Problema fisico serio, opportunità professionali ridotte: tagliato il contributo per il mantenimento della figlia

Vittoria definitiva per l’uomo, un cardiologo, colpito da una fibrillazione atriale. Irrilevante il fatto che i suoi redditi siano legati esclusivamente alla pensione. Il problema fisico ne ha limitato le possibilità professionali, che gli avrebbero consentito un ampliamento dei redditi.

Problemi di cuore, letteralmente, per un cardiologo. Ridotte, di conseguenza, le opportunità professionali. E, allo stesso tempo, tagliato in maniera netta anche il contributo da versare alla moglie per il mantenimento della figlia. Irrilevante il fatto che i redditi del professionista medico – prossimo agli 80 anni di età – siano tutti legati alla pensione riconosciutagli. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 19106/15 depositata oggi Mantenimento. Riduzione drastica, quella concessa dai giudici d’appello la somma, fissata in primo grado in 2.000 euro, viene ora portata a soli 850 euro. Accolta la considerazione proposta dall’uomo, il quale ha sottolineato il grave peggioramento delle proprie condizioni di salute – a causa di una fibrillazione atriale –, peggioramento direttamente incidente sul proprio reddito da attività professionale . Molto meno gravoso, per l’uomo, quindi, il contributo per il mantenimento della figlia . Pronta la replica della madre della ragazza, la quale, col ricorso in Cassazione, pone in evidenza il fatto che i redditi percepiti dall’uomo sono unicamente redditi da pensione . Fisico e professione. Secondo la donna, in sostanza, il serio problema fisico lamentato dal marito non può aver avuto ripercussioni a livello economico. Obiezione, questa, teoricamente corretta. Ma, ribattono i Giudici del Palazzaccio, non si può trascurare un fatto non secondario l’ aggravamento delle condizioni di salute dell’uomo si è concretizzato successivamente all’accordo sottoscritto con la donna, e relativo anche al contributo per il mantenimento della figlia . Ciò significa, evidenziano i giudici, che l’accordo era stato sottoscritto dal medico nella prospettiva di una piena utilizzabilità delle sue risorse professionali , venuta meno in larga parte a seguito dell’ insorgenza di una fibrillazione atriale – problema fisico serio e reso ancor più rilevante dall’età del medico, prossimo agli 80 anni –, e quindi nell’ottica di una significativa integrazione dei meri redditi da pensione . Per queste ragioni, è corretto il taglio deciso in appello giusto il contributo a favore della figlia giusto, però, anche portarlo da 2.000 euro a 850 euro.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 luglio – 24 settembre 2015, numero 19106 Presidente Dogliotti – Relatore Bisogni In fatto e in diritto Rilevato che in data 27 aprile 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta Rilevato che 1 . In data 15 ottobre 2013 il Tribunale di La Spezia ha statuito, in procedimento ex art. 739 c.p.c., l'obbligo di G.S. di corrispondere un assegno mensile di 2.000 euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore blanda sulla base dell'accordo sottoscritto con la madre di. Iolanda S., F.P., che prevedeva tale contributo. 2. Avverso tale decreto ha proposto reclamo alla Corte d'Appello di Genova G.S. chiedendo ridursi a 850 euro il contributo mensile in considerazione del grave peggioramento delle sue condizioni di salute direttamente incidenti sul suo reddito da attività professionale. 3. Si è costituita F.P. chiedendo il rigetto del reclamo contestando sia l'avvenuto peggioramento delle condizioni di salute sia l'incidenza sull'attività professionale di cardiologo tuttora in pieno svolgimento. 4. La Corte d'Appello di Genova ha accolto il reclamo all'esito di CTU diretta ad accertare le condizioni di salute di G.S. e l'incidenza sulla sua capacità lavorativa, consulenza che ha attestato un effettivo peggioramento delle condizioni di salute, successivo al 15 marzo 2013, data di sottoscrizione dell'accordo con la P. sull'ammontare del contributo mensile in favore della figlia Iolanda, e l'incidenza negativa di tale peggioramente sulla capacità lavorativa nella misura del 70%. 5. Ricorre per cassazione F.P. deducendo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e che consiste nel non avere la Corte di appello tenuto nella debita considerazione la circostanza, evidenziata dalla sua difesa e risultante dagli atti, per cui i redditi percepiti da G.S. sono unicamente redditi da pensione. 6. Si difende con controricorso G.S. ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso per .insussistenza dei presupposti di cui all'art. 360 numero 5 c.p.c. Ritenuto che 7. II ricorso è inammissibile. La censura investe in -realtà il merito della decisione e non l'omesso esame di un fatto che peraltro è in evidente contraddizione con le difese svolte nel corso del giudizio di merito dalla P 8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. La Corte, letta la memoria difensiva della ricorrente che sostanzialmente ribadisce le difese già svolte nel ricorso, condivide la relazione ex art. 380 bis c.p.c. rilevando che la Corte di appello ha deciso la controversia tenendo conto della circostanza dell'aggravamento delle condizioni di salute dello S. successivamente all'accordo sottoscritto con la P E ha chiaramente ritenuto che tale accordo era stato sottoscritto dallo S. nella prospettiva di una piena utilizzabilità delle sue risorse professionali che è invece attualmente in larga parta venuta meno secondo le valutazioni del CTU. Pertanto la Corte dai appello, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, non ha omesso la valutazione del fatto , addotto dalla P., della esclusiva percezione di redditi da pensione ma ha invece ritenuto che lo S. abbia sottoscritto l'accordo nella prospettiva della prosecuzione della sua attività professionale e quindi di una significativa integrazione dei redditi da pensione. Né può ritenersi che tale fatto che la ricorrente ritiene pacifico non sia stato percepito dalla Corte di appello ipotesi che avrebbe dovuto comunque condurre a una impugnazione per revocazione . Si tratta infatti di una prospettazione fattuale che viene contestata dal controricorrente e sulla quale la Corte di appello non ha ritenuto raggiunta alcuna prova idonea a escludere le capacità professionali dello S. già da prima dell'accertato aggravamento delle sue condizioni di salute determinate dall'insorgenza di fibrillazione atriale in soggetto prossimo agli ottant'anni. Per questi motivi la Corte distrettuale ha ritenuto non più valorizzabile stante il peggioramento delle condizioni di salute l'accordo sottoscritto dalle parti al fine della determinazione dell'obbligo contributivo dell'odierno controricorrente. La Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. numero 115/2002 per essere il presente processo esente dall'applicazione del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 4.200 euro di cui 100 per spese.