Affidamento esclusivo al padre e collocazione temporanea presso il centro di accoglienza

Il principio di bigenitoriaità e il correlato affidamento dei figli ad entrambi i genitori è la prima soluzione che il giudice deve valutare nel caso di separazione della coppia, potendo, invece, disporsi l'affidamento esclusivo solo qualora l'affidamento condiviso contrasti con l'interesse dei figli.

Lo ha affermato la Corte d’appello di Catanzaro con il decreto depositata il 18 dicembre 2015. Accesa conflittualità giudiziaria dei conviventi e comportamenti volti a distruggere la figura paterna. Nel corso del procedimento di cessazione della convivenza more uxorio si è verificata tra i genitori un'accesa conflittualità giudiziale, caratterizzata da reciproche istanze volte a far decadere la responsabilità genitoriale e, addirittura, da denunce alla Procura della Repubblica per presunte molestie sessuali nei confronti dei figli. Le risultanze processuali civili e penali, così come la CTU e le relazioni dei servizi sociali, hanno in realtà delineato un diverso scenario, ove i figli apparivano fortemente influenzati dalla madre e non liberi di esprimere il loro desiderio di incontrare il padre e di riallacciare un sereno rapporto con lo stesso. In particolare è emerso che la madre avrebbe operato sui figli un condizionamento psicologico teso a distruggere la figura paterna, ha altresì ostacolato in ogni modo un sano sviluppo e mantenimento della relazione genitore - figli, messo costantemente in discussione l'autorità e il ruolo del padre, in particolare dopo aver allacciato una nuova relazione sentimentale, e avuto dei comportamenti del tutto sprezzanti delle pronunce giudiziali e delle soluzioni adottate dal Tribunale a differenza del padre che, invece, di volta in volta, ha rispettato le indicazioni consigliate dagli operatori nel corso del giudizio. Considerato tutto quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto che, pur non sussistendo elementi idonei ad una pronuncia di decadenza della potestà genitoriale relativamente alla madre, in quanto si è sempre occupata degnamente dei figli, al di là del rapporto con il padre, la stessa non era in grado di esercitare la responsabilità genitoriale unitamente al padre e, dato il suo atteggiamento di ostilità e denigratorio della figura paterna, si rendeva necessario, al fine del ripristino di un sano coinvolgimento affettivo con entrambi i genitori, una collocazione temporanea dei minori presso un centro di accoglienza e l'affidamento esclusivo dei bambini al padre con successivo collocazione prevalente presso il medesimo. Pronuncia giudiziale nell'esclusivo interesse dei minori. Il Tribunale, nell'esclusivo interesse dei figli, ha innanzitutto escluso l'affidamento congiunto dei genitori e, nella prospettiva di recuperare il rapporto affettivo dei minori verso il padre, la cui figura era stata completamente allineata dalla madre con forti condizionamenti psicologici, ha disposto, anche andando oltre a quelle che erano le istanze dei conviventi, un collocamento in via temporanea ad un centro di accoglienza, ritenendo che quest'ultimo fosse lo strumento più adeguato a recuperare gradualmente la relazione con il genitore. Quindi, benchè la forma di affidamento da preferire sia sempre quella condivisa, qualora la conflittualità dei genitori sia elevata al punto tale da pregiudicare un sano rapporto affettivo e relazionale e vi sia, come nel caso di specie, anche un'incapacità di gestire la responsabilità congiuntamente, il Tribunale, nell'esclusivo interesse dei figli, deve adottare tutte le soluzioni che reputa più idonee a garantire il diritto alla bigenitorialità, prevedendo, se necessario, non solo forme di affidamento differenti rispetto a quella condivisa, ma anche prevedendo dei percorsi, come il collocamento temporaneo presso centri di accoglienza che, accogliendo i bambini in ambiente neutrale, agevolino la transizione verso la nuova forma di affidamento e il recupero del rapporto relazionale affettivo con il genitore denigrato.

Corte d’appello di Catanzaro, sez. I Civile, decreto 4 – 18 dicembre 2015, n. 3405 Presidente Chiodo – Relatore Silvestri Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. depositato presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza in data 06.05.2014, a seguito della cessazione della convivenza more uxorio intrattenuta dal 2004 al 2014 con chiedeva che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione prevalente presso di sé, nonché il riconoscimento di un ampio diritto di visita per il padre e, in via subordinata, l'assegnazione della casa familiare di di proprietà dei figli minori . Chiedeva, altresì, che venisse previsto un obbligo, in capo all' di mantenimento in favore dei minori, mediante la corresponsione mensile della somma di e 250,00 per ciascuno dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche e sanitarie. Nel costituirsi in giudizio il resistente contestava le deduzioni avversarie e chiedeva l'affidamento esclusivo dei due figli e, in subordine, la collocazione degli stessi presso di sé, con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita della madre, nonché l'imposizione a carico della ricorrente di un contributo per il mantenimento della prole. All'udienza del 25.06.2014 le parti chiedevano un rinvio della causa, a seguito del raggiungimento tra essi di un accordo sulle modalità di visita del padre durante il periodo estivo, in virtù del quale i minori avrebbero partecipato al matrimonio dello zio paterno in data 5.7.2014, nonché avrebbero trascorso tutto il mese di luglio con il padre stesso. Con lettera raccomandata a/r del 02.07.2014, l'odierna reclamante a mezzo dei proprio difensore, comunicava all' il rifiuto opposto dai figli di incontrare quest'ultimo. A seguito delle rivelazioni riferite dai minori di presunte molestie sessuali operate sugli stessi dal padre, la informava immediatamente la Procura della Repubblica di Cosenza e conseguentemente veniva avviato il procedimento penale n. 698612014 nei confronti dell'l procedimento che, poi, veniva archiviato con ordinanza del G.I.P. dì Cosenza del 27_08.2014. A seguito di denuncia presentata in data 20.07.2014 dall'odierno reclamato presso la Legione Carabinieri Calabria - Stazione di , con la quale lo stesso evidenziava l'inottemperanza della all'accordo raggiunto suddetto, il Tribunale di Cosenza disponeva con ordinanza del 23.07.2014 l'acquisizione di informazioni urgenti sul nucleo familiare e sui minori dal Servizio Sociale di provvedendo a regolamentare in via provvisoria l'esercizio del diritto di visita dei figli da parte dei padre. A tal fine, il resistente adiva ai sensi dell'ars. 337 c.p.c, il Giudice Tutelare, affinché vigilasse sull'osservanza delle condizioni di visita stabilite dal Tribunale di Cosenza e all'esito di tale procedimento, precisamente all'udienza del 12.09.2014, le parti concordavano che gli incontri settimanali tra il padre e i figli indicati provvisoriamente nell'ordinanza suddetta avvenissero alla presenza degli assistenti sociali. All'udienza del 22.10.2014 tenutasi dinanzi al Tribunale di Cosenza dichiarava di non aver potuto incontrare i figli, atteso il rifiuto opposto dagli stessi e formulava richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti della ex convivente. Nel corso dei procedimento innanzi al Tribunale di Cosenza veniva disposta consulenza psicologica sui minori e sui genitori, all'esito della quale il CTU, riscontrando un disturbo relazionale di alienazione parentale, concludeva affermando che la madre avrebbe operato sui figli un condizionamento psicologico teso a distruggere la figura paterna. Tale consulenza veniva integrata dalla consulenza tecnica di parte richiesta da parte attrice. All'udienza del 15.07.2015 il procuratore di depositava richiesta di nulla osta al trasferimento presso scuola di formulata unilateralmente dalla ex convivente al Preside della scuola frequentata dai figli. Con provvedimento emesso in data 23.07.2015 e depositato in data 29,07.2015 il Tribunale di Cosenza condividendo le conclusioni del CTU, dichiarava l'inidoneità della ad essere genitore affidatario dei figli, disponendo l'affidamento esclusivo di questi ultimi al padre, con collocazione temporanea, per un periodo di sei mesi, presso il Centro di accoglienza di con facoltà dei genitori di vederli alla presenza degli assistenti sociali. Disponeva, altresì, che esaurito il periodo semestrale di collocamento presso la predetta struttura, e dovevano essere collocati presso l'abitazione del padre, con diritto della madre di vederli, alla presenza degli assistenti sociali nonché che la madre contribuisse al mantenimento dei figli versando al padre la somma di £ 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con reclamo del 06.08.2015 impugnava il decreto emesso dal Tribunale di Cosenza insistendo nelle originarie richieste, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dei predetto decreto e, in via subordinata, l'affidamento dei minori ai servizi sociali di . Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato avanzata da controparte per mancanza dei presupposti cautelare dedotti chiedendo, nel merito, il rigetto del proposto reclamo in quanto infondato, nonché in subordine confermare in toto il provvedimento di primo grado. In via incidentale chiedeva che venisse pronunciata nei confronti della reclamante la decadenza dalla potestà genitoriale. All'udienza del 22.10.2015, sentite le partì, il Collegio riservava la decisione. Motivi della decisione La reclamante critica il provvedimento emesso dal Tribunale di Cosenza nel punto in cui ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli e al padre. Contesta, in particolare, l'idoneità di ad avere cura dei figli e ad assolvere il proprio ruolo genìtoriale. Evidenzia l'erroneità della decisione dei Tribunale fondata essenzialmente su una consulenza tecnica viziata e contraddittoria e su una non corretta valutazione dei comportamenti della assunti nel corso del procedimento. In sede di memoria integrativa, si sofferma in modo più specifico sulla consulenza tecnica di ufficio contestandone la validità. La censura è infondata in tutte le sue articolazioni. Come è noto, il principio della bigenitorialità e il correlato affidamento dei figli ad entrambi i genitori è la prima soluzione che il giudice deve valutare nel caso di separazione della coppia, potendo, invece, disporsi l'affidamento esclusivo solo qualora l'affidamento condiviso contrasti con l'interesse dei figli. Nel caso in esame, nel corso del procedimento si è registrata un'accesa conflittualità giudiziaria, alimentata da reciproci sentimenti di incomprensione, insofferenza ed insoddisfazione, sentimenti che sono emersi in modo evidente anche nel corso dell'audizione delle parti in sede di reclamo all'udienza del 22.10.2015. Senonché, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante, l'esame delle risultanze processuali non consente di ritenere errata la valutazione del Tribunale di Cosenza. ha assunto, sin dal momento della separazione, un atteggiamento di sprezzante oppositivìtà rispetto a , non avendo remora alcuna nel sottolineare in ogni occasione l'inadeguatezza anche affettiva dei padre, così allontanando da lui i figli. Il Tribunale di Cosenza, con motivazione puntuale e dettagliata - che qui si richiama integralmente -, ha sottolineato tutti gli aspetti che inducono a tale conclusione. Va, sul punto, rilevato come la soluzione cui è pervenuto il Tribunale è il frutto di un esame approfondito delle dinamiche familiari che non si esaurisce nell'analisi dell'elaborato peritale a firma del dott. in atti. A ben vedere, il Tribunale ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio solo dopo avere interessato della vicenda i servizi sociali ed avere acquisito le relative relazioni in data 15.7.2014 e 29.7.2014 . Il giudice delegato dal Collegio, ha, poi, proceduto all'ascolto diretto dei minori. Il Tribunale ha, infine, adottato la pronuncia impugnata richiamando anche i comportamenti della madre registrati nel corso del procedimento. Ciò posto, innanzitutto la reclamante pone l'accento sul rifiuto dei bambini di vedere il padre, escludendo qualsiasi suo atteggiamento teso ad escludere la figura paterna dalla vita dei figli. Orbene, vero è, come rappresentato dalla reclamante, che i minori hanno rifiutato di vedere il padre, ma è altrettanto vero che tale atteggiamento è strettamente correlato al comportamento della madre. L'ostilità manifestata dai bambini - di cui, si badi bene, il Tribunale ha tenuto conto disponendo che per un periodo iniziale i minori siano collocati in una apposita struttura - è il risultato della condotta della madre volta a comprimere il rapporto e la frequentazione padre - figli. In sede di ascolto dei minori, sia dinanzi agli assistenti sociali, sia davanti al consulente tecnico, sia dinanzi al giudice, e hanno dimostrato un atteggiamento ambiguo. Il malessere dei due bambini è stato rilevato da tutti coloro che si sono a loro relazionati. Già dal secondo incontro gli assistenti sociali hanno ipotizzato un condizionamento ad opera di un adulto relazione del 29.7.2014 . li consulente tecnico ha, poi, rilevato una gestione materna improntata a plateale insofferenza nei confronti del padre e tesa a logorare la figura paterna. In ordine alla consulenza tecnica, non sono condivisibili le censure mosse all'elaborato peritale laddove, diversamente, tutte le argomentazioni del consulente appaiono lineari e prive di vizi logici. D'altro canto le stesse vanno coordinate con le restanti risultanze dell'osservazione peritale, ivi comprese le modalità espressive e i comportamenti dei bambini in presenza della madre e del padre. A titolo esemplificativo, il consulente ha descritto un episodio - che appare emblematico - in cui, alla fine di un incontro, ' si sofferma fuori dalla porta con l'evidente scopo di cercare un contatto con i figli, ma la madre si precipita verso la porta per chiuderla ed evitare qualsiasi contatto. Atteggiamento questo che non lascia spazio ad interpretazione diversa rispetto alla ferma volontà della di frapporre ostacoli tra I' e i figli. Ed ancora, in sede di colloquio con il consulente, anche quando fa trapelare un atteggiamento positivo del padre, non esita a sottolineare aspetti comunque negativi v. sul punto i richiami contenuti nel provvedimento reclamato quali espressioni dei tipo una cosa buona che ha fatto è stato di averla portata alle giostre anche se erano rotte mi ha regalato una cucina ma era piccola ecc. . La situazione di disagio e di angoscia è ancora più evidente nel piccolo che, in generale, tende ad uniformarsi agli atteggiamenti della sorella. Nel momento in cui è stato ascoltato dal giudice ha ammesso che il padre un pochino, pochino, pochino gli manca e dicendo ciò si scherniva, abbassava lo sguardo, abbozzando un sorriso. ha difficoltà ad esternare la sua più intima volontà di avere contatti con il padre. Il suo indugiare e le sue modalità espressive sono sintomatici di una profonda tensione ansiosa che gli impedisce di comunicare ed esplicitare il suo affetto per il padre. inoltre, i bambini non riconoscono come papà. Questo è il dato più palese dell'allontanamento reale di e dalla figura paterna, che, invece, deve sempre salvo, ovviamente, in presenza di gravi carenze educative o morali che ad oggi non si riscontrano costituire un punto di riferimento dei due figli. Assolutamente criticabile è, peraltro, come già rilevato dal Tribunale di Cosenza, la scelta operata dalla madre - sia pur su indicazione del consulente tecnico di parte - di fare visionare un video ai bambini prima dell'incontro con il consulente. In generale, l'ascolto dei minore deve avvenire serenamente ed in modo da escludere atteggiamenti che possano ingenerare nel minore sensazioni di protagonismo e, comunque, possano interferire con la spontaneità e la sincerità delle risposte. Avere fatto vedere ai bambini un video dal titolo Marina era nei guai prima dell'ascolto ha certamente influenzato le loro risposte, tant'è che gli stessi, ed in particolare hanno riproposto, nel corso della loro audizione, diverse espressioni contenute nel predetto filmato. Ed ancora, pur a volere ritenere che la reclamante, in presenza di un sospetto di abusi da parte del padre sui figli, in via prudenziale, non abbia inteso caldeggiarne gli incontri, tuttavia non trova giustificazione alcuna l'atteggiamento della che, nonostante le risultanze processuali relazione degli assistenti sociali che evidenziava la probabile artificiosità dei narrati e archiviazione dei procedimento penale a carico dell' ha perseverato nella risoluta volontà di escludere quanto più possibile la figura paterna dalla vita dei figli o, quanto meno, non sì è preoccupata in alcun modo di mantenere o creare alcun legame tra loro. Anche il rilievo concernente il trasferimento a menzionato dalla reclamante non pare condivisibile. Ferma restando la possibilità per chiunque di cambiare residenza, nel caso in questione, nel corso di un procedimento di particolare delicatezza e nonostante la reclamante fosse consapevole dei risvolti correlati a tale trasferimento, ha fatto una scelta senza confrontarsi con il padre dei bambini e ancor di più chiedendo direttamente il nulla osta per il trasferimento degli stessi presso in provincia di . La motivazione addotta dalla reclamante in relazione alla necessità di trasferirsi per una prospettata situazione di disagio economico, oltre che non provata, non è, comunque, appagante. A pane la considerazione che è del tutto indimostrato il dato secondo cui l'attività di fiorista svolta a sarebbe per la reclamante più proficua rispetto a quella dalla medesima espletata a ' non può sottacersi che, in questo caso, la reclamante ha mostrato di anteporre le sue esigenze all'attenzione per í figli e alla necessità di ricostruire – se inesistente come da lei sottolineato il rapporto padre -- figli. La non si è assolutamente preoccupata della reazione dei figli al trasferimento, e, ulteriormente, di quanto ciò avrebbe inciso sul loro rapporto con . Tale condotta si aggiunge alle molteplici iniziative unilaterali della che già in passato aveva trasferito, senza alcun preliminare accordo con la propria dimora dal comune di al comune di a circa 50 Km di distanza. Successivamente, la reclamante, peraltro, pur nella consapevolezza di non essere l'affidatario esclusivo dei bambini, ha inserito tale dichiarazione nella richiesta di nulla osta per il trasferimento a , ancora, trasferito la sua residenza, unitamente ai figli, a Ha finora sempre ostacolato gli incontri tra il genitore e i bambini. Ha, sostanzialmente, dimostrato un assoluto disinteresse per i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, che deliberatamente non ha rispettato. Sul punto si rileva come appaia poco verosimile - soprattutto in un contesto di conflittualità giudiziaria e di aspra litigiosità già descritto - l'affermazione della reclamante che, all'udienza del 22.10.2015, ha riferito di non essere a conoscenza della necessità del consenso del padre per il trasferimento dei figli da a . In ultima analisi, giova sottolineare che ciò che rileva in questa sede non è tanto il riconoscimento o meno della PAS sotto il profilo medico - scientifico concetto menzionato dalla reclamante nella memoria ìntegrativa , ma piuttosto il concreto atteggiarsi dei rapporti genitori - figli. L'avversione manifestata da e nei confronti del padre, per le ragioni suesposte e tenuto conto del contegno complessivo della è correlata all'atteggiamento di quest'ultima che, nel separarsi e nell'intraprendere una nuova relazione sentimentale, non si è preoccupata di mantenere e intensificare i rapporti tra padre e figli e ha, piuttosto, finito con il mettere in discussione l'autorità ed il ruolo di padre di . Infine, la versione offerta dalla reclamante secondo cui considererebbe i propri figli come oggetti non trova riscontro nelle emergenze processuali. Piuttosto, pur nella difficoltà incontrata a gestire questa nuova situazione scaturente dalla separazione, il padre sembra muoversi in un'ottica di tutela prioritaria dell'interesse dei bambini, adeguandosi alle soluzioni adottate, di volta in volta, dal Tribunale e, comunque, consigliato dagli operatori. Può, quindi, mantenersi l'affidamento esclusivo in capo al medesimo, sia pur con collocazione dei figli presso la struttura . per un periodo di sei mesi. come disposto nel provvedimento impugnato. La reclamante, a tale proposito, ha sottolineato come questo tipo di collocazione possa determinare un trauma per i bambini. Osserva la Corte che e hanno, evidentemente, già percepito l'aperta ostilità della madre e del padre. La loro forte contrapposizione e, in particolare, l'atteggiamento prepotente della madre hanno già innescato nei due minori un meccanismo di forzato adattamento che sta già incidendo sulla loro spontaneità e sulla loro serenità. A ben vedere, questo tipo di collocazione è stata prevista proprio al fine di un graduale e meno traumatico possibile recupero dei rapporti tra padre e figli e, al tempo stesso, allo scopo di consentire il ripristino di un sano coinvolgimento affettivo di e con entrambi i genitori. Per completezza, per quanto attiene alla richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, che troverebbe legittimazione anche nella prospettata parzialità del consulente tecnico dott. , ad avviso di questa Corte, non vi sono elementi per mettere in discussione l'operato del consulente. Sin da subito, il dott. preso atto della conflittualità accesa tra le parti, ha deciso di riportare tutti gli avvenimenti che di volta in volta si verificavano, procedendo anche alla video registrazione degli incontri e dei colloqui. Non risultano dati e segnali che inducano a concludere nel senso che il doti. abbia agito in violazione dei suoi doveri professionali. Né può inficiare tale conclusione l'affermazione del consulente - riportata nella memoria integrativa della reclamante - secondo cui qua dobbiamo lavorare per un cambiamento uno sforzo da parte di tutti per cercare dei punti in comune , affermazione che, ad avviso di questa Corte, non può che essere intesa quale necessità imprescindibile di giungere ad una soluzione il più possibile concordata per il perseguimento di uno scopo comune che è, appunto, l'interesse dei minori. Soluzione che, peraltro, preme sottolineare, in assenza di un concreto spirito collaborativo e finché permarranno tra le parti atteggiamenti di assoluta disistima e diffidenza, già registrati nel corso dei procedimento, non sembra agevolmente perseguibile. Alla luce di tutte le argomentazioni suesposte, il reclamo non può essere accolto. Va, altresì, respinto il reclamo incidentale proposto da Non sussistono, allo stato, elementi idonei ad una pronuncia di decadenza della potestà genitoriale relativamente alla Si condivide, sul punto, la pronuncia del Tribunale di Cosenza, atteso che, benché la madre abbia dimostrato di non essere in grado di esercitare la responsabilità genitoriale unitamente al padre, si è, in ogni caso, sempre occupata dei figli che, al di là dei rapporto con il padre, sì presentano sereni e ben curati. Anche sotto tale aspetto l'ordinanza impugnata deve essere confermata. In conclusione, il reclamo proposto da e il reclamo incidentale proposto da devono essere rigettati, con conseguente conferma del provvedimento impugnato. La particolare natura della materia giustifica la compensazione integrale delle spese dei giudizio. P.Q.M. - rigetta il reclamo proposto da e il reclamo incidentale proposto da e, per l'effetto, conferma il provvedimento emesso dal Tribunale di Cosenza emesso in data 23.7.2015 e depositato il 29.7.2015 - compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.