Maggiorenne e con un lavoro, ma convivente con la madre: contributo dal padre

Confermato l’assegno di mantenimento deciso a favore del ragazzo 200 euro mensili. Il giovane è già entrato nel mondo del lavoro, ma convive ancora con la madre. Irrilevanti le obiezioni mosse dal padre.

Scontro totale in famiglia. A battagliare sono padre e figlio. Pomo della discordia l’assegno di mantenimento per il ragazzo. Cifra contenuta, giusto 200 euro mensili, eppure mal digerita dall’uomo, che però dovrà rispettare il proprio obbligo nei confronti del figlio. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 17949/15, depositata oggi Lavoro. Come detto, casus belli è l’ assegno per il mantenimento di 200 euro mensili che un padre deve versare al figlio, di 26 anni e ancora convivente con la madre . Il genitore, però, in appello, riesce ad ottenere la revocazione del provvedimento, sostenendo la tesi della autonomia economica del figlio , che, a dire dell’uomo, svolgeva regolare attività lavorativa . A corredo l’uomo richiama anche la dichiarazione del Centro provinciale per l’impiego da cui risulta che il ragazzo è stato assunto nel febbraio 2010, con contratto quadriennale e si è dimesso volontariamente nel febbraio 2011, dopo l’emissione del provvedimento con cui è stato riconosciuto l’ assegno di mantenimento . Mantenimento. Vittoria effimera, quella ottenuta dall’uomo, il quale vede ora, in Cassazione, respinta ab origine la richiesta di revocazione del decreto con cui era stato fissato il suo obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne. Per i Giudici del Palazzaccio – i quali accolgono le obiezioni mosse dal ragazzo – è stato commesso un errore quando si è ritenuto prevalente la dichiarazione – falsa – della madre sulla presunta cessazione del rapporto di lavoro del figlio , pur a fronte di un documento, già in atti, che affermava l’esatto contrario, con tanto di ‘busta paga’ relativa al febbraio 2010 e con contratto quadriennale . Ciò, come detto, conduce alla conferma dell’ assegno di mantenimento di 200 euro mensili a favore del ragazzo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 16 aprile – 10 settembre 2015, n. 17949 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti In fatto e in diritto B.P. chiede la revocazione dei decreto in data 10/12/2010 con cui la Corte di Appello di Firenze determinava in €. 200,00 mensili l'assegno per il mantenimento del figlio D. di 26 anni, convivente con la madre. Afferma il ricorrente che la Corte non aveva ritenuto provata l'autonomia economica del figlio, che svolgeva regolare attività lavorativa produce dichiarazione del Centro provinciale per l'impiego, da cui risulta che il figlio era stato assunto nel febbraio 2010 con contratto quadriennale e si era dimesso volontariamente nel febbraio 2011, dopo l'emissione del provvedimento impugnato. Si costituisce B. D., affermando l'insussistenza e l'infondatezza del ricorso. La Corte di Appello di Firenze con provvedimento in data 21/07/2012 accoglie' il ricorso. Ricorre per cassazione B. D. Resiste con controricorso B.P., che pure deposita memoria difensiva. La Corte di merito ha bensì ritenuto prevalente la falsa dichiarazione della madre circa la cessazione del rapporto di lavoro del figlio, a fronte di un documento già in atti che affermava il contrario busta paga relativa al febbraio 2010 in cui si indicava un contratto quadriennale , ciò che semmai costituiva vizio di motivazione, suscettibile di impugnazione ordinaria così ha fatto l'odierno resistente, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile da questa Corte, per non autosufficienza . Va per di più osservato, che il documento su cui si fonda la domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 3 cpc avrebbe dovuto preesistere al provvedimento impugnato, mentre pacificamente, nella specie, è stato emesso successivamente. E' appena il caso di precisare che la memoria difensiva del controricorrente nulla aggiunge alle argomentazioni del controricorso. Va accolto il ricorso e cassato il provvedimento impugnato S. . . Può decidersi nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fati Va rigettata la domanda di revocazione. Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato ndanna il contro.ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €. 1.800,00 per compensi ed € 100,00 per esborsi, nonché quelle del giudizio davanti alla Corte di Appello,che liquida in €. 1.200,00 per onorari 800,00 per diritti ed €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge1per entrambi i gradi. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.