Dice no al test del DNA, ma verrà chiamato comunque “papà”

Dichiarata la paternità dell’uomo che ha rifiutato ingiustificatamente di sottoporsi al test del DNA e che ha contestato in maniera generica i fatti dedotti dall’attrice.

Questa è la decisione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23296/15 depositata il 13 novembre scorso. Il caso. A seguito di atto di citazione notificato al presunto padre volto alla dichiarazione giudiziale di paternità, il convenuto, senza giustificato motivo, non si presentava per due volte alle convocazioni del CTU così sottraendosi all’esame del DNA disposto dal Giudice. Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello dichiaravano la paternità giudiziale del convenuto ponendo alla base della predetta decisione il rifiuto a sottoporsi alle indagini peritali e la mancata contestazione di una relazione sessuale essendosi il convenuto limitato a contestare l’esistenza di una relazione sentimentale tra lui e la madre dell’attrice. Il rifiuto valutabile ex art. 116, secondo comma, c.p.c Secondo un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ex art. 116, comma 2, c.c. avente un tale valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. Il principio di non contestazione. Il ricorrente in Cassazione lamenta che il comportamento costituito dalla mancata contestazione dei fatti dedotti in giudizio dall’attore sarebbe stato posto dai giudici di merito quale elemento costitutivo ed integrativo della prova della paternità, in una fattispecie relativa a diritti indisponibili, quale appunto la paternità naturale. Secondo la Suprema Corte, invece, non vi è stata applicazione del principio di non contestazione in materia di diritti indisponibili, posto che l’indisponibilità riguarda lo status e non la rappresentazione fattuale della relazione da cui potrebbe derivare l’acquisizione di detto status. La contestazione deve essere specifica. Nel caso di specie, secondo la Corte, la contestazione da parte del convenuto è stata generica al punto da far apparire univocamente interpretabile il rifiuto del presunto padre di sottoporsi alle indagini peritali che, invece, per la loro attendibilità, avrebbero potuto costituire l’elemento decisivo per negare una relazione con la madre di chi agisce per il riconoscimento di paternità.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 29 settembre – 13 novembre 2015, n. 23296 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. Con citazione del 5/8 gennaio 2010 O.E. ha convenuto davanti al Tribunale di Modica M.S. deducendo di essere nata a omissis dalla relazione del convenuto con la madre O.R. . Ha chiesto la dichiarazione di paternità di M.S. e la sua condanna a contribuire al suo mantenimento. 2. Si è costituito il M. che ha contestato di aver avuto una relazione con la O. . 3. Nel corso del giudizio il M. non si è presentato per due volte alle convocazioni del CTU rendendo cosi impossibile l'espletamento della consulenza disposta per accertare la compatibilita del DNA di O.E. e di M.S. . 4. Il Tribunale di Modica, con sentenza del 19/20 gennaio 2012, ha ritenuto ragionevole presumere che il M. abbia intesto sottrarsi agli accertamenti biologici per ostacolare la dimostrazione della paternità omettendo di giustificare la mancata presentazione alle convocazioni del CTU. Il Tribunale ha pertanto dichiarato che O.E. è figlia di M.S. e ha disposto la prosecuzione del giudizio relativo alla domanda di mantenimento. 5. Ha proposto appello M.S. ritenendo illegittima la dichiarazione di paternità emessa sul solo presupposto del suo rifiuto a sottoporsi all'esame genetico e senza alcuna deduzione idonea a provare l'esistenza di una sua relazione con la madre della O. . 6. La Corte di appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado. La Corte distrettuale ha valorizzato accanto all'elemento del rifiuto a sottoporsi alle indagini peritali la mancata contestazione di una relazione sessuale essendosi il M. limitato a contestare l'esistenza di una relazione affettiva e sentimentale con la O. . 7. Ricorre per cassazione M.S. che si affida a tre motivi di impugnazione dopo aver discusso in senso negativo la questione dell'inammissibilità del ricorso ex art. 348 ter c.p.c 8. Si difende con controricorso O.E. . 9. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 269 c.c., 115 e 116 c.p.c., con riferimento alla mancata contestazione quale comportamento processuale rilevante che, nella specifica fattispecie giuridica della dichiarazione giudiziale di paternità, è stato posto quale elemento costitutivo ed integrativo della prova. 10. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia applicato alla fattispecie, tipicamente attinente a diritti indisponibili, il principio di non contestazione. Inoltre il ricorrente fa rilevare come siano del tutto insussistenti gli elementi costitutivi della mancata contestazione relativamente alla deduzione, da parte della attrice O.E. , dell'esistenza di un rapporto del M. con la madre, O.R. , cui ricondurre la sua nascita. 11. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione alla costituzione dell'elemento integrativo della prova nella specifica fattispecie giuridica di dichiarazione giudiziale di paternità. 12. Il ricorrente contesta la mancata valutazione di tutte le risultanze istruttorie che per la loro insufficienza non avrebbero dovuto consentire di dichiarare la paternità. In particolare fa riferimento all'assenza di una dichiarazione della madre circa la presunta paternità e alla mancanza di elementi su cui fondare la ricognizione di un rapporto fra i presunti genitori della O. . 13. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione ed error in procedendo su un punto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 132 e 112 c.p.c. e in riferimento all'elemento integrativo della prova nella specifica fattispecie giuridica di dichiarazione giudiziale di paternità. 14. Secondo il ricorrente la dichiarazione giudiziale di paternità è stata fondata sia dal giudice di primo grado che più esplicitamente dalla Corte di appello su un errore di fatto ovverosia sulla pretesa mancata contestazione da parte del M. dell'esistenza di una relazione con la O. . Ritenuto che 15. Va preliminarmente affermata la ammissibilità del ricorso. La Corte di appello ha correttamente rigettato e non dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. trattandosi di controversia relativa allo status filiationis in cui l'intervento del P.M. è obbligatorio, ai sensi dell'art. 70 c.p.c., comma 1 n. 3 . Di conseguenza non si applica l'art. 348 ter per l'espressa esclusione operata dall'ultimo comma di tale norma. 16. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente essendo del tutto superflua la motivazione della Corte di appello circa la non specificità della contestazione da parte del M. dell'esistenza di una relazione con la madre dell'odierna controricorrente. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di cosi elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda da ultimo Cass. civ. sezione I n. 6025 del 25 marzo 2015 . Secondo la giurisprudenza di legittimità Cass. civ., sezione I, n. 12971 del 24 luglio 2012 il rifiuto ingiustificato da parte del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti . Ciò non significa escludere la rilevanza del complessivo comportamento processuale del soggetto nei cui confronti si richiede la dichiarazione di paternità ma neanche imporre al giudice di merito un inesistente ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale della paternità. Nella specie non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata l'affermazione del ricorrente secondo cui la Corte di appello, ma anche il Tribunale, avrebbe deciso anche in base a una indebita e infondata applicazione del principio di non contestazione. La Corte di appello ha ritenuto insussistenti elementi probatori tali da giustificare o rendere non univocamente valutabile il rifiuto di sottoporsi agli esami demandati al CTU non rinvenendo tali elementi nella posizione processuale di mero diniego della relazione con la Ornato. Una valutazione del resto già compiuta dai giudici del primo grado. Questo non significa di certo ritenere che la Corte di appello abbia applicato il principio di non contestazione in materia di diritti indisponibili. L'indisponibilità riguarda ovviamente lo status e non di certo la rappresentazione fattuale della relazione da cui potrebbe derivare l'acquisizione di uno status. Per altro verso la non contestazione in un giudizio di accertamento di paternità non può non consistere nel consapevole riconoscimento della paternità. L'ammissione, che peraltro non può non essere inequivoca, di aver avuto rapporti sessuali con la madre di chi agisce per il riconoscimento di paternità può avere esclusivamente un valore indiziario che, nella specie, non può comunque ricavarsi dalla distinzione - che peraltro è stata contestata dall'odierno ricorrente - fra rapporti sentimentali e sessuali. L'unica valenza attribuibile alla parte contestata della motivazione della decisione di appello, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra citata, è dunque quella del rilievo della genericità della contestazione del M. tale da far apparire univocamente interpretabile il suo rifiuto di sottoporsi alle indagini peritali che, per la loro assoluta attendibilità, avrebbero potuto invece costituire l'elemento decisivo per suffragare la radicale negazione di una relazione con la O. . 17. Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 5.200 Euro di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.