Assegno divorzile a rischio: decisiva la convivenza more uxorio dell’ex moglie

Vicenda giudiziaria andata avanti a colpi di cifre. In ballo la quantificazione dell’assegno, le pretese della donna e le richieste dell’uomo di vedere alleggerito il proprio onere economico. Elemento decisivo, però, è la famiglia di fatto creata dalla donna.

Balletto di cifre sul fronte dell’assegno divorzile a favore della ex moglie da 1.500 euro a 750 euro. Ma lo scontro a colpi di numeri può essere indirizzato dalla nuova convivenza della donna. Elemento, questo, che può liberare l’uomo da ogni obbligo Cassazione, ordinanza numero 2466, sezione sesta civile, depositata oggi . Euro. Il primo ‘taglio’ drastico all’ assegno divorzile arriva dal Tribunale si passa dagli originari 1.500 euro ai più contenuti 500 euro . Soddisfazione per l’uomo, che aveva puntato tutto su miglioramento delle condizioni economiche dell’ex moglie, assunta stabilmente come dipendente di un esercizio commerciale peggioramento delle proprie condizioni lavorative, a causa dell’età e delle condizioni di salute e instaurazione da parte della donna di una stabile convivenza more uxorio . Pronta la replica da parte dell’ ex moglie, che ottiene una vittoria, seppur parziale, in appello assegno divorzile portato a 750 euro . Convivenza. Ma ora la vicenda dovrà essere letta – nuovamente in appello – soprattutto tenendo presente la convivenza more uxorio della donna. Su questo punto si soffermano, difatti, i Giudici della Cassazione, evidenziando l’errore compiuto in appello, dove si è elevata la misura dell’assegno ma senza disconoscere la sussistenza della convivenza intrapresa dall’ ex moglie. E tale elemento, invece, non può essere trascurato, sottolineano i Giudici, ribadendo che l’instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge . Per fare ulteriore chiarezza, poi, i Giudici spiegano che la formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge che, legittimamente, può confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 novembre 2015 – 5 febbraio 2016, numero 2466 Presidente Dogliotti – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. Il Tribunale di Potenza è stato adito, con ricorso ex art. 9 legge numero 898/1970, da GDN. e, in via riconvenzionale, da M. A. i quali hanno chiesto la revoca e/o la modifica in loro favore dell'assegno divorzile deducendo il primo il miglioramento delle condizioni economiche della A., assunta stabilmente coma dipendente da un esercizio commerciale, il peggioramento delle proprie condizioni lavorative a causa dell'età e delle condizioni di salute, l'instaurazione da parte della A. di una stabile convivenza more uxorio. 2. I1 Tribunale di Potenza, con decreto del 18 luglio 2012, ha ridotto l'assegno divorzile da 1.500 euro a 500 euro con decorrenza dal 1 gennaio 2009 e condannato la A. alle spese del procedimento. 3. M. A. ha impugnato il decreto del tribunale potentino insistendo nella prospettazione della infondatezza delle circostanze dedotte dal DN 4. La Corte di appello di Potenza ha accolto parzialmente il reclamo rideterminando in 750 euro l'ammontare dell'assegno con conferma della decorrenza della riduzione dall'epoca della instaurazione della convivenza della A. con il suo nuovo compagno gennaio 2009 . 5. Ricorre per cassazione M. A. affidandosi a tre motivi di ricorso illustrati da memoria difensiva a violazione degli artt. 115, 116 e 360 numero 5 c.p.c. b violazione degli artt. 2697 c.c., 9 comma 5 della legge numero 898/1970 come modificato dall'art. 10 della legge numero 74 del 1987, 115 e 116 c.p.c., 360 numero 5 c.p.c. c violazione dell'art. 9 comma 5 della legge numero 898/1970 come modificato dall'art. 10 della legge numero 74 del 1987. 6. Si difende con controricorso GDN La Corte, letta la memoria difensiva della ricorrente, ritenuto che il ricorso è fondato in quanto la Corte di appello di Potenza ha elevato la misura dell'assegno senza disconoscere la sussistenza di una convivenza more uxorio della A. cosicché ha adottato una decisione contrastante con la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo Cass. civ., sezione I, numero 6855 del 3 aprile 2015 . Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di appello di Potenza che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello Potenza che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo numero 196/2003.