Un lavoro e un’abitazione, addio all’elemosina: passi avanti per la donna, che resta una madre inadeguata

La figlia ha espresso chiaramente la volontà di non tornare a vivere con la madre. Restano evidenti le carenze della donna come genitore. Unica soluzione per tutelare la ragazza è l’adozione.

Addio a un difficile passato. Basta col chiedere l’elemosina in strada. La donna – una cittadina rumena trasferitasi in Italia – ha trovato un lavoro e ha preso in affitto un’abitazione. Evidenti i passi avanti da lei compiuti. Ciò però non è sufficiente per ritenerla capace di svolgere il proprio ruolo di madre. Confermato, quindi, lo stato di adottabilità” della figlia Cassazione, sentenza n. 10366, sezione Sesta Civile, depositata il 19 maggio 2016 . Adozione. Situazione familiare davvero complicata. A pagarne le conseguenze è la figlia, che, una volta arrivata in Italia, si è ritrovata a vivere in un incubo da un lato, il padre è rientrato in Romania – loro Paese d’origine –, disinteressandosi completamente della ragazza dall’altro, la madre l’ha costretta a mendicare in strada. Inequivocabili, poi, le condizioni con cui la minorenne si è presentata nella ‘casa famiglia’ dove è stata accolta malnutrita, in una situazione igienica precaria e priva di istruzione . Evidenti le carenze dei due genitori. In particolare, la madre si è sottratta a un percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità offerto dalle istituzioni , e ogni volta che si è recata nella ‘casa famiglia’ non ha mai seguito i suggerimenti degli operatori , non si è resa conto delle esigenze della figlia e le ha provocato crisi di pianto e atteggiamenti di grave timore . Logico, quindi, secondo i giudici, considerare l’ adozione come l’unica via di fuga per la ragazza, che, peraltro, ha espresso la volontà di non tornare a vivere con la madre . E questa valutazione, chiariscono ora i Magistrati della Cassazione, non può essere modificata alla luce del miglioramento delle condizioni di vita della donna. Ella spiega di aver trovato lavoro presso una ditta, come addetta alle pulizie e di aver preso in locazione un’abitazione di tre vani . Questi progressi, però, non sono sufficienti, secondo i magistrati, per ipotizzare un recupero delle capacità educative come genitore .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 8 aprile – 19 maggio 2016, n. 10366 Presidente/Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Con sentenza in data 22 ottobre 2013, il Tribunale per i Minorenni di Napoli dichiarava lo stato di adottabilità della minore C.L., nata a Brasov Romania il 25 febbraio 2002. Avverso la sentenza proponeva appello la madre S.S Costituitosi il contraddittorio, il tutore della minore ne chiedeva il rigetto. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 6 agosto 2014, rigettava l'appello. Ricorre per cassazione la S Resiste con controricorso il tutore della minore. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge senza peraltro indicare la norma violata circa la mancata audizione della minore. Con il secondo, error in procedendo nonchè vizio di motivazione, per mancata considerazione del miglioramento delle condizioni della ricorrente. Con il terzo, vizio di motivazione sullo stato di inadeguatezza parentale, per le medesime ragioni. Va osservato che, come emerge con chiarezza dalla narrativa della sentenza impugnata, il primo giudice aveva sentito varie volte la minore L. ed esaminato le sue affermazioni e la sua volontà consapevole di non tornare a vivere con la madre. Rientra nella discrezionalità del giudice di appello di non aver sentito la minore anche in quel grado. Quanto allo stato di abbandono1è vero che l'art. 1 1. 184/1983 sancisce il diritto del minore a vivere e crescere nella propria famiglia, ma solo finche ciò non si ponga in grave contrasto con il suo interesse. Correttamente il giudice a quo richiama l'orientamento di questa Corte tra le altre, Cass. N. 4545 DEL 2010 per cui, ove il sostegno alla famiglia, apprestato dalle istituzioni , non abbia eliminato e non possa eliminare le gravi difficoltà della famiglia di origine in tempi compatibili con l'esigenza di non pregiudicare irreversibilmente l'armonico sviluppo psicofisico del minore, dovrà farsi luogo allo scioglimento del vincolo famigliare, ricorrendosi all'adozione. Esamina la sentenza impugnata, con motivazione adeguata e non illogica, le condizioni di deprivazione e inadeguatezza dei genitori il padre era rientrato in Romania, disinteressandosi totalmente della figlia la madre che veniva sorpresa a mendicare insieme con figlia stessa accolta poi in casa-famiglia, apparendo malnutrita, in condizioni igieniche precarie e priva di istruzione si era sottratta ad un percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità, offerto dalle istituzioni, si recava nella casa-famiglia dove si trovava la minore, senza seguire i suggerimenti degli operatori, non si rendeva conto delle esigenze della figlia, provocandole crisi di pianto e atteggiamenti di grave timore. Continua la Corte di merito, precisando che l'eventuale miglioramento delle condizioni di vita della S., che lavorerebbe ora presso una ditta, come addetta alle pulizie, e avrebbe preso in locazione una abitazione di tre vani, non rileverebbe di per sé solo, ai fini di un recupero totale delle capacità educative del genitore , ripetutamente considerate negative. Va pertanto rigettato il ricorso. La natura della causa e la posizione delle parto richiedono la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso compensa tra le parti le spese dei presente giudizio di legittimità. Omettere le generalità delle parti e della minore.