, vi era stata la prosecuzione del matrimonio in un clima di ritrovata armonia fra i coniugi . Addebito. E ora, nonostante le obiezioni mosse dalla donna, la valutazione compiuta in Appello viene condivisa dalla Cassazione. Impossibile, quindi, addebitare all’uomo la separazione tra i coniugi. In premessa, i magistrati tengono a ribadire che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze subite non è escluso qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento comunque idoneo a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona . Tuttavia, in questa vicenda è da escludere la rilevanza del gesto violento subito dalla donna ad opera del marito. In questa ottica è decisivo il comportamento tenuto dalla coppia successivamente a quell’episodio ebbene, è emerso che era intatta la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Non a caso, essi fecero anche un viaggio assieme in America e, in quella occasione, conclusero l’acquisto di un immobile, con intestazione paritaria . Ulteriore elemento da considerare, spiegano i giudici, è il tempo trascorso tra il gesto violento dell’uomo e l’intenzione manifestata dalla donna di volersi separare , intenzione non seguita, peraltro, da iniziative concrete . Per chiudere il cerchio, poi, viene anche richiamata la testimonianza della sorella della donna ella ha spiegato che la moglie era innamorata persa del marito e non aveva occhi che per lui .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 febbraio – 30 maggio 2016, n. 11142 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Rilevato che 1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2212/2009, ha dichiarato la separazione dei coniugi G.G. e M.Z. e successivamente, con sentenza n. 108/2012, ha accolto la richiesta di addebito della separazione a Maurizio Z., ha disposto l'affidamento ai Servizi sociali della figlia minore F., fissandone la residenza presso la madre, ha assegnato alla G. la casa familiare e ha posto a carico dello Z. un contributo per il mantenimento dei tre figli, pari a 3.000 euro al mese e un assegno di mantenimento in favore della G. di 7.000 euro con decorrenza dalla domanda, prevedendo che fossero a carico di M.Z. la spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate dei figli. Ha condannato lo Z. al rimborso delle spese legali e di CTU. 2. Ha proposto appello M.Z. chiedendo una pronuncia di addebito della separazione alla moglie, la rideterminazione del contributo per il mantenimento dei figli nella misura di 2.000 euro mensili e dell'assegno per il mantenimento della moglie in misura non superiore a 4.000 euro mensili, ha chiesto che le spese straordinarie dei figli fossero poste a carico dei due G.ri in misura del 50% per ciascuno e che le spese di lite di entrambi i gradi e quelle della CTU fossero poste a carico della moglie o compensate. 3. Si è costituita la G. resistendo alle domande della controparte. 4. La Corte d'Appello di Bologna , con sentenza n. 222/2013, ha parzialmente accolto l'appello, revocando la pronuncia di addebito a carico di M.Z. e confermando nel resto la sentenza di primo grado. Ha posto a carico dello Z. un terzo delle spese dei due gradi di giudizio compensando la quota residua. 5. La Corte di appello ha ritenuto non dimostrate le condizioni per l'addebito della separazione al marito rilevando la prova solo di un episodio di violenza ai danni della G. e la mancata prova del nesso causale fra il comportamento ascritto allo Z. e la rottura del rapporto coniugale in quanto al predetto episodio era succeduta la prosecuzione del matrimonio in un clima di ritrovata armonia fra i coniugi. Quanto alla spese straordinarie la Corte di appello ha ritenuto che il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 148 c.c. perché non aveva tenuto conto, nel porle totalmente a carico dello Z., della capacità economica, sia pure inferiore, della G. e tale da giustificare una attribuzione delle spese straordinarie nella misura del 70% e non della totalità a carico del marito. Peraltro a tale affermazione non è corrisposta una conseguente statuizione nel dispositivo di rigetto della domanda di addebito della separazione e di conferma nel resto della sentenza impugnata. 6. Ricorre per cassazione G.G. deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.c. in relazione al mancato accoglimento della sua domanda di addebito. 7. M.Z. si difende con controricorso e propone ricorso incidentale deducendo la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 156, comma 2, e 360, comma 1, n. 4 c.p.c. 8. Le parti hanno depositato memorie difensive. Ritenuto che 9. Con l'unico motivo di ricorso G.G. contesta la decisione presa dalla Corte di appello sulla richiesta di addebito. Secondo la ricorrente la Corte di appello bolognese non ha tenuto conto delle numerose testimonianze e perizie espletate sulle parti che attestano una violenza morale persistente in danno della G. e dei figli ed è pervenuta così a disattendere l'evidente nesso fra la rottura matrimoniale e le condotte antigiuridiche poste in essere dallo Z 10.I1 ricorso principale è inammissibile. Esso nonostante la deduzione di violazione di legge della rubrica consiste nella contestazione della valutazione operata dalla Corte di appello dei materiale probatorio e specificamente delle prove testimoniali. Tuttavia la ricorrente non fa alcun riferimento specifico alle testimonianze e alle altre prova raccolte nel giudizio di merito né riporta il testo delle deposizioni che ritiene non adeguatamente valutate, ai fini di una corretta applicazione degli articoli 143 e 151 c.c., rendendo così il ricorso privo di autosufficienza. Inoltre, sebbene debba ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poichè lesivo della pari dignità di ogni persona Caso. civ. sezione I n. 817 del 14 gennaio 2011 deve rilevarsi che nel caso in esame la Corte di appello ha escluso la rilevanza di tale episodio rilevando che successivamente ad esso la comunione spirituale e materiale rimase. Ne fanno fede - in primo luogo il tempo trascorso, - il viaggio a Miami Natale anno 2004 che portò, tra l'altro, all'acquisto di un immobile in quella zona, con intestazione paritaria la testimonianza Carmina, diretta, quanto alla manifestazione della volontà di Z. di non consentire la separazione, pur dopo l'episodio delle Maldive, in quanto ancora innamorato della moglie e indiretta, perché riferitagli dallo stesso Z., a proposito della manifestazione da parte di G. di essere anch'essa innamorata - la testimonianza G. Ilaria, secondo la quale, nonostante tutto, la sorella era innamorata persa del marito e non aveva occhi che per lui. Né contraddice l'esposto ragionamento il fatto che sia stata la moglie a prendere l'iniziativa di manifestare l'intenzione di volersi separare poiché ciò è avvenuto molto tempo dopo, precisamente a anno 2006 inoltrato, e non ne sono seguite iniziative concrete tanto che fu invece Z. a prendere l'iniziativa di abbandonare l'abitazione coniugale . La ricorrente non ha contestato tale ragione del decidere che è stata risolutiva nel determinare la Corte distrettuale al rigetto della domanda di addebito e si è limitata ad affermare che appare lampante che la rottura matrimoniale dipenda esclusivamente dalle condotte antigiuridiche poste in essere dallo Z 11.Con il ricorso incidentale M.Z. fa rilevare la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 156 comma 2 c.p.c. $ perché, relativamente al carico delle spese straordinarie, il dispositivo della sentenza contrasta apertamente con quanto stabilito in motivazione. 12.11 motivo è fondato risultando evidente l'omessa traduzione nel dispositivo della valutazione compiuta sul punto dalla Corte di appello nella sua motivazione senza che sia possibile una ulteriore valutazione di merito relativa alla congruità della misura di partecipazione dei coniugi alle spese straordinarie dei figli. 13. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso principale e accolto l'incidentale con conseguente cassazione e decisione nel merito che renda coerente la motivazione della Corte di appello al dispositivo. 14. Le decisioni sulle spese dei giudici del merito devono essere confermate mentre le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della G P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui, relativamente alla misura delle spese straordinarie a favore dei figli, conferma nel resto la decisione appellata e, decidendo nel merito, pone a carico di M.Z. dette spese nella misura del 70%, con decorrenza della deliberazione dalla presente sentenza. Conferma le statuizioni sulle spese dei giudizi di merito. Spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente, liquidate in 3.200 euro di cui 200, per spese, oltre agli accessori di legge.