Permesso di soggiorno per unità familiare: cosa s’intende per gravi motivi?

L’art. 31, comma 3, del T.U.I. è finalizzato ad assicurare la tutela del minore, sia in relazione alla salute fisica, sia con riferimento a quella psichica. Deve, pertanto, essere privilegiata un’interpretazione estensiva della norma, per cui l’allontanamento dallo Stato del genitore, che accudisca in modo prevalente il figlio, arreca un pregiudizio allo sviluppo psicofisico dello stesso.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24476/2015, depositata il 2 dicembre. Il caso. Ad una donna, cittadina ucraina, veniva concesso un permesso di soggiorno per cure mediche”, ai sensi dell’art. 31, comma 3, T.U.I., in occasione della nascita della figlia. Al termine del periodo di validità del permesso, la donna chiedeva di essere autorizzata a permanere sul territorio dello Stato per un tempo determinato, sempre in relazione a motivi connessi allo sviluppo psicofisico della figlia. Tanto il Tribunale per i minorenni di Ancona prima, quanto la Corte d’Appello dopo, respingevano la domanda della donna, che ricorreva per cassazione. L’impugnante lamentava la violazione dell’art. 31, comma 3, T.U.I. ,rilevando come la Corte territoriale avesse interpretato l’espressione gravi motivi”, in modo restrittivo, senza prestare la dovuta attenzione al trauma che la figlia avrebbe potuto subire da una separazione dalla madre. Una tutela globale della salute e del benessere del minore. La Suprema Corte ha precisato che la ratio dell’art. 31, comma 3, del T.U.I. corrisponde alla tutela del minore, sia con riferimento alla salute fisica, sia a quella psichica. Gli Ermellini hanno sposato un’interpretazione estensiva della norma, per cui l’allontanamento dallo Stato del genitore, il quale si occupi in modo prevalente del figlio, determini un pregiudizio per lo sviluppo psicofisico dello stesso. La Corte di legittimità ha sottolineato come, nel caso di specie, appaia evidente la sussistenza dei gravi motivi, inerenti allo sviluppo della minore, lamentati dalla ricorrente. La bambina, infatti, ha evidenziato il Collegio, è già stata abbandonata dal padre e potrebbe subire un trauma in relazione ad una nuova separazione. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 20 ottobre – 2 dicembre 2015, n. 24476 Presidente Dogliotti – Relatore Acierno Fatto e diritto Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 28469 del 2014. M.S., cittadina ucraina, entrava in Italia nel 2004 per ricongiungersi con la propria famiglia, con la quale ad oggi vive, e che la sostiene, economicamente e moralmente. In data 27.02.2013 nasceva la figlia della ricorrente, A., il cui padre biologico decideva di non riconoscerla, abbandonandola senza fornire alcun supporto per la bambina. In occasione della nascita della bambina, alla ricorrente veniva rilasciato permesso di soggiorno per cure mediche . Terminato il periodo di validità di tale titolo, la ricorrente adiva il Tribunale per i Minorenni di Ancora domandando, ex art. 31, comma 3, T.U.I., di essere autorizzata a permanere sul territorio nazionale per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del T.U.L, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico della minore. Il Tribunale respingeva la domanda con provvedimento che veniva reclamato dalla ricorrente innanzi alla Corte d'appello di Ancona, sez. minori. Il Giudice di secondo grado respingeva l'impugnazione, confermando il provvedimento reclamato, non ritenendo sussistente, nel caso di specie, il rischio di concreto pregiudizio per la minore conseguente all'allontanamento della madre dal territorio nazionale, anche in considerazione del fatto che la figlia sarebbe potuta rimanere in Italia con gli altri parenti peraltro, ritiene la Corte territoriale che la tenerissima età della bambina sia tale che l'allontanamento della madre non potrebbe determinare un disagio superiore a quello normalmente insito nel mutamento del contesto ambientale di riferimento. Contro il provvedimento della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione M.S., affidandosi ai seguenti motivi 1. violazione art. 31, comma 3 T.U.L, per avere il Giudice dell'impugnazione interpretato il concetto di gravi motivi in senso illegittimamente restrittivo, peraltro in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale dettato da questa Suprema Corte in seguito alla decisione delle Sezioni Unite n. 21779 del 2010. A tale proposito, la ricorrente rileva che il suo eventuale allontanamento cagionerebbe alla minore un trauma irreparabile se dovesse crescere senza sua madre, anche perché ella è già stata abbandonata dal padre similmente traumatizzata sarebbe se dovesse seguirla in Ucraina, luogo ove non ha mai vissuto, e dove, a differenza che in Italia, non vi sono parenti che possano badare a lei 2. violazione dei diritto all'unità familiare, disciplinato dal Titolo IV del T.U.I., per avere la Corte territoriale ingiustamente e immotivatamente conculcato tale diritto della minore 3. violazione art. 19 T.U.L, in particolare in relazione agli artt. 9 ss. Convenzione Diritti del Fanciullo Convenzione di New York del 1989 , per avere la Corte territoriale deliberato una illegittima espulsione di fatto della minore 4. violazione art. 31 T.U.I. e carenza e illogicità della motivazione, perché il Giudice dell'impugnazione ha mancato completamente di effettuare il giudizio prognostico, richiesto dall'art. 31 cit., in ordine alla sussistenza in prospettiva di un danno grave e irreparabile allo sviluppo psico-fisico della minore in questione. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato. La ratio dell'istituto previsto dall'art. 31, comma 3, T.U.I. è la tutela del minore globalmente considerata, comprensiva tanto della salute fisica quanto di quella psichica. Ora, nel caso di specie, risulta evidente la sussistenza di specifici e gravi motivi corroboranti la domanda della ricorrente ex art. 31, comma 3 sua figlia, infatti, di soli due anni, è già stata abbandonata dal padre, e la madre, che in Italia è inserita in una famiglia i cui membri possono sostenerla anche economicamente, qualora rientrasse in Ucraina sarebbe esposta al rischio di indigenza e comunque di incertezza assoluta circa il suo futuro. Risponde, quindi, al superiore interesse dei minore, nel caso di specie, autorizzare la madre a permanere in Italia ex art. 31, comma 3, T.U.I. In questa prospettiva, mette conto ricordare che questa Suprema Corte ha più volte sostenuto la necessità di interpretare la norma in questione in senso estensivo, quando un'interpretazione di tal fatta, beninteso, risulti necessaria al fine di tutelare il minore vedasi, inter alla, Cass. 25508 del 2014, ove si è affermato, aderendo all'interpretazione estensiva della norma di cui s'è poc'anzi fatto menzione Costituisce un pregiudizio ed un rischio grave per lo sviluppo psico-fisico del minore l'allontanamento dallo Stato dei genitore, straniero e privo di permesso di soggiorno, che si occupa in prevalenza della cura del bambino a causa dell'impedimento dell'altro genitore ne consegue che il genitore disponibile a prendersi cura continuativamente del minore ha diritto, nell'interesse di quest'ultimo, ad ottenere la temporanea autorizzazione al soggiorno di cui all'art. 31, comma 3, del d.lgs. 27 luglio 1998, n. 286. . Assorbiti gli altri motivi di ricorso, qualora si condividano le suesposte considerazioni, si converrà sull'accoglimento del ricorso . 11 Collegio aderisce alla relazione depositata, integrando la motivazione della relazione. I[ profilo assorbente non è tanto il superiore interesse del minore in senso generico ma nella specie, la prognosi sul grave disagio psico fisico che conseguirebbe alla minore dall'allontanamento anche della figura materna a soli due anni di età o dallo sradicamento dalla situazione di vita attuale. Il ricorso in conclusione deve essere accolto, la pronuncia impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona per la determinazione temporale del permesso di soggiorno. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'Appello di Ancona in diversa composizione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 19612003.