Separazione personale tra coniugi: ribaditi i criteri per il mantenimento

La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che, in un procedimento di modifica della condizioni di separazione, tra due coniugi, avevano stabilito a carico del marito la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie e aumentato l’importo dell’assegno dovuto ai figli, in base alla modifica delle condizioni economiche dei coniugi.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17854/15, depositata il 9 settembre. Il caso. In un procedimento di modifica delle condizione di separazione tra due ex coniugi, la corte d’appello riformava il provvedimento di primo grado, disponendo per il marito l’obbligo di corrispondere alla moglie assegno di mantenimento e aumentando l’importo dell’assegno dovuto ai figli. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il marito. La valutazione sull’assegno di mantenimento è corretta. Gli Ermellini non hanno ravvisato alcuna violazione di legge nel ricorso proposto dall’uomo, che in sostanza, secondo la Corte, finisce per riproporre valutazioni di fatto, insuscettibili di controllo in sede di legittimità. Il giudice a quo aveva correttamente evidenziato il miglioramento delle condizioni economiche del marito, non essendosi invece verificate significative variazioni del reddito della moglie. La sentenza impugnata, inoltre, aveva correttamente tenuto conto della sopravvenuta piena disponibilità, da parte del marito, dell’abitazione coniugale. Appare, inoltre, corretta, la decisione della corte di merito di attribuire il mantenimento del figlio convivente con il padre esclusivamente allo stesso e di confermare la legittimazione della madre a richiedere assegno mensile per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che convive con la madre nei periodi di ritorno dalla località presso la quale sta svolgendo i propri studi. Vengono così giustificati l’aumento dell’assegno per i figli e l’erogazione dell’assegno per il coniuge. Per tali motivi, la Corte rigetta il ricorso dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 16 giugno – 9 settembre 2015, n. 17854 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, tra M.P. e D.S.G., la Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, con decreto in data 6/12/2012, riformando il provvedimento di primo grado, disponeva per il marito l'obbligo di corrispondere alla moglie assegno di mantenimento di Euro 300,00 e di Euro 1.200,00 per ciascuno dei figli, F. e R Ricorre per cassazione il marito, che pure deposita memoria difensiva. Resiste con controricorso la moglie. Con il primo motivo, il marito deduce violazione degli artt. 148, 155 ss, 1362, 1371 c,comma 112, 167, 183, 345 c.p.c., con riferimento agli assegni per la moglie e per i figli. Non si ravvisano violazioni di legge in sostanza il ricorrente finisce per proporre valutazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. Il giudice a quo evidenzia il miglioramento progressivo delle condizioni economiche del marito da Euro 30.000,00 annui circa nel 2006 ad Euro 60.000,00 nel 2011 , non essendosi invece verificate significate variazioni del reddito della moglie, che si aggira sui 20.000,00 annui. Tiene pure conto la sentenza impugnata della sopravvenuta piena disponibilità, da parte del marito, dell'abitazione coniugale. Vengono così giustificati l'aumento dell'assegno per i figli e l'erogazione di uno per il coniuge. Appare logica la scelta della pronuncia di attribuire il mantenimento dell'altro figlio convivente con il padre esclusivamente allo stesso, tenuto conto della necessaria integrazione del mantenimento della moglie, a carico del marito. Con il secondo motivo, lamenta il ricorrente violazione degli artt. 155 ss. , 1362, 1371 c.c., nonché 100, 112 c.p.c., con riferimento al difetto di legittimazione della madre a richiedere assegno mensile per la figlia R., maggiorenne. Giurisprudenza ampiamente consolidata, anche dopo l'introduzione dell'art. 155 quinquies c.comma tra le altre, Cass. n. 17275 del 2010, 4296 del 2012 , conferma la legittimazione del genitore, convivente con i figli maggiorenni, non autosufficienti economicamente. Con motivazione adeguata, il giudice a quo afferma la convivenza della figlia con la madre, nonostante questa svolga i suoi studi universitari altrove, non essendo contestato che essa continui ad avere come punto di riferimento la casa materna e a tornarvi nei momenti di libertà dallo studio al riguardo, v. Cass. n. 4555 del 2012 . Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli art. 3,24, 111 Cost. 100, 101, 102, 103, 110, 111, 710 c.p.c., 148, 155, 155 ss, 1362, 1371 c.c., nonché vizio di motivazione, relativamente alla mancata audizione dei due figli minori. Va precisato che la figlia R. divenne maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado e dunque, all'evidenza, come emerge implicitamente dal contesto della motivazione, si ritenne di non sentirla, stante l'imminenza e poi la raggiunta maggiore età. Quanto al minore F., che diventerà maggiorenne nell'agosto 2015, la Corte d'appello, con motivazione adeguata, ha ritenuto di non ascoltarlo, non essendo emerse particolari problematiche nel rapporto con la figura paterna, mentre l'ascolto avrebbe potuto accentuare la conflittualità genitoriale, con ripercussioni sulla serenità del minore al riguardo v. Cass. n. 21662 del 2102 . Va del resto precisato che l'art. 336 bis c.c., introdotto dal d.lgs. 154 del 2103, pur successivo ai fatti di causa, precisa che il giudice non procede all'ascolto del minore, se esso appare in contrasto con il suo interesse o manifestamente superfluo. Va pertanto rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €. 4.100,00, comprensivi di €. 100,00 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori di legge In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.